07.036 Rapporto sui trattati internazionali conclusi nel 2006 del 16 maggio 2007

Onorevoli presidenti e consiglieri, vi sottoponiamo il rapporto sui trattati internazionali conclusi nel 2006.

Conformemente all'articolo 48a capoverso 2 della legge sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA; RS 172.010), il Consiglio federale riferisce ogni anno all'Assemblea federale sui trattati conclusi da esso stesso, dai dipartimenti, dagli aggruppamenti o dagli uffici federali.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

16 maggio 2007

In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

2006-2928

3551

Compendio Conformemente all'articolo 48a capoverso 2 della legge del 21 marzo 1997 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA; RS 172.010), il Consiglio federale riferisce ogni anno all'Assemblea federale sui trattati conclusi da esso stesso, dai dipartimenti, dagli aggruppamenti o dagli uffici federali. Il presente rapporto è redatto in applicazione di dette disposizioni e concerne i trattati conclusi nel corso del 2006.

Sono presentati brevemente tutti gli accordi bilaterali o multilaterali che la Svizzera ha firmato, ratificato o approvato senza riserva di ratifica, a cui ha aderito durante lo scorso anno o che erano applicabili soprattutto nell'anno in rassegna. Non rientrando nell'obbligo di rendiconto, i trattati soggetti all'approvazione delle Camere federali sono esclusi dal presente rapporto.

La presentazione dei singoli accordi è strutturata in maniera uniforme: contempla un riassunto del contenuto dei trattati e una breve presentazione dei motivi della loro conclusione, dei costi legati alla loro attuazione, della base legale sulla quale si fonda la loro approvazione nonché delle modalità di entrata in vigore e di denuncia. Il presente rapporto contiene altresì, separatamente e in forma sinottica, le modifiche di trattati apportate durante l'anno in rassegna.

Rispetto all'anno precedente il numero di trattati contenuti nel rapporto è aumentato leggermente, soprattutto nel settore della cooperazione allo sviluppo.

3552

Indice Compendio

3552

Elenco delle abbreviazioni

3586

1 Introduzione

3589

2 Presentazione dei trattati secondo le competenze dei dipartimenti 3591 2.1 Dipartimento federale degli affari esteri 3591 2.1.1 Accordi bilaterali con gli Stati e con le organizzazioni internazionali conclusi dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) 3591 2.1.1.1 Accordo tra la Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) e il Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (PNUS) concernente un contributo al fondo fiduciario per la legge e l'ordine in Afghanistan («Law and Order Trust Fund for Afghanistan» ­ LOTFA), concluso il 12 luglio 2006 3591 2.1.1.2 Accordo tra la Svizzera e la Repubblica islamica dell'Afghanistan concernente il Programma nazionale di solidarietà, concluso il 5 dicembre 2006 3592 2.1.1.3 Accordo tra il Governo svizzero e il Governo della Repubblica islamica del Pakistan concernente la seconda fase del programma di rafforzamento del settore finanziario (Financial Sector Strengthening Programme, FSSP), concluso il 31 gennaio 2006 3593 2.1.1.4 Memorandum d'intesa (MoU) tra la Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), il Dipartimento britannico per lo sviluppo internazionale (DFID), l'Agenzia canadese per lo sviluppo internazionale (CIDA), l'Ambasciata del Regno dei Paesi Bassi (RNE), la Reale Ambasciata di Norvegia, la Commissione europea (EC) e il Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (PNUS) concernente la formulazione della strategia pakistana per la riduzione della povertà (Poverty Reduction Strategy Paper, PRSP-II), concluso il 17 maggio 2006 3594 2.1.1.5 Accordo tra il Governo della Confederazione Svizzera e il Programma delle Nazioni Unite «Human Settlements» (UN-Habitat) concernente il progetto di istruzione e assistenza tecnica nella costruzione di abitazioni antisismiche («Training and Technical Support for Earthquake Resitant Housing Reconstruction»), concluso il 29 novembre 2006 3595 2.1.1.6 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), e l'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) concernente il progetto di lotta contro il lavoro infantile in Pakistan («Combating Child Labour in Pakistan Phase III»), concluso il 20 dicembre 2006 3596 3553

2.1.1.7 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), e la Banca asiatica di sviluppo (BSA) concernente «The Second Post Literacy and Continuing Education for Human Development Project», concluso il 29 novembre 2006 3597 2.1.1.8 Accordo tra la Svizzera e il Bhutan concernente il progetto «ICT aided Child Friendly Schools», concluso l'11 settembre 2006 3598 2.1.1.9 Accordo tra la Svizzera e il Bhutan concernente il progetto «Vocational Education and Training System Development Project», concluso il 30 maggio 2006 3599 2.1.1.10 Accordo tra la Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) e il Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (PNUS) concernente il progetto «Support to Unexploded Ordonance in the Lao People's Democratic Republic», concluso il 13 novembre 2006 3600 2.1.1.11 Accordo tra la Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) e il Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (PNUS) concernente il progetto «Establishment and Support of the Unexploded Ordonance National Regulatory Authority in the Lao People's Democratic Republic», concluso il 13 novembre 2006 3601 2.1.1.12 Accordo tra il Governo della Confederazione Svizzera e il Governo della Mongolia concernente l'aiuto umanitario e la cooperazione tecnica, concluso il 16 maggio 2006 3602 2.1.1.13 Accordo tra la Svizzera e il Nepal concernente il «Rural Health Development Project», concluso il 23 marzo 2006 3603 2.1.1.14 Accordo tra la Svizzera, rappresentata la Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), e il Nepal concernente il progetto «District Roads Support Programme», concluso il 9 novembre 2006 3604 2.1.1.15 Accordo tra la Svizzera e il Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (PNUS) concernente il progetto «Institutional Support to the Office of the President in Timor-Leste», concluso il 7 settembre 2006 3605 2.1.1.16 Accordo tra la Svizzera e il Governo della Repubblica socialista del Vietnam concernente il progetto «Monitoring and Evaluation in Support of Management in the Agricultural and Rural Development Sector», concluso il 5 settembre 2006 3606 2.1.1.17 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), e il Fondo delle Nazioni Unite per la popolazione (UNFPA) concernente il progetto «Promoting and Protecting Women and Girl's Human Rights», concluso il 3 marzo 2006 3607

3554

2.1.1.18 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), e il Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (PNUA) concernente il progetto «Capacity Building in Palestinian Authorities on Environmental Site Assessment», concluso il 5 gennaio 2006 3608 2.1.1.19 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), e l'Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM) a Damasco concernente il progetto «Support to the Syrian Government in Developing Counter Trafficking Legislation», concluso il 5 settembre 2006 3609 2.1.1.20 Accordo tra la Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) e il Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (PNUS) concernente il progetto: «Modernization of the Justice Sector in Syria», concluso il 23 novembre 2006 3610 2.1.1.21 Accordo tra la Svizzera e il Burkina Faso concernente l'attuazione del programma di sostegno dell'istruzione primaria, concluso il 22 dicembre 2006 3611 2.1.1.22 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), e il Burundi, rappresentato dal Ministero della sanità pubblica, relativo al «Programme d'appui au système de santé de la Province de Ngozi», concluso il 3 agosto 2006 3612 2.1.1.23 Accordo di partecipazione ai costi di Parti terze tra la Confederazione Svizzera e il Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (PNUS) concernente un contributo al progetto di sostegno al processo elettore nella Repubblica democratica del Congo, concluso il 4 agosto 2006 3613 2.1.1.24 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), e il Governo della Repubblica del Ruanda, rappresentato dal Ministero della sanità, concernente il programma per il rafforzamento della salute pubblica nei distretti di Karongi e Rutsiro, concluso il 3 aprile 2006 3614 2.1.1.25 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), e il Ruanda, rappresentato dal Ministero dell'amministrazione locale, dello sviluppo dei Comuni e degli affari sociali (MINALOC), concernente il programma «Paix et Décentralisation dans le districts de Karongi et Rutsiro, Province de l'Ouest», concluso il 10 luglio 2006 3615 2.1.1.26 Accordo tra la Svizzera,
rappresentata dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), e la Tanzania, rappresentata dal Ministero delle finanze, concernente il progetto stradale Kibaoni ­ Ifkara, concluso il 18 dicembre 2006 3616

3555

2.1.1.27 Accordo tra la Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) e il Ministero degli affari esteri di Danimarca concernente la valutazione esterna congiunta del settore sanitario in Tanzania, concluso il 4 dicembre 2006 2.1.1.28 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), e la Bolivia, rappresentata dal Ministero per lo sviluppo sostenibile, concernente il programma di ripristino dei terrazzamenti per i coltivi sulle rive del Lago Titicaca, concluso il 15 dicembre 2005 2.1.1.29 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), ed El Salvador, rappresentato dal Ministero degli affari esteri e dal Ministero dell'agricoltura, concernente il promovimento dell'agricoltura sostenibile nelle zone collinari (PASOLAES), concluso il 30 maggio 2006 2.1.1.30 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), e l'Ecuador, rappresentato dal Ministero degli affari esteri, concernente la promozione di produttori indipendenti per lo sviluppo di imprese nel settore rurale ­ PODER, concluso il 22 settembre 2006 2.1.1.31 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), e l'Ecuador, rappresentato dal Ministero degli affari esteri, concernente il progetto di rafforzamento istituzionale di organizzazioni non governative nel quadro dello sviluppo agricolo in Ecuador, concluso il 27 settembre 2006 2.1.1.32 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) e l'Ecuador, rappresentato dal Ministero degli affari esteri, concernente il progetto «Agricultura Sostenible Campesina de Montaña ­ ASOCAM» (agricoltura sostenibile nelle regioni di montagna), concluso il 13 aprile 2006 2.1.1.33 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), e il Nicaragua, rappresentato dal Ministero degli esteri e dal Ministero dell'agricoltura, concernente la terza fase del programma di protezione delle colture PROMIPAC, concluso il 6 luglio 2005 2.1.1.34 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), e il Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (PNUS), concernente il monitoraggio della strategia nicaraguense di riduzione della povertà, concluso il 12 agosto 2005

3556

3617

3618

3619

3620

3621

3622

3623

3624

2.1.1.35 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), e il Nicaragua, rappresentato dal Ministero degli esteri, concernente la realizzazione della terza fase del programma di buon governo, concluso il 10 novembre 2005 2.1.1.36 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione, e il Nicaragua, rappresentato dal Segretariato dell'ufficio presidenziale, concernente un sostegno alla Commissione nazionale per l'approvvigionamento di acqua potabile e lo smaltimento delle acque di scarico (CONAPAS), concluso il 12 dicembre 2005 2.1.1.37 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), e il Nicaragua, rappresentato dal Ministero degli esteri, concernente il programma settoriale di sviluppo rurale PRORURAL, concluso il 17 maggio 2006 2.1.1.38 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), e il Nicaragua, rappresentato dal Fondo di compensazione sociale (FISE), concernente un contributo al programma per l'acqua potabile, concluso il 14 agosto 2006 2.1.1.39 Accordo tra la Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) e il Ministero degli affari esteri peruviano «Agencia Peruana de Cooperación Internacional» (APCI) concernente il sostegno al servizio di mediazione peruviano «Defensoría del Pueblo», concluso il 24 febbraio 2006 2.1.1.40 Accordo tra la Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) e il Ministero degli affari esteri peruviano «Agencia Peruana de Cooperación Internacional» (APCI) concernente il programma di approvvigionamento idrico e risanamento «AGUASAN», concluso il 31 marzo 2006 2.1.1.41 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), e il Perù, rappresentato dal Ministero degli affari esteri, concernente il programma di formazione professionale CAPLAB, concluso il 25 luglio 2006 2.1.1.42 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), e il Perù, rappresentato dal Ministero degli affari esteri, concernente il «Programma per uno sfruttamento sostenibile del suolo e delle acque di bacini imbriferi ­ MASAL», concluso il 25 luglio 2006

3625

3626

3627

3628

3629

3630

3631

3632

3557

2.1.1.43 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), e la Repubblica del Perù, rappresentata dal Ministero degli esteri, concernente lo sviluppo sostenibile nel settore dell'industria mineraria artigianale, concluso il 3 novembre 2005 3633 2.1.1.44 Accordo tra la Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) e e l'Organizzazione panamericana della sanità (OPS) / Organizzazione mondiale della sanità (OMS) concernente il rafforzamento tecnico delle istituzioni attive nel settore dell'acqua potabile e dell'igiene degli insediamenti, concluso l'8 marzo 2006 3634 2.1.1.45 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), e il Consiglio dei ministri di Bosnia ed Erzegovina, rappresentato dal Ministero dell'interno del Cantone di Zenica-Doboj, concernente l'attuazione del progetto «Community Policing in Bosnia and Hercegovina», concluso il 24 marzo 2006 3635 2.1.1.46 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), e il Consiglio dei Ministri di Bosnia ed Erzegovina, rappresentato dal Ministero per il commercio e le relazioni economiche con l'estero, concernente un contributo finanziario al progetto sull'agricoltura nella regione di Mostar («Swiss Agriculture Project in the Region Mostar»), concluso il 4 aprile 2006 3636 2.1.1.47 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), la Missione delle Nazioni Unite in Kosovo (UNMIK), su incarico del Governo autonomo di transizione (PISG), e il Ministero della sanità concernente il progetto «Swiss Training Project for the Intensive Psychiatric Care Unit (IPCU)», concluso l'11 agosto 2006 3637 2.1.1.48 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), e la Missione amministrativa ad interim delle Nazioni Unite in Kosovo (UNMIK) concernente il progetto «Kosovo Property Agency (KPA)», concluso il 5 dicembre 2006 3638 2.1.1.49 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), la Missione amministrativa ad interim delle Nazioni Unite in Kosovo (UNMIK), su incarico del Governo autonomo di transizione (PISG), e il Ministero dell'educazione, le scienze e la tecnologia (MEST) concernente il progetto «Vocational Education Support», concluso il 7 ottobre 2005 3639

3558

2.1.1.50 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), e il Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (PNUS) concernente il progetto «Municipal Development in South West Serbia» (regione di Sandzak), concluso il 6 luglio 2006 2.1.1.51 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), e il Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia (UNICEF) in Serbia concernente il progetto «Roma Education Inclusion in Serbia ­ Development of Local Plans of Action for Education», concluso il 4 agosto 2006 2.1.1.52 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), e la Repubblica di Serbia, rappresentata dal Comune di Uzice, concernente il progetto «The Granting of Contribution to the Project Professional Development for Education Personnel», concluso il 4 luglio 2006 2.1.1.53 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) e la Repubblica di Serbia, rappresentata dal Centro regionale per lo sviluppo professionale di Cacak, concernente il progetto «The Granting of Contribution to the Projects Professional Development for Education Personnel», concluso il 23 ottobre 2006 2.1.1.54 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Repubblica di Serbia, rappresentata dalla «Standing Conference of Towns and Municipalities» a Belgrado, concernente il programma di sostegno ai Comuni, fase II, concluso il 5 dicembre 2005 2.1.1.55 Accordo tra il Governo svizzero e il Consiglio dei Ministri della Repubblica di Albania concernente il progetto «Support to the Vocational Schools», concluso il 23 marzo 2006 2.1.1.56 Accordo tra il Governo svizzero e il Consiglio dei Ministri di Albania concernente il progetto «Construction of a Centre for Handicapped Persons in Berat», concluso il 4 luglio 2006 2.1.1.57 Accordo tra il Governo svizzero, rappresentato dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), e il Governo albanese, rappresentato dal Ministero dell'educazione e della scienza, concernente l'ampliamento del dormitorio della scuola professionale del Comune di Lushnja, concluso il 15 novembre 2006

3640

3641

3642

3643

3644

3645

3646

3647

3559

2.1.1.58 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), e la Repubblica di Macedonia, rappresentata dal Ministero dell'educazione e della scienza, concernente il progetto «Ricostruzione delle scuole nelle regioni rurali della Macedonia», concluso il 1° marzo 2006 3648 2.1.1.59 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), e la Repubblica di Macedonia, rappresentata dal Ministero dell'ambiente e della pianificazione del territorio, concernente il progetto «River Monitoring System in Macedonia», concluso il 9 marzo 2006 3649 2.1.1.60 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), e la Repubblica Moldova concernente l'istituzione di un partenariato di cooperazione volto a coordinare e armonizzare l'azione dei donatori e del Governo al fine di aumentare l'efficacia dell'aiuto nella Repubblica Moldova, concluso il 29 maggio 2006 3650 2.1.1.61 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), e la Repubblica Moldova, rappresentata dal Ministero della sanità e della protezione sociale, concernente il progetto «Ammodernamento della perinatologia nella Repubblica Moldova», concluso il 26 ottobre 2006 3651 2.1.1.62 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) e la Romania, rappresentata dal Ministero della sanità, concernente il progetto «Modernizing the Romanian Neonatology System», concluso il 5 settembre 2006 3652 2.1.1.63 Accordo di cofinanziamento tra la Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) e il Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (PNUS) concernente l'attuazione di un sistema di governo elettronico per l'amministrazione armena «Enhanced Access to Judiciary and Legislature», concluso il 9 ottobre 2006 3653 2.1.1.64 Accordo tra il Governo della Confederazione Svizzera il Governo dell'Azerbaigian sulla cooperazione tecnica, finanziaria e umanitaria, concluso il 23 febbraio 2006 3654 2.1.1.65 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) concernente il progetto di sviluppo rurale a favore dei rifugiati
e degli sfollati nel distretto di Aghdam («Capacity Building in Rural Development for Internally Displaced Persons and Refugees in New Settlement Areas of Aghdam District»), concluso il 15 novembre 2006 3655

3560

2.1.1.66 Accordo di cofinanziamento tra la Confederazione Svizzera e la Banca Mondiale concernente un aiuto budgetario alla riforma del settore sanitario «Sector Wide Approach» (SWAP) condotta nella Repubblica Kirghisa, concluso il 30 giugno 2006 3656 2.1.1.67 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) e la Repubblica dell'Ossezia settentrionale, in Russia, concernente il programma umanitario «Reintegrazione sostenibile, con soluzioni di alloggio permanente, di rifugiati e migranti forzati di Georgia/ Ossezia meridionale nella Repubblica dell'Ossezia settentrionale ­ Alania», concluso il 17 giugno 2005 3657 2.1.1.68 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) e la Repubblica di Inguscezia, in Russia, concernente il programma umanitario di integrazione sostenibile di famiglie cecene sfollate nella Repubblica di Inguscezia («Durable Integration with Permanent Housing Solutions for not Returning Displaced Families to Their Former Place of Residence in Chechnya and Who Decided to Integrate in the Republic of Ingushetia»), concluso il 22 giugno 2005 3658 2.1.1.69 Accordo tra la Confederazione Svizzera, rappresentata dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), e la Federazione Russa, rappresentata dall'Autorità federale di esecuzione delle pene, concernente il progetto «Field of Professional Upgrade Training of Employees of the Prison System in the Discipline Social Work», concluso il 4 gennaio 2006 3659 2.1.1.70 Accordo tra la Confederazione Svizzera, rappresentata dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) e il Governo della Repubblica del Tagikistan sul progetto «Tajik-Swiss Health Reform and Family Medicine Support» (Project Sino), concluso il 28 giugno 2006 3660 2.1.1.71 Accordo tra il Governo della Confederazione Svizzera, la Banca Internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo (BIRS) e l'Associazione internazionale per lo sviluppo (IDA) concernente un progetto sanitario in Tagikistan («The Tajikistan Community and Basic Health Project ­ CBHP»), concluso il 20 dicembre 2006 3661 2.1.1.72 Accordo di cofinanziamento (cost-sharing) tra la Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) e il Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (PNUS) concernente l'attuazione del progetto «Community Based Youth Development Initiatives in Chernobyl Affected Areas», concluso il 15 settembre 2006 3662

3561

2.1.1.73 Accordo tra la Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) e l'Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM) concernente l'attuazione di un progetto di sviluppo delle capacità condotto in Ucraina nel settore delle migrazioni «Capacity Building in Migration Management ­ Ukraine», concluso il 5 dicembre 2006 3663 2.1.1.74 Accordo di cofinanziamento (cost-sharing) tra la Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) e il Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (PNUS) concernente l'attuazione del progetto «Crimea Integration and Development Programme (CIDP)», concluso il 5 dicembre 2006 3664 2.1.1.75 Accordo tra la Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) e l'Ufficio di coordinamento degli affari umanitari (OCHA) dell'ONU concernente un contributo all'unità amministrativa «Evaluation and Studies Unit» a Ginevra, concluso il 14 settembre 2006 3665 2.1.1.76 Accordo tripartito tra la Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), la Croce Rossa Svizzera (CRS) e la Federazione Internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa (IFRC) concernente il contributo annuale 2006 alla Segreteria dell'IFRC, concluso il 31 maggio 2006 3666 2.1.1.77 Accordo tra la Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), la Croce Rossa Svizzera (CRS) e la Federazione Internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa (IFRC) concernente il contributo al «World Disaster Report 2006» dell'IFRC, concluso il 13 settembre 2006 3667 2.1.1.78 Accordo tra la Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) e il Comitato internazionale della Croce Rossa (CICR) concernente il contributo specifico 2006 alle attività del CICR sul campo, concluso il 1° marzo 2006 3668 2.1.1.79 Accordo tra la Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) e il Comitato internazionale della Croce Rossa (CICR) concernente il contributo specifico 2006 alle attività del CICR sul campo, concluso il 3 luglio 2006 3669 2.1.1.80 Accordo tra la Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) e il Comitato internazionale della Croce Rossa (CICR) concernente il contributo supplementare 2006 alle attività del CICR sul campo, concluso il 14 agosto 2006 3670 2.1.1.81 Accordo tra la Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) e il Comitato internazionale della Croce Rossa (CICR) concernente il contributo al bilancio sede 2006 del CICR, concluso il 9 marzo 2006 3671

3562

2.1.1.82 Accordo tra la Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) e l'Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM) concernente il contributo annuale 2006 al bilancio amministrativo dell'OIM, concluso il 16 maggio 2006 2.1.1.83 Accordo tra la Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) e l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) concernente il contributo specifico 2006 destinato alle attività sul campo dell'UNHCR, concluso il 4 maggio 2006 2.1.1.84 Accordo tra la Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) e l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) concernente il contributo specifico 2006 destinato alle attività sul campo dell'UNHCR, concluso il 30 giugno 2006 2.1.1.85 Accordo tra la Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) e l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) concernente il contributo annuale 2006, concluso il 15 maggio 2006 2.1.1.86 Accordo tra la Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) e il Programma alimentare mondiale (PAM) delle Nazioni Unite concernente il contributo specifico 2006 alle attività sul campo del PAM, concluso il 10 aprile 2006 2.1.1.87 Accordo tra la Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) e il Programma alimentare mondiale (PAM) delle Nazioni Unite concernente il contributo specifico 2006 alle attività sul campo del PAM, concluso il 26 luglio 2006 2.1.1.88 Accordo tra la Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) e la Strategia internazionale dell'ONU per la riduzione dei disastri naturali (ISDR) concernente il contributo annuale 2006, concluso il 20 marzo 2006 2.1.1.89 Accordo tra la Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) e il Programma alimentare mondiale (PAM) delle Nazioni Unite concernente il contributo al Programma Nuove Leve «Young Swiss Professionals YSP», concluso il 17 luglio 2006 2.1.1.90 Accordo quadro tra la Svizzera, rappresentata dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) e il Programma alimentare mondiale (PAM) delle Nazioni Unite concernente il Programma Nuove Leve «Young Swiss Professionals YSP», concluso il 17 luglio 2006

3672

3673

3674

3675

3676

3677

3678

3679

3680

3563

2.1.1.91 Accordo tra la Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) e l'Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM) riguardante il sostegno al Patto di stabilità per l'Europa sudorientale, ovvero alla sua «Disaster Prevention and Preparedness Initiative», concluso il 22 agosto 2006 2.1.1.92 Accordo tra la Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) e l'Ufficio di coordinamento degli affari umanitari dell'ONU (OCHA) riguardante il sostegno alla «Promozione dell'Agenda umanitaria» a New York, concluso il 1° settembre 2006 2.1.1.93 Accordo tra la Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) e l'Ufficio di coordinamento degli affari umanitari dell'ONU (OCHA) riguardante il contributo annuo 2006, concluso il 5 maggio 2006 2.1.1.94 Accordo tra la Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) e il Programma alimentare mondiale delle Nazioni Unite (PAM) riguardante il contributo specifico all'ufficio di collegamento del PAM a Ginevra, concluso il 30 giugno 2006 2.1.1.95 Accordo tra la Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) e l'Ufficio di coordinamento degli affari umanitari dell'ONU (OCHA) riguardante il sostegno al «Global Management Retreat», concluso il 29 giugno 2006 2.1.1.96 Accordo tra la Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) e il Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia (UNICEF) riguardante il contributo annuo 2006, concluso il 23 gennaio 2006 2.1.1.97 Accordo tra la Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) e l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) riguardante il contributo specifico 2006/2007 al «Biorisk Reduction for Dangerous Pathogens» (BDP), concluso il 1° dicembre 2006 2.1.1.98 Accordo tra la Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) e lo «Special Fund for the Disabled» (SFD) del Comitato Internazionale della Croce Rossa (CICR) riguardante il contributo alla valutazione del progetto di riabilitazione 2006/2007 in Nicaragua, concluso il 27 novembre 2006 2.1.1.99 Accordo tra la Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC e lo «Special Fund for the Disabled» (SFD) del Comitato Internazionale della Croce Rossa (CICR) riguardante il contributo generale all'«Appeal» 2006, concluso il 9 novembre 2006

3564

3681

3682

3683

3684

3685

3686

3687

3688

3689

2.1.1.100 Accordo tra la Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) e l'Ufficio di coordinamento degli affari umanitari dell'ONU (OCHA) riguardante il contributo specifico 2006 ai programmi UNDAC (United Nations Disaster Assessment and Coordination) e INSARAG (International Search and Rescue Advisory Group), concluso l'8 novembre 2006 2.1.1.101 Accordo tra la Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) e l'Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM) riguardante il contributo annuo 2006 ai programmi operativi dell'OIM, concluso il 10 novembre 2006 2.1.1.102 Accordo tra la Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) e il Programma alimentare mondiale delle Nazioni Unite (PAM) riguardante il contributo specifico 2006 alle attività sul terreno, concluso il 1° dicembre 2006 2.1.1.103 Accordo tra la Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) e il Programma alimentare mondiale delle Nazioni Unite (PAM) riguardante il contributo specifico 2006 alle attività sul terreno, concluso il 1° dicembre 2006 2.1.1.104 Accordo tra la Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) e il Programma alimentare mondiale delle Nazioni Unite (PAM) riguardante il contributo specifico 2006 alle attività sul terreno, concluso il 20 novembre 2006 2.1.1.105 Accordo tra la Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) e il Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo (PNUS) riguardante il contributo al «Thematic Trust Fund for Crisis Prevention and Recovery», concluso il 19 dicembre 2006 2.1.1.106 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), e il Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo (PNUS) concernente l'attuazione del progetto «Agriculture and Economic Sustainable Development» (CORE-Agri) nel quadro del Programma CORE («Cooperation for Rehabilitation») in Bielorussia, concluso il 28 aprile 2006 2.1.1.107 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), e la Repubblica di Bielorussia, rappresentata dal Ministero delle situazioni d'emergenza, concernente l'attuazione del progetto di miglioramento della sicurezza in materia di incendi nelle economie domestiche di persone socialmente sfavorite della Repubblica di Bielorussia, concluso il 21 aprile 2006

3690

3691

3692

3693

3694

3695

3696

3697

3565

2.1.1.108 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), e l'Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM) concernente il «Combating Trafficking in Human Beings: Belarus ­ Protection and Reintegration Assistance», concluso il 10 maggio 2006 3698 2.1.1.109 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), e l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) in Liberia concernente la fornitura di 39 veicoli commerciali d'occasione e 3 rimorchi d'officina, concluso il 10 maggio 2006 3699 2.1.1.110 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), e la Repubblica dell'Ossezia del Nord in Russia, rappresentata dal Ministero della Sanità, concernente l'attuazione del programma umanitario «Implementation of the joint health programme in the field of AIDS, TB, drug prevention, STDs and local capacity building», concluso il 20 novembre 2006 3700 2.1.1.111 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) e la Repubblica di Inguscezia in Russia, rappresentata dal Ministero della sanità,concernente l'attuazione del programma umanitario «Implementation of the joint health programme in the field of AIDS, TB, drug prevention, STDs and local capacity building», concluso il 22 novembre 2006 3701 2.1.1.112 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) e la Repubblica di Cecenia in Russia, rappresentata dal Ministero della sanità, concernente l'attuazione del programma umanitario «Implementation of the joint health programme in the field of AIDS, TB, drug prevention, STDs and local capacity building», concluso il 22 novembre 2006 3702 2.1.1.113 Accordo tra la Svizzera e la Turchia concernente la donazione di dieci container di trattamento sanitario, concluso il 9 agosto 2006 3703 2.1.1.114 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), e il Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo (PNUS) concernente il «Management of youth centers in Chernobyl affected areas ­ first steps», concluso il 28 settembre 2006 3704 2.1.1.115 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla Direzione dello sviluppo e della
cooperazione (DSC), e Cuba, rappresentata dal Ministero degli Investimenti esteri e la cooperazione economica MINVEC), riguardante la fornitura di latte per migliorare la sicurezza alimentare a Cuba, concluso il 5 ottobre 2006 3705

3566

2.1.1.116 Accordo tra il Governo svizzero, rappresentato dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), e la Commissione per l'ambiente dell'America centrale, concluso il 15 luglio 2006 3706 2.1.1.117 Accordo tra il Governo svizzero e il Governo di El Salvador riguardante il programma Prevenzione in caso di catastrofi naturali, concluso il 2 febbraio 2006 3707 2.1.1.118 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), e l'Honduras, rappresentato dal Segretariato per la cooperazione, concernente la prima fase del programma di microfinanziamento PROMIFIN, concluso il 2 febbraio 2006 3708 2.1.1.119 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), e l'Honduras, rappresentato dal Segretariato per la cooperazione tecnica e internazionale (SETCO) riguardante il programma Prevenzione in caso di catastrofi naturali, concluso il 4 agosto 2006 3709 2.1.1.120 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), e l'Honduras, rappresentato dal Segretariato per la cooperazione, concernente la terza fase del programma sull'acqua potabile AGUASAN, concluso il 4 agosto 2006 3710 2.1.1.121 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), e l'Honduras, rappresentato dal Segretariato per la cooperazione, concernente il programma di promozione delle microimprese PROEMPRESA, concluso il 4 agosto 2006 3711 2.1.1.122 Accordo tra la Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) e l'Ufficio di coordinamento degli affari umanitari delle Nazioni Unite (OCHA) concernente il contributo al progetto sul campo Etiopia («Field Support Project Ethiopia»), concluso il 28 settembre 2006 3712 2.1.1.123 Accordo tra la Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) e l'Ufficio di coordinamento degli affari umanitari delle Nazioni Unite (OCHA) riguardante il contributo al progetto dell'OCHA per l'Etiopia («Support of the OCHA Ethiopia Programme 2007»), concluso il 27 novembre 2006 3713 2.1.1.124 Accordo tra la Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) e l'Ufficio di coordinamento degli affari umanitari delle Nazioni Unite (OCHA) riguardante il contributo al Fondo dell'OCHA per l'Etiopia («Support of the OCHA Ethiopia Humanitarian Response Fund ­ HRF»), concluso il 24 novembre 2006 3714

3567

2.1.1.125 Accordo tra la Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) e il Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia (UNICEF) riguardante il programma dell'UNICEF a favore dei bambini in Sudan («Support to Sudan UNICEF WES Program in Southern Kordofan and Abyei»), concluso l'8 dicembre 2006 2.1.1.126 Accordo tra la Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) e il Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia (UNICEF) concernente l'aiuto umanitario a favore della popolazione che soffre per la violenza dell'«Esercito di Resistenza del Signore», (Humanitarian Assistance to Population affected by Lord's Resistance Army ­ LRA in 2006­07), concluso l'8 dicembre 2006 2.1.1.127 Accordo tra la Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) e il Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia (UNICEF) riguardante il sostegno al Programma WASH dell'UNICEF nel Sudan meridionale («Support to Sudan UNICEF WASH Programme in Southern Sudan»), concluso il 19 dicembre 2006 2.1.1.128 Accordo tra la Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) e l'Ufficio di coordinamento degli affari umanitari delle Nazioni Unite (OCHA) riguardante l'«OCHA Darfur Operations in Sudan 2006», concluso l'11 dicembre 2006 2.1.1.129 Accordo tra la Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) e l'Ufficio di coordinamento degli affari umanitari delle Nazioni Unite (OCHA) riguardante il contributo alla rete d'informazione regionale («Support of the IRIN Relief Web ­ Integrated Regional Information Network 2007»), concluso il 29 novembre 2006 2.1.1.130 Accordo tra la Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) e l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) concernente il contributo della Svizzera all'appello di aiuto d'urgenza dell'UNHCR per il 2006 a favore delle persone sfollate interne (IDP) in Iraq e dei profughi nei Paesi vicini confinanti, concluso il 21 dicembre 2006 2.1.1.131 Accordo tra la Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) e l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) concernente il contributo della Svizzera all'appello di aiuto d'urgenza dell'UNHCR per il 2006 a favore delle persone sfollate interne (IDP) in Iraq e dei profughi nei Paesi vicini confinanti, concluso l'8 dicembre 2006

3568

3715

3716

3717

3718

3719

3720

3721

2.1.1.132 Memorandum d'intesa (MoU) tra il Governo della Svizzera, rappresentata dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), rappresentata dall'Ambasciatore di Svizzera nella Repubblica islamica dell'Iran e l'Amministrazione cittadina di Teheran, rappresentata dall'Organizzazione per la prevenzione e la gestione delle catastrofi di Teheran (Tehran Disaster Mitigation and Management Organisation ­ TDMMO) riguardante il programma volontario di Teheran per gli interventi nel vicinato in caso di catastrofe (Teheran Neighbourhood Disaster Volunteer Programme ­ TNDV), concluso il 24 gennaio 2006 3722 2.1.1.133 Accordo tra la Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) e l'Ente soccorso e lavori delle Nazioni Unite per i profughi della Palestina nel Vicino Oriente (UNRWA) concernente la consulenza per l'elaborazione di una strategia di sviluppo organizzativo dell'UNRWA nel primo semestre del 2006, concluso il 1° marzo 2006 3723 2.1.1.134 Accordo tra la Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) e l'Ente soccorso e lavori delle Nazioni Unite per i profughi della Palestina nel Vicino Oriente (UNRWA) concernente il finanziamento di un incontro di lavoro nella primavera del 2006 tra l'UNRWA, le autorità libanesi e altri attori interessati sulla situazione occupazionale e lavorativa dei rifugiati palestinesi in Libano, concluso l'11 maggio 2006 3724 2.1.1.135 Memorandum d'intesa (MoU) tra la Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) e il Ministero della sanità libanese concernente la fornitura d'emergenza di medicinali, concluso il 22 agosto 2006 3725 2.1.1.136 Accordo tra la Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) e l'Ente soccorso e lavori delle Nazioni Unite per i profughi della Palestina nel Vicino Oriente (UNRWA) stabilito per misure immediate (Early Recovery Activities) in Libano, concluso il 27 ottobre 2006 3726 2.1.1.137 Accordo tra la Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) e l'Ente soccorso e lavori delle Nazioni Unite per i profughi della Palestina nel Vicino Oriente (UNRWA) concernente il contributo non specificato della Svizzera all'appello di aiuto d'urgenza per il Libano dell'UNRWA, concluso il 19 ottobre 2006 3727

3569

2.1.1.138 Accordo tra la Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) e il Comitato Internazionale della Croce Rossa (CICR) riguardante il contributo supplementare della Svizzera al CICR per l'aiuto d'urgenza nei territori palestinesi occupati (OPT ­ Occupied Palestinian Territory), concluso il 14 agosto 2006 3728 2.1.1.139 Accordo tra la Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) e l'Ente soccorso e lavori delle Nazioni Unite per i profughi della Palestina nel Vicino Oriente (UNRWA) concernente il contributo non specificato della Svizzera all'appello di aiuto d'urgenza dell'UNRWA nei territori palestinesi occupati per il 2006, concluso il 31 maggio 2006 3729 2.1.1.140 Accordo tra la Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) e il Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (PNUA) concernente il contributo ai rilevamenti postbellici sull'ambiente in Libano, concluso il 13 ottobre 2006 3730 2.1.1.141 Accordo tra la Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) e l'Agenzia delle Nazioni Unite per l'assistenza e il lavoro dei rifugiati palestinesi nel Vicino Oriente (UNRWA) concernente il contributo non specificato della Svizzera all'appello di aiuto d'urgenza dell'UNRWA nei territori palestinesi occupati per il 2006, concluso il 10 ottobre 2006 3731 2.1.1.142 Memorandum d'intesa (MoU) tra la Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) e l'Ente soccorso e lavori delle Nazioni Unite per i profughi della Palestina nel Vicino Oriente (UNRWA) concernente l'impiego di personale in Libano, concluso l'11 settembre 2006 3732 2.1.1.143 Accordo tra la Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) e l'Ente soccorso e lavori delle Nazioni Unite per i profughi della Palestina nel Vicino Oriente (UNRWA) concernente il contributo non specificato della Svizzera al budget globale dell'UNRWA in Giordania, Siria, Libano e nei territori palestinesi occupati (Striscia di Gaza e Cisgiordania) nel 2006, concluso il 14 aprile 2006 3733 2.1.1.144 Accordo tra la Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) e l'Ente soccorso e lavori delle Nazioni Unite per i profughi della Palestina nel Vicino Oriente (UNRWA) concernente la consulenza per l'elaborazione di una strategia di sviluppo organizzativo dell'UNRWA nel primo semestre del 2006, concluso il 1° marzo 2006 3734

