Decreto federale concernente l'iniziativa popolare federale «Acqua viva (Iniziativa sulla rinaturazione)»

Disegno

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 139 capoverso 3 della Costituzione federale1; esaminata l'iniziativa popolare «Acqua viva (Iniziativa sulla rinaturazione)», depositata il 3 luglio 20062; visto il messaggio del Consiglio federale del 27 giugno 20073, decreta: Art. 1 L'iniziativa popolare «Acqua viva (Iniziativa sulla rinaturazione)» del 3 luglio 2006 è valida ed è sottoposta al voto del Popolo e dei Cantoni.

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L'iniziativa popolare ha il tenore seguente:

I La Costituzione federale del 18 aprile 1999 è modificata come segue: Art. 76a (nuovo)

Rinaturazione delle acque

I Cantoni promuovono la rinaturazione delle acque pubbliche e delle rispettive aree circostanti. In particolare, provvedono immediatamente al finanziamento e alla rapida esecuzione del risanamento dei corsi d'acqua sostanzialmente influenzati dai prelievi d'acqua, nonché al ristabilimento dell'equilibrio naturale delle acque toccate dall'esecuzione di lavori. Ordinano misure per il ripristino del bilancio dei detriti fluviali nonché per la diminuzione degli effetti nocivi dovuti alle repentine oscillazioni degli afflussi e dei deflussi.

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Ogni Cantone istituisce un fondo per la rinaturazione destinato al finanziamento delle misure i cui costi non possono essere addebitati a coloro che li causano.

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La Confederazione e i Cantoni rilasciano decisioni impugnabili in merito a domande per l'adozione di misure ai sensi del capoverso 1 presentate da organizzazioni direttamente interessate oppure da organizzazioni nazionali per la pesca, la protezione della natura o dell'ambiente.

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La Confederazione emana le disposizioni necessarie.

RS 101 FF 2006 6169 FF 2007 5067

2007-1427

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Iniziativa popolare federale «Acqua viva (Iniziativa sulla rinaturazione)». DF

II Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono modificate come segue: Art. 197 n. 6 (nuovo) 6. Disposizione transitoria dell'art. 76a (Rinaturazione delle acque) Fino all'entrata in vigore delle disposizioni legali, ma nell'anno successivo l'accettazione dell'articolo 76a, il Consiglio federale emana le necessarie disposizioni d'esecuzione.

Art. 2 L'Assemblea federale raccomanda al Popolo e ai Cantoni di respingere l'iniziativa.

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