3570

2.1.1.145 Accordo tra la Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) e il Programma alimentare mondiale delle Nazioni Unite (PAM) concernente il contributo alle forniture di prodotti alimentari del PAM ai non rifugiati in Palestina, concluso il 19 ottobre 2006 3735 2.1.1.146 Accordo tra la Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) e l'Ufficio di coordinamento degli affari umanitari delle Nazioni Unite (OCHA) concernente il contributo al programma di Advocacy (avvocatura) nei territori palestinesi occupati nella Striscia di Gaza e in Cisgiordania (OPT) nel 2007, concluso il 7 dicembre 2006 3736 2.1.1.147 Accordo tra la Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) e il Governo libanese (GOL), rappresentato dal Ministero dell'ambiente (MOE), concernente il contributo per l'operazione di pulizia di una parte dei tratti di litorale inquinati dal petrolio in Libano, concluso il 31 ottobre 2006 3737 2.1.1.148 Accordo tra la Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) e l'Ufficio di coordinamento degli affari umanitari delle Nazioni Unite (OCHA) concernente il contributo al «Community Access Monitoring Projekt (CAMP)» nei territori palestinesi occupati nella Striscia di Gaza e in Cisgiordania (OPT), concluso il 7 dicembre 2006 3738 2.1.1.149 Accordo tra la Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) e l'Ente soccorso e lavori delle Nazioni Unite per i profughi della Palestina nel Vicino Oriente (UNRWA) concernente il contributo al Segretariato per le questioni occupazionali e lavorative dei rifugiati palestinesi in Libano, concluso il 7 dicembre 2006 3739 2.1.1.150 Accordo tra la Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) e l'Ente soccorso e lavori delle Nazioni Unite per i profughi della Palestina nel Vicino Oriente (UNRWA) concernente il contributo alla formazione di rifugiati palestinesi in Libano, concluso il 16 dicembre 2006 3740 2.1.1.151 Accordo tra la Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) e l'Ente soccorso e lavori delle Nazioni Unite per i profughi della Palestina nel Vicino Oriente (UNRWA) concernente il contributo non specificato della Svizzera all'appello di aiuto d'urgenza dell'UNRWA nei territori palestinesi occupati per il 2006, concluso il 19 dicembre 2006 3741 2.1.1.152 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla Direzione
dello sviluppo e della cooperazione (DSC), e la Banca Mondiale (BM) concernente un contributo al «Multi-Donor Trust Fund for Statistical Capacity Building-II», concluso il 4 gennaio 2006 3742

3571

2.1.1.153 Accordo tra la Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) e l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE) concernente il contributo al progetto METAGORA «Measuring Democracy, Human Rights and Good Governance», concluso il 17 luglio 2006 3743 2.1.1.154 Accordo tra la Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) e l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE) concernente un contributo al «Project of Development Finance Architecture», concluso il 22 agosto 2006 3744 2.1.1.155 Accordo tra la Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) e l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE) concernente un contributo al programma di lavoro 2005­2006, concluso il 29 aprile 2006 3745 2.1.1.156 Accordo tra la Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) e l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE) concernente un contributo al progetto «Humanitarian Action Coverage in the DAC Peer Reviews», concluso il 15 luglio 2006 3746 2.1.1.157 Accordo tra la Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) e il Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (PNUS) concernente un contributo al progetto «Aid effectiveness for reducing poverty and achieving Millennium Development Goals (MDGs) ­ PNUS Support to Developing Countries», concluso il 13 aprile 2006 3747 2.1.1.158 Accordo tra la Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) e l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE) concernente un contributo al gruppo di lavoro sull'efficacia della cooperazione allo sviluppo del Comitato per l'aiuto allo sviluppo («DAC Working Party on Aid Effectiveness(WP-EFF»), concluso il 1° settembre 2006 3748 2.1.1.159 Accordo tra la Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) e l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE) concernente un contributo al Comitato per l'aiuto allo sviluppo (CAS) nel settore «Work on Trends and Issues in the International Aid System» (tendenze e questioni del sistema internazionale di aiuto), concluso il 1° settembre 2006 3749 2.1.1.160 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), e l'Unione cattolica internazionale della stampa (UCIP), concernente un contributo al programma di formazione 2006­2008, concluso il 25 agosto 2006 3750

3572

2.1.1.161 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), e l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), concernente il finanziamento della stampa di 5000 copie della pubblicazione dell'OMS «Fuel for Life: Household Energy and Health», concluso il 21 febbraio 2006 3751 2.1.1.162 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), e il Fondo delle Nazioni Unite per il finanziamento dell'attrezzatura-capitale (UNCDF) concernente il cofinanziamento della Conferenza delle Nazioni Unite sull'accesso dei poveri ai servizi finanziari in Africa, concluso il 26 maggio 2006 3752 2.1.1.163 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), e il Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite (ECOSOC) concernente il finanziamento del viaggio dei partecipanti dei Paesi in sviluppo più poveri all'ECOSOC, concluso il 22 maggio 2006 3753 2.1.1.164 Accordo fra la Svizzera, rappresentata dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), e il Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (PNUS) concernente il «Framework Team» (FT) per il coordinamento delle misure di preallarme e di prevenzione delle Nazioni Unite finanziato mediante il Fondo fiduciario del PNUS per la prevenzione delle crisi e la ricostruzione (TTF CPR), concluso il 13 luglio 2006 3754 2.1.1.165 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), e il Global Compact Office concernente il finanziamento di base del Global Compact Office, concluso il 26 ottobre 2006 3755 2.1.1.166 Accordo fra la Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) e l'Organizzazione internazionale della Francofonia (OIF) concernente i contributi volontari 2006­2007, concluso il 25 novembre 2006 3756 2.1.1.167 Accordo fra la Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) e il Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (PNUS) concernente il programma pilota «One-UN» in Vietnam, concluso il 13 dicembre 2006 3757 2.1.1.168 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), e il Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia (UNICEF) concernente un contributo generale al programma 2006­2008 del Centro di ricerca «Innocenti» a Firenze, concluso il 4 dicembre 2006 3758

3573

2.1.1.169 Accordo fra la Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) e il Dipartimento delle Nazioni Unite per gli Affari Sociali ed Economici (UNDESA) concernente l'Alleanza globale per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione al servizio dello sviluppo (GAID), concluso il 24 luglio 2006 3759 2.1.1.170 Accordo fra la Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) e il Dipartimento delle Nazioni Unite per gli Affari Sociali ed Economici (UNDESA) concernente la continuazione del dialogo di multipartenariato sulle questioni di Governo Internet (IGF), concluso il 24 luglio 2006 3760 2.1.1.171 Accordo fra la Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) e il Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (PNUS) concernente il sostegno di tecnologie dell'informazione e della comunicazione al servizio dello sviluppo (ICT4D) nel quadro della lotta alla povertà e del conseguimento degli Obiettivi di Sviluppo del Millennio, concluso il 3 novembre 2006 3761 2.1.1.172 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), e il Centro di sviluppo dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE) concernente il contributo a uno studio sull'influenza dell'Asia sull'Africa («The Asian drivers and Africa»), concluso l'8 marzo 2006 3762 2.1.1.173 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), e il Centro internazionale per la giustizia transizionale (ICTJ) di New York, concernente il progetto «Supporting Truth-Seeking in Colombia», concluso il 10 ottobre 2006 3763 2.1.1.174 Accordo fra la Svizzera e l'Ufficio delle Nazioni Unite per il controllo della droga e la prevenzione del crimine (UNODCCP) concernente la prevenzione e la lotta contro la tratta di esseri in Iran («Measures to prevent and combat trafficking in human beings in the Islamic Republic of Iran»), concluso il 15 dicembre 2006 3764 2.1.1.175 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione, e l'Ufficio delle Nazioni Unite per il controllo della droga e la prevenzione del crimine (UNODCCP) concernente il progetto: «Measures to prevent and combat trafficking in human beings in Lebanon», concluso il 16 dicembre 2005 3765

3574

2.1.1.176 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), e l'Istituto internazionale per la democrazia e l'assistenza elettorale (IDEA), concernente un contributo per l'organizzazione di una Conferenza mondiale sulla democrazia diretta («World of Direct Democracy Conference WODD'08»), concluso il 15 dicembre 2006 3766 2.1.1.177 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione, e l'Ufficio delle Nazioni Unite per il controllo della droga e la prevenzione del crimine (UNODCCP) concernente un programma anticorruzione («Anti-Corruption Mentor Programme»), concluso l'8 dicembre 2006 3767 2.1.1.178 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), e l'Istituto di ricerca delle Nazioni Unite per lo sviluppo sociale (UNRISD) concernente lo studio «Research on the Political and Social Economy of Care study», concluso il 12 dicembre 2006 3768 2.1.1.179 Accordo fra la Svizzera, rappresentata dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), e l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) concernente il contributo 2006 a determinati programmi dell'OMS, concluso il 6 febbraio 2006 3769 2.1.1.180 Accordo fra la Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) e l'Istituto di Pianificazione dell'Educazione a Parigi concernente un contributo al Gruppo di lavoro «Association pour le Développement de l'Education en Afrique» attivo nel settore dell'educazione non formale, concluso il 14 novembre 2006 3770 2.1.1.181 Accordo fra la Svizzera, rappresentata dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO) a Parigi, concernente un contributo al rapporto di monitoraggio mondiale dell'«Educazione per tutti» («EFA Global Monitoring Report»), concluso l'8 dicembre 2006 3771 2.1.1.182 Accordo fra la Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) e l'Istituto Internazionale di Pianificazione dell'Educazione a Parigi, concernente un contributo all'Associazione per lo sviluppo dell'educazione in Africa (ADEA), concluso il 20 novembre 2006 3772

3575

2.1.1.183 Accordo fra la Svizzera, rappresentata dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), e l'Ecuador, rappresentato dal Ministro degli affari esteri, concernente il progetto di gestione ecologica dei prodotti chimici e dei rifiuti industriali e ospedalieri (fase 4), concluso il 14 febbraio 2006 3773 2.1.1.184 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), e la Mongolia, rappresentata dal Ministero dell'industria e del commercio (MIT) e dal Ministero delle finanze (MOF), concernente un contributo a un progetto di sfruttamento minerario artigianale («Artisanal Mining Project») nella fase iniziale, concluso il 27 marzo 2006 3774 2.1.1.185 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), e la Repubblica socialista del Vietnam, rappresentata dal Ministero per le risorse naturali e l'ambiente (MONRE), concernente il progetto «Swiss-Vietnamese Clean Air Program», concluso il 1° marzo 2006 3775 2.1.1.186 Accordo fra la Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) e il Segretariato della Convenzione delle Nazioni Unite per la lotta alla desertificazione (UNCCD), concernente un contributo ai costi per la partecipazione di interlocutori nazionali scelti («Focal Points») al colloquio internazionale «Desertificazione, fame e povertà», concluso il 21 febbraio 2006 3776 2.1.1.187 Accordo fra la Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) e il Segretariato della Convenzione delle Nazioni Unite per la lotta alla desertificazione (UNCCD), concernente un contributo alle attività del Segretariato nel quadro dell'Anno internazionale dei deserti e della desertificazione (IYDD06), concluso il 21 febbraio 2006 3777 2.1.1.188 Accordo fra la Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) e il Segretariato della Convenzione delle Nazioni Unite per la lotta alla desertificazione (UNCCD), concernente un contributo ai costi per la partecipazione di delegati dei Paesi in sviluppo e di organizzazioni non governative alla quinta sessione del CRIC (Committee for the Review of the implementation of the Convention), concluso il 10 luglio 2006 3778 2.1.1.189 Accordo fra la Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) e il Segretariato della Convenzione delle Nazioni Unite per la lotta alla
desertificazione (UNCCD), concernente un contributo finanziario ai lavori dell'«Intersessional Intergovernmental Working Group (IIWG)», concluso il 13 dicembre 2006 3779

3576

2.1.2

2.1.3

2.1.4

2.1.5

2.1.1.190 Accordo fra la Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) e il Fondo fiduciario mondiale per la diversità delle colture (Global Crop Diversity Trust (GCDT)) concernente un contributo ai servizi di un esperto finanziario indipendente, concluso il 6 dicembre 2006 3780 2.1.1.191 Accordo tra la Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) concernente un contributo finanziario alla Conferenza del Forum mondiale della ricerca agricola (Global Forum on Agricultural Research GFAR 2006 Triennial Conference), concluso l'8 novembre 2006 3781 2.1.1.192 Accordo tra la Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) concernente un contributo al progetto «Pest and Pesticide Management Policy Development», concluso il 6 novembre 2006 3782 2.1.1.193 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) e dall'Ufficio federale dell'energia (UFE), e l'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA) concernente un contributo al Fondo di cooperazione tecnica, concluso il 15 novembre 2006 3783 2.1.1.194 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), e l'Unione internazionale per la conservazione della natura (IUCN), rappresentata dalla Rappresentanza residente di Katmandu, Nepal, concernente il programma ambientale «Practical Innovations for Inclusive Conservation and Sustainable Livelihoods ­ Phase VI», concluso il 15 dicembre 2006 3784 Accordo fra il Governo svizzero e il Governo della Federazione di Russia concernente il finanziamento dell'attrezzatura e dei servizi per la costruzione di una sottostazione elettrica destinata al sito di distruzione di armi chimiche a Maradikova, nell'oblast di Kirov nella Federazione di Russia, concluso il 20 luglio 2006 3785 Accordo tra il Governo svizzero e l'Unione europea concernente la partecipazione della Svizzera alla missione di sorveglianza dell'Unione europea a Aceh, Indonesia, concluso il 22 dicembre 2005 3786 Continuazione del Memorandum d'intesa (MoU) tra la Svizzera e gli Stati Uniti concernente gli scambi di borse fra la Svizzera e gli Stati Uniti nel quadro del «Fulbright Exchange
Program», concluso il 4 maggio 2006 3787 Accordo fra il Consiglio federale svizzero e l'Organizzazione internazionale di normalizzazione (ISO) per disciplinare lo statuto fiscale dell'organizzazione e del suo personale in Svizzera, concluso il 29 giugno 2006 3788

3577

2.1.6 Scambio di lettere del 19 settembre/2 ottobre 2006 fra la Svizzera e la Francia che completa gli scambi di lettere del 26 ottobre/ 1° novembre 2004 e del 18 giugno/5 luglio 1973 per l'applicazione della Convenzione franco-svizzera del 13 settembre 1965 concernente l'estensione su territorio francese degli impianti dell'Organizzazione Europea per le ricerche nucleari 3789 2.1.7 Scambio di lettere del 2/11 ottobre 2006 tra la Svizzera e l'Organizzazione europea per le ricerche nucleari che completa lo scambio di lettere del 1°/23 novembre 2004 relativo all'apertura di una porta di accesso agli impianti dell'Organizzazione dal territorio francese 3790 2.2 Dipartimento federale dell'interno 3791 2.2.1 Scambio di lettere del 13 ottobre 2006 fra l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali e il Ministero italiano della salute concernente le prestazioni sanitarie fornite in Svizzera ai cittadini del Comune di Campione d'Italia e il rimborso dei crediti per spese sanitarie 3791 2.2.2 Scambio di lettere fra la Svizzera e l'Italia concernente l'ammissione di allievi svizzeri (come privatisti) agli esami di maturità in Italia, concluso il 12 ottobre 2006 3792 2.2.3 Accordo fra il Dipartimento federale dell'interno, in nome del Governo svizzero, e la Therapeutic Goods Administration, Department of Health and Ageing, Australia, concernente gli agenti terapeutici («Memorandum of Understanding regarding Therapeutic Products»), concluso il 29 marzo 2006 3793 2.3 Dipartimento federale di giustizia e polizia 3794 2.3.1 Accordo del 20 dicembre 2005 tra la Confederazione svizzera e la Repubblica socialista del Vietnam relativo alla cooperazione in materia di adozione di minori 3794 2.3.2 Accordo fra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Cuba sul trasferimento delle persone condannate, concluso il 27 luglio 2006 3795 2.3.3 Scambio di note dell'11 gennaio /19 aprile 2006 fra la Confederazione Svizzera e il Regno dei Paesi Bassi sui privilegi e le immunità degli agenti di collegamento svizzeri presso l'Europol, concluso il 19 aprile 2006 3796 2.3.4 Accordo sotto forma di scambio di lettere tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica di Macedonia concernente il distaccamento di un addetto di polizia in Macedonia, concluso il 17 febbraio 2005 e il 9 gennaio 2006 3797 2.3.5 Accordo tra
il Consiglio federale svizzero, il Governo della Repubblica islamica dell'Afghanistan e l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, concluso il 5 ottobre 2006 3798 2.3.6 Accordo fra il Consiglio federale svizzero e il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord relativo alla riammissione di persone in situazione irregolare, concluso il 16 dicembre 2005 3799

3578

2.3.7 Accordo fra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica ellenica relativo alla riammissione di persone in situazione irregolare, concluso il 28 agosto 2006 2.3.8 Accordo fra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica di Polonia relativo al trasferimento e alla riammissione di persone in situazione irregolare, concluso il 19 settembre 2005 2.3.9 Accordo fra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica socialista del Vietnam relativo alla riammissione di cittadini vietnamiti in situazione irregolare, concluso il 12 settembre 2006 2.4 Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport 2.4.1 Accordo fra la Svizzera e la Germania sulla partecipazione della Svizzera all'esercitazione militare «Elite 2006», firmato il 16 marzo 2006 2.4.2 Accordo fra la Svizzera e l'UE sulla partecipazione della Svizzera all'EUFOR RD CONGO, concluso il 10 agosto 2006 2.4.3 Accordo fra la Svizzera e la Germania concernente l'invio di due medici militari svizzeri a favore del contingente germanico dell'EUFOR RD CONGO, concluso il 30 agosto 2006 2.4.4 Accordo tecnico fra la Svizzera e l'Austria concernente la formazione continua e il perfezionamento in materia d'aviazione nonché l'istruzione al tiro di piloti austriaci di aerei militari sugli F-5E/F in Svizzera nell'ambito del progetto F-5E AQUILA, concluso il 9 febbraio 2006 2.4.5 Accordo tra il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport e il Ministro della difesa della Repubblica d'Austria sulla cooperazione in materia d'armamento, concluso il 9 marzo 2006 2.4.6 Accordo tecnico fra la Svizzera e l'Austria concernente la cooperazione e il reciproco sostegno nel quadro della KFOR, concluso l'11 ottobre 2006 2.4.7 Accordo fra la Svizzera e l'Austria concernente la protezione di informazioni militari classificate, concluso il 10 novembre 2006 2.4.8 Accordo tra la Svizzera e la Francia concernente la protezione reciproca di informazioni classificate, concluso il 16 agosto 2006 2.4.9 Accordo tra la Svizzera e l'Italia concernente la protezione reciproca di informazioni classificate, concluso il 29 novembre 2005 2.4.10 Due accordi fra la Svizzera e la NATO sulla partecipazione e sul finanziamento della partecipazione della Svizzera alla «International
Security Assistance Force Afghanistan» (ISAF), concluso l'8 giugno 2006 2.4.11 Memorandum d'intesa fra il capo del DDPS e il comandante in capo per la Trasformazione della NATO sull'impiego di un ufficiale di collegamento svizzero al Quartiere generale Trasformazione della NATO, concluso il 14 novembre 2006

3800 3801

3802 3803 3803 3804 3805

3806

3807 3808 3809 3810 3811

3812

3813

3579

2.4.12 Accordo fra la Svizzera e la Norvegia relativo alla partecipazione della Svizzera all'esercitazione militare «Nightway 2006», concluso il 6 febbraio 2006 2.4.13 Partecipazione della Svizzera all'esercitazione militare «Cooperative Longbow/Lancer» in Moldova, firmato il 7 settembre 2006 2.4.14 Partecipazione della Svizzera all'esercitazione militare Cold Response 06 (CR 06), firmata il 29 aprile 2005 2.4.15 Partecipazione della Svizzera all'esercitazione militare «Nordic Air Meet 06» in Norvegia, concluso in settembre 2006 2.5 Dipartimento federale delle finanze 2.5.1 Accordo fra l'Ufficio federale delle assicurazioni private e le autorità di vigilanza delle assicurazioni dei 28 Stati dello Spazio economico europeo, concluso il 10 febbraio 2006 2.6 Dipartimento federale dell'economia 2.6.1 Accordo fra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Dominicana concernente la promozione e la protezione reciproca degli investimenti, concluso il 27 gennaio 2004 2.6.2 Accordo fra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Unita di Tanzania concernente la promozione e la protezione reciproca degli investimenti, concluso l'8 aprile 2004 2.6.3 Accordo fra il Governo svizzero e il Governo del Brasile concernente il rimborso anticipato dei debiti, concluso il 31 marzo 2006 2.6.4 Accordo fra il Governo svizzero e il Governo della Federazione di Russia concernente il rimborso anticipato dei debiti, concluso il 15 agosto 2006 2.6.5 Accordo fra il Governo svizzero e il Governo algerino concernente il rimborso anticipato dei debiti, concluso il 15 luglio 2006 2.6.6 Memorandum d'intesa fra la Confederazione Svizzera e il Segretariato dell'OMC concernente il sostegno del Segretariato per una «Integrated Framework for Trade Related Technical Assistance», concluso il 24 luglio 2006 2.6.7 Scambio di lettere fra la Confederazione Svizzera, rappresentata dalla Segreteria di Stato dell'economia (SECO), e l'ONUSI concernente il progetto UE/BUL/06/001 ­ programma per uno sviluppo sostenibile delle imprese in Bulgaria, concluso il 14 dicembre 2006 2.6.8 Dichiarazione d'intenti fra la Confederazione Svizzera, rappresentata dalla Segreteria di Stato dell'economia (SECO), e la Repubblica popolare Cinese, rappresentato dal Ministero del commercio (MOFCOM), concernente il progetto «Sviluppo sostenibile: la Cina e i mercati globali», concluso il 6 dicembre 2006

3580

3814 3815 3816 3817 3818 3818 3819 3819 3820 3821 3822 3823

3824

3825

3826

2.6.9 Accordo fra il Governo della Confederazione Svizzera, rappresentato dalla Segreteria di Stato dell'economia (SECO), e il Governo del Costa Rica, rappresentato dal Ministero delle relazioni esterne e del culto, concernente il programma «Ecomercados» inteso a rafforzare la commercializzazione di prodotti biologici e del commercio equo provenienti dal Costa Rica, concluso il 4 aprile 2006 3827 2.6.10 Accordo di progetto fra la Confederazione Svizzera, rappresentata dalla Segreteria di Stato dell'economia (SECO), e l'ONUSI concernente il progetto UE/EGY/06/005 ­ sostegno al «Egyptian Cleaner Production Centre», concluso il 14 dicembre 2006 3828 2.6.11 Scambio di lettere fra la Confederazione Svizzera, rappresentata dalla Segreteria di Stato dell'economia (SECO), e l'ONUSI concernente il rafforzamento delle capacità del Ghana nel settore delle norme industriali e della valutazione della conformità, concluso il 14 dicembre 2006 3829 2.6.12 Accordo di progetto fra la Confederazione Svizzera, rappresentata dalla Segreteria di Stato dell'economia (SECO), la Repubblica kirghisa e il Centro per il commercio internazionale (ITC) concernente il rafforzamento delle capacità d'esportazione del Kirghizistan, concluso l'8 novembre 2006 3830 2.6.13 Accordo sotto forma di scambio di lettere tra la Segreteria di Stato dell'economia (SECO) e la CNUCES concernente il progetto «US/LEB/06/002: rafforzamento dell'accesso al mercato dei prodotti d'esportazione libanesi e miglioramento dell'infrastruttura di misurazione della qualità per promuovere il rispetto dell'esigenza TBT/SPS », concluso il 20 luglio 2006 3831 2.6.14 Dichiarazione d'intenti fra la Confederazione Svizzera, la Segreteria di Stato dell'economia (SECO), rappresentata dall'Ambasciata svizzera in Libano, e l'Università americana di Beirut («AUB»), conclusa il 4 aprile 2006 3832 2.6.15 Dichiarazione d'intenti fra la Confederazione Svizzera, la Segreteria di Stato dell'economia (SECO), rappresentata dall'Ambasciata svizzera in Libano e LibanCert SARL, e l'Istituto di ricerche per l'agricoltura biologica (FiBL), conclusa l'11 aprile 2006 3833 2.6.16 Accordo fra la Confederazione Svizzera, la Segreteria di Stato dell'economia (SECO), rappresentata dall'Ambasciata svizzera in Libano e l'Associazione libanese per l'agricoltura biologica, e l'Istituto di
ricerche per l'agricoltura biologica (FiBL), concluso l'11 aprile 2006 3834 2.6.17 Accordo sotto forma di scambio di lettere fra la Segreteria di Stato dell'economia (SECO) e l'ONUSI relativo al progetto «US/MOR/05/004, concernente la creazione di un Cleaner Production Center in Marocco, fase II», concluso il 6 gennaio 2006 3835

3581

2.6.18 Memorandum d'intesa fra la Confederazione Svizzera, rappresentata dalla Segreteria di Stato dell'economia (SECO), e il Governo della Repubblica del Mozambico concernente il progetto di «sostegno in termini di politica commerciale al rafforzamento delle capacità nel quadro delle negoziazioni dell'OMC sui prodotti agricoli», concluso il 12 settembre 2006 3836 2.6.19 Memorandum d'intesa fra la Confederazione Svizzera, rappresentata dalla Segreteria di Stato dell'economia (SECO), e la Repubblica del Mozambico, rappresentata dal Ministero dell'economia del Mozambico, concluso il 12 settembre 2006 3837 2.6.20 Accordo di progetto fra la Confederazione Svizzera, rappresentata dalla Segreteria di Stato dell'economia (SECO), la Romania e il Centro per il commercio internazionale (ITC) concernente il rafforzamento delle capacità d'esportazione della Romania, concluso il 18 luglio 2006 3838 2.6.21 Accordo di progetto fra la Confederazione Svizzera, rappresentata dalla Segreteria di Stato dell'economia (SECO), e l'ONUSI relativo al progetto UE/ROM/06/006 ­ programma per uno sviluppo sostenibile delle imprese in Romania, concluso il 14 dicembre 2006 3839 2.6.22 Dichiarazione d'intenti fra la Confederazione Svizzera, rappresentata dall'Ambasciata svizzera nella Repubblica di Serbia, e la Repubblica di Serbia concernente il rafforzamento delle capacità della rete ferroviaria serba, conclusa il 22 giugno 2006 3840 2.6.23 Accordo di progetto fra la Confederazione Svizzera, rappresentata dalla Segreteria di Stato dell'economia (SECO), la Repubblica del Tagikistan e il Centro per il commercio internazionale (ITC) concernente il rafforzamento delle capacità d'esportazione del Tagikistan, concluso il 31 ottobre 2006 3841 2.6.24 Accordo tra il Governo della Confederazione Svizzera e il Governo della Bosnia-Erzegovina concernente un aiuto finanziario per il «Prijedor Water Supply Project», concluso il 10 novembre 2006 3842 2.6.25 Accordo tra il Governo della Confederazione Svizzera e il Governo della Repubblica dell'Azerbaigian concernente un aiuto finanziario per il progetto «Offenes Programm kommunale Infrastruktur I und II», concluso il 25 settembre 2006 3843 2.6.26 Memorandum d'intesa fra la Regione autonoma di Zilina, Repubblica di Slovacchia, e la Segreteria di Stato dell'economia (SECO), concernente un
sostegno finanziario al progetto «Hospital Waste Incinerator in Cadca», concluso il 1° febbraio 2006 3844 2.6.27 Accordo tripartito fra la Segreteria di Stato dell'economia (SECO), il Ministero dell'acqua della Tanzania (MoW) e la città di Tabora (TUWASA), concluso il 9 agosto 2006 3845 2.6.28 Accordo tripartito fra la Segreteria di Stato dell'economia (SECO), il Ministero dell'acqua della Tanzania (MoW) e la città di Dodoma (DUWASA), concluso il 9 agosto 2006 3846

3582

2.6.29 Accordo tra il Governo della Confederazione Svizzera e il Governo della Repubblica di Tanzania concernente un aiuto finanziario per la realizzazione del programma «Improving Water Supply and Sanitation Services in Dodoma and Tabora», concluso il 7 agosto 2006 3847 2.6.30 Accordo fra la Segreteria di Stato dell'economia (SECO) e la città di Iasi, Romania, concernente un aiuto finanziario per il progetto «Iasi District Heating», concluso il 12 settembre 2006 3848 2.6.31 Accordo tra il Governo della Confederazione Svizzera e il Governo della Repubblica socialista del Vietnam concernente il progetto «Modernisation of Signaling Systems for Seven Main Stations on the Thong Nhat Railway Line», concluso il 12 settembre 2006 3849 2.6.32 Accordo fra la Confederazione Svizzera e il Kreditanstalt für Wiederaufbau concernente il finanziamento del progetto «Offenes Programm kommunale Infrastruktur II» in Azerbaigian, concluso il 16 ottobre 2006 3850 2.6.33 Protocollo d'intesa tra la Segreteria di Stato dell'economia e il Ministero della salute della Repubblica di Slovacchia concernente un aiuto finanziario per il progetto «Hospital Waste Incinerator in Trnava», concluso il 28 novembre 2006 3851 2.6.34 Accordo fra il Governo della Confederazione Svizzera e il Governo della Repubblica di Bulgaria concernente un aiuto finanziario per il progetto «Hospital Waste Incineration System, Plovdiv», concluso il 18 dicembre 2006 3852 2.6.35 Accordo fra il Governo della Confederazione Svizzera e il Governo della Repubblica di Macedonia concernente un aiuto finanziario per il progetto «Berovo Urban Water Supply and Sanitation», concluso il 3 luglio 2006 3853 2.6.36 Accordo fra il Governo della Repubblica di Macedonia e il Governo della Confederazione Svizzera concernente un aiuto finanziario per il progetto «Rehabilitation of Pumping Stations Ohrid East», concluso il 30 marzo 2006 3854 2.6.37 Accordo fra la Confederazione Svizzera e la Repubblica del Burkina Faso concernente un aiuto budgetario, concluso il 10 luglio 2006 3855 2.6.38 Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica del Ghana concernente un aiuto budgetario, concluso il 9 agosto 2006 3856 2.6.39 Accordo fra il Governo della Confederazione Svizzera e il Governo degli Stati Uniti d'America per l'istituzione di un forum di cooperazione per il commercio
e gli investimenti, concluso il 25 maggio 2006 3857 2.6.40 Scambio di note fra la Svizzera e il Liechtenstein concernente l'omologazione di prodotti fitosanitari contenenti nuove sostanze attive, concluso il 23 maggio 2006 3858

3583

2.6.41 Accordo complementare fra la Svizzera e il Liechtenstein allo scambio di note dell'11 dicembre 2001 concernente la validità della legislazione svizzera per gli agenti terapeutici nel Liechtenstein, relativo all'omologazione di medicamenti contenenti nuove sostanze attive, concluso il 23 maggio 2006 3859 2.6.42 Accordo che modifica l'Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità, concluso il 22 dicembre 2006 3860 2.7 Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni 3861 2.7.1 Contratto quadro sulla prestazione di servizi da parte dell'Ufficio federale dell'aviazione civile (UFAC) all'Agenzia europea per la sicurezza aerea (AESA) («Framework Service Contract concerning the provision of services to the European Aviation Safety Agency by the Federal Office of Civil Aviation»), concluso il 22 dicembre 2006 3861 2.7.2 Accordo fra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica Araba Siriana concernente i trasporti internazionali su strada di persone e merci, concluso il 5 settembre 2006 3862 2.7.3 Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica di Cuba relativo al traffico aereo di linea, concluso il 19 ottobre 2000 3863 2.7.4 Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica Dominicana (Trasporto aereo), concluso il 7 dicembre 2000 3864 2.7.5 Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo del Regno ascemita di Giordania concernente il traffico aereo, concluso il 28 aprile 2003 3865 2.7.6 Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica del Kenya concernente il traffico aereo di linea, concluso il 3 dicembre 2004 3866 2.7.7 Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica del Kirghizistan concernente il traffico aereo, concluso il 25 ottobre 2002 3867 2.7.8 Accordo fra il «Kraftfahrt-Bundesamt» a Flensburg (KBA) e l'Ufficio federale delle strade (USTRA) concernente le modalità tecniche dello scambio reciproco di dati relativi ai veicoli e ai loro detentori conformemente all'Accordo del 27 aprile 1999 tra la Svizzera e la Germania in materia di polizia, concluso il 24 maggio 2006 3868 2.7.9 Accordo del 25 ottobre 2006 sotto forma di scambio di note tra il
Consiglio federale svizzero e il Governo del Principato del Liechtenstein concernente la partecipazione del Liechtenstein alla gestione e all'utilizzazione dei registri automatizzati svizzeri nel settore della circolazione stradale 3869 2.7.10 Accordo multilaterale (M 165) concernente la capienza degli imballaggi applicabile al trasporto in quantità limitate del n. ONU 1791, Gruppo di Imballaggio III, firmato il 19 aprile 2006 3870 3584

2.7.11 Protocollo sulla revisione di alcune parti dell'Accordo regionale per la zona europea di radiodiffusione (Stoccolma, 1961) 3871 2.7.12 Accordo regionale concernente la pianificazione del servizio di radiodiffusione terrestre digitale nella Regione 1 (parti della Regione 1 situate a ovest del meridiano 170° E e a nord del parallelo 40° S, Mongolia esclusa) e nella Repubblica Islamica dell'Iran nelle bande di frequenza 174­230 MHz e 470­862 MHz (Ginevra, 2006) 3872 2.7.13 Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT): atti finali della Conferenza dei plenipotenziari (PP-06, Antalya, 2006) 3873 3 Rendiconto delle modifiche di trattati per dipartimento 3.1 Dipartimento federale degli affari esteri 3.2 Dipartimento federale dell'interno 3.3 Dipartimento federale di giustizia e polizia 3.4 Dipartimento federale delle finanze 3.5 Dipartimento federale dell'economia 3.6 Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

3874 3874 3880 3883 3886 3887 3893

3585

Elenco delle abbreviazioni ADB ADEA AELS AESA AIEA BERD BIRS BM CAS CdGCE CE CERN CICR CRS DSC ECE ECOSOC EUFOR Europol FAO GATT ICT IDA IDEA IDPs IFRC IGF 3586

Asian Development Bank / Banca Asiatica di Sviluppo Association pour le développement et l'éducation en Afrique / Associazione per lo sviluppo e l'educazione in Africa Associazione europea di libero scambio Agenzia europea per la sicurezza aerea (European Aviation Safety Agency, EASA) Agenzia internazionale per l'energia atomica Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (European Bank for Reconstruction and Development, EBRD) Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo (International Bank for Reconstruction and Development, IBRD) Banca Mondiale Comitato per l'aiuto allo sviluppo (Development Assistance Committee, DAC) Corte di giustizia delle Comunità Europee Comunità europea Organizzazione europea per la ricerca nucleare Comitato internazionale della Croce Rossa Croce Rossa Svizzera Direzione dello sviluppo e della cooperazione (Swiss Agency for Development and Cooperation, SDC) Economic Commission for Europe / Commissione economica per l'Europa United Nations Economic and Social Council / Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite European Union Force / Forza di pace europea Ufficio europeo di polizia Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio Information and Communication Technology / Tecnologia dell'informazione e delle comunicazioni International Development Association / Associazione internazionale per lo sviluppo International Institute for Democracy and electoral Assistance / Istituto internazionale per la democrazia e l'assistenza elettorale Internally Displaced Persons / sfollati International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies / Federazione internazionale delle Società della Croce Rossa e della Mezza Luna Rossa Internet Governance Forum / Forum sul Governo Internet

INSARAG ISDR ISO ITC IUCN KFOR MoU NATO OCHA OCSE OIF OIL OIM OMC OMS OPT OSM PAHO PCT PfP PIL PISG PMA PMI PNUA PNUS SECO SEE SER SPS TBT TIR

International Search and Rescue Advisory Group / Gruppo consultivo internazionale per ricerca e salvataggio United Nations International Strategy for Disaster Reduction / Strategia internazionale delle Nazioni Unite per la riduzione dei disastri naturali Organizzazione internazionale per la standardizzazione Centro per il commercio internazionale (OMC) Unione internazionale per la conservazione della natura e delle sue risorse Kosovo Force, presenza internazionale di sicurezza in Kosovo Memorandum of Understanding, protocollo d'intesa North Atlantic Treaty Organisation / Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici Organizzazione internazionale della francofonia Organizzazione internazionale del lavoro Organizzazione internazionale per le migrazioni Organizzazione mondiale del commercio Organizzazione mondiale della sanità Occupied Palestinian Territories /Territori palestinesi occupati Obiettivi di sviluppo del Millennio (Millennium Development Goals, MDG) Panamerican Health Organisation / Organizzazione sanitaria panamericana Patent cooperation treaty / Trattato di cooperazione in materia di brevetti Partnership for Peace / Partenariato per la pace Prodotto interno lordo Provisional Institutions of Self Government / Istituzioni provvisorie di autogoverno Paesi meno avanzati (Least Developed Countries, LDC) Piccole e medie imprese Programma delle Nazioni Unite per l'Ambiente Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo Segreteria di Stato dell'economia Spazio economico europeo Segreteria di Stato per l'educazione e la ricerca Sanitary and Phytosanitary Measures / Misure sanitarie e fitosanitarie Technical Barriers on Trade / Ostacoli tecnici agli scambi Trasporto internazionale delle merci su strada

3587

TRIPS UCIP UE UFAC UFAG UFE UFM UIT UNCAC UNCCD UNCDF UNCTAD UNDAC UNDESA UNESCO UNFPA UNHCR UNICEF UNIDO UNMIK UNODC UNRISD UNRWA USTRA 3588

Trade-related aspects of intellectual property rights/ Aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio Unione cattolica internazionale della stampa Unione europea Ufficio federale dell'aviazione civile Ufficio federale dell'agricoltura Ufficio federale dell'energia Ufficio federale della migrazione Unione internazionale delle telecomunicazioni United Nations Convention against Corruption / Convenzione ONU contro la corruzione United Nations Convention to Combat Desertification / Convenzione delle Nazioni Unite per la lotta contro la desertificazione United Nations Capital Development Fund / Fondo delle Nazioni Unite per il finanziamento dell'attrezzatura-capitale United Nations Conference on Trade and Development / Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo United Nations Disaster Assessment and Coordination Teams / Gruppi di valutazione e coordinamento in caso di catastrofe delle Nazioni Unite United Nations Department of Economic and Social Affairs / Dipartimento delle Nazioni Unite per gli affari sociali ed economici United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation / Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura United Nations Population Fund / Fondo delle Nazioni Unite per la popolazione United Nations High Commissioner for Refugees / Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati United Nations Children's Fund / Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia United Nations Industrial Development Organization / Organizzazione delle Nazioni Unite per lo sviluppo industriale United Nations Interim Administration Mission in Kosovo / Missione ad interim delle Nazioni Unite in Kosovo United Nations Office on Drugs and Crime / Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine United Nations Research Institute for Social Development/ Istituto di ricerca delle Nazioni Unite per lo sviluppo sociale United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East / Ente soccorso e lavori delle Nazioni Unite per i profughi della Palestina nel Vicino Oriente Ufficio federale delle strade

Rapporto 1

Introduzione

Conformemente all'articolo 48a capoverso 2 della legge del 21 marzo 1997 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA; RS 172.010), il Consiglio federale riferisce ogni anno all'Assemblea federale sui trattati conclusi da esso stesso, dai dipartimenti, dagli aggruppamenti o dagli uffici federali. Il presente rapporto è allestito in applicazione di tale disposizione. Esso contempla i trattati non soggetti all'approvazione del Parlamento, firmati senza riserva di ratifica, ratificati o approvati dalla Svizzera nel corso del 2006 o a cui la Svizzera ha aderito. Vi sono elencati anche gli accordi applicati a titolo provvisorio e un piccolo numero di trattati conclusi prima della fine del 2005 che, per motivi di tempo, non è stato possibile integrare nel rapporto del 2005.

Il presente rapporto contiene, separatamente e in forma sinottica, le modifiche dei trattati esistenti apportate durante l'anno in rassegna. Tali modifiche (che possono assumere la forma di protocolli, scambi di note, scambi di lettere, decisioni di organi istituiti dai trattati ecc.) devono altresì comparire nel rapporto in virtù dell'articolo 48a capoverso 2 LOGA, sempre che siano state concluse dal Consiglio federale, da un dipartimento, un aggruppamento o un ufficio nella propria competenza.

Come negli scorsi anni, le decisioni dei comitati misti sono comprese nel rapporto se hanno la natura di un trattato. Le decisioni dei comitati misti infatti possono essere di diversa natura: ve ne sono di carattere organizzativo, prese da un organo o da un comitato istituito da un trattato al fine di vigilare sulla sua applicazione; queste decisioni sono prese in virtù delle competenze attribuite dal trattato, per lo più sotto forma di regolamento. Tali decisioni non sono trattati. Lo stesso vale per le decisioni prese da organizzazioni internazionali con personalità giuridica propria e un potere decisionale autonomo, conferito loro dagli Stati Parte. D'altro canto vi sono decisioni di comitati misti che hanno l'effetto di modificare un trattato internazionale o i suoi allegati e che possiedono sostanzialmente un carattere contrattuale. In occasione dell'approvazione degli accordi settoriali tra la Svizzera e la Comunità europea, le Camere federali hanno delegato ai comitati misti istituiti la competenza di modificare gli
allegati dal contenuto tecnico. Tuttavia prima di prendere qualsiasi decisione ne viene esaminata la portata e all'occorrenza la decisione è sottoposta per approvazione al Consiglio federale, se non addirittura al Parlamento.

Sulla base del rapporto, il Parlamento può esaminare se ogni trattato concluso, od ogni modifica di trattato, sia o no di competenza del Consiglio federale. Qualora ritenga che detta conclusione non rientri nella competenza esclusiva del Consiglio federale ai sensi della legge ma necessiti dell'approvazione del Parlamento, quest'ultimo può incaricare il Consiglio federale, mediante una mozione, di sottoporgli successivamente il trattato o la modifica in questione affinché li esamini secondo la procedura ordinaria. Il Consiglio federale ha pertanto la possibilità di sottoporre per approvazione il trattato o la modifica all'Assemblea federale, accompagnati da un messaggio separato, o di denunciarli per la scadenza più vicina. La trattazione a posteriori di un trattato da parte dell'Assemblea federale non comporta la sospensione della sua applicazione. Il trattato in questione resta in vigore durante la procedura parlamentare. Nel caso in cui ne sia rifiutata l'approvazione, anche il Consiglio federale deve denunciarlo per la scadenza più vicina.

3589

Il rapporto è articolato in funzione delle competenze materiali di ogni dipartimento e dei suoi uffici o servizi competenti. La parte che illustra i nuovi trattati conclusi è strutturata nel modo seguente: A: contenuto; breve presentazione del contenuto dell'accordo.

B: motivi; esposizione dei motivi che hanno portato a concludere l'accordo.

C: ripercussioni finanziarie; indicazione dei costi occasionati dall'attuazione dell'accordo. Per gli accordi nel settore della cooperazione allo sviluppo viene precisato se i fondi utilizzati fanno parte dell'aiuto pubblico allo sviluppo.

D: base legale; indicazione della base legale su cui si fonda la competenza di concludere l'accordo del Consiglio federale, dell'aggruppamento o dell'ufficio.

E: entrata in vigore e modalità di denuncia; indicazione dell'entrata in vigore dell'accordo (che non corrisponde necessariamente alla data della sua conclusione), eventualmente della durata di validità o delle possibilità di denuncia. Eventualmente indicazione relativa a una pubblicazione a posteriori dell'accordo nel caso in cui, per ragioni di tempo, non è stato possibile menzionarlo nel rapporto dell'anno precedente.

3590

2

Presentazione dei trattati secondo le competenze dei dipartimenti

2.1

Dipartimento federale degli affari esteri

2.1.1

Accordi bilaterali con gli Stati e con le organizzazioni internazionali conclusi dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC)

2.1.1.1

Accordo tra la Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) e il Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (PNUS) concernente un contributo al fondo fiduciario per la legge e l'ordine in Afghanistan («Law and Order Trust Fund for Afghanistan» ­ LOTFA), concluso il 12 luglio 2006

A.

Il fondo fiduciario si prefigge di garantire il diritto, l'ordine e la sicurezza in Afghanistan mediante la costituzione di un corpo di polizia di professione.

Sono considerati anche aspetti di genere, inerenti alla parità tra uomo e donna. Gli agenti di polizia sono istruiti e integrati nelle unità di sicurezza. In questo modo si intende contribuire ad arginare la violenza sulle donne. Gli USA e l'Unione europea sono i principali finanziatori del progetto. Esso è rivolto a 160 donne già attive nella polizia, a 300 potenziali aspiranti poliziotti e ad agenti di polizia di ogni livello. Indirettamente beneficiano di questo progetto le donne che ricorrono ai servizi della polizia, in senso più lato il progetto torna a favore di tutta la popolazione.

B.

Il Governo dell'Afghanistan dà molta importanza alla sicurezza nel Paese.

Per questo motivo, nel quadro della sua riforma del settore della sicurezza, ha riconosciuto un'importanza centrale alla ricostituzione della polizia afghana. Su richiesta del Governo è stato istituito il fondo fiduciario per la legge e l'ordine in Afghanistan (Law and Order Trust Fund for Afghanistan ­ LOTFA) in collaborazione con la Missione in Afghanistan delle Nazioni Unite (UNAMA) e il PNUS. Lo scopo principale di LOTFA consiste nel trasmettere al Ministero degli interni i mezzi messi a disposizione dai donatori per il tramite del Ministero delle finanze. In questo modo si rende possibile la costituzione di unità di polizia nazionali. LOTFA è un fondo fiduciario che soggiace alle regole del PNUS.

C.

1,34 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 12 luglio 2006 e copre il periodo dal 1° luglio 2006 al 30 giugno 2007. Ogni Parte contraente può denunciarlo per scritto entro 30 giorni.

3591

2.1.1.2

Accordo tra la Svizzera e la Repubblica islamica dell'Afghanistan concernente il Programma nazionale di solidarietà, concluso il 5 dicembre 2006

A.

L'accordo definisce le modalità della cooperazione fra la Svizzera e il Ministero delle finanze afghano relative all'attuazione del Programma nazionale di solidarietà.

B.

Con questo accordo la Svizzera contribuisce all'attuazione del Programma nazionale di solidarietà che si prefigge gli obiettivi seguenti: i) promovimento e rafforzamento del buon governo a livello locale; sono interessati tutti i villaggi su territorio afghano; ii) sostegno nella costituzione di un'infrastruttura sociale e produttiva amministrata dai Comuni; iii) sviluppo di uno strumento in grado di fornire servizi sostenibili ed economici nei villaggi.

C.

2,6 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 5 dicembre 2006 e copre il periodo dal 1° dicembre 2006 al 30 novembre 2008. Nel caso di divergenze inconciliabili esso può essere denunciato per scritto da entrambe le Parti entro sei mesi.

3592

2.1.1.3

Accordo tra il Governo svizzero e il Governo della Repubblica islamica del Pakistan concernente la seconda fase del programma di rafforzamento del settore finanziario (Financial Sector Strengthening Programme, FSSP), concluso il 31 gennaio 2006

A.

L'accordo definisce le modalità di attuazione del programma surriferito. Si tratta di un programma di cooperazione tecnica condotto dalla stessa DSC a livello nazionale che si prefigge di migliorare la prestazione di servizi di microfinanza a favore di economie domestiche povere e microimprese.

B.

Lo scopo primo di questa fase è di meglio orientare il settore della microfinanza alla domanda di servizi di microfinanza da parte di economie domestiche povere e microimprese. Gli obiettivi specifici consistono nel: a) rafforzare le capacità di istituti di microfinanza scelti per la concessione di piccoli crediti e lo sviluppo di nuovi prodotti microfinanziari, b) migliorare i servizi (ad es. possibilità di formazione) del settore della microfinanza e c) rafforzare le reti nazionali e regionali per promuovere il settore della microfinanza.

C.

3,38 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 31 gennaio 2006 e copre il periodo dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2008. Nel caso di divergenze inconciliabili esso può essere denunciato per scritto da entrambe le Parti entro sei mesi.

3593

2.1.1.4

Memorandum d'intesa (MoU) tra la Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), il Dipartimento britannico per lo sviluppo internazionale (DFID), l'Agenzia canadese per lo sviluppo internazionale (CIDA), l'Ambasciata del Regno dei Paesi Bassi (RNE), la Reale Ambasciata di Norvegia, la Commissione europea (EC) e il Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (PNUS) concernente la formulazione della strategia pakistana per la riduzione della povertà (Poverty Reduction Strategy Paper, PRSP-II), concluso il 17 maggio 2006

A.

L'accordo disciplina le modalità di sostegno del processo di formulazione surriferito fra il Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (PNUS) e le diverse agenzie per lo sviluppo nonché i loro rispettivi contributi finanziari.

B.

L'accordo si prefigge di mettere a disposizione del Governo pakistano, per il tramite del Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (PNUS), il servizio di perizia necessario alla formulazione della strategia pakistana per la riduzione della povertà.

C.

25 000 dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 17 maggio 2006 e copre il periodo dal 17 maggio 2006 al 17 maggio 2007. Non contiene alcuna clausola di denuncia.

3594

2.1.1.5

Accordo tra il Governo della Confederazione Svizzera e il Programma delle Nazioni Unite «Human Settlements» (UN-Habitat) concernente il progetto di istruzione e assistenza tecnica nella costruzione di abitazioni antisismiche («Training and Technical Support for Earthquake Resitant Housing Reconstruction»), concluso il 29 novembre 2006

A.

Il progetto sostiene lo sforzo di ricostruzione nella zona settentrionale del Pakistan colpita l'8 ottobre 2005 da un terremoto. Il progetto è incentrato sulla ricostruzione delle abitazioni individuali; vengono sostenuti i Comuni e i partner che partecipano a questo esercizio. Sono finanziati i provvedimenti volti a rafforzare le capacità (istruzione e assistenza tecnica) e a diffondere l'informazione alla popolazione colpita.

B.

Il progetto persegue uno degli obiettivi principali della DSC nella sua strategia di cooperazione Pakistan 2006­2010. Il miglioramento del buon governo è una delle tre priorità tematiche di questo programma.

C.

1 milione di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 29 novembre 2006 e copre il periodo dal 1° dicembre 2006 al 30 novembre 2007. Può essere denunciato per scritto entro 30 giorni.

3595

2.1.1.6

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), e l'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) concernente il progetto di lotta contro il lavoro infantile in Pakistan («Combating Child Labour in Pakistan Phase III»), concluso il 20 dicembre 2006

A.

Il progetto si prefigge di abolire gradualmente il lavoro infantile nella provincia nordoccidentale del Pakistan. Si tratta da un canto di sensibilizzare e rafforzare le capacità delle istituzioni governative, del padronato, dei sindacati, degli insegnanti e dei genitori nella lotta contro il lavoro infantile, dall'altro di proteggere i bambini che lavorano, di sostenerli grazie all'aiuto di diversi servizi che li sostengono nel loro passaggio dal mondo lavorativo a quello scolastico.

B.

Il progetto persegue uno dei principali obiettivi della DSC nella sua strategia di cooperazione Pakistan 2006­2010. Il miglioramento del buon governo è una delle tre priorità tematiche di questo programma.

C.

2 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 20 dicembre 2006 e copre il periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2008. Può essere denunciato per scritto entro 30 giorni.

3596

2.1.1.7

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), e la Banca asiatica di sviluppo (BSA) concernente «The Second Post Literacy and Continuing Education for Human Development Project», concluso il 29 novembre 2006

A.

Il progetto combina un approfondimento dell'insegnamento scolastico con l'acquisizione di capacità professionali nella prospettiva di una promozione del reddito. Si rivolge a giovani o giovani adulti che non hanno concluso la loro formazione scolastica. Queste misure di promozione mirate e orientate alla pratica sono proposte in centri di formazione di 29 distretti. In ogni distretto un'organizzazione non governativa è chiamata ad assumere la responsabilità dell'attuazione del programma.

B.

Il progetto persegue principalmente l'obiettivo fissato dalla DSC nel suo programma per Paese 2003­2007, ossia la riduzione della povertà. L'educazione non formale («Non Formal Education») è una delle quattro priorità tematiche di questo programma.

C.

3,310 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 29 novembre 2006 e copre il periodo dal 1° novembre 2006 al 31 dicembre 2008. Può essere denunciato per scritto da entrambe le Parti entro 90 giorni.

3597

2.1.1.8

Accordo tra la Svizzera e il Bhutan concernente il progetto «ICT aided Child Friendly Schools», concluso l'11 settembre 2006

A.

L'accordo concerne un contributo all'introduzione di tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT) nelle scuole del Bhutan.

B.

Il progetto si prefigge di sostenere il Governo del Bhutan nella sua opera di sensibilizzazione condotta, con l'ausilio di video e opuscoli, nelle scuole di tutto il Paese sul ruolo e le possibilità di impiego delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

C.

30 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore l'11 settembre 2006 e copre il periodo dal 1° luglio 2006 al 30 giugno 2007. Può essere denunciato dalle Parti mediante preavviso scritto di tre mesi.

3598

2.1.1.9

Accordo tra la Svizzera e il Bhutan concernente il progetto «Vocational Education and Training System Development Project», concluso il 30 maggio 2006

A.

L'accordo concerne un contributo alla formazione professionale in Bhutan.

B.

Il progetto si prefigge di migliorare la formazione professionale in Bhutan mediante un adeguamento del sistema di formazione e del piano di studi a livello nazionale.

C.

86 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 30 maggio 2006 e copre il periodo dal 1° giugno 2006 al 31 dicembre 2007. Può essere denunciato dalle Parti mediante preavviso scritto di tre mesi.

3599

2.1.1.10

Accordo tra la Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) e il Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (PNUS) concernente il progetto «Support to Unexploded Ordonance in the Lao People's Democratic Republic», concluso il 13 novembre 2006

A.

L'accordo concerne un contributo per l'eliminazione di munizioni inesplose nel Laos.

B.

Il progetto si prefigge in particolare di ridurre il numero delle vittime di munizioni inesplose e di aumentare la superficie delle terre coltivabili per favorire lo sviluppo agricolo e socioeconomico del Laos.

C.

1,9 milioni di dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 13 novembre 2006 e copre il periodo dal 1° novembre 2006 al 31 dicembre 2009. Può essere denunciato dalle Parti mediante preavviso scritto di 30 giorni.

3600

2.1.1.11

Accordo tra la Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) e il Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (PNUS) concernente il progetto «Establishment and Support of the Unexploded Ordonance National Regulatory Authority in the Lao People's Democratic Republic», concluso il 13 novembre 2006

A.

L'accordo concerne un contributo all'autorità di vigilanza laotiana nel quadro del progetto relativo all'eliminazione di munizioni inesplose.

B.

Il contributo mira in particolare a sostenere l'autorità di vigilanza laotiana, chiamata ad assumere un ruolo importante nell'attuazione del progetto di eliminazione di munizioni inesplose.

C.

100 000 dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 13 novembre 2006 e copre il periodo dal 1° novembre 2006 al 31 dicembre 2009. Può essere denunciato dalle Parti mediante preavviso scritto di 30 giorni.

3601

2.1.1.12

Accordo tra il Governo della Confederazione Svizzera e il Governo della Mongolia concernente l'aiuto umanitario e la cooperazione tecnica, concluso il 16 maggio 2006

A.

L'accordo disciplina le modalità di esonero fiscale, franchigia doganale ed esenzione dalle tasse per l'importazione e l'esportazione di beni accordati agli specialisti svizzeri nonché le autorizzazioni, i visti e i permessi di lavoro necessari. Esso contiene una clausola anti-corruzione e una clausola sui diritti dell'uomo.

B.

La Svizzera conclude accordi-quadro con i Paesi nei quali la cooperazione tecnica finanziaria e umanitaria assume un certo volume. L'accordo si prefigge non soltanto di rafforzare la volontà politica di una cooperazione a lungo termine, ma anche di disciplinare lo statuto delle persone coinvolte nei progetti, in particolare esentando dai dazi il materiale importato per la realizzazione dei progetti nonché gli effetti personali e il mobilio dei periti.

C.

Nessuna conseguenza finanziaria.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 10 novembre 2006 mediante scambio di note e copre un periodo di cinque anni. Può essere denunciato dalle Parti mediante preavviso scritto di sei mesi.

3602

2.1.1.13

Accordo tra la Svizzera e il Nepal concernente il «Rural Health Development Project», concluso il 23 marzo 2006

A.

L'accordo concerne il versamento di un contributo al sistema sanitario in tre distretti del Nepal.

B.

Il progetto si prefigge di migliorare la salute degli abitanti sfavoriti di tre distretti isolati del Nepal garantendo loro l'accesso alle cure mediche e fornendo loro insegnamenti mirati sulle misure da adottare in materia di salute.

C.

2,1 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 23 marzo 2006 e copre il periodo dal 16 gennaio 2006 al 15 luglio 2009. Può essere denunciato per scritto da entrambe le Parti con un preavviso di sei mesi.

3603

2.1.1.14

Accordo tra la Svizzera, rappresentata la Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), e il Nepal concernente il progetto «District Roads Support Programme», concluso il 9 novembre 2006

A.

L'accordo concerne un contributo al miglioramento delle infrastrutture distrettuali in Nepal.

B.

Il progetto si prefigge di migliorare le condizioni di vita e le prospettive di reddito della popolazione rurale di sei distretti scelti del Nepal grazie alla costruzione di strade. Queste misure permetteranno alla popolazione di commercializzare più facilmente i suoi prodotti e di aumentare il proprio reddito.

C.

8,738 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 9 novembre 2006 e copre il periodo dal 17 luglio 2006 al 16 luglio 2010. Può essere denunciato per scritto da entrambe le Parti con un preavviso di sei mesi.

3604

2.1.1.15

Accordo tra la Svizzera e il Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (PNUS) concernente il progetto «Institutional Support to the Office of the President in Timor-Leste», concluso il 7 settembre 2006

A.

L'accordo concerne un contributo al rafforzamento istituzionale dell'ufficio presidenziale di Timor Est.

B.

Il progetto di prefigge in particolare di sostenere il processo di consultazione nazionale con la società civile e i partiti politici e di rafforzare le capacità istituzionali dell'ufficio presidenziale.

C.

500 000 dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 7 settembre 2006 e copre il periodo dal 1° settembre 2006 al 30 maggio 2007. Può essere denunciato da entrambe le Parti entro 30 giorni.

3605

2.1.1.16

Accordo tra la Svizzera e il Governo della Repubblica socialista del Vietnam concernente il progetto «Monitoring and Evaluation in Support of Management in the Agricultural and Rural Development Sector», concluso il 5 settembre 2006

A.

L'accordo concerne un contributo destinato allo sviluppo rurale e più in particolare all'agricoltura in Vietnam.

B.

Il progetto si prefigge in particolare di migliorare lo sviluppo rurale mediante l'adeguamento e il rafforzamento degli strumenti della pianificazione e dell'attuazione delle politiche corrispondenti a livello governativo.

C.

1,298 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 5 settembre 2006 e copre il periodo dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2008. Può essere denunciato dalle Parti mediante preavviso scritto di sei mesi.

3606

2.1.1.17

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), e il Fondo delle Nazioni Unite per la popolazione (UNFPA) concernente il progetto «Promoting and Protecting Women and Girl's Human Rights», concluso il 3 marzo 2006

A.

L'accordo definisce le modalità del contributo finanziario accordato al progetto che intende ridurre le disparità tra uomo e donna in Turchia.

B.

Lo scopo del progetto consiste nel ridurre le disparità tra uomo e donna in Turchia.

C.

100 000 dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 3 marzo 2006 e copre il periodo dal 1° febbraio 2006 al 31 dicembre 2007. Può essere denunciato dalle Parti mediante preavviso scritto di tre mesi.

3607

2.1.1.18

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), e il Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (PNUA) concernente il progetto «Capacity Building in Palestinian Authorities on Environmental Site Assessment», concluso il 5 gennaio 2006

A.

L'accordo definisce le modalità del contributo finanziario destinato al progetto volto ad assicurare a Gaza un rafforzamento istituzionale in materia ambientale.

B.

L'autorità palestinese preposta alle questioni ambientali (Palestinian Environmental Quality Authority) ha chiesto al PNUA un sostegno nel settore ambientale. Il progetto mira a sviluppare le competenze necessarie per effettuare studi di impatto ambientale a Gaza.

C.

400 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 5 gennaio 2006 e copre il periodo dal 5 gennaio al 31 dicembre 2006. Può essere denunciato dalle Parti mediante preavviso scritto di tre mesi.

3608

2.1.1.19

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), e l'Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM) a Damasco concernente il progetto «Support to the Syrian Government in Developing Counter Trafficking Legislation», concluso il 5 settembre 2006

A.

L'accordo definisce le modalità del sostegno finanziario accordato al progetto che intende combattere la tratta di esseri umani in Siria.

B.

Il finanziamento del progetto serve al rafforzamento istituzionale e legislativo del sistema giuridico al fine di lottare contro la tratta di esseri umani in Siria.

C.

150 000 dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 5 settembre 2006 e copre il periodo dal 1° settembre 2006 al 31 dicembre 2007. Può essere denunciato dalle Parti mediante preavviso scritto di tre mesi.

3609

2.1.1.20

Accordo tra la Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) e il Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (PNUS) concernente il progetto: «Modernization of the Justice Sector in Syria», concluso il 23 novembre 2006

A.

L'accordo definisce le modalità del sostegno finanziario accordato al progetto surriferito che intende ammodernare il sistema giuridico in Siria.

B.

Il finanziamento del progetto serve al rafforzamento istituzionale e legislativo del sistema giuridico siriano al fine di ammodernarlo e di semplificarne le procedure amministrative.

C.

150 000 dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 23 novembre 2006 e copre il periodo dal 23 novembre 2006 al 28 febbraio 2008. Può essere denunciato da entrambe le Parti con un preavviso scritto di 30 giorni.

3610

2.1.1.21

Accordo tra la Svizzera e il Burkina Faso concernente l'attuazione del programma di sostegno dell'istruzione primaria, concluso il 22 dicembre 2006

A.

L'accordo fissa le condizioni per il rinnovo del sostegno della DSC nel settore dell'istruzione primaria in Burkina Faso.

B.

L'attuazione del programma mira a consolidare i progressi realizzati dalla DSC nel campo dell'istruzione primaria in Burkina Faso (programma alfabetizzazione/istruzione), la promozione delle innovazioni educative e pedagogiche, la riforma dei piani di studi, l'integrazione dell'educazione formale e non formale nonché la realizzazione di una struttura orientata alla qualità e in grado di assicurare un'interfaccia fra i diversi attori del settore educativo.

C.

4,63 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 22 dicembre 2006 e copre il periodo dal 1° dicembre 2006 al 30 settembre 2008. Esso può essere denunciato per scritto da entrambe le Parti entro 90 giorni.

3611

2.1.1.22

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), e il Burundi, rappresentato dal Ministero della sanità pubblica, relativo al «Programme d'appui au système de santé de la Province de Ngozi», concluso il 3 agosto 2006

A.

L'accordo definisce le modalità della collaborazione in vista dell'attuazione congiunta del programma per il rafforzamento del sistema sanitario nella provincia di Ngozi.

B.

Il programma si iscrive negli orientamenti fissati dalla politica sanitaria nazionale e nelle strategie definite nel piano nazionale di sviluppo sanitario.

Esso si prefigge di migliorare la salute della popolazione della provincia di Ngozi grazie all'eliminazione delle principali cause di morbilità e mortalità.

In questa prima fase di orientamento si prevede di stabilire la struttura del programma, analizzare il sistema sanitario della provincia, rafforzare i diversi livelli del settore sanitario e pianificare la fase centrale.

C.

1,2 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 3 agosto 2006 e copre il periodo dal 1° luglio 2006 al 31 marzo 2007. Può essere denunciato per scritto dalle Parti con un preavviso di tre mesi.

3612

2.1.1.23

Accordo di partecipazione ai costi di Parti terze tra la Confederazione Svizzera e il Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (PNUS) concernente un contributo al progetto di sostegno al processo elettore nella Repubblica democratica del Congo, concluso il 4 agosto 2006

A.

L'accordo definisce le modalità del contributo finanziario a favore del progetto che sostiene il processo elettorale nella Repubblica democratica del Congo.

B.

Sostenendo il processo elettorale nella Repubblica democratica del Congo, il progetto intende contribuire al successo della transizione. L'instaurazione di istituzioni democratiche e legittime rappresenta un primo passo fondamentale verso l'istituzione di uno Stato di diritto nella Repubblica democratica del Congo, condizione necessaria per lo sviluppo economico e sociale del Paese.

C.

1 milione di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 4 agosto 2006 e copre il periodo dal 1° agosto 2006 al 31 dicembre 2006. Può essere denunciato per scritto da entrambe le Parti con un preavviso di 30 giorni.

3613

2.1.1.24

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), e il Governo della Repubblica del Ruanda, rappresentato dal Ministero della sanità, concernente il programma per il rafforzamento della salute pubblica nei distretti di Karongi e Rutsiro, concluso il 3 aprile 2006

A.

L'accordo definisce le modalità della collaborazione in vista dell'attuazione del programma per il rafforzamento della salute pubblica nei distretti di Karongi und Rutsiro.

B.

Il programma sanitario è uno dei tre punti focali del programma speciale per il Ruanda elaborato in seguito alla decisione del Consiglio federale del settembre 2001 sul proseguimento della collaborazione con il Ruanda. Il programma si prefigge di ridurre in modo sostenibile, nei distretti di Karongi e Rutsiro, la morbilità e la mortalità causate da malattie che possono essere prevenute e/o curate facilmente. In tal modo si intende contribuire alla lotta contro la povertà.

C.

1,363 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 3 aprile 2006 e copre il periodo dal 1° febbraio al 31 dicembre 2006. Può essere denunciato per scritto dalle Parti con un preavviso di tre mesi.

3614

2.1.1.25

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), e il Ruanda, rappresentato dal Ministero dell'amministrazione locale, dello sviluppo dei Comuni e degli affari sociali (MINALOC), concernente il programma «Paix et Décentralisation dans le districts de Karongi et Rutsiro, Province de l'Ouest», concluso il 10 luglio 2006

A.

L'accordo definisce le modalità della cooperazione per l'attuazione del programma «Paix et Décentralisation» in due distretti della provincia occidentale.

B.

Il programma «Paix et Décentralisation» è uno dei tre punti focali del programma speciale per il Ruanda elaborato in seguito alla decisione del Consiglio federale del settembre 2001 sul proseguimento della cooperazione con il Ruanda. Esso si prefigge di fornire un contributo alla democratizzazione, alla lotta contro la povertà e alla promozione della pace sostenendo la decentralizzazione nei distretti di Karongi e Rutsiro.

C.

850 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 10 luglio 2006 e copre il periodo dal 1° marzo 2006 al 28 febbraio 2007. Può essere denunciato per scritto dalle Parti con un preavviso di tre mesi.

3615

2.1.1.26

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), e la Tanzania, rappresentata dal Ministero delle finanze, concernente il progetto stradale Kibaoni ­ Ifkara, concluso il 18 dicembre 2006

A.

L'accordo definisce le modalità del sostegno tecnico e finanziario del progetto stradale Kibaoni ­ Ifkara.

B.

Il progetto mira a sostenere il piano del Governo di ripristinare e asfaltare la strada principale della città di Ifkara per il tramite dell'agenzia governativa preposta alle strade Tanroad.

C.

2,135 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 18 dicembre 2006 e copre il periodo dal 19 dicembre 2006 al 31 dicembre 2007. Può essere denunciato per scritto dalle Parti con un preavviso di sei mesi.

3616

2.1.1.27

Accordo tra la Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) e il Ministero degli affari esteri di Danimarca concernente la valutazione esterna congiunta del settore sanitario in Tanzania, concluso il 4 dicembre 2006

A.

L'accordo definisce le modalità del contributo finanziario alla valutazione esterna congiunta del settore sanitario in Tanzania.

B.

La DSC e un certo numero di altri finanziatori sostengono il Ministero tanzaniano nel suo programma di riforma del settore sanitario. La valutazione permette di trarre insegnamenti dai risultati ottenuti finora e di migliorare l'efficacia del sostegno.

C.

100 000 euro. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 4 dicembre 2006 e copre il periodo dal 4 dicembre 2006 al 31 dicembre 2007. Può essere denunciato per scritto con effetto immediato.

3617

2.1.1.28

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), e la Bolivia, rappresentata dal Ministero per lo sviluppo sostenibile, concernente il programma di ripristino dei terrazzamenti per i coltivi sulle rive del Lago Titicaca, concluso il 15 dicembre 2005

A.

L'accordo definisce le modalità per il proseguimento del finanziamento del programma per il ripristino dei terrazzamenti per i coltivi sulle rive del Lago Titicaca. Si tratta di rivalorizzare questa tecnica ancestrale e di permettere l'integrazione delle famiglie di produttori nell'economia locale.

B.

La gestione del bacino del Lago Titicaca e in particolare il coinvolgimento della popolazione residente in questo sforzo costituisce dal 1985 una priorità del Governo boliviano. La DSC vi contribuisce sostenendo il ripristino dei terrazzamenti per i coltivi, eredità Inca, che permettono una produzione agricola in grado di garantire non solo la sicurezza alimentare ma anche la commercializzazione delle eccedenze.

C.

1,15 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 15 dicembre 2005 e copre il periodo dal 1° ottobre 2003 al 30 settembre 2008. Può essere denunciato per scritto dalle Parti con un preavviso di 90 giorni. Pubblicazione a posteriori.

3618

2.1.1.29

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), ed El Salvador, rappresentato dal Ministero degli affari esteri e dal Ministero dell'agricoltura, concernente il promovimento dell'agricoltura sostenibile nelle zone collinari (PASOLAES), concluso il 30 maggio 2006

A.

L'accordo disciplina le modalità della cooperazione tra la Svizzera ed El Salvador per promuovere un'agricoltura sostenibile nelle zone collinari.

B.

Esso definisce il quadro giuridico della cooperazione nella fase del passaggio del progetto al Governo salvadoregno.

C.

833 300 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 30 maggio 2006 e copre il periodo dal 1° aprile 2006 al 31 marzo 2008. Può essere denunciato in qualsiasi momento.

3619

2.1.1.30

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), e l'Ecuador, rappresentato dal Ministero degli affari esteri, concernente la promozione di produttori indipendenti per lo sviluppo di imprese nel settore rurale ­ PODER, concluso il 22 settembre 2006

A.

L'accordo definisce le modalità di finanziamento e attuazione del programma di promozione di produttori indipendenti per lo sviluppo di imprese nel settore rurale (Productores Organizados por el Desarrollo Empresarial Rural ­ PODER).

B.

La DSC ha accolto nelle sue strategie di sviluppo il promovimento delle piccole imprese nelle zone rurali affinché la popolazione rurale partecipi maggiormente alle attività economiche del Paese.

C.

3,006 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 22 settembre 2006 e copre il periodo dal 1° agosto 2006 al 31 dicembre 2009. Può essere denunciato da entrambe le Parti in caso di violazione di disposizioni contrattuali importanti.

3620

2.1.1.31

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), e l'Ecuador, rappresentato dal Ministero degli affari esteri, concernente il progetto di rafforzamento istituzionale di organizzazioni non governative nel quadro dello sviluppo agricolo in Ecuador, concluso il 27 settembre 2006

A.

L'accordo definisce le modalità di finanziamento e attuazione del progetto di rafforzamento istituzionale di organizzazioni non governative nel quadro dello sviluppo agricolo in Ecuador (Fortaleciemiento Institucional de la Central Ecuatoriana de Servicios Agrícolas ­ CESA).

B.

La DSC ha accolto nelle sue strategie di sviluppo il promovimento delle piccole imprese nelle zone rurali affinché la popolazione rurale partecipi maggiormente alle attività economiche del Paese.

C.

155 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 27 settembre 2006 e copre il periodo dal 1° agosto 2006 al 31 luglio 2009. Può essere denunciato da entrambe le Parti in caso di violazione di disposizioni contrattuali importanti.

3621

2.1.1.32

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) e l'Ecuador, rappresentato dal Ministero degli affari esteri, concernente il progetto «Agricultura Sostenible Campesina de Montaña ­ ASOCAM» (agricoltura sostenibile nelle regioni di montagna), concluso il 13 aprile 2006

A.

L'accordo concerne il finanziamento della terza fase di un progetto volto a favorire l'acquisizione e lo scambio di conoscenze in relazione con le pratiche nei settori sviluppo sostenibile, sviluppo agricolo e promozione economica locale.

B.

L'accordo disciplina gli aspetti operativi e amministrativi della collaborazione.

C.

980 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 13 aprile 2006 e copre il periodo dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2009. Esso non prevede modalità di denuncia particolari.

3622

2.1.1.33

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), e il Nicaragua, rappresentato dal Ministero degli esteri e dal Ministero dell'agricoltura, concernente la terza fase del programma di protezione delle colture PROMIPAC, concluso il 6 luglio 2005

A.

L'accordo disciplina la cooperazione tra la Svizzera e il Nicaragua nel settore della protezione integrata delle colture a favore dei piccoli coltivatori diretti. Esso concerne la terza fase del programma, compresa tra il 1° gennaio 2005 e il 31 dicembre 2008.

B.

Esso definisce il quadro giuridico applicabile alla cooperazione con le istanze pubbliche competenti.

C.

1,11 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 6 luglio 2005 e copre il periodo dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2008. Può essere denunciato per scritto con un preavviso di tre mesi o, in caso di violazioni gravi delle disposizioni contrattuali, con effetto immediato. Pubblicazione a posteriori a causa di ritardi di procedura sopraggiunti dopo la firma dell'accordo.

3623

2.1.1.34

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), e il Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (PNUS), concernente il monitoraggio della strategia nicaraguense di riduzione della povertà, concluso il 12 agosto 2005

A.

L'accordo disciplina le modalità del contributo della Svizzera volto a sostenere il sistema di monitoraggio nazionale della strategia di riduzione della povertà in Nicaragua. Questo contributo è fornito insieme ad altri donatori bilaterali ed è coordinato dal PNUS.

B.

L'accordo disciplina il quadro giuridico applicabile al contributo svizzero e fissa le modalità di pagamento.

C.

188 056 dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 12 agosto 2005 e copre il periodo dal 12 agosto 2005 al 28 febbraio 2006. Può essere denunciato per scritto con un preavviso di 30 giorni. Pubblicazione a posteriori a causa di ritardi di procedura sopraggiunti dopo la firma dell'accordo.

3624

2.1.1.35

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), e il Nicaragua, rappresentato dal Ministero degli esteri, concernente la realizzazione della terza fase del programma di buon governo, concluso il 10 novembre 2005

A.

L'accordo disciplina la collaborazione tra la Svizzera e il Nicaragua nel settore della promozione del buon governo a livello comunale. Esso concerne la terza fase, compresa fra il 1° luglio 2005 e il 31 dicembre 2008.

B.

Il trattato internazionale definisce il quadro giuridico della cooperazione con l'istituto nazionale di promozione dei Comuni «Instituto Nicaraguënse de Fomento Municipal» (INIFOM), i Comuni e altri attori.

C.

2,946 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 10 novembre 2005 e copre il periodo dal 1° luglio 2005 al 31 dicembre 2008. Può essere denunciato per scritto con un preavviso di tre mesi o, in caso di violazioni gravi delle disposizioni contrattuali, con effetto immediato. Pubblicazione a posteriori.

3625

2.1.1.36

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione, e il Nicaragua, rappresentato dal Segretariato dell'ufficio presidenziale, concernente un sostegno alla Commissione nazionale per l'approvvigionamento di acqua potabile e lo smaltimento delle acque di scarico (CONAPAS), concluso il 12 dicembre 2005

A.

L'accordo disciplina le modalità della cooperazione tra la Svizzera e il Nicaragua nel settore della regolamentazione statale dell'approvvigionamento di acqua potabile e concerne la fase compresa tra il 1° novembre 2005 e il 31 dicembre 2007.

B.

Il trattato internazionale definisce il quadro giuridico della cooperazione con la Commissione nazionale per l'approvvigionamento di acqua potabile.

C.

142 315 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 12 dicembre 2005 e copre il periodo dal 1° novembre 2005 al 31 dicembre 2007. Può essere denunciato per scritto con un preavviso di tre mesi o, in caso di violazione di una disposizione contrattuale importante, con effetto immediato. Pubblicazione a posteriori.

3626

2.1.1.37

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), e il Nicaragua, rappresentato dal Ministero degli esteri, concernente il programma settoriale di sviluppo rurale PRORURAL, concluso il 17 maggio 2006

A.

L'accordo definisce le modalità della collaborazione tra la Svizzera e il Nicaragua nell'ambito del sostegno finanziario e tecnico del programma settoriale di sviluppo rurale PRORURAL.

B.

Il trattato internazionale disciplina il quadro bilaterale della cooperazione con le istanze pubbliche competenti. Esiste inoltre un protocollo d'intesa firmato congiuntamente da Svizzera, Finlandia e Nicaragua, cui l'accordo fa riferimento.

C.

10,625 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 17 maggio 2006 e copre il periodo dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2009. Può essere denunciato per scritto con un preavviso di tre mesi o, in caso di violazioni gravi delle disposizioni contrattuali, con effetto immediato.

3627

2.1.1.38

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), e il Nicaragua, rappresentato dal Fondo di compensazione sociale (FISE), concernente un contributo al programma per l'acqua potabile, concluso il 14 agosto 2006

A.

L'accordo disciplina la cooperazione tra la Svizzera e il Fondo di compensazione sociale nicaraguegno (Fondo de Inversión Social de Emergencia [FISE]) nel settore dell'approvvigionamento di acqua potabile.

B.

Il trattato internazionale definisce il quadro giuridico della cooperazione con il FISE.

C.

2,145 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 14 agosto 2006 e copre il periodo dal 1° agosto 2006 al 31 dicembre 2007. Può essere denunciato per scritto con un preavviso di tre mesi o, in caso di violazioni gravi delle disposizioni contrattuali, con effetto immediato.

3628

2.1.1.39

Accordo tra la Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) e il Ministero degli affari esteri peruviano «Agencia Peruana de Cooperación Internacional» (APCI) concernente il sostegno al servizio di mediazione peruviano «Defensoría del Pueblo», concluso il 24 febbraio 2006

A.

L'accordo concerne il sostegno del servizio di mediazione peruviano «Defensoría del Pueblo» che opera a favore di una migliore protezione e di una più ampia diffusione dei diritti dei cittadini, in particolare presso i gruppi della popolazione sfavoriti sul piano economico, sociale e politico.

B.

L'accordo disciplina gli aspetti operativi e amministrativi del programma «Piano quinquennale di sostegno al servizio di mediazione peruviano per la promozione integrale dei diritti umani» nel quadro di un fondo comune (basket funds) istituito con tre altri donatori bilaterali per il periodo dal 1° marzo 2006 al 28 febbraio 2010.

C.

1,9 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 1° marzo 2006 e termina il 28 febbraio 2010.

In caso di violazione delle disposizioni contrattuali può essere denunciato per scritto dalle Parti con un preavviso di tre mesi.

3629

2.1.1.40

Accordo tra la Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) e il Ministero degli affari esteri peruviano «Agencia Peruana de Cooperación Internacional» (APCI) concernente il programma di approvvigionamento idrico e risanamento «AGUASAN», concluso il 31 marzo 2006

A.

L'accordo concerne il versamento di un contributo al servizio di mediazione peruviano «Defensoría del Pueblo» che opera a favore di una migliore protezione e di una più ampia diffusione dei diritti dei cittadini, in particolare presso i gruppi della popolazione sfavoriti sul piano economico, sociale e politico.

B.

L'accordo disciplina gli aspetti operativi e amministrativi del programma «Acqua e igiene e risanamento ­ AGUASAN» per il periodo dal 1° marzo 2006 al 31 dicembre 2008.

C.

640 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 31 marzo 2006 e copre il periodo dal 1° marzo 2006 al 31 dicembre 2008. In caso di violazione delle disposizioni contrattuali può essere denunciato per scritto dalle Parti con un preavviso di tre mesi.

3630

2.1.1.41

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), e il Perù, rappresentato dal Ministero degli affari esteri, concernente il programma di formazione professionale CAPLAB, concluso il 25 luglio 2006

A.

L'accordo definisce le modalità di finanziamento del programma CAPLAB che prevede un sostegno tecnico e finanziario nel settore della formazione professionale e l'istituzionalizzazione del programma surriferito nel quadro della politica educativa nazionale definita dal Ministero dell'educazione.

B.

L'azione si iscrive nella politica educativa peruviana e parimenti nella strategia di cooperazione svizzera. Lo scopo è di contribuire alla riduzione della povertà mediante l'istruzione di giovani che vivono in quartieri sfavoriti o in zone rurali marginali.

C.

2,2 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 25 luglio 2006 e copre il periodo dal 1° aprile 2006 al 31 dicembre 2008. L'accordo può essere denunciato per scritto dalle Parti con un preavviso di 90 giorni.

3631

2.1.1.42

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), e il Perù, rappresentato dal Ministero degli affari esteri, concernente il «Programma per uno sfruttamento sostenibile del suolo e delle acque di bacini imbriferi ­ MASAL», concluso il 25 luglio 2006

A.

L'accordo concerne il finanziamento della terza fase di un progetto concernente lo sfruttamento sostenibile del suolo e delle acque di bacini imbriferi di due regioni delle Ande peruviane.

B.

L'accordo disciplina gli aspetti operativi e amministrativi della collaborazione.

C.

2,25 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 25 luglio 2006 e copre il periodo dal 1° luglio 2006 al 31 dicembre 2009. L'accordo può essere denunciato per scritto con un preavviso di tre mesi.

3632

2.1.1.43

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), e la Repubblica del Perù, rappresentata dal Ministero degli esteri, concernente lo sviluppo sostenibile nel settore dell'industria mineraria artigianale, concluso il 3 novembre 2005

A.

L'accordo si prefigge di ridurre la povertà nelle regioni minerarie del Perù.

B.

Esso si prefigge di migliorare la situazione sociale, ambientale ed economica nell'industria mineraria artigianale.

C.

1,7 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 3 novembre 2005 e copre il periodo dal 1° gennaio 2006 sino al 31 dicembre 2008. Esso può essere denunciato per scritto da entrambe le Parti con un preavviso di tre mesi. Pubblicazione a posteriori.

3633

2.1.1.44

Accordo tra la Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) e l'Organizzazione panamericana della sanità (OPS) / Organizzazione mondiale della sanità (OMS) concernente il rafforzamento tecnico delle istituzioni attive nel settore dell'acqua potabile e dell'igiene degli insediamenti, concluso l'8 marzo 2006

A.

L'accordo concerne il sostegno al rafforzamento tecnico delle istituzioni attive nel settore dell'acqua potabile e dell'igiene degli insediamenti.

B.

Questo accordo disciplina gli aspetti operativi e amministrativi della collaborazione tra il CEPIS (Centro Panamericano de Ingenería Sanitaria y Ciencias del Ambiente ­ Centro panamericano di ingegneria sanitaria e scienze ambientali) e la DSC.

C.

280 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore l'8 marzo 2006 e copre il periodo dal 1° marzo 2006 al 31 dicembre 2008. Può essere denunciato dalle Parti con un preavviso di due mesi.

3634

2.1.1.45

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), e il Consiglio dei ministri di Bosnia ed Erzegovina, rappresentato dal Ministero dell'interno del Cantone di Zenica-Doboj, concernente l'attuazione del progetto «Community Policing in Bosnia and Hercegovina», concluso il 24 marzo 2006

A.

L'accordo concerne un contributo al progetto pilota surriferito che si prefigge di rafforzare la stabilità e la sicurezza in Bosnia ed Erzegovina grazie all'insediamento di una polizia vicina alle esigenze della popolazione nel Comune di Zenica nel Cantone di Zenica-Doboj.

B.

Il progetto avviene in due fasi: una di preparazione e l'altra di attuazione.

C.

1,15 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 11 del decreto federale del 24 marzo 1995 concernente la cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore in occasione della sua firma il 24 marzo 2006 e copre il periodo dal 1° gennaio 2005 al 31 marzo 2007. Avrà effetto fintanto che gli obblighi contrattuali reciproci saranno adempiuti.

3635

2.1.1.46

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), e il Consiglio dei Ministri di Bosnia ed Erzegovina, rappresentato dal Ministero per il commercio e le relazioni economiche con l'estero, concernente un contributo finanziario al progetto sull'agricoltura nella regione di Mostar («Swiss Agriculture Project in the Region Mostar»), concluso il 4 aprile 2006

A.

Il progetto si prefigge di ottimizzare la produzione ortofrutticola, di aumentare il livello delle conoscenze in materia di gestione d'impresa, di promuovere una produzione rispettosa dell'ambiente e delle risorse naturali e, soprattutto, di permettere agli agricoltori di accedere al mercato.

B.

Si tratta di estendere il progetto già in corso per la promozione dell'imprenditoria nel settore ortofrutticolo nella regione di Banja Luka ­ Tuzla all'intera regione di Mostar.

C.

1,43 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 11 del decreto federale del 24 marzo 1995 concernente la cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore in occasione della firma delle Parti contraenti il 4 aprile 2006 e copre il periodo dal 1° giugno 2005 al 15 novembre 2006.

Nel caso una Parte non rispetti gli obblighi contrattuali, l'altra Parte può fissarle un termine appropriato entro il quale adempiere detti obblighi. Qualora la scadenza non venga rispettata, la Parte può denunciare l'accordo con effetto immediato.

Nel caso eventi imprevedibili compromettano l'attuazione del progetto, l'accordo può essere denunciato da entrambe le Parti con effetto immediato.

3636

2.1.1.47

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), la Missione delle Nazioni Unite in Kosovo (UNMIK), su incarico del Governo autonomo di transizione (PISG), e il Ministero della sanità concernente il progetto «Swiss Training Project for the Intensive Psychiatric Care Unit (IPCU)», concluso l'11 agosto 2006

A.

L'accordo definisce le modalità di attuazione del progetto surriferito che prevede di dispensare corsi di formazione e di consulenza professionale alla direzione e al personale IPCU, al fine di consentire loro di fornire alla popolazione cure psichiatriche qualificate e corrispondenti agli standard internazionali.

B.

L'accordo disciplina le modalità di attuazione del progetto, il cui scopo è di sostenere il settore psichiatrico in Kosovo nei suoi sforzi di modernizzazione.

C.

424 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 11 del decreto federale del 24 marzo 1995 concernente la cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il giorno della sua firma e copre il periodo dal 1° maggio 2006 al 31 dicembre 2007. Può essere denunciato da ciascuna delle tre Parti con un preavviso scritto di 30 giorni.

3637

2.1.1.48

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), e la Missione amministrativa ad interim delle Nazioni Unite in Kosovo (UNMIK) concernente il progetto «Kosovo Property Agency (KPA)», concluso il 5 dicembre 2006

A.

L'accordo definisce le modalità del sostegno versato dalla DSC al progetto di disciplinamento dei diritti di proprietà in Kosovo.

B.

L'accordo disciplina le modalità di attuazione del progetto che si prefigge di permettere alla KPA di copilotare il processo di restituzione e di regolamentazione della proprietà privata immutabile in Kosovo, inclusi i beni immobili agricoli e commerciali.

C.

1,05 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 11 del decreto federale del 24 marzo 1995 concernente la cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il giorno della sua firma, vale a dire il 5 dicembre 2006, e copre il periodo dal 1° novembre 2006 al 31 dicembre 2007. Può essere denunciato per scritto da entrambe le Parti con un preavviso di 60 giorni.

3638

2.1.1.49

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), la Missione amministrativa ad interim delle Nazioni Unite in Kosovo (UNMIK), su incarico del Governo autonomo di transizione (PISG), e il Ministero dell'educazione, le scienze e la tecnologia (MEST) concernente il progetto «Vocational Education Support», concluso il 7 ottobre 2005

A.

L'accordo definisce le modalità di un ulteriore sostegno al sistema di formazione professionale (VET) in Kosovo.

B.

L'accordo disciplina le modalità di attuazione del progetto il cui scopo è di contribuire allo sviluppo e alla realizzazione in Kosovo di un sistema VET solido e coerente.

C.

2,57 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 11 del decreto federale del 24 marzo 1995 concernente la cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il giorno della sua firma e copre il periodo dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2006. Può essere denunciato dalle tre Parti con preavviso scritto di 30 giorni. Pubblicazione a posteriori a causa di ritardi procedurali successivi alla firma dell'accordo.

3639

2.1.1.50

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), e il Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (PNUS) concernente il progetto «Municipal Development in South West Serbia» (regione di Sandzak), concluso il 6 luglio 2006

A.

L'accordo definisce le modalità del sostegno accordato a due Comuni nella regione di Sandzak (Nova Varos e Priboj).

B.

L'isolamento prolungato della Serbia ha aggravato la povertà di alcuni comuni della regione di Sandzak. L'accordo si prefigge di sostenere lo sviluppo del settore privato nei comuni surriferiti e di creare nuovi impieghi.

C.

1,19 di dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 11 del decreto federale del 24 marzo 1995 concernente la cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 6 luglio 2006 e copre il periodo dal 1° giugno 2006 al 31 dicembre 2007. Può essere denunciato per scritto da entrambe le Parti con un preavviso di due mesi.

3640

2.1.1.51

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), e il Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia (UNICEF) in Serbia concernente il progetto «Roma Education Inclusion in Serbia ­ Development of Local Plans of Action for Education», concluso il 4 agosto 2006

A.

L'accordo disciplina le modalità del sostegno accordato ai comuni del Sud della Serbia al fine di promuovere le attività educative proposte nelle scuole ai ragazzi rom.

B.

In generale si tratta di migliorare le condizioni di vita e l'integrazione dei Rom in Serbia. Punto di partenza di un tale approccio sono i bambini e gli adolescenti. Il progetto si prefigge di dare agli insegnanti del Sud della Serbia una formazione specifica affinché possano aiutare i ragazzi rom già all'asilo a prepararsi alla scuola primaria.

C.

1,215 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 11 del decreto federale del 24 marzo 1995 concernente la cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 4 agosto 2006 e copre il periodo dal 1° luglio 2006 al 31 dicembre 2007. Può essere denunciato per scritto da entrambe le Parti con un preavviso di due mesi.

3641

2.1.1.52

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), e la Repubblica di Serbia, rappresentata dal Comune di Uzice, concernente il progetto «The Granting of Contribution to the Project Professional Development for Education Personnel», concluso il 4 luglio 2006

A.

L'accordo garantisce la base giuridica del Centro di sviluppo professionale quale organizzazione della Città di Uzice. Il progetto in questa fase interessa i settori seguenti: sviluppo di sistemi, sviluppo istituzionale e personale, attività di sviluppo professionale, ecc.

B.

L'accordo disciplina le modalità relative al prosieguo delle attività volte a sostenere e a migliorare le competenze degli insegnanti nelle scuole del Comune di Uzice. Il corpo insegnante deve poter familiarizzarsi con i metodi di insegnamento moderni cui non ha avuto accesso a causa del lungo isolamento della Serbia.

C.

57 500 euro. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 11 del decreto federale del 24 marzo 1995 concernente la cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

E.

L'accordo è entrato in vigore il 4 luglio 2006 e copre il periodo dal 1° luglio 2006 al 28 febbraio 2007. Può essere denunciato per scritto da entrambe le Parti con un preavviso di due mesi.

3642

2.1.1.53

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) e la Repubblica di Serbia, rappresentata dal Centro regionale per lo sviluppo professionale di Cacak, concernente il progetto «The Granting of Contribution to the Projects Professional Development for Education Personnel», concluso il 23 ottobre 2006

A.

L'accordo garantisce la base giuridica del Centro di sviluppo professionale quale organizzazione della Città di Cacak. Il progetto in questa fase interessa i settori seguenti: sviluppo di sistemi, sviluppo istituzionale e personale, attività di sviluppo professionale, ecc.

B.

L'accordo disciplina le modalità relative al prosieguo delle attività volte a sostenere e a migliorare le competenze degli insegnanti nelle scuole del Comune di Cacak. Il corpo insegnante deve poter familiarizzarsi con i metodi di insegnamento moderni cui non ha avuto accesso a causa del lungo isolamento della Serbia.

C.

47 500 euro. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 11 del decreto federale del 24 marzo 1995 concernente la cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 23 ottobre 2006 e copre il periodo dal 15 ottobre 2006 al 28 febbraio 2007. Può essere denunciato per scritto da entrambe le Parti con un preavviso di due mesi.

3643

2.1.1.54

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Repubblica di Serbia, rappresentata dalla «Standing Conference of Towns and Municipalities» a Belgrado, concernente il programma di sostegno ai Comuni, fase II, concluso il 5 dicembre 2005

A.

L'accordo fissa le condizioni quadro dell'attuazione della fase II del programma di sostegno ai Comuni.

B.

Il programma di sostegno ai Comuni, giunto nella sua seconda fase delle tre previste, è incentrato sul processo di decentralizzazione. Esso contribuisce alla riuscita del programma per Paesi condotto dalla DSC in Serbia e nel Montenegro nel settore del buon governo locale.

C.

7,5 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 11 del decreto federale del 24 marzo 1995 concernente la cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 5 dicembre 2005 e copre il periodo compreso tra luglio 2004 e dicembre 2007. Può essere denunciato per scritto da entrambe le Parti con un preavviso di sei mesi. Pubblicazione a posteriori.

3644

2.1.1.55

Accordo tra il Governo svizzero e il Consiglio dei Ministri della Repubblica di Albania concernente il progetto «Support to the Vocational Schools», concluso il 23 marzo 2006

A.

Il progetto sostiene gli sforzi effettuati dal Governo albanese per migliorare la qualità della formazione professionale affinché aumentino da un canto le prestazioni del settore secondario e dall'altro le opportunità dei giovani nel mondo del lavoro.

B.

Le Parti contraenti decidono che le cinque scuole seguenti: i) Bequir Cela a Durres, (ii) Mechanic Agriculture School a Lushnje, (iii) Stiliano Bandilli a Berat, (iv) Ali Myftiu e (v) Sali Ceka a Elbasan beneficeranno del progetto per migliorare la loro qualità e le loro capacità quali centri di formazione grazie, in particolare, a una migliore mobilitazione e al potenziamento di risorse già esistenti.

C.

185 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 11 del decreto federale del 24 marzo 1995 concernente la cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 23 marzo 2006 e copre il periodo dal 1° febbraio 2005 al 31 dicembre 2006. Nel caso in cui una Parte non adempia gli impegni assunti, l'accordo può essere denunciato per scritto con un preavviso di 90 giorni.

3645

2.1.1.56

Accordo tra il Governo svizzero e il Consiglio dei Ministri di Albania concernente il progetto «Construction of a Centre for Handicapped Persons in Berat», concluso il 4 luglio 2006

A.

In Albania le persone handicappate non dispongono praticamente di nessuna infrastruttura che consenta loro di lavorare o di praticare attività di svago. Il progetto si prefigge di sostenere il Governo albanese nella realizzazione di un atelier protetto nel quale i giovani handicappati possano eseguire semplici lavori. Ai giovani adulti che non possono più soggiornare in un foyer per bambini handicappati saranno messe a disposizione camere nel Centro.

Un'infrastruttura adeguata sarà a disposizione anche dei giovani handicappati che vivono nelle loro famiglie.

B.

L'accordo fissa gli obiettivi del progetto e disciplina gli obblighi di ciascuna Parte: la Svizzera finanzia la costruzione e l'equipaggiamento del Centro per handicappati, il Governo albanese garantisce l'assunzione di tutte le spese d'esercizio successive alla sua apertura.

C.

520 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 11 del decreto federale del 24 marzo 1995 concernente la cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 4 luglio 2006 e copre il periodo dal 1° dicembre 2004 al 30 giugno 2007. Nel caso in cui una Parte non adempia gli impegni assunti, l'accordo può essere denunciato per scritto con un preavviso di 90 giorni.

3646

2.1.1.57

Accordo tra il Governo svizzero, rappresentato dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), e il Governo albanese, rappresentato dal Ministero dell'educazione e della scienza, concernente l'ampliamento del dormitorio della scuola professionale del Comune di Lushnja, concluso il 15 novembre 2006

A.

L'accordo definisce le modalità della collaborazione instaurata in vista di ampliare il dormitorio della scuola professionale del Comune di Lushnja.

B.

La scuola professionale partecipa da qualche anno a un programma finanziato dalla DSC allo scopo di migliorare la formazione professionale. Il programma si prefiggeva sia di migliorare la qualità dei corsi sia di ampliarne la gamma. In seguito all'adozione di tali misure il numero delle candidature è salito vertiginosamente per raggiungere oggi il doppio delle capacità effettive. Affinché anche gli studenti delle regioni discoste abbiano la possibilità di seguire una formazione adeguata, il Ministero dell'educazione e della scienza e il Comune di Lushnja hanno deciso di aumentare le capacità del dormitorio.

C.

200 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 11 del decreto federale del 24 marzo 1995 concernente la cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 15 novembre 2006 e copre il periodo dal 1° novembre 2006 al 31 marzo 2007. Non contiene clausole di denuncia.

3647

2.1.1.58

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), e la Repubblica di Macedonia, rappresentata dal Ministero dell'educazione e della scienza, concernente il progetto «Ricostruzione delle scuole nelle regioni rurali della Macedonia», concluso il 1° marzo 2006

A.

L'accordo definisce le modalità della ricostruzione di scuole primarie nelle regioni rurali e montagnose sfavorite. Il progetto prevede infatti di adeguare il livello delle infrastrutture dei Comuni ben sviluppati, di migliorare il servizio di manutenzione e pulizia e di rafforzare la collaborazione tra i Comuni (decentramento).

B.

L'accordo disciplina le modalità di attuazione del programma che prevede di uniformare lo standard delle scuole primarie in Macedonia. Si tratta dunque di innalzare lo standard delle scuole primarie delle regioni rurali e montagnose sfavorite e di adeguarlo a quello nelle regioni urbane o meglio sviluppate.

C.

1,3 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 11 del decreto federale del 24 marzo 1995 concernente la cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 1° marzo 2006 e copre il periodo dal 1° novembre 2005 al 31 luglio 2006. Nel caso una Parte non adempia gli obblighi contrattuali, esso può essere denunciato per scritto entro dieci giorni.

3648

2.1.1.59

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), e la Repubblica di Macedonia, rappresentata dal Ministero dell'ambiente e della pianificazione del territorio, concernente il progetto «River Monitoring System in Macedonia», concluso il 9 marzo 2006

A.

L'accordo definisce le modalità di attuazione delle attività condotte nel quadro del progetto surriferito. Quest'ultimo prevede di documentare la sorveglianza dei principali fiumi della Macedonia in 18 punti diversi, al fine di rilevare i cambiamenti a lungo termine e di assicurare un impiego e una manutenzione corretti delle attrezzature esistenti. Si tratta inoltre di introdurre un sistema di allarme rapido nel caso di maltempo e inondazioni.

B.

Il progetto sostiene gli sforzi del Ministero dell'ambiente e della pianificazione del territorio per assumere la responsabilità legale che gli spetta in materia di sorveglianza dei corsi d'acqua. L'accordo disciplina le modalità della cooperazione con il Governo della Macedonia.

C.

1 milione di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 11 del decreto federale del 24 marzo 1995 concernente la cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 9 marzo 2006 e copre il periodo dal 1° settembre 2005 al 31 dicembre 2006. Può essere denunciato per scritto da entrambe le Parti con un preavviso di 180 giorni.

3649

2.1.1.60

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), e la Repubblica Moldova concernente l'istituzione di un partenariato di cooperazione volto a coordinare e armonizzare l'azione dei donatori e del Governo al fine di aumentare l'efficacia dell'aiuto nella Repubblica Moldova, concluso il 29 maggio 2006

A.

L'accordo quadro sul partenariato definisce i principi, i processi e le procedure applicabili al Governo della Repubblica Moldova e a tutti i donatori.

B.

L'accordo quadro sul partenariato si prefigge di aumentare l'efficienza della cooperazione allo sviluppo mediante l'armonizzazione e il coordinamento dell'aiuto. Ne approfitterà la popolazione della Repubblica Moldova nel quadro degli sforzi intrapresi al fine di ridurre la povertà e raggiungere gli Obiettivi di sviluppo del Millennio (Millennium Development Goals).

C.

Nessuna conseguenza finanziaria.

D.

Articolo 11 del decreto federale del 24 marzo 1995 concernente la cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 29 maggio 2006 e ha durata illimitata.

3650

2.1.1.61

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), e la Repubblica Moldova, rappresentata dal Ministero della sanità e della protezione sociale, concernente il progetto «Ammodernamento della perinatologia nella Repubblica Moldova», concluso il 26 ottobre 2006

A.

L'accordo definisce le modalità di attuazione del progetto surriferito che si prefigge di ridurre la mortalità infantile nella Repubblica Moldova grazie all'ammodernamento dell'ostetricia, all'acquisizione di moderni equipaggiamenti medici in grado di garantire la qualità delle cure e all'organizzazione di corsi di formazione in 26 centri ostetrici del Paese.

B.

I motivi per la conclusione dell'accordo sono l'alta mortalità infantile nella Repubblica Moldova, la vetustà o l'inesistenza degli equipaggiamenti medici e la conseguente cattiva qualità delle prestazioni.

C.

2,6 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 11 del decreto federale del 24 marzo 1995 concernente la cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 26 ottobre 2006 e copre il periodo dal 26 ottobre 2006 al 31 dicembre 2007. Può essere denunciato per scritto da entrambe le Parti con un preavviso di 30 giorni.

3651

2.1.1.62

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) e la Romania, rappresentata dal Ministero della sanità, concernente il progetto «Modernizing the Romanian Neonatology System», concluso il 5 settembre 2006

A.

Il progetto si prefigge di ridurre il tasso di mortalità dei neonati in Romania, in particolare grazie all'ammodernamento dei servizi di neonatologia. Il progetto può essere attuato su scala nazionale proseguendo la collaborazione con le regioni pilota coinvolte nella fase precedente del progetto e partecipando alla sua estensione su scala nazionale.

B.

L'accordo serve a fissare le responsabilità nei settori dell'attuazione, del monitoraggio e dell'allestimento di rapporti.

C.

2,25 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 11 del decreto federale del 24 marzo 1995 concernente la cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 5 settembre 2006 e copre il periodo dal 1° ottobre 2005 al 31 dicembre 2006. Nel caso una Parte non adempia gli obblighi, esso può essere denunciato per scritto entro 90 giorni.

3652

2.1.1.63

Accordo di cofinanziamento tra la Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) e il Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (PNUS) concernente l'attuazione di un sistema di governo elettronico per l'amministrazione armena «Enhanced Access to Judiciary and Legislature», concluso il 9 ottobre 2006

A.

Questo accordo concerne un contributo per migliorare le condizioni quadro della gestione degli affari pubblici in generale. Più in particolare si prefigge di fornire alla popolazione un accesso elettronico diretto alle informazioni ufficiali relative ai poteri legislativo e giudiziario.

B.

L'accordo serve a migliorare la qualità delle informazioni ufficiali delle pagine web dedicate ai poteri legislativo e giudiziario.

C.

280 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 11 del decreto federale del 24 marzo 1995 concernente la cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'Accordo è entrato in vigore il 9 ottobre 2006 e copre il periodo dal 1° settembre 2006 al 29 febbraio 2008. Nel caso in cui una Parte non adempia gli impegni assunti o violi gravemente una disposizione o un obiettivo essenziale dell'accordo, quest'ultimo può essere denunciato con un preavviso di 30 giorni.

3653

2.1.1.64

Accordo tra il Governo della Confederazione Svizzera il Governo dell'Azerbaigian sulla cooperazione tecnica, finanziaria e umanitaria, concluso il 23 febbraio 2006

A.

L'accordo definisce le condizioni generali applicabili a tutte le forme di cooperazione allo sviluppo (aiuto tecnico, finanziario ed economico; aiuto umanitario e aiuto in caso di catastrofe) tra i due Paesi. Queste condizioni si applicano a tutti i progetti e ai programmi finanziati dal Governo svizzero in Azerbaigian e a tutte le attività che ne risultano, nonché ai progetti cofinanziati dalla Svizzera per il tramite di organizzazioni internazionali.

B.

L'accordo fissa le condizioni quadro e le procedure applicabili alla realizzazione di questi progetti. Si pone l'accento sull'attuazione e la gestione di progetti finanziati dal Governo svizzero in Azerbaigian. L'accordo prevede un'esenzione fiscale, la concessione di autorizzazioni speciali ecc. nonché uno scambio di informazioni con il Ministero dello sviluppo economico dell'Azerbaigian sullo svolgimento e lo stato di avanzamento dei progetti.

Lo scopo è di evitare doppioni con i progetti finanziati da altri donatori e di garantire in questo modo un'efficacia ottimale dei progetti.

C.

Nessuna conseguenza finanziaria.

D.

Articolo 11 del decreto federale del 24 marzo 1995 concernente la cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo entra in vigore il giorno in cui le Parti si saranno notificate, mediante scambio di note, l'adempimento delle formalità costituzionali riguardanti la conclusione e l'entrata in vigore di accordi internazionali. La Svizzera ha proceduto a tale notifica il 24 marzo 2006. L'accordo rimane in vigore per un periodo di 5 anni, al termine del quale sarà rinnovato tacitamente di anno in anno, sempre che non sia denunciato per scritto da una Parte almeno sei mesi prima della sua scadenza.

3654

2.1.1.65

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) concernente il progetto di sviluppo rurale a favore dei rifugiati e degli sfollati nel distretto di Aghdam («Capacity Building in Rural Development for Internally Displaced Persons and Refugees in New Settlement Areas of Aghdam District»), concluso il 15 novembre 2006

A.

L'accordo concerne un contributo all'assistenza di 60 famiglie contadine sfollate o rifugiate che si sono stabilite nei nuovi villaggi della regione di Aghdam. Lo scopo principale è di promuovervi l'agricoltura.

B.

L'accordo prevede l'istruzione di 60 famiglie contadine sfollate o rifugiate alle moderne pratiche della coltivazione e alla gestione nel settore agricolo.

C.

390 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 11 del decreto federale del 24 marzo 1995 concernente la cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 15 novembre 2006 e copre il periodo dal 1° settembre 2006 al 31 agosto 2007. Nel caso di violazione di una disposizione contrattuale importante o per altri motivi di forza maggiore che pregiudichino la sua esecuzione, l'accordo può essere denunciato entro tre mesi.

3655

2.1.1.66

Accordo di cofinanziamento tra la Confederazione Svizzera e la Banca Mondiale concernente un aiuto budgetario alla riforma del settore sanitario «Sector Wide Approach» (SWAP) condotta nella Repubblica Kirghisa, concluso il 30 giugno 2006

A.

Con la conclusione di questo accordo la Svizzera conferma la sua volontà di contribuire sotto forma di aiuto budgetario alla riforma del settore sanitario (SWAP) condotta nella Repubblica Kirghisa. Detto contributo è gestito mediante un accordo di cofinanziamento con la Banca Mondiale.

B.

L'accordo disciplina le modalità di cofinanziamento tra la Confederazione Svizzera e la Banca Mondiale. L'obiettivo del progetto è di migliorare lo stato di salute generale della popolazione con l'insediamento di un sistema sanitario coerente ed efficace (assicurazione della qualità delle prestazioni e accessibilità a tutta la popolazione).

C.

3,06 milioni di dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 11 del decreto federale del 24 marzo 1995 concernente la cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 30 giugno 2006 e copre il periodo dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2007. Nel caso in cui una Parte non adempia gli impegni assunti o violi gravemente una disposizione o un obiettivo essenziale dell'accordo, quest'ultimo può essere denunciato con un preavviso di 90 giorni.

3656

2.1.1.67

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) e la Repubblica dell'Ossezia settentrionale, in Russia, concernente il programma umanitario «Reintegrazione sostenibile, con soluzioni di alloggio permanente, di rifugiati e migranti forzati di Georgia / Ossezia meridionale nella Repubblica dell'Ossezia settentrionale ­ Alania», concluso il 17 giugno 2005

A.

L'accordo quadro definisce le modalità di attuazione del programma umanitario surriferito. Detto programma, condotto dalla DSC, si prefigge di mettere alloggi permanenti a disposizione dei rifugiati.

B.

L'accordo permette di realizzare progetti umanitari nel settore della ristrutturazione di centri per rifugiati nell'Ossezia settentrionale al fine di mettere a disposizione dei rifugiati e dei migranti alloggi permanenti in grado di favorire la loro integrazione sociale.

C.

700 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 17 giugno 2005 e copre il periodo dal 17 giugno 2005 al 31 dicembre 2006. Può essere denunciato per scritto da entrambe le Parti in caso di forza maggiore o da una sola Parte qualora l'altra non adempia i suoi obblighi contrattuali. Pubblicazione a posteriori a causa di ritardi procedurali successivi alla firma dell'accordo.

3657

2.1.1.68

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) e la Repubblica di Inguscezia, in Russia, concernente il programma umanitario di integrazione sostenibile di famiglie cecene sfollate nella Repubblica di Inguscezia («Durable Integration with Permanent Housing Solutions for not Returning Displaced Families to Their Former Place of Residence in Chechnya and Who Decided to Integrate in the Republic of Ingushetia»), concluso il 22 giugno 2005

A.

L'accordo quadro definisce le modalità dell'attuazione del programma umanitario surriferito. Il programma, realizzato dalla DSC, si prefigge di mettere a disposizione delle vittime del conflitto ceceno alloggi permanenti in Inguscezia.

B.

L'accordo permette di proseguire i progetti umanitari nel settore della costruzione di abitazioni: lo scopo è di mettere a disposizione delle vittime di conflitti alloggi in modo da favorire la loro integrazione sociale.

C.

950 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 22 giugno 2005 e copre il periodo dal 22 giugno 2005 al 31 dicembre 2006. Può essere denunciato per scritto da entrambe le Parti in caso di forza maggiore o da una sola Parte qualora l'altra non adempia i suoi obblighi contrattuali. Pubblicazione a posteriori a causa di ritardi procedurali successivi alla firma dell'accordo.

3658

2.1.1.69

Accordo tra la Confederazione Svizzera, rappresentata dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), e la Federazione Russa, rappresentata dall'Autorità federale di esecuzione delle pene, concernente il progetto «Field of Professional Upgrade Training of Employees of the Prison System in the Discipline Social Work», concluso il 4 gennaio 2006

A.

L'accordo definisce le modalità del contributo finanziario versato dalla DSC all'Autorità federale russa di esecuzione delle pene per istituzionalizzare e generalizzare la pratica del lavoro sociale nel sistema di esecuzione delle pene della Federazione Russa.

B.

Il progetto si prefigge di umanizzare e sviluppare le strutture sociali a favore dei detenuti e del personale impiegato nell'esecuzione delle pene. La DSC sostiene la formazione professionale per sensibilizzare il personale sull'importanza del lavoro sociale.

C.

1,613 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 11 del decreto federale del 24 marzo 1995 concernente la cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 4 gennaio 2006 e copre il periodo dal 1° agosto 2005 al 31 dicembre 2006. È prolungato automaticamente fino al 31 agosto 2008, a meno che la DSC non lo denunci per scritto con un preavviso di tre mesi.

3659

2.1.1.70

Accordo tra la Confederazione Svizzera, rappresentata dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) e il Governo della Repubblica del Tagikistan sul progetto «Tajik-Swiss Health Reform and Family Medicine Support» (Project Sino), concluso il 28 giugno 2006

A.

L'accordo definisce le responsabilità che spettano al Governo del Tagikistan e alla Svizzera. Specifica lo scopo del progetto e precisa le modalità di gestione e di organizzazione, le procedure budgetarie, le modalità di acquisizione, la struttura e il sistema di allestimento dei rapporti nonché tutte le condizioni per l'attuazione della seconda fase del progetto «Tajik-Swiss Health Reform and Family Medicine Support».

B.

Il progetto si prefigge di sostenere l'ampia riforma della medicina di famiglia e dell'assistenza medica di base e di permettere a tutti i gruppi della popolazione di accedere al sistema sanitario.

C.

2,169 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 11 del decreto federale del 24 marzo 1995 concernente la cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 28 giugno 2006 e copre il periodo dal 1° aprile 2006 al 31 marzo 2007. La sua applicazione può essere sospesa in caso di inadempienza degli obblighi contrattuali o di grave violazione di elementi od obiettivi importanti. Può essere denunciato per scritto con effetto immediato se la violazione delle sue clausole supera i sei mesi.

3660

2.1.1.71

Accordo tra il Governo della Confederazione Svizzera, la Banca Internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo (BIRS) e l'Associazione internazionale per lo sviluppo (IDA) concernente un progetto sanitario in Tagikistan («The Tajikistan Community and Basic Health Project ­ CBHP»), concluso il 20 dicembre 2006

A.

L'accordo concerne un contributo volto a sostenere il Ministero della sanità nell'elaborazione di una strategia settoriale, a migliorare il coordinamento fra i donatori, ad attuare riforme sul piano organizzativo e finanziario nel settore della sanità e a rafforzare l'assistenza sanitaria di base in determinate regioni del Tagikistan (Sughd e Khatlon).

B.

Il progetto si prefigge di migliorare l'accesso ai servizi sanitari, il loro utilizzo e la soddisfazione dei pazienti nelle regioni interessate del Tagikistan (Sughd e Khatlon). A questo scopo si intendono rafforzare le capacità e l'efficacia delle cure sanitarie primarie a livello nazionale.

C.

1,716 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 11 del decreto federale del 24 marzo 1995 concernente la cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 20 dicembre 2006 e copre il periodo dal 1° gennaio 2007 al 28 febbraio 2010. Nel caso di inadempienza di una disposizione contrattuale fondamentale o per altri motivi importanti l'accordo può essere denunciato per scritto entro tre mesi.

3661

2.1.1.72

Accordo di cofinanziamento (cost-sharing) tra la Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) e il Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (PNUS) concernente l'attuazione del progetto «Community Based Youth Development Initiatives in Chernobyl Affected Areas», concluso il 15 settembre 2006

A.

L'accordo di cofinanziamento disciplina le modalità di attuazione del progetto «Community Based Youth Development Initiatives in Chernobyl Affected Areas», che si iscrive sulla scia del programma di ricostruzione e di sviluppo nella regione di Cernobyl («Chernobyl Recovery Development Program») realizzato con successo dall'Aiuto umanitario. Il progetto si prefigge gli obiettivi specifici seguenti: migliorare le conoscenze e l'esperienza dei giovani per quanto riguarda lo sviluppo sociale ed economico individuale e collettivo (a livello di Comune), rafforzare la capacità dei centri giovanili al fine di promuovere l'accesso a informatica, comunicazione e tecnologia.

B.

La Svizzera cofinanzia il progetto nel quadro delle attività a favore delle persone colpite dalla catastrofe di Cernobyl e dello sviluppo socio-economico delle regioni rurali.

C.

159 727 dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 11 del decreto federale del 24 marzo 1995 concernente la cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 15 settembre 2006 e copre il periodo dal 1° settembre 2006 al 31 ottobre 2007. Nel caso in cui una Parte non adempia gli impegni assunti o violi gravemente una disposizione o un obiettivo essenziale dell'accordo, quest'ultimo può essere denunciato per scritto con un preavviso di 30 giorni.

3662

2.1.1.73

Accordo tra la Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) e l'Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM) concernente l'attuazione di un progetto di sviluppo delle capacità condotto in Ucraina nel settore delle migrazioni «Capacity Building in Migration Management ­ Ukraine», concluso il 5 dicembre 2006

A.

Questo progetto si prefigge di dispensare consigli mirati ai migranti regolari, di migliorare le infrastrutture per l'alloggio dei migranti illegali fermati in Ucraina e di assicurare la formazione del personale incaricato dell'amministrazione dei centri. Il progetto insiste a questo riguardo sulla necessità, per il personale incaricato di proteggere le frontiere, di trattare i migranti conformemente alle norme europee e internazionali e di rispettare i diritti dell'uomo in tutte le loro dimensioni.

B.

Il progetto si prefigge di fornire al Governo ucraino i mezzi per guidare in modo autonomo e sostenibile i flussi migratori e per controllare le migrazioni illegali a destinazione o in provenienza dell'Ucraina nonché i transiti illegali.

C.

476 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 11 del decreto federale del 24 marzo 1995 concernente la cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 5 dicembre 2006 e copre il periodo dal 5 dicembre 2006 al 31 dicembre 2007. Può essere denunciato dalle Parti mediante preavviso scritto di tre mesi.

3663

2.1.1.74

Accordo di cofinanziamento (cost-sharing) tra la Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) e il Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (PNUS) concernente l'attuazione del progetto «Crimea Integration and Development Programme (CIDP)», concluso il 5 dicembre 2006

A.

L'accordo concerne un contributo al miglioramento delle cure primarie in diversi Comuni della Crimea. La DSC si concentra in particolare sull'approvvigionamento idrico e sull'assistenza medica di base.

B.

L'accordo contribuisce al mantenimento della pace e della stabilità in Crimea grazie a iniziative volte a prevenire la violenza interetnica e a favorire la coesistenza pacifica di tutti i gruppi della popolazione.

C.

360 000 dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 11 del decreto federale del 24 marzo 1995 concernente la cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 5 dicembre 2006 e copre il periodo dal 5 dicembre 2006 al 31 dicembre 2007. Nel caso in cui una Parte non adempia gli impegni assunti o violi gravemente una disposizione o un obiettivo essenziale dell'accordo, quest'ultimo può essere denunciato con un preavviso di 30 giorni.

3664

2.1.1.75

Accordo tra la Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) e l'Ufficio di coordinamento degli affari umanitari (OCHA) dell'ONU concernente un contributo all'unità amministrativa «Evaluation and Studies Unit» a Ginevra, concluso il 14 settembre 2006

A.

L'accordo concerne un contributo all'unità amministrativa «Evaluation and Studies Unit» a Ginevra.

B.

Questo contributo permette di finanziare il posto di uno specialista per il monitoraggio e le valutazioni nel settore umanitario.

C.

220 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 14 settembre 2006 con la seconda firma e copre il periodo dal 15 agosto 2006 al 14 agosto 2007; esso termina con l'adempimento degli obblighi reciproci.

3665

2.1.1.76

Accordo tripartito tra la Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), la Croce Rossa Svizzera (CRS) e la Federazione Internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa (IFRC) concernente il contributo annuale 2006 alla Segreteria dell'IFRC, concluso il 31 maggio 2006

A.

L'accordo concerne il contributo annuale 2006 alla Segreteria dell'IFRC.

B.

Il contributo destinato all'IFRC serve a realizzare gli obiettivi strategici della DSC in generale e gli obiettivi e le linee direttive dell'Aiuto umanitario in particolare.

C.

750 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 31 maggio 2006 in occasione della sua firma e copre il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2006. Esso termina con l'adempimento degli obblighi reciproci. Può essere denunciato in ogni momento con un preavviso di tre mesi.

3666

2.1.1.77

Accordo tra la Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), la Croce Rossa Svizzera (CRS) e la Federazione Internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa (IFRC) concernente il contributo al «World Disaster Report 2006» dell'IFRC, concluso il 13 settembre 2006

A.

L'accordo concerne il contributo destinato all'allestimento e alla traduzione del «World Disaster Report 2006» dell'IFRC.

B.

Il contributo destinato all'IFRC serve a realizzare gli obiettivi strategici della DSC in generale e gli obiettivi e le linee direttive dell'Aiuto umanitario in particolare.

C.

10 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 13 settembre 2006 in occasione della sua firma e copre il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2006. Esso termina con l'adempimento degli obblighi reciproci. Può essere denunciato in ogni momento con un preavviso di tre mesi.

3667

2.1.1.78

Accordo tra la Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) e il Comitato internazionale della Croce Rossa (CICR) concernente il contributo specifico 2006 alle attività del CICR sul campo, concluso il 1° marzo 2006

A.

L'accordo concerne la prima serie di contributi specifici 2006 alle attività sul campo del CICR.

B.

Il contributo destinato al CICR serve a realizzare gli obiettivi strategici della DSC in generale e gli obiettivi e le linee direttive dell'Aiuto umanitario in particolare.

C.

11 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 1° marzo 2006 in occasione della sua firma e copre il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2006. Esso termina con l'adempimento degli obblighi reciproci. Può essere denunciato in ogni momento con un preavviso di tre mesi.

3668

2.1.1.79

Accordo tra la Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) e il Comitato internazionale della Croce Rossa (CICR) concernente il contributo specifico 2006 alle attività del CICR sul campo, concluso il 3 luglio 2006

A.

L'accordo concerne la seconda serie di contributi specifici 2006 alle attività sul campo del CICR.

B.

Il contributo destinato al CICR serve a realizzare gli obiettivi strategici della DSC in generale e gli obiettivi e le linee direttive dell'Aiuto umanitario in particolare.

C.

11 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 3 luglio 2006 in occasione della sua firma e copre il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2006. Esso termina con l'adempimento degli obblighi reciproci. Può essere denunciato in ogni momento con un preavviso di tre mesi.

3669

2.1.1.80

Accordo tra la Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) e il Comitato internazionale della Croce Rossa (CICR) concernente il contributo supplementare 2006 alle attività del CICR sul campo, concluso il 14 agosto 2006

A.

L'accordo concerne il versamento di un contributo supplementare destinato a sostenere le attività condotte dal CICR nei territori palestinesi occupati e in Libano.

B.

Il contributo destinato al CICR serve a realizzare gli obiettivi strategici della DSC in generale e gli obiettivi e le linee direttive dell'Aiuto umanitario in particolare.

C.

5 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 14 agosto 2006 in occasione della sua firma e copre il periodo dal 24 luglio al 31 dicembre 2006. Esso termina con l'adempimento degli obblighi reciproci. Può essere denunciato in ogni momento con un preavviso di tre mesi.

3670

2.1.1.81

Accordo tra la Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) e il Comitato internazionale della Croce Rossa (CICR) concernente il contributo al bilancio sede 2006 del CICR, concluso il 9 marzo 2006

A.

L'accordo concerne il contributo al bilancio sede 2006 del CICR.

B.

Il contributo destinato al CICR serve a realizzare gli obiettivi strategici della DSC in generale e gli obiettivi e le linee direttive dell'Aiuto umanitario in particolare.

C.

70 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 9 marzo 2006 in occasione della sua firma e copre il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2006. Esso termina con l'adempimento degli obblighi reciproci. Può essere denunciato in ogni momento con un preavviso di tre mesi.

3671

2.1.1.82

Accordo tra la Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) e l'Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM) concernente il contributo annuale 2006 al bilancio amministrativo dell'OIM, concluso il 16 maggio 2006

A.

L'accordo concerne il versamento del contributo annuale 2006 al bilancio amministrativo dell'OIM.

B.

Il contributo destinato all'OIM serve a realizzare gli obiettivi strategici della DSC in generale e gli obiettivi e le linee direttive dell'Aiuto umanitario in particolare.

C.

479 414 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 16 maggio 2006 in occasione della sua firma e copre il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2006. Esso termina con l'adempimento degli obblighi reciproci. Può essere denunciato in ogni momento con un preavviso di tre mesi.

3672

2.1.1.83

Accordo tra la Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) e l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) concernente il contributo specifico 2006 destinato alle attività sul campo dell'UNHCR, concluso il 4 maggio 2006

A.

L'accordo concerne la prima serie di contributi specifici 2006 alle attività sul campo dell'UNHCR.

B.

Il contributo destinato all'UNHCR serve a realizzare gli obiettivi strategici della DSC in generale e gli obiettivi e le linee direttive dell'Aiuto umanitario in particolare.

C.

8 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 4 maggio 2006 in occasione della sua firma e copre il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2006. Esso termina con l'adempimento degli obblighi reciproci. Può essere denunciato in ogni momento con un preavviso di tre mesi.

3673

2.1.1.84

Accordo tra la Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) e l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) concernente il contributo specifico 2006 destinato alle attività sul campo dell'UNHCR, concluso il 30 giugno 2006

A.

L'accordo concerne la seconda serie di contributi specifici 2006 alle attività sul campo dell'UNHCR.

B.

Il contributo destinato all'UNHCR serve a realizzare gli obiettivi strategici della DSC in generale e gli obiettivi e le linee direttive dell'Aiuto umanitario in particolare.

C.

5 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 30 giugno 2006 in occasione della sua firma e copre il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2006. Esso termina con l'adempimento degli obblighi reciproci. Può essere denunciato in ogni momento con un preavviso di tre mesi.

3674

2.1.1.85

Accordo tra la Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) e l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) concernente il contributo annuale 2006, concluso il 15 maggio 2006

A.

L'accordo concerne il versamento all'UNHCR di un contributo generale di 11 milioni di franchi per il 2006.

B.

Il contributo destinato all'UNHCR serve a realizzare gli obiettivi strategici della DSC in generale e gli obiettivi e le linee direttive dell'Aiuto umanitario in particolare.

C.

11 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 15 maggio 2006 in occasione della sua firma e copre il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2006. Esso termina con l'adempimento degli obblighi reciproci. Può essere denunciato in ogni momento con un preavviso di tre mesi.

3675

2.1.1.86

Accordo tra la Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) e il Programma alimentare mondiale (PAM) delle Nazioni Unite concernente il contributo specifico 2006 alle attività sul campo del PAM, concluso il 10 aprile 2006

A.

L'accordo concerne la prima serie di contributi specifici 2006 alle attività sul campo del PAM.

B.

Il contributo destinato al PAM serve a realizzare gli obiettivi strategici della DSC in generale e gli obiettivi e le linee direttive dell'Aiuto umanitario in particolare.

C.

15 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 10 aprile 2006 in occasione della sua firma e copre il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2006. Esso termina con l'adempimento degli obblighi reciproci. Può essere denunciato in ogni momento con un preavviso di tre mesi.

3676

2.1.1.87

Accordo tra la Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) e il Programma alimentare mondiale (PAM) delle Nazioni Unite concernente il contributo specifico 2006 alle attività sul campo del PAM, concluso il 26 luglio 2006

A.

L'accordo concerne la seconda serie di contributi specifici 2006 alle attività sul campo del PAM.

B.

Il contributo destinato al PAM serve a realizzare gli obiettivi strategici della DSC in generale e gli obiettivi e le linee direttive dell'Aiuto umanitario in particolare.

C.

7,5 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 26 luglio 2006 in occasione della sua firma e copre il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2006. Esso termina con l'adempimento degli obblighi reciproci. Può essere denunciato in ogni momento con un preavviso di tre mesi.

3677

2.1.1.88

Accordo tra la Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) e la Strategia internazionale dell'ONU per la riduzione dei disastri naturali (ISDR) concernente il contributo annuale 2006, concluso il 20 marzo 2006

A.

L'accordo concerne il versamento all'ISDR del contributo generale per il 2006.

B.

Il contributo destinato all'ISDR serve a realizzare gli obiettivi strategici della DSC in generale e gli obiettivi e le linee direttive dell'Aiuto umanitario in particolare. Esso contribuisce all'attuazione del piano dei lavori 2006/2007.

C.

600 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 20 marzo 2006 in occasione della sua firma e copre il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2006. Esso termina con l'adempimento degli obblighi reciproci.

3678

2.1.1.89

Accordo tra la Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) e il Programma alimentare mondiale (PAM) delle Nazioni Unite concernente il contributo al Programma Nuove Leve «Young Swiss Professionals YSP», concluso il 17 luglio 2006

A.

L'accordo concerne l'impiego di giovani Svizzeri nel quadro del Programma Nuove Leve «Young Swiss Professionals YSP» del PAM.

B.

Il contributo destinato al PAM serve a realizzare gli obiettivi strategici della DSC in generale e gli obiettivi e le linee direttive dell'Aiuto umanitario in particolare.

C.

920 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 17 luglio 2006 in occasione della sua firma e copre il periodo dal 17 luglio 2006 al 31 dicembre 2008. Esso termina con l'adempimento degli obblighi reciproci. Può essere denunciato in ogni momento con un preavviso di tre mesi.

3679

2.1.1.90

Accordo quadro tra la Svizzera, rappresentata dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) e il Programma alimentare mondiale (PAM) delle Nazioni Unite concernente il Programma Nuove Leve «Young Swiss Professionals YSP», concluso il 17 luglio 2006

A.

L'accordo (protocollo d'intesa) concerne l'impiego di giovani Svizzeri nel quadro del Programma Nuove Leve «Young Swiss Professionals YSP» del PAM.

B.

Il contributo destinato al PAM serve a realizzare gli obiettivi strategici della DSC in generale e gli obiettivi e le linee direttive dell'Aiuto umanitario in particolare.

C.

Nessuna conseguenza finanziaria.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 17 luglio 2006 in occasione della sua firma e copre un periodo due anni. Esso può essere denunciato in ogni momento con un preavviso di tre mesi.

3680

2.1.1.91

Accordo tra la Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) e l'Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM) riguardante il sostegno al Patto di stabilità per l'Europa sudorientale, ovvero alla sua «Disaster Prevention and Preparedness Initiative», concluso il 22 agosto 2006

A.

Sostegno al Patto di stabilità per l'Europa sudorientale, ovvero alla sua «Disaster Prevention and Preparedness Initiative».

B.

Nel quadro del Patto di stabilità l'Aiuto umanitario sostiene la segreteria della «Disaster Prevention and Preparedness Initiative» (prevenzione dei disastri e preparazione a essi) e le sue attività. Si consolida così la cooperazione con i Paesi dell'Europa sudorientale nell'ambito della «Disaster Prevention and Preparedness».

C.

300 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 22 agosto 2006 con la seconda firma, copre il periodo dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2006 e termina con l'adempimento degli obblighi reciproci.

3681

2.1.1.92

Accordo tra la Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) e l'Ufficio di coordinamento degli affari umanitari dell'ONU (OCHA) riguardante il sostegno alla «Promozione dell'Agenda umanitaria» a New York, concluso il 1° settembre 2006

A.

Sostegno all'unità amministrativa «Promozione dell'Agenda umanitaria» a New York.

B.

Con il sostegno viene finanziato il posto di un alto consulente per le questioni giuridiche e inerenti alle strutture nel quadro dell'azione umanitaria.

C.

125 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 1° settembre 2006 con la seconda firma, copre il periodo dal 1° agosto 2006 al 28 febbraio 2007 e termina con l'adempimento degli obblighi reciproci.

3682

2.1.1.93

Accordo tra la Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) e l'Ufficio di coordinamento degli affari umanitari dell'ONU (OCHA) riguardante il contributo annuo 2006, concluso il 5 maggio 2006

A.

Contributo annuo generale 2006 all'OCHA.

B.

Il contributo destinato all'OCHA serve a realizzare gli obiettivi strategici della DSC in generale e gli obiettivi e le linee direttive dell'Aiuto umanitario in particolare.

C.

1 milione di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 5 maggio 2006 con la seconda firma, copre il periodo dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2006 e termina con l'adempimento degli obblighi reciproci.

3683

2.1.1.94

Accordo tra la Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) e il Programma alimentare mondiale delle Nazioni Unite (PAM) riguardante il contributo specifico all'ufficio di collegamento del PAM a Ginevra, concluso il 30 giugno 2006

A.

L'accordo riguarda un contributo di sostegno e di consolidamento dell'ufficio di collegamento del PAM a Ginevra.

B.

Il contributo destinato al PAM serve a realizzare gli obiettivi strategici della DSC in generale e gli obiettivi e le linee direttive dell'Aiuto umanitario in particolare.

C.

350 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 30 giugno 2006 con la seconda firma, copre il periodo dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2006 e termina con l'adempimento degli obblighi reciproci. È denunciabile in ogni momento da una delle Parti con un preavviso di tre mesi.

3684

2.1.1.95

Accordo tra la Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) e l'Ufficio di coordinamento degli affari umanitari dell'ONU (OCHA) riguardante il sostegno al «Global Management Retreat», concluso il 29 giugno 2006

A.

Sostegno al «Global Management Retreat» (Ritirata della gestione globale).

B.

Con il sostegno vengono sostenuti il processo di gestione e lo sviluppo organizzativo dell'OCHA.

C.

57 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 29 giugno 2006 con la seconda firma, copre il periodo dal 20 giugno 2006 al 23 giugno 2006 e termina con l'adempimento degli obblighi reciproci.

3685

2.1.1.96

Accordo tra la Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) e il Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia (UNICEF) riguardante il contributo annuo 2006, concluso il 23 gennaio 2006

A.

Sostegno all'«Emergency Office (EMOPS)» dell'UNICEF a Ginevra.

B.

Il contributo destinato all'UNICEF serve a realizzare gli obiettivi strategici della DSC in generale e gli obiettivi e le linee direttive dell'Aiuto umanitario in particolare.

C.

500 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 23 gennaio 2006 con la seconda firma, copre il periodo dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2006 e termina con l'adempimento degli obblighi reciproci.

3686

2.1.1.97

Accordo tra la Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) e l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) riguardante il contributo specifico 2006/2007 al «Biorisk Reduction for Dangerous Pathogens» (BDP), concluso il 1° dicembre 2006

A.

L'accordo riguarda il contributo specifico alle attività 2006/2007 nel quadro del «Biorisk Reduction for Dangerous Pathogens» (BDP; biorischio, agenti patogeni pericolosi) dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS).

B.

Il contributo destinato all'OMS serve a realizzare gli obiettivi strategici della DSC in generale e gli obiettivi e le linee direttive dell'Aiuto umanitario in particolare.

C.

150 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 1° dicembre 2006 con la seconda firma, copre il periodo dal 1° novembre 2006 al 31 dicembre 2007 e termina con l'adempimento degli obblighi reciproci. È denunciabile in ogni momento da una delle Parti con un preavviso di tre mesi.

3687

2.1.1.98

Accordo tra la Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) e lo «Special Fund for the Disabled» (SFD) del Comitato Internazionale della Croce Rossa (CICR) riguardante il contributo alla valutazione del progetto di riabilitazione 2006/2007 in Nicaragua, concluso il 27 novembre 2006

A.

L'accordo riguarda il contributo alla valutazione del progetto di riabilitazione 2006/2007 dello «Special Fund for the Disabled» (SFD; Fondo speciale per i disabili) del CICR in Nicaragua.

B.

Il contributo destinato al SFD serve a realizzare gli obiettivi strategici della DSC in generale e gli obiettivi e le linee direttive dell'Aiuto umanitario in particolare.

C.

61 600 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 27 novembre 2006 con la seconda firma, copre il periodo dal 1° novembre 2006 al 31 dicembre 2007 e termina con l'adempimento degli obblighi reciproci. È denunciabile in ogni momento da una delle Parti con un preavviso di tre mesi.

3688

2.1.1.99

Accordo tra la Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC e lo «Special Fund for the Disabled» (SFD) del Comitato Internazionale della Croce Rossa (CICR) riguardante il contributo generale all'«Appeal» 2006, concluso il 9 novembre 2006

A.

L'accordo riguarda il contributo generale all'«Appeal» 2006 dello «Special Fund for the Disabled» (SFD; Fondo speciale per i disabili) del CICR.

B.

Il contributo destinato al SFD serve a realizzare gli obiettivi strategici della DSC in generale e gli obiettivi e le linee direttive dell'Aiuto umanitario in particolare.

C.

38 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 9 novembre 2006 con la seconda firma, copre il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2006 e termina con l'adempimento degli obblighi reciproci. È denunciabile in ogni momento da una delle Parti con un preavviso di tre mesi.

3689

2.1.1.100

Accordo tra la Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) e l'Ufficio di coordinamento degli affari umanitari dell'ONU (OCHA) riguardante il contributo specifico 2006 ai programmi UNDAC (United Nations Disaster Assessment and Coordination) e INSARAG (International Search and Rescue Advisory Group), concluso l'8 novembre 2006

A.

L'accordo riguarda il contributo specifico 2006 ai programmi UNDAC/INSARAG (Accertamento dei disastri e coordinamento dei soccorsi delle Nazioni Unite/Gruppo consultivo internazionale di ricerca e soccorso) dell'OCHA.

B.

Il contributo destinato all'OCHA serve a realizzare gli obiettivi strategici della DSC in generale e gli obiettivi e le linee direttive dell'Aiuto umanitario in particolare.

C.

500 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore l'8 novembre 2006 con la seconda firma, copre il periodo dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2006 e termina con l'adempimento degli obblighi reciproci.

3690

2.1.1.101

Accordo tra la Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) e l'Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM) riguardante il contributo annuo 2006 ai programmi operativi dell'OIM, concluso il 10 novembre 2006

A.

Contributo annuo generale 2006 ai programmi operativi dell'OIM.

B.

Il contributo destinato all'OIM serve a realizzare gli obiettivi strategici della DSC in generale e gli obiettivi e le linee direttive dell'Aiuto umanitario in particolare.

C.

200 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 10 novembre 2006 con la seconda firma e copre il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2006. Termina con l'adempimento degli obblighi reciproci ed è denunciabile in ogni momento da una delle Parti con un preavviso di tre mesi.

3691

2.1.1.102

Accordo tra la Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) e il Programma alimentare mondiale delle Nazioni Unite (PAM) riguardante il contributo specifico 2006 alle attività sul terreno, concluso il 1° dicembre 2006

A.

L'accordo riguarda la quinta tornata dei contributi specifici 2006 alle attività sul terreno del PAM. I contributi sono previsti per l'aiuto in prodotti alimentari con latticini.

B.

Il contributo destinato al PAM serve a realizzare gli obiettivi strategici della DSC in generale e gli obiettivi e le linee direttive dell'Aiuto umanitario in particolare.

C.

193 021 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 1° dicembre 2006 con la seconda firma, copre il periodo dall'inizio del progetto delle relative attività fino alla loro ultimazione finanziaria e termina con l'adempimento degli obblighi reciproci. È denunciabile in ogni momento da una delle Parti con un preavviso di tre mesi.

3692

2.1.1.103

Accordo tra la Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) e il Programma alimentare mondiale delle Nazioni Unite (PAM) riguardante il contributo specifico 2006 alle attività sul terreno, concluso il 1° dicembre 2006

A.

L'accordo riguarda la quarta tornata dei contributi specifici 2006 alle attività sul terreno del PAM. I contributi sono previsti per l'aiuto in prodotti alimentari con latticini.

B.

Il contributo destinato al PAM serve a realizzare gli obiettivi strategici della DSC in generale e gli obiettivi e le linee direttive dell'Aiuto umanitario in particolare.

C.

704 683 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 1° dicembre 2006 con la seconda firma, copre il periodo dall'inizio del progetto delle relative attività fino alla loro ultimazione finanziaria e termina con l'adempimento degli obblighi reciproci. È denunciabile in ogni momento da una delle Parti con un preavviso di tre mesi.

3693

2.1.1.104

Accordo tra la Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) e il Programma alimentare mondiale delle Nazioni Unite (PAM) riguardante il contributo specifico 2006 alle attività sul terreno, concluso il 20 novembre 2006

A.

L'accordo riguarda la terza tornata dei contributi specifici 2006 alle attività sul terreno del PAM. I contributi sono previsti per l'aiuto in prodotti alimentari con cereali.

B.

Il contributo destinato al PAM serve a realizzare gli obiettivi strategici della DSC in generale e gli obiettivi e le linee direttive dell'Aiuto umanitario in particolare.

C.

4,2 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 20 novembre 2006 con la seconda firma, copre il periodo dall'inizio del progetto delle relative attività fino alla loro ultimazione finanziaria e termina con l'adempimento degli obblighi reciproci. È denunciabile in ogni momento da una delle Parti con un preavviso di tre mesi.

3694

2.1.1.105

Accordo tra la Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) e il Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo (PNUS) riguardante il contributo al «Thematic Trust Fund for Crisis Prevention and Recovery», concluso il 19 dicembre 2006

A.

Sostegno al finanziamento della fase di preparazione per un metodo di valutazione dei fabbisogni dopo una catastrofe e strumenti («Post Disaster Needs Assessment Methodology and Tool Kit», PDNA) nel quadro delle migliorate operazioni di ricostruzione («Enhanced Recovery Operations»).

B.

Il contributo destinato al PNUS serve a realizzare gli obiettivi strategici della DSC in generale e gli obiettivi e le linee direttive dell'Aiuto umanitario in particolare.

C.

150 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 19 dicembre 2006 e rimane in vigore fintanto che entrambe le Parti non avranno adempito tutti i loro obblighi contrattuali.

Può essere denunciato in ogni momento da una delle Parti con un preavviso di tre mesi.

3695

2.1.1.106

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), e il Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo (PNUS) concernente l'attuazione del progetto «Agriculture and Economic Sustainable Development» (CORE-Agri) nel quadro del Programma CORE («Cooperation for Rehabilitation») in Bielorussia, concluso il 28 aprile 2006

A.

Si tratta di un contributo finanziario da parte della DSC al progetto di sviluppo sostenibile di uno dei distretti più contaminati della Bielorussia. Il progetto è coordinato dalla rappresentanza PNUS a Minsk in collaborazione con le autorità locali e attuato da un partner d'implementazione della PNUS.

B.

L'obiettivo del presente accordo è di migliorare la sicurezza alimentare degli abitanti del distretto di Slavgorod, fortemente colpito dalla catastrofe di Chernobyl. Le misure previste dovrebbero inoltre contribuire allo sviluppo sostenibile del distretto.

C.

150 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 28 aprile 2006 e copre il periodo fino al 31 dicembre 2007. Può essere denunciato per scritto da entrambe le Parti con un preavviso di 30 giorni.

3696

2.1.1.107

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), e la Repubblica di Bielorussia, rappresentata dal Ministero delle situazioni d'emergenza, concernente l'attuazione del progetto di miglioramento della sicurezza in materia di incendi nelle economie domestiche di persone socialmente sfavorite della Repubblica di Bielorussia, concluso il 21 aprile 2006

A.

Si tratta della quarta fase di un progetto di protezione antincendio attuato dal Ministero bielorusso con il sostegno finanziario da parte della DSC. Nel quadro dell'accordo vengono installati rivelatori di fumo nelle economie domestiche di persone socialmente sfavorite e svolta una campagna di sensibilizzazione.

B.

L'obiettivo del presente accordo è di migliorare la sicurezza in materia di incendi e di evitarne le vittime. Nel quadro dell'accordo andrebbero poi applicate misure di sensibilizzazione della popolazione sul tema della protezione antincendio.

C.

195 289 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore dopo la sua firma il 21 aprile 2006 e copre il periodo fino al 31 dicembre 2006. Può essere denunciato da entrambe le Parti per causa di forza maggiore o da una Parte se l'altra Parte non ha adempito i propri obblighi.

3697

2.1.1.108

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), e l'Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM) concernente il «Combating Trafficking in Human Beings: Belarus ­ Protection and Reintegration Assistance», concluso il 10 maggio 2006

A.

Si tratta di un contributo finanziario da parte della DSC al progetto di sostegno e reintegrazione nella società delle vittime della tratta di esseri umani attuato dall'OIM.

B.

Il progetto prevede di sostenere le autorità bielorusse nei loro sforzi per lottare contro la tratta delle donne dalla e in Bielorussia. La DSC finanzia la componente della protezione e dell'aiuto alla reintegrazione.

C.

183 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 10 maggio 2006 e copre il periodo fino al 31 marzo 2008.

3698

2.1.1.109

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), e l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) in Liberia concernente la fornitura di 39 veicoli commerciali d'occasione e 3 rimorchi d'officina, concluso il 10 maggio 2006

A.

L'accordo di donazione disciplina le modalità nell'ottica di proprietà, responsabilità, pezzi di ricambio, trasporto, formazione e impiego riguardo agli oggetti summenzionati, che provengono da inventari dell'esercito svizzero e verranno consegnati all'UNHCR in Liberia. Si tratta di un progetto dell'Aiuto umanitario eseguito direttamente dalla DSC ma nel quadro del progetto congiunto DSC/DDPS «Weiterverwendung von Armeematerial» (WAM; Riutilizzo del materiale militare).

B.

I complessivi 39 autocarri 4×4 «Saurer 2DM» e 3 rimorchi serviranno all'UNHCR per rimpatriare rifugiati liberiani dai Paesi vicini. L'operazione può essere considerata un passo importante per stabilizzare l'intera regione.

C.

600 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo di donazione è stato firmato il 10 maggio 2006.

3699

2.1.1.110

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), e la Repubblica dell'Ossezia del Nord in Russia, rappresentata dal Ministero della Sanità, concernente l'attuazione del programma umanitario «Implementation of the joint health programme in the field of AIDS, TB, drug prevention, STDs and local capacity building», concluso il 20 novembre 2006

A.

Si tratta di un accordo di progetto che definisce le modalità dell'attuazione del summenzionato programma di cooperazione umanitario. Il programma è eseguito dalla stessa DSC in collaborazione con le autorità sanitarie locali.

B.

L'accordo consente di attuare un programma sanitario focalizzato in special modo sulla prevenzione di AIDS, tubercolosi, malattie sessualmente trasmissibili (STDs) e abuso di droghe che può portare a infezioni da AIDS.

C.

120 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 20 novembre 2006 e copre il periodo dal 20 novembre 2006 al 31 dicembre 2007. Può essere denunciato entro un mese da entrambe le Parti mediante un preavviso scritto.

3700

2.1.1.111

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) e la Repubblica di Inguscezia in Russia, rappresentata dal Ministero della sanità,concernente l'attuazione del programma umanitario «Implementation of the joint health programme in the field of AIDS, TB, drug prevention, STDs and local capacity building», concluso il 22 novembre 2006

A.

Si tratta di un accordo di progetto che definisce le modalità dell'attuazione del summenzionato programma di cooperazione umanitario. Il programma è eseguito dalla stessa DSC in collaborazione con le autorità sanitarie locali.

B.

L'accordo consente di attuare un programma sanitario focalizzato in special modo sulla prevenzione di AIDS, tubercolosi, malattie sessualmente trasmissibili (STDs) e abuso di droghe che può portare a infezioni da AIDS.

C.

120 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 22 novembre 2006 e copre il periodo dal 22 novembre 2006 al 31 dicembre 2007. Può essere denunciato entro un mese da entrambe le Parti mediante un preavviso scritto.

3701

2.1.1.112

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) e la Repubblica di Cecenia in Russia, rappresentata dal Ministero della sanità, concernente l'attuazione del programma umanitario «Implementation of the joint health programme in the field of AIDS, TB, drug prevention, STDs and local capacity building», concluso il 22 novembre 2006

A.

Si tratta di un accordo di progetto che definisce le modalità dell'attuazione del summenzionato programma di cooperazione umanitario. Il programma è eseguito dalla stessa DSC in collaborazione con le autorità sanitarie locali.

B.

L'accordo consente di attuare un programma sanitario focalizzato in special modo sulla prevenzione di AIDS, tubercolosi, malattie sessualmente trasmissibili (STDs) e abuso di droghe che può portare a infezioni da AIDS.

C.

100 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 22 novembre 2006 e copre il periodo dal 22 novembre 2006 al 31 dicembre 2007. Può essere denunciato entro un mese da entrambe le Parti mediante un preavviso scritto.

3702

2.1.1.113

Accordo tra la Svizzera e la Turchia concernente la donazione di dieci container di trattamento sanitario, concluso il 9 agosto 2006

A.

L'accordo di donazione disciplina le modalità nell'ottica di proprietà, responsabilità, pezzi di ricambio, trasporto, formazione e impiego riguardo agli oggetti summenzionati, pienamente equipaggiati, che provengono da inventari dell'esercito svizzero e verranno consegnati alle autorità sanitarie turche. Si tratta di un progetto dell'Aiuto umanitario eseguito direttamente dalla DSC ma nel quadro del progetto congiunto DSC/DDPS «Weiterverwendung von Armeematerial» (WAM; Riutilizzo del materiale militare).

B.

Gli undici container, distribuiti sull'intero territorio della Turchia, verranno mantenuti pronti all'uso, migliorando le capacità del Paese in particolare di reagire molto in fretta a eventi tellurici con trattamenti medici d'emergenza.

C.

1,43 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo di donazione (versione di riferimento in lingua turca) è stato firmato il 9 agosto 2006.

3703

2.1.1.114

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), e il Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo (PNUS) concernente il «Management of youth centers in Chernobyl affected areas ­ first steps», concluso il 28 settembre 2006

A.

L'accordo disciplina l'implementazione del campo estivo per ICT, che verrà attuato nel quadro del sostegno alla popolazione rurale nella regione di Chernobyl.

B.

La Svizzera cofinanzia il progetto nel quadro delle attività volte a sostenere le persone colpite dalla catastrofe di Chernobyl.

C.

11 000 dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è stato posto in vigore il 28 settembre 2006 e copre il periodo fino al 31 ottobre 2006. Può essere denunciato per scritto da entrambe le Parti con un preavviso di 30 giorni.

3704

2.1.1.115

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), e Cuba, rappresentata dal Ministero degli Investimenti esteri e la cooperazione economica MINVEC), riguardante la fornitura di latte per migliorare la sicurezza alimentare a Cuba, concluso il 5 ottobre 2006

A.

L'accordo disciplina le modalità per la fornitura di latte in polvere a Cuba e il suo impiego sul posto.

B.

Nel Paese le province orientali presentano gli indicatori più bassi per lo sviluppo economico, il che ha ripercussioni anche sull'approvvigionamento di base in prodotti alimentari, acuitosi ancora di più a causa dei mancati raccolti legati a periodi di siccità negli ultimi anni. Il progetto contribuisce al miglioramento della situazione nutrizionale di gruppi di popolazione vulnerabili, in particolare dei bambini in età prescolare e scolare, fornendo così un contributo anche al loro successo scolastico. Le porzioni di latte verranno consegnate a scuole e istituzioni sociali nelle cinque province orientali di Cuba e nella capitale L'Avana.

C.

2 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 5 ottobre 2006 per una durata di 18 mesi o fino a che sono adempiti gli obblighi in virtù del presente accordo.

3705

2.1.1.116

A.

Accordo tra il Governo svizzero, rappresentato dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), e la Commissione per l'ambiente dell'America centrale, concluso il 15 luglio 2006

L'accordo comprende un progetto il cui obiettivo è la lotta all'inquinamento dell'aria in America centrale.

B.

Esso ambisce ad armonizzare le norme e le strategie regionali.

C.

250 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 15 luglio 2006 e copre il periodo dal 15 luglio 2006 al 28 febbraio 2008. Può essere denunciato entro tre mesi da entrambe le Parti mediante un preavviso scritto.

3706

2.1.1.117

Accordo tra il Governo svizzero e il Governo di El Salvador riguardante il programma Prevenzione in caso di catastrofi naturali, concluso il 2 febbraio 2006

A.

L'accordo disciplina la collaborazione con partner e istituzioni in El Salvador relativamente all'attuazione del «Swiss Disaster Risk Reduction Concept for Central America 2005­2007» (Concetto svizzero per l'America centrale di riduzione dei rischi legati a disastri). Obiettivo dei progetti è di ridurre i rischi legati ai pericoli naturali quali terremoti, smottamenti e uragani, fornendo così un contributo alla riduzione della povertà. Partendo da esperienze passate si tenta soprattutto di rafforzare i partner intermedi (Comuni e istituzioni nazionali) nel settore della riduzione dei pericoli naturali, alfine di garantire un impatto sostenibile.

B.

La strategie d'intervento dell'Aiuto umanitario della DSC in America centrale risale al 1998, quando si reagì con aiuti d'urgenza e un importante programma di ricostruzione alle devastazioni dell'uragano Mitch. Dopo che i due forti terremoti del 2001 in El Salvador avevano chiaramente dimostrato una volta ancora che la regione era costantemente esposta ai più disparati tipi di piccole e grandi catastrofi naturali quali uragani, terremoti, inondazioni e smottamenti, che assestano sempre sensibili colpi agli sforzi di lotta alla povertà, il programma è stato orientato interamente alla prevenzione delle catastrofi naturali. Il presente accordo comprende il programma 2005­2008.

C.

574 060 dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 2 febbraio 2006 e copre il periodo dal 1° novembre 2005 al 30 giugno 2008. Si estingue appena sono adempiti tutti gli obblighi reciproci. Può essere denunciato entro 90 giorni dalle Parti mediante un preavviso scritto. In caso di violazione di uno degli elementi fondanti dell'accordo esso può essere rescisso in ogni momento con effetto immediato da entrambe le Parti.

3707

2.1.1.118

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), e l'Honduras, rappresentato dal Segretariato per la cooperazione, concernente la prima fase del programma di microfinanziamento PROMIFIN, concluso il 2 febbraio 2006

A.

L'accordo disciplina la collaborazione fra la Svizzera e l'Honduras nel settore della promozione dei servizi di microfinanziamento e riguarda la prima fase dal 1° agosto 2003 al 31 luglio 2006.

B.

Esso disciplina il quadro giuridico della cooperazione con le istanze statali competenti.

C.

1,5 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 2 febbraio 2006 e copre il periodo dal 1° agosto 2003 al 31 luglio 2006. Può essere denunciato per scritto con un preavviso di tre mesi o, in caso di violazioni gravi delle disposizioni contrattuali, con effetto immediato.

3708

2.1.1.119

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), e l'Honduras, rappresentato dal Segretariato per la cooperazione tecnica e internazionale (SETCO) riguardante il programma Prevenzione in caso di catastrofi naturali, concluso il 4 agosto 2006

A.

L'accordo disciplina la collaborazione con partner e istituzioni in Honduras relativamente all'attuazione del «Swiss Disaster Risk Reduction Concept for Central America 2005­2007» (Concetto svizzero per l'America centrale di riduzione dei rischi legati a disastri). Obiettivo dei progetti è di ridurre i rischi legati ai pericoli naturali quali terremoti, smottamenti e uragani, fornendo così un contributo alla riduzione della povertà. Partendo da esperienze passate si tenta soprattutto di rafforzare i partner intermedi (Comuni e istituzioni nazionali) nel settore della riduzione dei pericoli naturali, alfine di garantire un impatto sostenibile.

B.

La strategie d'intervento dell'Aiuto umanitario della DSC in America centrale risale al 1998, quando si reagì con aiuti d'urgenza e un importante programma di ricostruzione alle devastazioni dell'uragano Mitch. Dopo che i due forti terremoti del 2001 in El Salvador avevano chiaramente dimostrato una volta ancora che la regione era costantemente esposta ai più disparati tipi di piccole e grandi catastrofi naturali quali uragani, terremoti, inondazioni e smottamenti, che assestano sempre sensibili colpi agli sforzi di lotta alla povertà, il programma è stato orientato interamente alla prevenzione delle catastrofi naturali. Il presente accordo comprende il programma 2005­2008.

C.

719 856 dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 4 agosto 2006 e copre il periodo dal 1° luglio 2006 al 30 giugno 2008. Si estingue appena sono adempiti tutti gli obblighi reciproci. Può essere modificato per scritto o concluso in ogni momento dalle Parti di comune intesa. In caso di violazione di uno degli elementi fondanti dell'accordo esso può essere rescisso in ogni momento con effetto immediato da entrambe le Parti.

3709

2.1.1.120

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), e l'Honduras, rappresentato dal Segretariato per la cooperazione, concernente la terza fase del programma sull'acqua potabile AGUASAN, concluso il 4 agosto 2006

A.

L'accordo disciplina la collaborazione fra la Svizzera e l'Honduras nell'ambito dell'approvvigionamento in acqua potabile nelle regioni rurali e riguarda la terza fase dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2007.

B.

Esso disciplina il quadro giuridico della cooperazione con le istanze statali competenti.

C.

4,482 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 4 agosto 2006 e copre il periodo dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2007. Può essere denunciato per scritto con un preavviso di tre mesi o, in caso di violazioni gravi delle disposizioni contrattuali, con effetto immediato.

3710

2.1.1.121

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), e l'Honduras, rappresentato dal Segretariato per la cooperazione, concernente il programma di promozione delle microimprese PROEMPRESA, concluso il 4 agosto 2006

A.

L'accordo disciplina la collaborazione fra la Svizzera e l'Honduras nel settore della promozione delle microimprese.

B.

Esso disciplina il quadro giuridico della cooperazione con le istanze statali competenti.

C.

1 milione di franchi. Cooperazione pubblica allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 4 agosto 2006 e copre il periodo dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2007. Può essere denunciato per scritto con un preavviso di tre mesi o, in caso di violazioni gravi delle disposizioni contrattuali, con effetto immediato.

3711

2.1.1.122

Accordo tra la Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) e l'Ufficio di coordinamento degli affari umanitari delle Nazioni Unite (OCHA) concernente il contributo al progetto sul campo Etiopia («Field Support Project Ethiopia»), concluso il 28 settembre 2006

A.

L'accordo definisce le modalità concernenti l'attuazione del summenzionato programma.

B.

Con questo contributo si sostiene l'attività dell'OCHA. La Parte all'accordo si attiene alle indicazioni strategiche della DSC in generale e in particolare agli obiettivi e alle linee direttive dell'Aiuto umanitario.

C.

510 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 28 settembre 2006 e copre il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2006. Entrambe le Parti possono porvi fine con un preavviso di tre mesi.

3712

2.1.1.123

Accordo tra la Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) e l'Ufficio di coordinamento degli affari umanitari delle Nazioni Unite (OCHA) riguardante il contributo al progetto dell'OCHA per l'Etiopia («Support of the OCHA Ethiopia Programme 2007»), concluso il 27 novembre 2006

A.

L'accordo definisce le modalità concernenti l'attuazione del summenzionato programma.

B.

Con questo contributo si sostiene l'attività dell'OCHA. La Parte all'accordo si attiene alle indicazioni strategiche della DSC in generale e in particolare agli obiettivi e alle linee direttive dell'Aiuto umanitario.

C.

300 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 27 novembre 2006 e copre il periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2007. Può essere denunciato in ogni momento dalla DSC, con rimborso dei fondi non utilizzati.

3713

2.1.1.124

Accordo tra la Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) e l'Ufficio di coordinamento degli affari umanitari delle Nazioni Unite (OCHA) riguardante il contributo al Fondo dell'OCHA per l'Etiopia («Support of the OCHA Ethiopia Humanitarian Response Fund ­ HRF»), concluso il 24 novembre 2006

A.

L'accordo definisce le modalità concernenti l'attuazione del summenzionato programma.

B.

Mediante il contributo al Fondo dell'OCHA (HRF) si intende coprire i fabbisogni umanitari della popolazione colpita dalle inondazioni. Si tratta di aiuto non alimentare nella regione di frontiera con la Somalia.

C.

300 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 24 novembre 2006 e copre il periodo dal 1° novembre 2006 al 30 aprile 2007. Può essere denunciato in ogni momento dalla DSC, con rimborso dei fondi non utilizzati.

3714

2.1.1.125

Accordo tra la Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) e il Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia (UNICEF) riguardante il programma dell'UNICEF a favore dei bambini in Sudan («Support to Sudan UNICEF WES Program in Southern Kordofan and Abyei»), concluso l'8 dicembre 2006

A.

L'accordo definisce le modalità concernenti l'attuazione del summenzionato programma.

B.

Il programma si prefigge in primo luogo di limitare tempestivamente le malattie causate dall'acqua inquinata e dalla carenza d'igiene. I gruppi target sono i rimpatriati, la popolazione residente nella provincia del Kordofan meridionale e bambini nei villaggi. Nel contempo si intende eliminare lo stress per donne e ragazze, che spesso devono coprire lunghe distanze per andare a prendere l'acqua. Inoltre, grazie all'accesso alle istituzioni sanitarie, si intende proteggere meglio la loro sfera privata e la loro dignità.

C.

300 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore l'8 dicembre 2006 e copre il periodo dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2006. Può essere denunciato in ogni momento dalla DSC, con rimborso dei fondi non utilizzati.

3715

2.1.1.126

Accordo tra la Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) e il Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia (UNICEF) concernente l'aiuto umanitario a favore della popolazione che soffre per la violenza dell'«Esercito di Resistenza del Signore», (Humanitarian Assistance to Population affected by Lord's Resistance Army ­ LRA in 2006­07), concluso l'8 dicembre 2006

A.

L'accordo definisce le modalità concernenti l'attuazione del summenzionato programma.

B.

Il programma si prefigge di fornire aiuto umanitario a favore di donne e bambini nel Sudan meridionale, rapiti dall'Esercito di Resistenza (LRA) e per la cui liberazione si impegna ora la comunità internazionale. Nel contempo si sostengono anche i villaggi situati intorno all'accampamento del LRA.

C.

300 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore l'8 dicembre 2006 e copre il periodo dal 1° dicembre 2006 al 28 febbraio 2007. Può essere denunciato in ogni momento dalla DSC, con rimborso dei fondi non utilizzati.

3716

2.1.1.127

Accordo tra la Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) e il Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia (UNICEF) riguardante il sostegno al Programma WASH dell'UNICEF nel Sudan meridionale («Support to Sudan UNICEF WASH Programme in Southern Sudan»), concluso il 19 dicembre 2006

A.

L'accordo definisce le modalità concernenti l'attuazione del summenzionato programma.

B.

Il programma WASH (acqua e igiene urbana) contribuisce in generale a ridurre la mortalità e la morbilità infantili riconducibili a malattie connesse all'approvvigionamento idrico e all'igiene urbana insufficienti. Fornisce in particolare un contributo all'attuazione graduale degli Obiettivi di sviluppo per il millennio 4 e 7 e sostiene le priorità della «Joint Assessment Mission» (JAM). Il programma promuove un approvvigionamento idrico e un'igiene urbana sostenibili ed equi e si rivolge in particolare a quelle regioni che presentano un alto numero di persone sfollate interne (IDP) e di rimpatriati.

C.

780 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 1°9 dicembre 2006 e copre il periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2007. Può essere denunciato in ogni momento dalla DSC, con rimborso dei fondi non utilizzati.

3717

2.1.1.128

Accordo tra la Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) e l'Ufficio di coordinamento degli affari umanitari delle Nazioni Unite (OCHA) riguardante l'«OCHA Darfur Operations in Sudan 2006», concluso l'11 dicembre 2006

A.

L'accordo definisce le modalità concernenti l'attuazione del summenzionato programma.

B.

Con questo programma si intende coprire i fabbisogni umanitari della popolazione colpita dalle inondazioni. Esso viene finanziato attraverso il Fondo dell'OCHA (HRF). È previsto un aiuto non alimentare nella regione di frontiera con la Somalia.

C.

300 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore l'11 dicembre 2006 e copre il periodo dal 1° settembre 2006 al 31 dicembre 2007. Può essere denunciato in ogni momento dalla DSC, con rimborso dei fondi non utilizzati.

3718

2.1.1.129

Accordo tra la Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) e l'Ufficio di coordinamento degli affari umanitari delle Nazioni Unite (OCHA) riguardante il contributo alla rete d'informazione regionale («Support of the IRIN Relief Web ­ Integrated Regional Information Network 2007»), concluso il 29 novembre 2006

A.

L'accordo definisce le modalità concernenti l'attuazione del summenzionato programma.

B.

Con questo contributo si sostiene l'attività dell'OCHA. La Parte all'accordo si attiene alle indicazioni strategiche della DSC in generale e in particolare agli obiettivi e alle linee direttive dell'Aiuto umanitario.

C.

300 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 29 novembre 2006 e copre il periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2007. Può essere denunciato in ogni momento dalla DSC, con rimborso dei fondi non utilizzati.

3719

2.1.1.130

Accordo tra la Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) e l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) concernente il contributo della Svizzera all'appello di aiuto d'urgenza dell'UNHCR per il 2006 a favore delle persone sfollate interne (IDP) in Iraq e dei profughi nei Paesi vicini confinanti, concluso il 21 dicembre 2006

A.

L'accordo disciplina le modalità correlate al contributo finanziario della Svizzera all'appello di aiuto d'urgenza dell'UNHCR a favore delle persone sfollate interne (IDP) in Iraq e dei profughi che hanno trovato rifugio nei Paesi confinanti (principalmente Siria e Giordania).

B.

Dall'ingresso in Iraq delle truppe della Coalizione (2003), il numero dei profughi nei Paesi vicini Siria e Giordania è costantemente cresciuto. Anche all'interno dell'Iraq 1,5 milioni di persone sono state cacciate dai loro domicili. La Svizzera sostiene i programmi di aiuto d'urgenza dell'UNHCR a favore delle persone sfollate interne (IDP) in Iraq e dei profughi nei Paesi vicini.

C.

1 milione di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 21 dicembre 2006 e copre il periodo dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2006. Può essere denunciato in ogni momento per scritto con un preavviso di tre mesi.

3720

2.1.1.131

Accordo tra la Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) e l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) concernente il contributo della Svizzera all'appello di aiuto d'urgenza dell'UNHCR per il 2006 a favore delle persone sfollate interne (IDP) in Iraq e dei profughi nei Paesi vicini confinanti, concluso l'8 dicembre 2006

A.

L'accordo disciplina le modalità correlate al contributo finanziario della Svizzera all'appello di aiuto d'urgenza dell'UNHCR a favore delle persone sfollate interne (IDP) in Iraq e dei profughi che hanno trovato rifugio nei Paesi confinanti (principalmente Siria e Giordania).

B.

Dall'ingresso in Iraq delle truppe della Coalizione (2003), il numero dei profughi nei Paesi vicini Siria e Giordania è costantemente cresciuto. Anche all'interno dell'Iraq 1,5 milioni di persone sono state cacciate dai loro domicili. La Svizzera sostiene i programmi di aiuto d'urgenza dell'UNHCR a favore delle persone sfollate interne (IDP) in Iraq e dei profughi nei Paesi vicini.

C.

200 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore l'8 dicembre 2006 e copre il periodo dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2006. Può essere denunciato in ogni momento per scritto con un preavviso di tre mesi.

3721

2.1.1.132

Memorandum d'intesa (MoU) tra il Governo della Svizzera, rappresentata dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), rappresentata dall'Ambasciatore di Svizzera nella Repubblica islamica dell'Iran e l'Amministrazione cittadina di Teheran, rappresentata dall'Organizzazione per la prevenzione e la gestione delle catastrofi di Teheran (Tehran Disaster Mitigation and Management Organisation ­ TDMMO) riguardante il programma volontario di Teheran per gli interventi nel vicinato in caso di catastrofe (Teheran Neighbourhood Disaster Volunteer Programme ­ TNDV), concluso il 24 gennaio 2006

A.

Teheran è a forte rischio sismico e attualmente ha adottato misure preparatorie insufficienti per potere fornire aiuto con rapidità ed efficacia. Quale progetto pilota la DSC propone la costituzione di volontari di quartiere da reclutare, formare ed equipaggiare quali soccorritori in caso di catastrofe per gli aiuti delle prime ore dopo la catastrofe.

B.

La DSC è annessa all'Ambasciata svizzera a Teheran. Il MoU serve a stabilire le grandi linee della cooperazione fra la DSC e l'Amministrazione cittadina di Teheran.

C.

342 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 24 gennaio 2006 mediante la firma. Durata del MoU secondo il documento progettuale, che prevede una fase di pianificazione e una di attuazione di 18 mesi. Denuncia scritta entro 30 giorni.

3722

2.1.1.133

Accordo tra la Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) e l'Ente soccorso e lavori delle Nazioni Unite per i profughi della Palestina nel Vicino Oriente (UNRWA) concernente la consulenza per l'elaborazione di una strategia di sviluppo organizzativo dell'UNRWA nel primo semestre del 2006, concluso il 1° marzo 2006

A.

Con la somma messa a disposizione l'UNRWA paga una ditta di sviluppo organizzativo (MANNET a Ginevra ) che ha per compito di elaborare un processo di sviluppo organizzativo complessivo e su un arco di diversi anni per questa organizzazione dell'ONU che esiste da quasi sessant'anni.

B.

Nel quadro dei «Programmi regionali a favore dei rifugiati palestinesi nel Vicino Oriente 2006­2008», l'Aiuto umanitario si è posto tra l'altro quale obiettivo di sostenere organizzazioni partner nei processi organizzativi affinché possano fornire un aiuto più efficiente e focalizzato sull'obiettivo ai rifugiati palestinesi. Maggiore e più importante partner dell'Aiuto umanitario nel sostegno ai rifugiati palestinesi, l'UNRWA raggiunge il maggior numero possibile di persone bisognose.

C.

111 830 dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 1° marzo 2006 e copre il periodo dal 1° febbraio 2006 al 31 dicembre 2006. È valido fino all'adempimento di tutti gli obblighi convenuti e può essere denunciato per scritto con un preavviso di tre mesi.

3723

2.1.1.134

Accordo tra la Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) e l'Ente soccorso e lavori delle Nazioni Unite per i profughi della Palestina nel Vicino Oriente (UNRWA) concernente il finanziamento di un incontro di lavoro nella primavera del 2006 tra l'UNRWA, le autorità libanesi e altri attori interessati sulla situazione occupazionale e lavorativa dei rifugiati palestinesi in Libano, concluso l'11 maggio 2006

A.

Sebbene, nella primavera del 2005, secondo decreto lo Stato libanese permetta finalmente ai rifugiati palestinesi nel Paese dopo oltre 50 anni l'accesso a più di 70 professioni, la loro situazione lavorativa e occupazionale sul mercato del lavoro libanese non è migliorata. Poiché mancano dati, informazioni e analisi sul mercato del lavoro locale e in particolare sull'accesso dei rifugiati palestinesi, è difficile proporre misure di miglioramento adeguate. Inoltre, le diverse autorità libanesi competenti (Ministero del lavoro, Ministero degli affari sociali, Ministero dell'estero ecc.) sono coordinate in maniera insufficiente e non collaborano in modo ideale con l'UNRWA. Obiettivo dell'incontro di lavoro è stato di ottenere una panoramica comune sulla situazione, di formulare analisi e di definire misure.

B.

Nel quadro dei «Programmi regionali a favore dei rifugiati palestinesi nel Vicino Oriente 2006­2008», l'Aiuto umanitario si è posto tra l'altro quale obiettivo di migliorare le condizioni di vita dei rifugiati palestinesi in Libano. Quale piccolo Paese donatore la Svizzera vuole soprattutto impegnarsi quale «mediatore» di processi e dialoghi e offrire sostegno tecnico a organizzazioni e autorità. Con questo incontro di lavoro la DSC sostiene sia l'UNRWA sia le autorità libanesi affinché queste possano impegnarsi più efficacemente per i rifugiati palestinesi, in particolare potendo avviare misure efficaci per migliorare la situazione occupazionale.

C.

10 000 dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore l'11 maggio 2006 e copre il periodo dal 1° maggio 2006 al 30 giugno 2006. È adempito quando lo sono tutti gli obblighi convenuti. Non vi sono altre clausole di denuncia.

3724

2.1.1.135

Memorandum d'intesa (MoU) tra la Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) e il Ministero della sanità libanese concernente la fornitura d'emergenza di medicinali, concluso il 22 agosto 2006

A.

Il MoU disciplina le modalità correlate alla fornitura d'emergenza di medicinali, il loro immagazzinamento e la loro distribuzione da parte del Ministero della sanità libanese a Beirut.

B.

La guerra in Libano ha richiesto misure immediate per ovviare ai bisogni della popolazione sofferente. La fornitura di medicinali è andata, per la distribuzione, al Karantina Central Drug Warehouse del Ministero della sanità, poiché, a causa della situazione di guerra è massicciamente aumentato il fabbisogno di medicinali e non ve ne erano più nei magazzini.

C.

210 000 dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

Entrata in vigore il 22 agosto 2006, giorno della firma. Nessuna clausola di denuncia.

3725

2.1.1.136

Accordo tra la Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) e l'Ente soccorso e lavori delle Nazioni Unite per i profughi della Palestina nel Vicino Oriente (UNRWA) stabilito per misure immediate (Early Recovery Activities) in Libano, concluso il 27 ottobre 2006

A.

L'accordo disciplina le modalità correlate al contributo della DSC all'UNRWA per misure immediate in Libano per il 2006.

B.

Il contributo all'UNRWA sostiene diversi progetti psicosociali e promuove la riattivazione di piccole imprese di rifugiati palestinesi. Vengono inoltre svolti accertamenti sui bisogni e uno studio sulla situazione lavorativa dei rifugiati palestinesi in Libano.

C.

1,3 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 27 ottobre 2006 e si estingue dopo l'adempimento degli obblighi convenuti. Nessuna clausola di denuncia.

3726

2.1.1.137

Accordo tra la Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) e l'Ente soccorso e lavori delle Nazioni Unite per i profughi della Palestina nel Vicino Oriente (UNRWA) concernente il contributo non specificato della Svizzera all'appello di aiuto d'urgenza per il Libano dell'UNRWA, concluso il 19 ottobre 2006

A.

L'accordo disciplina le modalità correlate all'appello di aiuto d'urgenza per il Libano dell'UNRWA in relazione con la crisi scatenata dalla guerra tra Hezbollah e Israele nell'estate del 2006.

B.

Il contributo verrà messo a disposizione dell'UNRWA per coprire l'aiuto d'urgenza e alla sopravvivenza alla popolazione colpita nella zona di guerra.

Sono stati tra l'altro sostenuti i seguenti progetti: ricostruzione di scuole, sostegno psicosociale agli studenti, campagna di sensibilizzazione in relazione con proiettili inesplosi (UXO Unexploded ordnance).

C.

700 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 19 ottobre 2006. Si estingue quando tutti gli obblighi convenuti sono adempiti. Nessun termine di denuncia.

3727

2.1.1.138

Accordo tra la Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) e il Comitato Internazionale della Croce Rossa (CICR) riguardante il contributo supplementare della Svizzera al CICR per l'aiuto d'urgenza nei territori palestinesi occupati (OPT ­ Occupied Palestinian Territory), concluso il 14 agosto 2006

A.

L'accordo disciplina le modalità correlate al contributo della Svizzera al CICR.

B.

Dallo scoppio della guerra in Libano la situazione umanitaria della popolazione è notevolmente peggiorata sull'intero territorio. Il contributo è destinato all'aiuto umanitario d'urgenza in Libano e nei territori palestinesi occupati (OPT), in particolare nella Striscia di Gaza.

C.

5 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 14 agosto 2006 e copre il periodo dal 24 luglio al 31 dicembre 2006. Può essere denunciato per scritto da entrambe le Parti con un preavviso di tre mesi.

3728

2.1.1.139

Accordo tra la Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) e l'Ente soccorso e lavori delle Nazioni Unite per i profughi della Palestina nel Vicino Oriente (UNRWA) concernente il contributo non specificato della Svizzera all'appello di aiuto d'urgenza dell'UNRWA nei territori palestinesi occupati per il 2006, concluso il 31 maggio 2006

A.

Dal continuo peggioramento della situazione umanitaria dei rifugiati palestinesi nei territori palestinesi occupati (Striscia di Gaza e Cisgiordania) nell'autunno del 2000, la Svizzera sostiene i programmi di aiuto d'urgenza dell'UNRWA, che così finanzia progetti nei settori della sicurezza nutrizionale, dell'approvvigionamento sanitario, dell'approvvigionamento idrico e della creazione di posti di lavoro.

B.

Dall'autunno del 2000 l'UNRWA non è più in grado di reagire con progetti finanziati dal budget globale regolare ai crescenti fabbisogni umanitari delle persone nella Striscia di Gaza e in Cisgiordania. Nel quadro del «Programma di aiuto d'urgenza per i territori palestinesi occupati», ogni anno l'Aiuto umanitario impiega mezzi per i rifugiati a Gaza e in Cisgiordania.

C.

2 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 31 maggio 2006 e copre il periodo dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2006. Nessuna clausola di denuncia.

3729

2.1.1.140

Accordo tra la Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) e il Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (PNUA) concernente il contributo ai rilevamenti postbellici sull'ambiente in Libano, concluso il 13 ottobre 2006

A.

L'accordo disciplina le modalità correlate ai rilevamenti postbellici sull'ambiente in Libano.

B.

Il bombardamento di fabbriche e di impianti di estrazione del petrolio a Jiyeh ha causato gravi danni ambientali intorno a Beirut. Il contributo è destinato al rilevamento dei danni ambientali originati dalla fuoruscita del greggio nel Mare Mediterraneo e dalla massiccia immissione di prodotti chimici nell'aria durante la guerra in Libano. Dai danni ambientali sono colpiti circa due milioni di persone.

C.

175 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 13 ottobre 2006 per il periodo dal 30 settembre al 31 dicembre 2006 ed è denunciabile per scritto da entrambe le Parti con un preavviso di 30 giorni.

3730

2.1.1.141

Accordo tra la Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) e l'Agenzia delle Nazioni Unite per l'assistenza e il lavoro dei rifugiati palestinesi nel Vicino Oriente (UNRWA) concernente il contributo non specificato della Svizzera all'appello di aiuto d'urgenza dell'UNRWA nei territori palestinesi occupati per il 2006, concluso il 10 ottobre 2006

A.

Dal continuo peggioramento della situazione umanitaria dei rifugiati palestinesi nei territori palestinesi occupati (Striscia di Gaza e Cisgiordania) nell'autunno del 2000, la Svizzera sostiene i programmi di aiuto d'urgenza dell'UNRWA, che così finanzia progetti nei settori della sicurezza nutrizionale, dell'approvvigionamento sanitario, dell'approvvigionamento idrico e della creazione di posti di lavoro.

B.

Dall'autunno del 2000 l'UNRWA non è più in grado di reagire con progetti finanziati dal budget globale regolare ai crescenti fabbisogni umanitari delle persone nella Striscia di Gaza e in Cisgiordania. Nel quadro del «Programma di aiuto d'urgenza per i territori palestinesi occupati» ogni anno, accessoriamente al contributo della DSC/AH al budget globale dell'UNRWA, l'Aiuto umanitario impiega mezzi per i rifugiati a Gaza e in Cisgiordania.

C.

2 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 10 ottobre 2006 e copre il periodo dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2006. Nessuna clausola di denuncia.

3731

2.1.1.142

Memorandum d'intesa (MoU) tra la Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) e l'Ente soccorso e lavori delle Nazioni Unite per i profughi della Palestina nel Vicino Oriente (UNRWA) concernente l'impiego di personale in Libano, concluso l'11 settembre 2006

A.

Il MoU disciplina le modalità correlate all'invio di esperti in Libano.

B.

A causa della situazione d'emergenza legata alla guerra in Libano, l'UNRWA ha fatto richiesta di un sostegno di personale supplementare. La richiesta è stata accolta ed è stato quindi inviato un esperto in psicosocialità.

C.

65 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore l'11 settembre 2006 e ha effetto per un anno o fintanto che gli obblighi che ne risultano sono adempiti. Può essere denunciato per scritto da entrambe le Parti e con un preavviso di 30 giorni.

3732

2.1.1.143

Accordo tra la Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) e l'Ente soccorso e lavori delle Nazioni Unite per i profughi della Palestina nel Vicino Oriente (UNRWA) concernente il contributo non specificato della Svizzera al budget globale dell'UNRWA in Giordania, Siria, Libano e nei territori palestinesi occupati (Striscia di Gaza e Cisgiordania) nel 2006, concluso il 14 aprile 2006

A.

Da quasi sessant'anni l'UNRWA sostiene i rifugiati palestinesi in Giordania, Siria, Libano e nei territori palestinesi occupati nei settori dell'approvvigionamento sanitario, della sicurezza nutrizionale, dell'alloggio, dei servizi sociali e dell'istruzione scolastica di base.

B.

La Svizzera persegue la politica di sostenere i rifugiati palestinesi attraverso l'UNRWA e altre organizzazioni umanitarie, fino a quando può essere trovata e messa in atto una soluzione per i conflitti nel Vicino Oriente.

L'UNRWA è il maggiore e più importante partner dell'Aiuto umanitario e con le sue prestazioni raggiunge il maggior numero possibile di persone che necessitano di aiuto.

C.

8 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 14 aprile 2006, copre il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2006 e ha effetto fintanto che gli obblighi convenuti saranno adempiti. Non prevede alcuna clausola di denuncia.

3733

2.1.1.144

Accordo tra la Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) e l'Ente soccorso e lavori delle Nazioni Unite per i profughi della Palestina nel Vicino Oriente (UNRWA) concernente la consulenza per l'elaborazione di una strategia di sviluppo organizzativo dell'UNRWA nel primo semestre del 2006, concluso il 1° marzo 2006

A.

Con la somma messa a disposizione l'UNRWA paga una ditta di sviluppo organizzativo (MANNET a Ginevra ) che ha per compito di elaborare un processo di sviluppo organizzativo complessivo e su un arco di diversi anni per questa organizzazione dell'ONU che esiste da quasi sessant'anni.

B.

Nel quadro dei «Programmi regionali a favore dei rifugiati palestinesi nel Vicino Oriente 2006­2008», l'Aiuto umanitario si è posto tra l'altro quale obiettivo di sostenere organizzazioni partner nei processi organizzativi affinché possano fornire un aiuto più efficiente e focalizzato sull'obiettivo ai rifugiati palestinesi. Maggiore e più importante partner dell'Aiuto umanitario nel sostegno ai rifugiati palestinesi, l'UNRWA raggiunge il maggior numero possibile di persone bisognose.

C.

111 830 dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 1° marzo 2006 e copre il periodo dal 1° febbraio al 31 dicembre 2006. È valido fino all'adempimento di tutti gli obblighi convenuti e può essere denunciato per scritto con un preavviso di tre mesi.

3734

2.1.1.145

Accordo tra la Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) e il Programma alimentare mondiale delle Nazioni Unite (PAM) concernente il contributo alle forniture di prodotti alimentari del PAM ai non rifugiati in Palestina, concluso il 19 ottobre 2006

A.

L'accordo disciplina le modalità correlate alla distribuzione dei fondi per le forniture di prodotti alimentari.

B.

Complessivamente nei territori palestinesi occupati oltre 1,3 milioni di persone dipendono dalle forniture di prodotti alimentari. Il Programma alimentare mondiale delle Nazioni Unite (PAM) sostiene circa 500 000 non rifugiati che a causa della cronica e crescente povertà nei territori occupati non sono in grado di nutrirsi a sufficienza.

C.

1 milione di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 19 ottobre 2006 ed è denunciabile per scritto da entrambe le Parti con un preavviso di tre mesi.

3735

2.1.1.146

Accordo tra la Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) e l'Ufficio di coordinamento degli affari umanitari delle Nazioni Unite (OCHA) concernente il contributo al programma di Advocacy (avvocatura) nei territori palestinesi occupati nella Striscia di Gaza e in Cisgiordania (OPT) nel 2007, concluso il 7 dicembre 2006

A.

L'accordo disciplina l'utilizzo del contributo e le modalità correlate all'esecuzione del programma di Advocacy (avvocatura) 2007.

B.

Con questo contributo la Svizzera sostiene l'OCHA nella sua attività d'avvocatura a favore della popolazione civile palestinese (rifugiati e non rifugiati) che soffre per l'occupazione israeliana della Striscia di Gaza e della Cisgiordania. Con il contributo svizzero viene tra l'altro effettuato un monitoraggio della situazione umanitaria sul posto e vengono approntati carte dettagliate e altri documenti di briefing a disposizione di chi prende le decisioni nei Paesi donatori e in Israele.

C.

500 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 7 dicembre 2006 e copre il periodo dal 31 dicembre 2006 al 31 dicembre 2007. È valido fino a quando tutti gli obblighi convenuti sono stati adempiti e può essere denunciato per scritto da entrambe le Parti.

3736

2.1.1.147

Accordo tra la Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) e il Governo libanese (GOL), rappresentato dal Ministero dell'ambiente (MOE), concernente il contributo per l'operazione di pulizia di una parte dei tratti di litorale inquinati dal petrolio in Libano, concluso il 31 ottobre 2006

A.

L'accordo disciplina le modalità correlate alla pulizia di una parte dei tratti di litorale inquinati dal petrolio in Libano.

B.

Il bombardamento di fabbriche e di impianti di estrazione del petrolio a Jiyeh nel luglio del 2006 ha causato gravi danni ambientali intorno a Beirut e ai tratti di costa a nord di essa. Il contributo è destinato alla parziale eliminazione dei danni ambientali tra Enfe e Tripoli originati dalla fuoruscita del greggio.

C.

400 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 31 ottobre 2006 ed è valido per la durata dell'intervento. È denunciabile per scritto da entrambe le Parti. Nessun termine di denuncia.

3737

2.1.1.148

Accordo tra la Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) e l'Ufficio di coordinamento degli affari umanitari delle Nazioni Unite (OCHA) concernente il contributo al «Community Access Monitoring Projekt (CAMP)» nei territori palestinesi occupati nella Striscia di Gaza e in Cisgiordania (OPT), concluso il 7 dicembre 2006

A.

L'accordo disciplina l'utilizzo del contributo e le modalità correlate allo svolgimento di uno studio, chiamato Community Access Monitoring Projekt (CAMP), sostenuto congiuntamente da OCHA, UNRWA e CICR.

B.

Con il contributo viene finanziato un responsabile di progetto che ha per compito di effettuare indagini successive e osservazioni correlate alle ripercussioni delle limitazioni agli spostamenti sulla situazione di vita della popolazione civile. Particolare importanza va posta sulle ripercussioni dell'«impianto di sbarramento» e la sua influenza sulla situazione umanitaria della popolazione civile palestinese.

C.

26 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 7 dicembre 2006 e copre il periodo dal 31 dicembre 2006 al 30 marzo 2007. Nessuna clausola di denuncia.

3738

2.1.1.149

Accordo tra la Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) e l'Ente soccorso e lavori delle Nazioni Unite per i profughi della Palestina nel Vicino Oriente (UNRWA) concernente il contributo al Segretariato per le questioni occupazionali e lavorative dei rifugiati palestinesi in Libano, concluso il 7 dicembre 2006

A.

L'accordo disciplina le modalità correlate al contributo all'UNRWA per la costituzione e la gestione di un Segretariato per le questioni occupazionali e lavorative dei rifugiati palestinesi in Libano.

B.

Nel quadro dei «Programmi regionali a favore dei rifugiati palestinesi nel Vicino Oriente 2006­2008», l'Aiuto umanitario si è posto tra l'altro quale obiettivo di migliorare le condizioni di vita dei rifugiati palestinesi in Libano. Quale piccolo Paese donatore la Svizzera vuole soprattutto impegnarsi quale «mediatore» di processi e dialoghi e offrire sostegno tecnico a organizzazioni e autorità. Con questo incontro di lavoro la DSC sostiene sia l'UNRWA sia le autorità libanesi affinché queste possano impegnarsi più efficacemente per i rifugiati palestinesi, in particolare potendo avviare misure efficaci per migliorare la situazione occupazionale.

C.

77 000 dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 7 dicembre 2006 e copre il periodo dal novembre del 2006 al dicembre del 2007. L'accordo termina con l'adempimento di tutti gli obblighi convenuti. Nessuna ulteriore clausola di denuncia.

3739

2.1.1.150

Accordo tra la Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) e l'Ente soccorso e lavori delle Nazioni Unite per i profughi della Palestina nel Vicino Oriente (UNRWA) concernente il contributo alla formazione di rifugiati palestinesi in Libano, concluso il 16 dicembre 2006

A.

L'accordo disciplina le modalità correlate al contributo all'UNRWA per la formazione di rifugiati palestinesi in diverse professioni del settore edile.

B.

Sulla scia della ricostruzione dopo la guerra in Libano dell'estate del 2006 sarà richiesta manodopera in particolare nel settore edile. Da un po' di tempo la DSC/AH si impegna a favore dell'accesso dei rifugiati palestinesi al mercato del lavoro libanese e con questo contributo finanzia vari corsi di formazione in diverse professioni del settore quali stuccatore, piastrellista, muratore ecc.

C.

256 410 dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 16 dicembre 2006 e copre il periodo dal 15 dicembre 2006 al 31 dicembre 2007. L'accordo termina con l'adempimento di tutti gli obblighi convenuti. L'accordo può essere denunciato per scritto da entrambe le Parti con un preavviso di tre mesi.

3740

2.1.1.151

Accordo tra la Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) e l'Ente soccorso e lavori delle Nazioni Unite per i profughi della Palestina nel Vicino Oriente (UNRWA) concernente il contributo non specificato della Svizzera all'appello di aiuto d'urgenza dell'UNRWA nei territori palestinesi occupati per il 2006, concluso il 19 dicembre 2006

A.

Dal continuo peggioramento della situazione umanitaria dei rifugiati palestinesi nei territori palestinesi occupati (Striscia di Gaza e Cisgiordania) nell'autunno del 2000, la Svizzera sostiene i programmi di aiuto d'urgenza dell'UNRWA, che così finanzia progetti nei settori della sicurezza nutrizionale, dell'approvvigionamento sanitario, dell'approvvigionamento idrico e della creazione di posti di lavoro.

B.

Dall'autunno del 2000 l'UNRWA non è più in grado di reagire con progetti finanziati dal budget globale regolare ai crescenti fabbisogni umanitari delle persone nella Striscia di Gaza e in Cisgiordania. Nel quadro del «Programma di aiuto d'urgenza per i territori palestinesi occupati» ogni anno, accessoriamente al contributo della DSC/AH al budget globale dell'UNRWA, l'Aiuto umanitario impiega mezzi per i rifugiati a Gaza e in Cisgiordania.

C.

500 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 19 dicembre 2006 e copre il periodo dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2006. Nessuna clausola di denuncia.

3741

2.1.1.152

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), e la Banca Mondiale (BM) concernente un contributo al «Multi-Donor Trust Fund for Statistical Capacity Building-II», concluso il 4 gennaio 2006

A.

L'accordo concerne il contributo finanziario della DSC al Trust Fund for Statistical Capacity Building II della Banca Mondiale per gli anni 2005­ 2010.

B.

Definisce le modalità di impiego del contributo svizzero 2005­2010 a questo fondo multilaterale destinato ad assistere i Paesi in sviluppo nell'elaborazione di strategie nazionali di sviluppo della statistica e a rafforzare le capacità statistiche in settori prioritari specifici. Strettamente legato a PARIS 21, il fondo consente alla Svizzera di partecipare agli sforzi internazionali per promuovere la formazione di capacità statistiche nei Paesi più poveri.

C.

250 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 4 gennaio 2006 e copre il periodo dal 15 dicembre 2005 al 31 dicembre 2010.

3742

2.1.1.153

Accordo tra la Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) e l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE) concernente il contributo al progetto METAGORA «Measuring Democracy, Human Rights and Good Governance», concluso il 17 luglio 2006

A.

L'accordo concerne il sostegno finanziario della DSC alla fase di consolidamento 2006­07 successiva al progetto pilota METAGORA (Measuring Democracy, Human Rights and Good Governance) durato due anni. Il progetto è realizzato nel quadro di PARIS 21.

B.

Disciplina le modalità di utilizzazione del contributo 2006­07 per il finanziamento di METAGORA, che si prefigge di stabilire un legame fra la statistica e l'osservazione e l'evoluzione della democrazia, dei diritti umani e del buon governo. Questa fase di consolidamento mira ad approfondire e diffondere i risultati dei lavori metodologici effettuati nel corso della fase pilota.

Lo scopo è di ottenere dati e indicatori utili per la formulazione delle politiche di promozione della democrazia e dei diritti umani.

C.

150 000 euro. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 17 luglio 2006 e copre il periodo dal 1° aprile 2006 al 31 gennaio 2007. Si estingue non appena gli obblighi contrattuali reciproci saranno adempiuti.

3743

2.1.1.154

Accordo tra la Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) e l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE) concernente un contributo al «Project of Development Finance Architecture», concluso il 22 agosto 2006

A.

Grazie al sostegno della Svizzera, il Centro di sviluppo dell'OCSE intende analizzare i flussi finanziari verso i Paesi del Sud e le loro ripercussioni sullo sviluppo. Una prima sintesi di questo studio è prevista nell'ottobre 2006.

B.

L'importanza dei flussi finanziari per lo sviluppo continua ad aumentare e il lavoro intrapreso dal Centro di sviluppo dell'OCSE serve come base per un incontro annuale, il «Global Forum», che avrà luogo per la prima volta nel 2007.

C.

105 400 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 22 agosto 2006 e copre il periodo tra il 15 luglio 2006 e il 31 dicembre 2006. Si estingue non appena gli obblighi contrattuali reciproci saranno adempiuti. Esso può essere denunciato per scritto d'intesa fra le Parti.

3744

2.1.1.155

Accordo tra la Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) e l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE) concernente un contributo al programma di lavoro 2005­2006, concluso il 29 aprile 2006

A.

La Svizzera sostiene da molti anni i lavori di ricerca del Centro di sviluppo dell'OCSE a Parigi e rinnova il suo sostegno.

B.

Il Centro di sviluppo dell'OCSE è una delle istituzioni meglio qualificate per trattare questioni che interessano la DSC («Policy Coherence and Productive Capacity Building», «Development Finance and Public Support» o «Governance Reform and Institutional Development»).

C.

210 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore 29 aprile 2006 e copre il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2006. Si estingue non appena gli obblighi contrattuali reciproci saranno adempiuti. Esso può essere denunciato per scritto d'intesa fra le Parti.

3745

2.1.1.156

Accordo tra la Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) e l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE) concernente un contributo al progetto «Humanitarian Action Coverage in the DAC Peer Reviews», concluso il 15 luglio 2006

A.

La Svizzera sostiene l'integrazione della dimensione umanitaria nei Peer Review del CAS (Comitato per l'aiuto allo sviluppo dell'OCSE) cofinanziando il posto di uno specialista incaricato di suddetto lavoro.

B.

L'integrazione dell'aspetto umanitario nei Peer Review o nelle verifiche condotte dagli esaminatori è una rivendicazione della Svizzera, che la ritiene di importanza centrale e un elemento di cui occorre necessariamente tenere conto.

C.

60 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 15 luglio 2006 e copre il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2006. Si estingue non appena gli obblighi contrattuali reciproci saranno adempiuti. Esso può essere denunciato per scritto d'intesa fra le Parti.

3746

2.1.1.157

Accordo tra la Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) e il Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (PNUS) concernente un contributo al progetto «Aid effectiveness for reducing poverty and achieving Millennium Development Goals (MDGs) ­ PNUS Support to Developing Countries», concluso il 13 aprile 2006

A.

L'accordo concerne il cofinanziamento da parte della Svizzera delle attività surriferite.

B.

L'accordo disciplina il contributo della Svizzera al progetto surriferito, cofinanziato da Danimarca, Norvegia, Canada e Austria. Lo scopo è di permettere ai delegati dei Paesi partner di partecipare alle sedute del «Working Party on Aid Effectiveness» e ad altre sedute organizzate a Parigi dall'OCSE, contribuendo al finanziamento dei loro soggiorni. Il PNUS è il destinatario e responsabile dell'amministrazione di questi fondi.

C.

100 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore con la sua firma il 13 aprile 2006 e copre il periodo dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2006. Si estingue non appena gli obblighi contrattuali reciproci saranno adempiuti. Esso può essere denunciato per scritto d'intesa fra le Parti.

3747

2.1.1.158

Accordo tra la Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) e l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE) concernente un contributo al gruppo di lavoro sull'efficacia della cooperazione allo sviluppo del Comitato per l'aiuto allo sviluppo («DAC Working Party on Aid Effectiveness (WP-EFF»), concluso il 1° settembre 2006

A.

Il lavoro del «Working Party on Aid Effectiveness» è stato debitamente riconosciuto con l'adozione nel marzo 2005 della Dichiarazione di Parigi, che riprende i principi a lungo elaborati dal gruppo di lavoro. Il compito principale del gruppo di lavoro è ora di proseguire le discussioni a favore dell'efficacia dell'aiuto e di osservare l'applicazione delle prescrizioni della Dichiarazione di Parigi, firmata da 91 Paesi tra i quali anche la Svizzera.

B.

La Svizzera sostiene da parecchi anni le attività di questo importante organismo nel quale la DSC e la Segreteria di Stato dell'economia (SECO) svolgono un ruolo attivo. Grazie al nuovo contributo saranno coperti il 10 per cento dei costi di esercizio; i costi rimanenti vengono assunti da altri Paesi membri del Comitato per l'aiuto allo sviluppo (CAS).

C.

140 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 1° settembre 2006 e copre il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2006. Si estingue non appena gli obblighi contrattuali reciproci saranno adempiuti. Esso può essere denunciato per scritto d'intesa fra le Parti.

3748

2.1.1.159

Accordo tra la Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) e l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE) concernente un contributo al Comitato per l'aiuto allo sviluppo (CAS) nel settore «Work on Trends and Issues in the International Aid System» (tendenze e questioni del sistema internazionale di aiuto), concluso il 1° settembre 2006

A.

Il Centro di sviluppo dell'OCSE è stato incaricato di elaborare una nuova «architettura dell'aiuto internazionale» sullo sfondo di una situazione sempre più complessa, in particolare a causa dell'aumento sia dell'aiuto sia dei donatori. Si tratta in primo luogo di fornire a questi ultimi i mezzi per gestire l'aiuto bilaterale in modo più coerente e più efficace.

B.

Il tema dell'«architettura dell'aiuto internazionale» è di grande importanza per la DSC. Il Centro di sviluppo dell'OCSE è il luogo ideale per la realizzazione di questo studio. Si è dunque convenuto di partecipare al finanziamento di circa un quinto delle spese dello studio; il resto delle spese è assunto da altri Paesi membri del Comitato per l'aiuto allo sviluppo.

C.

100 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 1° settembre 2006 e copre il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2006. Si estingue non appena gli obblighi contrattuali reciproci saranno adempiuti. Nell'eventualità in cui l'OCSE non adempia ai propri obblighi contrattuali, la DSC potrebbe esigere la restituzione dell'intero contributo versato o di una parte dello stesso.

3749

2.1.1.160

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), e l'Unione cattolica internazionale della stampa (UCIP), concernente un contributo al programma di formazione 2006­2008, concluso il 25 agosto 2006

A.

L'Unione cattolica internazionale della stampa (UCIP) è un forum mondiale dei professionisti e delle istituzioni attivi nel mondo dei media laici e religiosi. La DSC consente all'UCIP di organizzare programmi di formazione rivolti anzitutto a persone di Paesi in sviluppo o emergenti.

B.

L'UCIP offre alle persone di Paesi del Sud e di quelli emergenti l'accesso alle offerte formative proposte da un'organizzazione non governativa che sia professionale, autonoma e non abbia scopo di lucro. Questa organizzazione persegue in particolare una riflessione sull'etica professionale nel giornalismo, favorisce la formazione continua di giornalisti di tutto il mondo e si impegna a difendere il diritto all'informazione e alla libertà d'opinione.

C.

279 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 25 agosto 2006 e copre il periodo dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2008 e si estingue non appena tutti gli impegni contrattuali reciproci sono adempiuti. Può essere denunciato per scritto di reciproca intesa fra le Parti.

3750

2.1.1.161

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), e l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), concernente il finanziamento della stampa di 5000 copie della pubblicazione dell'OMS «Fuel for Life: Household Energy and Health», concluso il 21 febbraio 2006

A.

Partecipazione finanziaria ai costi di produzione della pubblicazione dell'OMS «Fuel for Live: Household Energy and Health».

B.

Lo sfruttamento di determinate fonti di energia tradizionali (legno ecc.) provoca effetti molto negativi sulla salute delle donne e dei fanciulli dei ceti sociali poveri nei Paesi in sviluppo. Questo sostegno della Svizzera permette di realizzare una pubblicazione sulla problematica dell'inquinamento dell'aria all'interno delle abitazioni, allo scopo di stimolare la discussione su possibili soluzioni e sulle corrispondenti attività operative.

C.

13 500 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 21 febbraio 2006.

3751

2.1.1.162

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), e il Fondo delle Nazioni Unite per il finanziamento dell'attrezzatura-capitale (UNCDF) concernente il cofinanziamento della Conferenza delle Nazioni Unite sull'accesso dei poveri ai servizi finanziari in Africa, concluso il 26 maggio 2006

A.

Contributo alla Conferenza delle Nazioni Unite sull'accesso dei poveri ai servizi finanziari in Africa, tenutasi a Dakar (Senegal) il 5 e 6 giugno 2006.

B.

La Svizzera vuole favorire la transizione dai microcrediti a un miglioramento globale dell'accesso dei poveri ai servizi finanziari (conti bancari, conti di risparmio, assicurazioni e crediti) in Africa. La Conferenza summenzionata ha riunito per la prima volta le persone competenti in materia (ministri, governatori delle banche centrali, attori della cooperazione allo sviluppo, rappresentanti di aziende private e statali che forniscono servizi finanziari, rappresentanti di organizzazioni non governative). Essa riunisce rappresentanti di 53 Stati, di cui otto non africani. Lo scambio di esperienze e le discussioni favoriscono le misure politiche che migliorano ed estendono l'accesso ai servizi finanziari. La Conferenza è stata proposta e organizzata dal Fondo delle Nazioni Unite per il finanziamento dell'attrezzatura-capitale (UNCDF) e dal Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo (PNUS). Il contributo svizzero fa parte degli sforzi comuni per assicurare finanziariamente questa iniziativa.

C.

75 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 26 maggio 2006 e copre il periodo dal 1° maggio 2006 al 31 dicembre 2006. Può essere denunciato con preavviso scritto di 60 giorni.

3752

2.1.1.163

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), e il Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite (ECOSOC) concernente il finanziamento del viaggio dei partecipanti dei Paesi in sviluppo più poveri all'ECOSOC, concluso il 22 maggio 2006

A.

Finanziamento delle spese di viaggio di rappresentanti governativi dei Paesi meno avanzati (PMA) in vista della loro partecipazione alle sessioni dell'ECOSOC a Ginevra.

B.

Con questo contributo all'Ufficio dell'Alto Rappresentante delle Nazioni Unite per i Paesi meno avanzati, le piccole isole e i Paesi privi di sbocco sul mare (OHRLLS), la Svizzera ha consentito ai rappresentanti governativi dei PMA di partecipare a importanti sessioni dedicate all'attuazione del «Programma d'azione di Bruxelles a favore dei PMA» nell'ambito della sessione 2006 dell'ECOSOC a Ginevra.

C.

67 500 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 22 maggio 2006 e copre il periodo dal 1° maggio 2006 al 31 dicembre 2006. Può essere denunciato con preavviso scritto di 60 giorni.

3753

2.1.1.164

Accordo fra la Svizzera, rappresentata dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), e il Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (PNUS) concernente il «Framework Team» (FT) per il coordinamento delle misure di preallarme e di prevenzione delle Nazioni Unite finanziato mediante il Fondo fiduciario del PNUS per la prevenzione delle crisi e la ricostruzione (TTF CPR), concluso il 13 luglio 2006

A.

Contributo al «TTF-CPR» a favore del gruppo di lavoro interdipartimentale delle Nazioni Unite per il coordinamento delle misure di preallarme e di prevenzione denominato «Framework Team» (FT).

B.

Il contributo ha lo scopo di estendere e rafforzare il lavoro strategico del FT nel settore della prevenzione dei conflitti. Il FT è finanziato dai contributi di diversi Stati, dai contributi generali del PNUS, del Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia (UNICEF) e dell'Ufficio di coordinamento degli affari umanitari (OCHA). Del FT fanno parte 22 agenzie e dipartimenti delle Nazioni Unite.

C.

70 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 13 luglio 2006 e copre il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2006. Può essere denunciato con preavviso scritto di 30 giorni.

3754

2.1.1.165

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), e il Global Compact Office concernente il finanziamento di base del Global Compact Office, concluso il 26 ottobre 2006

A.

Contributo al Global Compact Office delle Nazioni Unite a New York. Questo contributo è destinato al finanziamento di base delle attività del Global Compact Office, che ha il compito di garantire il buon governo (organizzazione del consiglio di amministrazione, forum delle reti, vertice dei dirigenti, coordinamento con le agenzie delle Nazioni Unite, fondazione).

B.

Il Global Compact Office è in grado di funzionare soltanto grazie a risorse finanziarie supplementari. La Svizzera sostiene il Global Compact Office nella convinzione che esso possa esercitare un'influenza effettiva nel coinvolgere il settore privato negli sforzi a favore dello sviluppo.

C.

900 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 26 ottobre 2006 e copre il periodo dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2008. Può essere denunciato per scritto se l'attuazione del progetto non rispetta le disposizioni convenute nell'accordo.

3755

2.1.1.166

Accordo fra la Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) e l'Organizzazione internazionale della Francofonia (OIF) concernente i contributi volontari 2006­2007, concluso il 25 novembre 2006

A.

Contributi volontari all'OIF per il 2006 e il 2007 a favore di programmi nei settori «Rafforzamento delle autorità giudiziarie», «Donna e sviluppo » e «Università internazionale di lingua francese al servizio dello sviluppo africano».

B.

Dal 1996 la DSC fornisce contributi volontari a favore di programmi e settori specifici dell'OIF. Nel corso degli ultimi anni si è inoltre impegnata affinché l'OIF concentri le sue attività nei settori nei quali vengono ottenuti i migliori risultati. L'OIF ha parzialmente conseguito questo obiettivo nel suo piano strategico 2005­2014. La DSC ha colto l'occasione della riorganizzazione del Segretariato dell'OIF per riesaminare il proprio impegno, decidendo di continuare a cooperare in quei settori sostenuti finora con successo: rafforzamento del sistema giudiziario, promozione della parità fra uomini e donne, impegno a favore dell'Università Senghor di Alessandria che accoglie numerosi studenti africani.

C.

2 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 25 novembre 2006 e copre il periodo dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2007. Può essere denunciato con preavviso scritto di 30 giorni, se l'attuazione del progetto non rispetta le disposizioni convenute nell'accordo.

3756

2.1.1.167

Accordo fra la Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) e il Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (PNUS) concernente il programma pilota «One-UN» in Vietnam, concluso il 13 dicembre 2006

A.

Contributo per sostenere l'istituzione di un'unità politica nel quadro del programma pilota «One-UN» in Vietnam.

B.

Contribuendo all'istituzione di un'unità politica, la Svizzera sostiene l'Ufficio del coordinatore del PNUS in Vietnam, nonché gli altri membri del gruppo ONU sul posto nei loro sforzi per dare all'ONU una voce coerente. Il programma pilota «One-UN» s'inserisce nell'attuale processo di riforma condotto a livello operativo dall'ONU. La Svizzera vi scorge un'opportunità unica per l'ONU di vagliare soluzioni per meglio far valere i propri vantaggi comparativi e, soprattutto, per difendere più efficacemente i valori universali cui fa riferimento nel dialogo politico con i Governi.

C.

300 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 12 dicembre 2006 e copre il periodo dal 6 dicembre 2006 al 31 dicembre 2008. Può essere denunciato con preavviso scritto di 30 giorni.

3757

2.1.1.168

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), e il Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia (UNICEF) concernente un contributo generale al programma 2006­2008 del Centro di ricerca «Innocenti» a Firenze, concluso il 4 dicembre 2006

A.

Contributo generale al programma 2006­2008 del Centro di ricerca «Innocenti» a Firenze.

B.

Questo Centro di ricerca è lo strumento di ricerca più importante dell'UNICEF. Fu fondato nel 1988 per migliorare la comprensione internazionale dei diritti del fanciullo e promuovere la relativa Convenzione. La DSC considera il Centro Innocenti un partner fondamentale nella promozione e la protezione dei diritti fondamentali dei fanciulli, nonché nel conseguimento degli Obiettivi di Sviluppo del Millennio.

C.

500 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 1° dicembre 2006 e copre il periodo dal 1° dicembre 2006 al 31 dicembre 2008. Può essere denunciato per scritto se l'attuazione del progetto non rispetta le disposizioni convenute nell'accordo.

3758

2.1.1.169

Accordo fra la Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) e il Dipartimento delle Nazioni Unite per gli Affari Sociali ed Economici (UNDESA) concernente l'Alleanza globale per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione al servizio dello sviluppo (GAID), concluso il 24 luglio 2006

A.

Contributo generale all'UNDESA per finanziare le spese di segretariato del GAID.

B.

GAID è una piattaforma globale per la promozione della società dell'informazione conformemente alle decisioni adottate dal Vertice mondiale sulla società dell'informazione (Tunisi 2005).

C.

200 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 24 luglio 2006 e copre il periodo dal 1° luglio 2006 al 30 giugno 2007. Può essere denunciato per scritto se l'attuazione del progetto non rispetta le disposizioni convenute nell'accordo.

3759

2.1.1.170

Accordo fra la Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) e il Dipartimento delle Nazioni Unite per gli Affari Sociali ed Economici (UNDESA) concernente la continuazione del dialogo di multipartenariato sulle questioni di Governo Internet (IGF), concluso il 24 luglio 2006

A.

Contributo generale al segretariato dell'IGF a Ginevra.

B.

L'IGF è un forum mondiale annuale nel quale si discutono questioni di buon governo in relazione allo sviluppo di Internet. Il contributo della Svizzera sostiene il segretariato dell'IGF a Ginevra.

C.

350 000 dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 24 luglio 2006 e copre il periodo dal 1° luglio 2006 al 30 giugno 2008. Può essere denunciato per scritto se l'attuazione del progetto non rispetta le disposizioni convenute nell'accordo.

3760

2.1.1.171

Accordo fra la Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) e il Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (PNUS) concernente il sostegno di tecnologie dell'informazione e della comunicazione al servizio dello sviluppo (ICT4D) nel quadro della lotta alla povertà e del conseguimento degli Obiettivi di Sviluppo del Millennio, concluso il 3 novembre 2006

A.

Contributo generale al Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (PNUS) per promuovere i programmi ICT4D a livello dei Paesi.

B.

Il PNUS viene sostenuto finanziariamente nei suoi sforzi per rafforzare l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, al servizio della lotta alla povertà, nel quadro dei suoi programmi nazionali.

C.

450 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 3 novembre 2006 e copre il periodo dal 1° luglio 2006 al 30 giugno 2008. Può essere denunciato per scritto se l'attuazione del progetto non rispetta le disposizioni convenute nell'accordo.

3761

2.1.1.172

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), e il Centro di sviluppo dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE) concernente il contributo a uno studio sull'influenza dell'Asia sull'Africa («The Asian drivers and Africa»), concluso l'8 marzo 2006

A.

L'accordo definisce le modalità del contributo finanziario della DSC al Centro di sviluppo dell'OCSE per l'esecuzione di uno studio sull'influenza della Cina e dell'India sui Paesi in sviluppo, in particolare in Africa.

B.

Scopo dello studio è di definire le strategie che ottimizzano il beneficio e riducono al minimo i rischi ai quali sono confrontati i Paesi in sviluppo africani a causa della rapida crescita economica degli «Asian Drivers» (India e Cina).

C.

129 000 euro. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'Accordo è entrato in vigore l'8 marzo 2006 e copre il periodo dal 1° gennaio 2006 al 31 maggio 2007. Se l'OCSE non adempie i suoi impegni, la DSC può chiedere la restituzione integrale o parziale del suo contributo.

3762

2.1.1.173

A.

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), e il Centro internazionale per la giustizia transizionale (ICTJ) di New York, concernente il progetto «Supporting Truth-Seeking in Colombia», concluso il 10 ottobre 2006

In Colombia le iniziative formali e informali per stabilire la verità sono aumentate in modo esponenziale grazie all'attuale dibattito a livello nazionale sulla smobilitazione paramilitare. Il Centro internazionale per la giustizia transizionale (ICTJ) cerca il sostegno del Governo svizzero per sviluppare un progetto di breve durata che dovrebbe rafforzare il processo per stabilire la verità sia a livello locale sia a livello della società civile. Lo scopo consiste nel definire i principi, promuovere le buone pratiche e contribuire a creare le condizioni quadro affinché il passato possa essere affrontato anche ufficialmente.

In collaborazione con i partner locali, come la «Fundación Social» e le autorità cittadine di Medellin, l'ICTJ ha già organizzato laboratori di formazione e di consulenza nel settore della ricerca della verità. Il presente progetto, che prevede la preparazione e l'organizzazione di una conferenza internazionale a Medellin, nonché il seguito da darle, fa parte di una strategia globale in questo ambito.

B.

Le ragioni dell'impegno della Svizzera in Colombia sono molteplici. Il conflitto armato che imperversa nasconde un forte potenziale di aggravamento, con gravi ripercussioni sulla situazione umanitaria del Paese e su quella economica, ecologica e della sicurezza dell'intera regione. La Svizzera dispone di una buona rete di contatti, gode della fiducia delle parti e occupa una buona posizione per la facilitazione in virtù degli impegni a favore della pace e dei diritti dell'uomo assunti nel corso degli ultimi anni. A ciò si aggiunge l'ampia credibilità conseguita grazie alla sua imparzialità, la sua trasparenza e la sua storia. Con il sostegno di un «Peace Building Adviser» della DP IV sul posto, la Svizzera è quindi in grado di far beneficiare i quadri gerarchici medio-superiori delle sue competenze specifiche nel settore dei diritti dell'uomo e del diritto internazionale umanitario.

C.

57 200 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'Accordo è entrato in vigore il 10 ottobre 2006 e copre il periodo dal 1° settembre 2006 al 30 giugno 2007. Può essere denunciato per scritto da entrambe le Parti con un preavviso di tre mesi.

3763

2.1.1.174

Accordo fra la Svizzera e l'Ufficio delle Nazioni Unite per il controllo della droga e la prevenzione del crimine (UNODCCP) concernente la prevenzione e la lotta contro la tratta di esseri in Iran («Measures to prevent and combat trafficking in human beings in the Islamic Republic of Iran»), concluso il 15 dicembre 2006

A.

L'Iran è uno dei Paesi più colpiti dalla tratta di esseri umani. Benché il Parlamento abbia adottato una legge contro questo traffico, le autorità iraniane non sono ancora in grado di padroneggiare tutti gli aspetti del fenomeno.

B.

L'UNODCCP in Iran collabora già con la giustizia iraniana nella lotta contro il traffico di droga e nel quadro di una riforma generale del sistema giuridico iraniano. Inoltre ha presentato una proposta per la realizzazione di un progetto di prevenzione e di lotta contro la tratta di esseri umani.

C.

200 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 15 dicembre 2006 e copre il periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2008. Può essere denunciato dalle Parti con un preavviso scritto di 90 giorni.

3764

2.1.1.175

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione, e l'Ufficio delle Nazioni Unite per il controllo della droga e la prevenzione del crimine (UNODCCP) concernente il progetto: «Measures to prevent and combat trafficking in human beings in Lebanon», concluso il 16 dicembre 2005

A.

L'accordo definisce le modalità del contributo finanziario a questo progetto che ha lo scopo di combattere la tratta di esseri umani in Libano.

B.

Il finanziamento del progetto serve a rafforzare l'aspetto istituzionale e legislativo del sistema giuridico per combattere la tratta di esseri umani in Libano.

C.

301 540 dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 16 dicembre 2005 e copre il periodo dal 16 dicembre 2005 al 15 dicembre 2007. Può essere denunciato per scritto da entrambe le Parti con un preavviso di tre mesi. Pubblicazione a posteriori.

3765

2.1.1.176

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), e l'Istituto internazionale per la democrazia e l'assistenza elettorale (IDEA), concernente un contributo per l'organizzazione di una Conferenza mondiale sulla democrazia diretta («World of Direct Democracy Conference WODD'08»), concluso il 15 dicembre 2006

A.

Contributo della Svizzera alla preparazione di una conferenza mondiale sulla democrazia organizzata dall'Istituto internazionale per la democrazia e l'assistenza elettorale (IDEA).

B.

La Svizzera fornisce un contributo alla preparazione della prima Conferenza mondiale sulla democrazia diretta (WODD), che si terrà in Svizzera nel maggio 2008.

C.

260 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 15 dicembre 2006 e copre il periodo dal 10 dicembre 2006 al 31 ottobre 2007. Può essere denunciato da ambedue le Parti con un preavviso scritto di 90 giorni.

3766

2.1.1.177

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione, e l'Ufficio delle Nazioni Unite per il controllo della droga e la prevenzione del crimine (UNODCCP) concernente un programma anticorruzione («Anti-Corruption Mentor Programme»), concluso l'8 dicembre 2006

A.

Contributo della Svizzera alla fase pilota (due anni) del programma anticorruzione condotto dall'Ufficio delle Nazioni Unite per il controllo della droga e la prevenzione del crimine.

B.

Con questo accordo la Svizzera contribuisce alla lotta contro la corruzione negli Stati firmatari della Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione (UNCAC).

C.

206 490 dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore l'8 dicembre 2006 e copre il periodo dal 15 dicembre 2006 al 30 giugno 2008. Può essere denunciato da ambedue le Parti con un preavviso scritto di 90 giorni.

3767

2.1.1.178

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), e l'Istituto di ricerca delle Nazioni Unite per lo sviluppo sociale (UNRISD) concernente lo studio «Research on the Political and Social Economy of Care study», concluso il 12 dicembre 2006

A.

Contributo della Svizzera a uno studio internazionale sull'economia domestica nei Paesi in sviluppo, condotto dall'Istituto di ricerca delle Nazioni Unite per lo sviluppo sociale (UNRISD).

B.

Questo contributo della Svizzera servirà a realizzare uno studio sulle disparità fra uomini e donne nell'economia domestica e sul posto di lavoro.

C.

200 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 12 dicembre 2006 e copre il periodo dal 1° dicembre 2006 al 31 dicembre 2009. Può essere denunciato da ambedue le Parti con un preavviso scritto di 90 giorni.

3768

2.1.1.179

Accordo fra la Svizzera, rappresentata dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), e l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) concernente il contributo 2006 a determinati programmi dell'OMS, concluso il 6 febbraio 2006

A.

Contributo generale della Svizzera ai programmi dell'Organizzazione mondiale della sanità.

B.

La Svizzera sostiene con contributi extrabudgetari determinati programmi prioritari o innovativi dell'OMS, in particolare quelli a favore delle popolazioni povere dei Paesi in sviluppo. In tale ambito sono prioritari la salute delle donne e della famiglia, nonché la lotta contro la tubercolosi e le malattie tropicali.

C.

5 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'Accordo è entrato in vigore il 6 febbraio 2006 e copre il periodo dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2006. Qualora non possa essere eseguito nei termini convenuti, l'accordo può essere denunciato con effetto immediato.

3769

2.1.1.180

Accordo fra la Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) e l'Istituto di Pianificazione dell'Educazione a Parigi concernente un contributo al Gruppo di lavoro «Association pour le Développement de l'Education en Afrique» attivo nel settore dell'educazione non formale, concluso il 14 novembre 2006

A.

L'accordo definisce le modalità relative al contributo della DSC all'Istituto di Pianificazione dell'Educazione per sostenere il gruppo di lavoro «Association pour le Développement de l'Education en Afrique» attivo nel settore dell'educazione non formale.

B.

Con questo contributo si continua a sostenere il gruppo di lavoro attivo nel settore dell'educazione non formale (GTENF), il cui scopo è di contribuire all'equo accesso a un'educazione di qualità stimolando lo sviluppo e la valorizzazione di modalità non formali di educazione e l'integrazione di queste ultime in sistemi olistici e differenziati capaci di soddisfare le molteplici esigenze sociali in materia di educazione e di formazione.

C.

140 000 dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 14 novembre 2006 e copre il periodo dal 1° novembre 2006 al 31 dicembre 2007. Può essere denunciato con un preavviso scritto di 30 giorni.

3770

2.1.1.181

Accordo fra la Svizzera, rappresentata dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO) a Parigi, concernente un contributo al rapporto di monitoraggio mondiale dell'«Educazione per tutti» («EFA Global Monitoring Report»), concluso l'8 dicembre 2006

A.

L'accordo definisce le modalità relative al contributo della DSC all'UNESCO per sostenere la pubblicazione annuale del Rapporto di monitoraggio mondiale dell'«Educazione per tutti».

B.

Questo rapporto rappresenta uno strumento essenziale di monitoraggio dell'«Educazione per tutti». Raccoglie indicazioni quantitative e qualitative sul conseguimento dei sei obiettivi definiti nel 2000 in occasione del Forum di Dakar. Due di questi obiettivi sono inoltre stati scelti come Obiettivi di Sviluppo del Millennio. Il rapporto presenta analisi tematiche che costituiscono nel contempo i riferimenti e i punti di partenza per il dialogo politico e tecnico sull'educazione. Esso serve inoltre da monitoraggio degli Obiettivi di Sviluppo del Millennio e permette di seguire meglio i progressi ottenuti in questo settore.

C.

200 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore l'8 dicembre 2006 e copre il periodo dal 1° novembre 2006 al 31 dicembre 2007. Può essere denunciato con un preavviso scritto di 90 giorni.

3771

2.1.1.182

Accordo fra la Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) e l'Istituto Internazionale di Pianificazione dell'Educazione a Parigi, concernente un contributo all'Associazione per lo sviluppo dell'educazione in Africa (ADEA), concluso il 20 novembre 2006

A.

L'accordo definisce le modalità relative al contributo della DSC all'Istituto Internazionale di Pianificazione dell'Educazione per finanziare il segretariato dell'Associazione per lo sviluppo dell'educazione in Africa (ADEA).

B.

Continuazione della collaborazione. L'ADEA persegue i seguenti obiettivi: 1) promuovere i dibattiti in materia di politica educativa (riforme nazionali, coerenza nell'ambito della politica d'aiuto); 2) promuovere la ricerca analitica (identificare le buone pratiche, promuovere le innovazioni ecc.); 3) rafforzare le capacità dei Paesi africani (promuovere i processi gestiti direttamente dagli Africani, incentivare le politiche e le pratiche educative, rafforzare le capacità di negoziazione) e 4) promuovere le organizzazioni regionali e locali.

Il buon funzionamento di tali organizzazioni è decisivo per promuovere partenariati effettivi fra partner nazionali e internazionali e per una impostazione più solida delle politiche nazionali in materia di educazione da parte degli attori africani.

C.

200 000 dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 20 novembre 2006 e copre il periodo dal 1° novembre 2006 al 31 dicembre 2007. Qualora non possa essere eseguito nei termini convenuti, può essere denunciato nel momento in cui è constatata l'impossibilità di rispettarli.

3772

2.1.1.183

Accordo fra la Svizzera, rappresentata dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), e l'Ecuador, rappresentato dal Ministro degli affari esteri, concernente il progetto di gestione ecologica dei prodotti chimici e dei rifiuti industriali e ospedalieri (fase 4), concluso il 14 febbraio 2006

A.

L'accordo definisce le modalità di attuazione del progetto, i ruoli e le responsabilità dei partner esecutivi, segnatamente l'associazione dei Comuni dell'Ecuador e la «Fundación Natura».

B.

Il progetto ha lo scopo di fornire soluzioni alternative nella gestione delle sostante tossiche e dei rifiuti per meglio proteggere l'ambiente.

C.

2,515 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'Accordo è entrato in vigore il 14 febbraio 2006 e copre il periodo dal 1° settembre 2005 al 31 dicembre 2009. Può essere denunciato dalle Parti con un preavviso scritto di 90 giorni.

3773

2.1.1.184

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), e la Mongolia, rappresentata dal Ministero dell'industria e del commercio (MIT) e dal Ministero delle finanze (MOF), concernente un contributo a un progetto di sfruttamento minerario artigianale («Artisanal Mining Project») nella fase iniziale, concluso il 27 marzo 2006

A.

Il progetto contribuisce da un profilo tecnico, sociale, economico, istituzionale e giuridico al miglioramento e all'integrazione strutturale del settore minerario informale.

B.

Il progetto completa idealmente le attuali attività nel quadro del programma nazionale per la Mongolia al fine di promuovere lo sfruttamento sostenibile delle risorse naturali.

C.

1 milione di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo di progetto è entrato in vigore il 27 marzo 2006 al momento della firma e copre il periodo dal 1° luglio 2005 al 31 dicembre 2006. Esso può essere denunciato da entrambe le Parti con un preavviso di tre mesi.

3774

2.1.1.185

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), e la Repubblica socialista del Vietnam, rappresentata dal Ministero per le risorse naturali e l'ambiente (MONRE), concernente il progetto «Swiss-Vietnamese Clean Air Program», concluso il 1° marzo 2006

A.

Fondato sulle esperienze maturate in Indonesia e in altri Paesi, questo progetto dovrebbe contribuire a migliorare la qualità dell'aria nella città e nella regione di Hanoi grazie a una riforma delle basi legali, a una campagna di sensibilizzazione, a progetti pilota tecnici e all'approntamento delle necessarie banche dati.

B.

Le nostre conoscenze e il nostro sostegno ci permettono di rispondere in modo ottimale alle preoccupazioni vietnamite svolgendo attività complementari ai nostri programmi geografici.

C.

3,417 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 1° marzo 2006 al momento della firma e copre il periodo dal 1° settembre 2004 al 31 dicembre 2007. Può essere denunciato da entrambe le Parti con un preavviso scritto di sei mesi.

3775

2.1.1.186

Accordo fra la Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) e il Segretariato della Convenzione delle Nazioni Unite per la lotta alla desertificazione (UNCCD), concernente un contributo ai costi per la partecipazione di interlocutori nazionali scelti («Focal Points») al colloquio internazionale «Desertificazione, fame e povertà», concluso il 21 febbraio 2006

A.

In vista del colloquio internazionale summenzionato, organizzato dalla DSC l'11 e il 12 aprile 2006 a Ginevra, è accordato un contributo per facilitare la partecipazione di dieci interlocutori nazionali provenienti dall'Asia, dall'Africa, dall'America latina e dall'Europa centrorientale.

B.

L'accordo istituzionale concerne l'attuazione del progetto summenzionato secondo le modalità definite alla lettera A.

C.

28 150 dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 21 febbraio 2006 e copre il periodo dal 1° febbraio al 30 giugno 2006. Può essere denunciato in caso di inadempienza delle sue disposizioni.

3776

2.1.1.187

Accordo fra la Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) e il Segretariato della Convenzione delle Nazioni Unite per la lotta alla desertificazione (UNCCD), concernente un contributo alle attività del Segretariato nel quadro dell'Anno internazionale dei deserti e della desertificazione (IYDD06), concluso il 21 febbraio 2006

A.

Questo accordo concerne il versamento di un contributo volontario al Segretariato dell'UNCCD per sostenere le sue attività durante l'Anno internazionale dei deserti e della desertificazione (IYDD06). Questo contributo deve anche sostenere i compiti di coordinamento politico e la preparazione della quinta sessione del CRIC (Committee for the Review of the implementation of the Convention).

B.

L'accordo istituzionale concerne l'attuazione del progetto summenzionato secondo le modalità descritte alla lettera A.

C.

124 850 dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 21 febbraio 2006 e copre il periodo dal 1° febbraio 2006 al 31 marzo 2007. Può essere denunciato in caso di inadempienza delle sue disposizioni.

3777

2.1.1.188

Accordo fra la Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) e il Segretariato della Convenzione delle Nazioni Unite per la lotta alla desertificazione (UNCCD), concernente un contributo ai costi per la partecipazione di delegati dei Paesi in sviluppo e di organizzazioni non governative alla quinta sessione del CRIC (Committee for the Review of the implementation of the Convention), concluso il 10 luglio 2006

A.

In vista della quinta sessione degli Stati parte al CRIC, è accordato un contributo per permettere a rappresentanti dei Paesi meno avanzati (PMA) e delle organizzazioni non governative (ONG) eleggibili di parteciparvi.

B.

L'accordo istituzionale concerne l'attuazione del progetto summenzionato secondo le modalità descritte alla lettera A.

C.

60 000 dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 10 luglio 2006 e copre il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2006. Può essere denunciato in caso di inadempienza delle sue disposizioni.

3778

2.1.1.189

Accordo fra la Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) e il Segretariato della Convenzione delle Nazioni Unite per la lotta alla desertificazione (UNCCD), concernente un contributo finanziario ai lavori dell'«Intersessional Intergovernmental Working Group (IIWG)», concluso il 13 dicembre 2006

A.

Concessione di un contributo in tre parti: (1.) contributo finanziario ai lavori dell'«Intersessional Intergovernmental Working Group» (IIWG); (2.) contributo all'organizzazione di un dialogo mondiale interattivo durante la quinta riunione degli Stati membri del Comitato incaricato dell'esame dell'attuazione della Convenzione (CRIC); (3.) sostegno all'organizzazione del 5° Forum Africa, America latina e Caraibi.

B.

L'accordo istituzionale concerne l'attuazione del progetto summenzionato secondo le modalità descritte alla lettera A.

C.

100 000 dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 13 dicembre 2006 e copre il periodo dal 1° dicembre 2006 al 30 aprile 2007. Può essere denunciato in caso di inadempienza delle sue disposizioni.

3779

2.1.1.190

Accordo fra la Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) e il Fondo fiduciario mondiale per la diversità delle colture (Global Crop Diversity Trust (GCDT)) concernente un contributo ai servizi di un esperto finanziario indipendente, concluso il 6 dicembre 2006

A.

Questo accordo definisce il mandato di consulenza assegnato al Consorzio internazionale Watson-Wyatt/onValues per l'investimento del fondo di dotazione dell'organizzazione internazionale «Global Crop Diversity Trust».

B.

È un accordo unico e limitato nel tempo, concluso allo scopo di ottenere consigli d'investimento professionali e indipendenti secondo criteri che rispecchino etica, responsabilità sociale e riduzione al minimo dei rischi economici.

C.

230 000 dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 6 dicembre 2006 e copre il periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2009. Può essere denunciato da entrambe le Parti con un preavviso scritto di due mesi.

3780

2.1.1.191

Accordo tra la Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) concernente un contributo finanziario alla Conferenza del Forum mondiale della ricerca agricola (Global Forum on Agricultural Research GFAR 2006 Triennial Conference), concluso l'8 novembre 2006

A.

L'accordo definisce le modalità del sostegno finanziario alla Conferenza del GFAR e segnatamente alla partecipazione di dieci rappresentanti di Paesi in sviluppo alla Conferenza di New Delhi.

B.

È un contributo unico. Il Forum mondiale della ricerca agricola (GFAR) è la piattaforma internazionale che riunisce tutti i gruppi d'interesse e si prefigge la messa in rete e un orientamento comune della ricerca agricola internazionale nel quadro dei progetti di sviluppo. La Conferenza di New Delhi si è focalizzata sul riorientamento della ricerca agricola internazionale necessario per conseguire gli Obiettivi di Sviluppo del Millennio (OSM).

C.

34 000 dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore l'8 novembre 2006 e copre il periodo dal 1° ottobre al 30 novembre 2006. Può essere denunciato in caso di inadempienza delle sue disposizioni.

3781

2.1.1.192

Accordo tra la Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) concernente un contributo al progetto «Pest and Pesticide Management Policy Development», concluso il 6 novembre 2006

A.

L'accordo definisce il ruolo della FAO e le modalità di svolgimento delle attività di sostegno e di consulenza a favore di Governi, organizzazioni internazionali e donatori in vista dell'elaborazione e dell'applicazione di direttive che promuovono un'agricoltura sostenibile.

B.

Il progetto rappresenta una nuova tappa nella lunga collaborazione che lega la DSC e la FAO nei settori dello sviluppo politico e della produzione agricola integrata. Il progetto intende favorire un uso agricolo dei pesticidi rispettoso dell'ambiente, coinvolgendo anche i settori della sanità, del commercio, della qualità delle derrate alimentari nonché della loro sicurezza.

C.

750 000 dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 6 novembre 2006 e copre il periodo dal 1° ottobre 2006 al 30 settembre 2009. Non prevede clausole di denuncia.

3782

2.1.1.193

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) e dall'Ufficio federale dell'energia (UFE), e l'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA) concernente un contributo al Fondo di cooperazione tecnica, concluso il 15 novembre 2006

A.

L'accordo disciplina la partecipazione finanziaria della Svizzera al Fondo di cooperazione tecnica dell'AIEA.

B.

Alimentato dagli Stati membri dell'AIEA in funzione di una chiave di riparto, questo Fondo consente il trasferimento di conoscenze relative all'uso di tecnologie nucleari in svariati settori come la salute umana (radiologia), l'agricoltura e l'ambiente.

C.

2,685 milioni di dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 15 novembre 2006 e copre il periodo dal 2006 al 2008. Non prevede clausole di denuncia.

3783

2.1.1.194

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), e l'Unione internazionale per la conservazione della natura (IUCN), rappresentata dalla Rappresentanza residente di Katmandu, Nepal, concernente il programma ambientale «Practical Innovations for Inclusive Conservation and Sustainable Livelihoods ­ Phase VI», concluso il 15 dicembre 2006

A.

Contributo al programma summenzionato per la durata di tre anni. Scopo del programma è di preservare la biodiversità e garantire uno sviluppo sociale delle popolazioni rurali povere del Nepal più sostenibile e più rispettoso dell'ambiente.

B.

L'obiettivo dell'ultima fase del programma sostenuto dal 1985 è di creare le basi per la replica e l'estensione di progetti analoghi.

C.

1 milione di dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 15 dicembre 2006 e copre il periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2009. Può essere denunciato da entrambe le Parti con un preavviso scritto di tre mesi.

3784

2.1.2

Accordo fra il Governo svizzero e il Governo della Federazione di Russia concernente il finanziamento dell'attrezzatura e dei servizi per la costruzione di una sottostazione elettrica destinata al sito di distruzione di armi chimiche a Maradikova, nell'oblast di Kirov nella Federazione di Russia, concluso il 20 luglio 2006

A.

L'accordo definisce le modalità del sostegno della Svizzera al finanziamento dell'attrezzatura destinata a una sottostazione elettrica per il sito di distruzione di armi chimiche a Maradikova.

B.

L'accordo definisce le modalità del sostegno della Svizzera al finanziamento dell'attrezzatura destinata a una sottostazione elettrica per il sito di distruzione di armi chimiche a Maradikova. Si fonda sull'accordo quadro del 28 gennaio 2004 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Federazione di Russia relativo alla cooperazione in materia di distruzione degli stock di armi chimiche nella Federazione di Russia.

C.

Sino a un importo massimo di 55,756 milioni di rubli.

D.

Legge federale del 21 marzo 2003 sul sostegno al disarmo e alla non proliferazione delle armi chimiche (RS 515.08).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 20 luglio 2006. Può essere denunciato da entrambe le Parti mediante preavviso scritto di tre mesi.

3785

2.1.3

Accordo tra il Governo svizzero e l'Unione europea concernente la partecipazione della Svizzera alla missione di sorveglianza dell'Unione europea a Aceh, Indonesia, concluso il 22 dicembre 2005

A.

Questo accordo definisce le modalità di partecipazione della Svizzera alla missione di sorveglianza dell'Unione europea a Aceh (Aceh Monitoring Mission, AMM).

B.

L'accordo disciplina le modalità d'invio di personale svizzero destinato all'AMM conformemente all'ordinanza del 2 dicembre 2005 sul personale impiegato per la promozione della pace, il rafforzamento dei diritti dell'uomo e l'aiuto umanitario (OPers-PRA; RS 172.220.111.9), nonché le modalità di partecipazione finanziaria della Svizzera all'AMM.

C.

2005: 295 176 franchi, 2006: 450 000 franchi (preventivo). Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 8 della legge federale del 19 dicembre 2003 su misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti dell'uomo (RS 193.9) nonché articolo 6 OPers-PRA.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 1° febbraio 2006 e copre il periodo dal 22 dicembre 2005 alla fine della partecipazione della Svizzera all'AMM. In caso di inadempienza dell'accordo da parte di una delle Parti, può essere denunciato con un preavviso scritto di un mese.

3786

2.1.4

Continuazione del Memorandum d'intesa (MoU) tra la Svizzera e gli Stati Uniti concernente gli scambi di borse fra la Svizzera e gli Stati Uniti nel quadro del «Fulbright Exchange Program», concluso il 4 maggio 2006

A.

Questa convenzione definisce le modalità relative agli scambi di borse fra la Svizzera e gli Stati Uniti nel quadro del «Fulbright Exchange Program».

B.

Essa disciplina la continuazione e le modalità dell'attuazione del programma, che prevede di sviluppare gli scambi di borse ordinarie nel quadro del «Fulbright Exchange Program» mediante borse finanziate da sponsor privati.

C.

Questo rilancio del programma non ha comportato nuovi impegni finanziari per la Confederazione, dal momento che il DFI assicura già il finanziamento del programma ordinario di scambio internazionale di borse fra la Svizzera e Stati terzi ­ quindi anche gli Stati Uniti (borse accordate a studenti stranieri in Svizzera).

D.

Il presente memorandum contiene disposizioni legali vincolanti e rientra dunque nei trattati internazionali ai sensi dell'articolo 7a capoverso 2 lettera d della legge del 21 marzo 1997 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione ( RS 172.010).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 4 maggio 2004 e copre il periodo dal 4 maggio 2006 al 4 maggio 2009. Può essere denunciato in qualsiasi momento per scritto da entrambe le Parti. In tal caso i reciproci obblighi finanziari derivanti dal memorandum d'intesa si estinguono in Svizzera e negli Stati Uniti alla fine dell'anno accademico completo che segue la data della denuncia dell'accordo.

3787

2.1.5

Accordo fra il Consiglio federale svizzero e l'Organizzazione internazionale di normalizzazione (ISO) per disciplinare lo statuto fiscale dell'organizzazione e del suo personale in Svizzera, concluso il 29 giugno 2006

A.

Questo accordo prevede l'esenzione dalle imposte dirette e indirette a favore dell'ISO e dalle imposte dirette inerenti ai trattamenti in favore del personale di nazionalità straniera dell'ISO.

B.

L'ISO sviluppa principalmente norme tecniche estremamente importanti per l'economia mondiale. Le norme ISO non disciplinano soltanto problemi di produzione e di distribuzione, ma contribuiscono all'instaurazione di scambi più equi fra gli Stati, al miglioramento della protezione dei consumatori e alla soppressione degli ostacoli tecnici al commercio. Il trasferimento dell'ISO in nuovi locali e la conclusione di un accordo fra il Consiglio federale e l'ISO ancoreranno stabilmente l'organizzazione a Ginevra.

C.

Le conseguenze finanziarie risultano dagli esoneri fiscali previsti dall'accordo.

D.

Articolo 1 del decreto federale del 30 settembre 1955 concernente la conclusione o la modificazione di accordi con organizzazioni internazionali intesi a stabilire il loro statuto giuridico nella Svizzera (RS 192.12).

E.

L'Accordo è entrato in vigore il giorno della sua firma, il 29 giugno 2006.

Può essere denunciato da ciascuna delle Parti con un preavviso scritto di due anni, per l'ultimo giorno di un anno civile.

3788

2.1.6

Scambio di lettere del 19 settembre/2 ottobre 2006 fra la Svizzera e la Francia che completa gli scambi di lettere del 26 ottobre/1° novembre 2004 e del 18 giugno/5 luglio 1973 per l'applicazione della Convenzione franco-svizzera del 13 settembre 1965 concernente l'estensione su territorio francese degli impianti dell'Organizzazione Europea per le ricerche nucleari

A.

Lo scambio di lettere permette a una cerchia allargata di persone, formata dal personale scientifico e tecnico dell'Organizzazione e dal personale delle imprese attive sul sito del CERN, di utilizzare la porta d'accesso al CERN situata in territorio francese. Questa porta è stata aperta nel 2004, mediante scambio di lettere, al fine di permettere ai funzionari dell'Organizzazione di accedere al loro posto di lavoro direttamente dal territorio francese.

B.

I lavori avviati all'aeroporto internazionale di Ginevra, da una parte, e sulla strada di Meyrin con la costruzione di una linea di tram fra la stazione di Cornavin e Meyrin/CERN causano importanti disagi alla circolazione nelle adiacenze del CERN. Durante questi lavori si è pertanto ritenuto necessario estendere la cerchia delle persone autorizzate a utilizzare la porta d'accesso francese al CERN per recarsi al proprio posto di lavoro. Questa estensione sottostà alle stesse condizioni di quelle stabilite nello scambio di lettere del 2004 ed è temporanea (anche con il CERN è stato concluso uno scambio di lettere).

C.

Nessuna conseguenza finanziaria, dal momento che la necessaria infrastruttura esiste già e i relativi costi erano già stati assunti nel 2004 dalla Francia e dal CERN.

D.

Articolo 7a capoverso 2 lettera d della legge sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (RS 172.010).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 2 ottobre 2006. Può essere denunciato in qualsiasi momento da entrambe le Parti con un preavviso scritto di sei mesi.

Si estingue comunque a conclusione dei lavori menzionati alla lettera B.

3789

2.1.7

Scambio di lettere del 2/11 ottobre 2006 tra la Svizzera e l'Organizzazione europea per le ricerche nucleari che completa lo scambio di lettere del 1°/23 novembre 2004 relativo all'apertura di una porta di accesso agli impianti dell'Organizzazione dal territorio francese

A.

Lo scambio di lettere definisce le modalità dell'estensione della cerchia di persone autorizzate a utilizzare la porta d'accesso al CERN situata in territorio francese. Questa porta è stata aperta nel 2004, mediante scambio di lettere, al fine di permettere ai funzionari dell'Organizzazione di accedere al loro posto di lavoro direttamente dal territorio francese

B.

I lavori avviati all'aeroporto internazionale di Ginevra, da una parte, e sulla strada di Meyrin con la costruzione di una linea di tram fra la stazione di Cornavin e Meyrin/CERN causano importanti disagi alla circolazione nelle adiacenze del CERN. Durante questi lavori si è pertanto ritenuto necessario estendere la cerchia delle persone autorizzate a utilizzare la porta d'accesso francese al CERN per recarsi al proprio posto di lavoro. Questa estensione sottostà alle stesse condizioni di quelle stabilite nello scambio di lettere del 2004 ed è temporanea. Il CERN è in particolare responsabile del buon funzionamento di questa porta d'accesso (anche con la Francia è stato concluso uno scambio di lettere).

C.

Nessuna conseguenza finanziaria, dal momento che la necessaria infrastruttura esiste già e i relativi costi erano già stati assunti nel 2004 dalla Francia e dal CERN.

D.

Articolo 7a capoverso 2 della legge sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (RS 172.010).

E.

L'accordo è entrato in vigore l'11 ottobre 2006. Può essere denunciato in qualsiasi momento da entrambe le Parti con un preavviso scritto di sei mesi.

Si estingue comunque a conclusione dei lavori menzionati alla lettera B.

3790

2.2

Dipartimento federale dell'interno

2.2.1

Scambio di lettere del 13 ottobre 2006 fra l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali e il Ministero italiano della salute concernente le prestazioni sanitarie fornite in Svizzera ai cittadini del Comune di Campione d'Italia e il rimborso dei crediti per spese sanitarie

A.

L'accordo disciplina il diritto dei cittadini di Campione d'Italia (enclave italiana) alle cure sanitarie nel Cantone Ticino e le relative modalità d'applicazione. Le prestazioni sono fornite in Svizzera secondo la procedura dell'assistenza reciproca in materia di prestazioni prevista dall'accordo sulla libera circolazione delle persone Svizzera-CE. La convenzione prevede un meccanismo di rimborso accelerato delle prestazioni da parte dell'Italia. Il protocollo addizionale permette ai quattro fornitori di prestazioni attivi a Campione d'Italia di fatturare, a titolo eccezionale, le prestazioni fornite fino a fine 2005 direttamente all'istituzione comune LaMal di Soletta secondo la tariffa svizzera. Anche i costi di queste prestazioni sono rimborsati dall'Italia.

B.

Questa convenzione garantisce che i cittadini di Campione d'Italia possano continuare a farsi curare nel Cantone Ticino. Sostituisce un disciplinamento basato su un contratto di diritto privato con un assicuratore malattia. La nuova soluzione è compatibile con l'accordo sulla libera circolazione delle persone Svizzera-CE.

C.

L'onere annuale supplementare per la Confederazione ammonta a 45 000 franchi e corrisponde all'aumento del costo degli interessi derivanti dal prefinanziamento dell'assistenza reciproca in materia di prestazioni (art. 19 cpv. 3 dell'ordinanza sull'assicurazione malattie; RS 832.102).

D.

Articolo 7a capoverso 2 della legge sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (RS 172.010).

E.

La convenzione è entrata in vigore il 13 ottobre 2006 con effetto dal 1° marzo 2004. È stata conclusa per una durata indeterminata e può essere denunciata per la fine dell'anno civile mediante lettera raccomandata con un preavviso di tre mesi. Il protocollo addizionale è entrato in vigore contemporaneamente alla convenzione con effetto dal 1° marzo 2004 per le prestazioni fornite al più tardi entro il 31 dicembre 2005.

3791

2.2.2

Scambio di lettere fra la Svizzera e l'Italia concernente l'ammissione di allievi svizzeri (come privatisti) agli esami di maturità in Italia, concluso il 12 ottobre 2006

A.

Lo scambio di lettere istituisce la base formale affinché gli allievi svizzeri possano anche in futuro essere ammessi come privatisti agli esami di maturità in Italia.

B.

Gli allievi dell'Istituto Sant'Anna a Lugano hanno avuto per anni la possibilità di conseguire la maturità come privatisti al Liceo Cavallotti a Gallarate in Italia. Dal 2003 l'Italia ha deciso di non più accettare gli allievi di nazionalità svizzera.

C.

Nessuna conseguenza finanziaria.

D.

Articolo 7a capoverso 2 lettera d della legge sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (RS 172.010).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 12 ottobre 2006 al momento della firma.

3792

2.2.3

Accordo fra il Dipartimento federale dell'interno, in nome del Governo svizzero, e la Therapeutic Goods Administration, Department of Health and Ageing, Australia, concernente gli agenti terapeutici («Memorandum of Understanding regarding Therapeutic Products»), concluso il 29 marzo 2006

A.

L'accordo disciplina lo scambio d'informazioni e di documenti e permette di intensificare la collaborazione fra la Therapeutic Goods Administration e l'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici (Swissmedic) nel settore degli agenti terapeutici (medicamenti e dispositivi medici).

B.

L'accordo si prefigge di semplificare lo scambio d'informazioni e di documenti, d'incentivare lo sviluppo di attività comuni e di accelerare le procedure nel settore delle autorizzazioni e della sorveglianza del mercato nel rispetto delle disposizioni sulla protezione dei dati in generale e della tutela del secreto industriale e commerciale in particolare.

C.

Nessuna conseguenza finanziaria.

D.

Articolo 7a capoverso 2 lettera d della legge sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (RS 172.010).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 29 marzo 2006. Può essere denunciato per scritto da entrambe le Parti con un preavviso di 30 giorni civili.

3793

2.3

Dipartimento federale di giustizia e polizia

2.3.1

Accordo del 20 dicembre 2005 tra la Confederazione svizzera e la Repubblica socialista del Vietnam relativo alla cooperazione in materia di adozione di minori

A.

L'accordo si applica nei casi in cui un minore viene trasferito da uno Stato contraente all'altro nell'ambito di un procedimento di adozione.

B.

La Repubblica socialista del Vietnam chiede un accordo che disciplini la cooperazione. Siccome il Vietnam non ha aderito alla Convenzione dell'Aia del 29 maggio 1993 sulla protezione dei minori e sulla cooperazione in materia di adozione internazionale (RS 0.211.221.311), il presente accordo consente l'adozione in Svizzera di bambini vietnamiti.

C.

Nessuna conseguenza finanziaria.

D.

Articolo 7a capoverso 2 lettera b della legge sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (RS 172.010).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 9 aprile 2006. Può essere denunciato qualora la Repubblica socialista del Vietnam ratifichi la Convenzione dell'Aia sulla protezione dei minori e sulla cooperazione in materia di adozione internazionale (RS 0.211.221.311) o sei mesi prima del termine del periodo di validità di cinque anni.

3794

2.3.2

Accordo fra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Cuba sul trasferimento delle persone condannate, concluso il 27 luglio 2006

A.

L'accordo istituisce una base legale tra la Svizzera e Cuba affinché le persone condannate in uno dei due Stati possano ritornare nel loro Paese d'origine (vale a dire in Svizzera o a Cuba) per scontare le pene pronunciate all'estero.

B.

L'origine dell'accordo risale al caso concreto di un cittadino svizzero, condannato a Cuba a una lunga pena detentiva. L'accordo istituisce anche una base legale di diritto internazionale pubblico per altri casi di trasferimento che potrebbero verificarsi tra la Svizzera e Cuba. Esso persegue uno scopo umanitario e intende promuovere il reinserimento sociale dei detenuti, che costituisce uno degli obiettivi principali della politica svizzera in materia di diritto penale.

C.

Nessuna conseguenza finanziaria.

D.

Articolo 8a della legge federale del 20 marzo 1981 sull'assistenza internazionale in materia penale (RS 351.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore provvisoriamente il 27 luglio 2006. Può essere denunciato da entrambe le Parti con una nota diplomatica. La denuncia ha effetto sei mesi dopo la data in cui la nota è considerata come ricevuta.

3795

2.3.3

Scambio di note dell'11 gennaio /19 aprile 2006 fra la Confederazione Svizzera e il Regno dei Paesi Bassi sui privilegi e le immunità degli agenti di collegamento svizzeri presso l'Europol, concluso il 19 aprile 2006

A.

Lo scambio di note definisce i privilegi e le immunità degli agenti di collegamento svizzeri presso l'Europol.

B.

È stato richiesto dal Regno dei Paesi Bassi per disciplinare i privilegi e le immunità degli agenti di collegamento svizzeri distaccati presso l'Europol.

C.

Nessuna conseguenza finanziaria.

D.

Articolo 5 capoverso 3 della legge federale del 7 ottobre 1994 sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione (RS 360).

E.

Lo scambio di note era applicabile provvisoriamente dal 19 aprile 2006 ed è entrato in vigore il 31 ottobre 2006.

3796

2.3.4

Accordo sotto forma di scambio di lettere tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica di Macedonia concernente il distaccamento di un addetto di polizia in Macedonia, concluso il 17 febbraio 2005 e il 9 gennaio 2006

A.

Questo accordo dà alla Svizzera il diritto di distaccare un addetto di polizia sul territorio macedone.

B.

L'accordo disciplina il distaccamento dell'addetto che si prefigge di promuovere e accelerare la cooperazione in materia di polizia, in particolare mediante l'assistenza fornita in ambito amministrativo o giudiziario in materia penale.

C.

Nessuna conseguenza finanziaria.

D.

Articolo 5 capoverso 4 della legge federale del 7 ottobre 1994 sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione (RS 360).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 12 gennaio 2006.

3797

2.3.5

Accordo tra il Consiglio federale svizzero, il Governo della Repubblica islamica dell'Afghanistan e l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, concluso il 5 ottobre 2006

A.

Questo accordo tripartito prevede l'obbligo generale di riammettere senza formalità i cittadini afghani, al ritorno volontario dei quali sarà prestata un'attenzione particolare. Il campo d'applicazione si estende anche al territorio del Principato del Liechtenstein e ai suoi cittadini. Nel contesto della conclusione di questo accordo, l'Ufficio federale della migrazione (UFM), in collaborazione con la Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) e l'Organizzazione internazionale per le migrazioni (IOM) ha elaborato un programma di aiuto al ritorno per l'Afghanistan. L'UNHCR partecipa all'elaborazione e alla realizzazione del programma di aiuto al ritorno ed è responsabile del monitoraggio del ritorno. Il programma ha preso avvio il 1° ottobre 2006 e dura due anni.

B.

L'accordo completa gli strumenti già a disposizione della Svizzera per combattere la migrazione irregolare.

C.

Nessuna conseguenza finanziaria.

D.

Articolo 25b capoverso 1 della legge federale del 26 marzo 1931 concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (LDDS; RS 142.20).

E.

L'Accordo è entrato in vigore il giorno della sua firma da parte delle Parti contraenti, il 5 ottobre 2006. Può essere denunciato in qualsiasi momento da ogni Parte contraente mediante notifica scritta alle altre Parti contraenti. In tal caso è abrogato 30 giorni dopo il ricevimento della notifica.

3798

2.3.6

Accordo fra il Consiglio federale svizzero e il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord relativo alla riammissione di persone in situazione irregolare, concluso il 16 dicembre 2005

A.

Questo accordo prevede l'obbligo per uno Stato contraente di riammettere i propri cittadini e, per il Regno Unito, le persone che dispongono di un diritto di soggiorno («right of abode»), che non adempiono o non adempiono più le condizioni di entrata o di dimora dell'altro Stato contraente. L'accordo si applica anche a coloro che, in occasione dell'ultima entrata nel territorio della Parte contraente richiedente sono stati privati della nazionalità della Parte contraente richiesta e non ne hanno ottenuto un'altra. Lo stesso vale per i cittadini di Stati terzi titolari di un visto o di un permesso di dimora per il territorio di uno degli Stati contraenti. L'accordo contempla anche disposizioni concernenti il transito e la protezione dei dati. Per quanto riguarda la Svizzera, il suo campo d'applicazione si estende anche al Principato del Liechtenstein e ai suoi cittadini; per quanto riguarda il Regno Unito, esso si estende anche alla Gran Bretagna e al Galles, alla Scozia, all'Irlanda del Nord e a tutto il territorio per le relazioni internazionali del quale è responsabile il Regno Unito e al quale saranno estesi l'accordo e il protocollo di applicazione mediante uno scambio di note.

B.

L'accordo con il Regno Unito è stato concluso nel quadro della problematica generale relativa al controllo dei movimenti migratori verso l'Europa.

L'accordo costituisce un elemento importante della collaborazione svizzera con gli Stati dell'Unione europea. Intende rafforzare le buone relazioni fra la Svizzera e il Regno Unito e prevede una più stretta collaborazione nella lotta all'immigrazione clandestina.

C.

Nessuna conseguenza finanziaria.

D.

Articolo 25b capoverso 1 della legge federale del 26 marzo 1931 concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (LDDS; RS 142.20).

E.

Il 27 marzo 2006 la Svizzera ha informato il Regno Unito che le esigenze costituzionali necessarie all'esecuzione delle disposizioni dell'accordo sono soddisfatte da parte svizzera. Il 17 agosto 2006 il Regno Unito ha fatto la stessa cosa per quanto riguarda l'adempimento delle proprie esigenze.

L'accordo è entrato in vigore il sessantesimo giorno dalla data di ricezione dell'ultima notifica, ossia il 16 ottobre 2006.

L'Accordo può essere denunciato in qualsiasi momento mediante notifica scritta all'altra Parte contraente. In tal caso l'annullamento ha effetto a partire dal trentesimo giorno dalla data di ricezione della relativa notifica.

3799

2.3.7

Accordo fra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica ellenica relativo alla riammissione di persone in situazione irregolare, concluso il 28 agosto 2006

A.

L'accordo prevede l'obbligo per uno Stato contraente di riammettere i propri cittadini che non adempiono o non adempiono più le condizioni richieste per entrare o soggiornare nell'altro Stato contraente. L'accordo stabilisce inoltre le condizioni alle quali i cittadini di Stati terzi e gli apolidi devono essere riammessi e per quali cittadini di Stati terzi o apolidi non esiste alcun obbligo di riammissione. Parallelamente alla procedura di riammissione, disciplina la questione del transito attraverso il territorio di una Parte contraente nonché l'assistenza alla persona in situazione irregolare. Il campo d'applicazione si estende anche al territorio del Principato del Liechtenstein e ai suoi cittadini.

B.

L'accordo con la Grecia è stato concluso nel quadro della problematica generale relativa ai movimenti migratori nell'area del Mediterraneo. La Grecia è un Paese di transito importante sulla via migratoria dal Sud verso l'Europa occidentale. L'accordo è inteso a consolidare ulteriormente le strette relazioni tra Svizzera e Grecia e prevede una cooperazione più intensa nella lotta all'immigrazione illegale.

C.

Nessuna conseguenza finanziaria.

D.

Articolo 25b capoverso 1 della legge federale del 26 marzo 1931 concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (LDDS; RS 142.20).

E.

Firmato il 28 agosto 2006, l'accordo di riammissione entra in vigore 30 giorni dopo la data dell'ultima notifica mediante la quale una Parte contraente informa l'altra, per via diplomatica, dell'adempimento delle proprie procedure legali interne. La Svizzera ha effettuato la sua notifica il 21 settembre 2006.

L'Accordo può essere denunciato per scritto in qualsiasi momento da ognuna delle Parti contraenti per via diplomatica, mediante preavviso di tre mesi.

3800

2.3.8

Accordo fra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica di Polonia relativo al trasferimento e alla riammissione di persone in situazione irregolare, concluso il 19 settembre 2005

A.

Questo accordo prevede la riammissione senza formalità dei cittadini degli Stati contraenti. I cittadini di Stati terzi e gli apolidi sono riammessi senza formalità se è dimostrato che hanno soggiornato o sono transitati in precedenza sul territorio di uno Stato contraente. Inoltre, l'accordo disciplina anche la questione del transito sul territorio di una Parte contraente in occasione del rimpatrio di persone in situazione irregolare. Il suo campo d'applicazione si estende anche al territorio del Principato del Liechtenstein e ai suoi cittadini.

B.

L'accordo con la Polonia è stato concluso nel quadro della problematica generale relativa al controllo dei movimenti migratori verso l'Europa. Costituisce un elemento importante della collaborazione svizzera con gli Stati dell'Unione europea.

C.

Nessuna conseguenza finanziaria.

D.

Articolo 25b capoverso 1 della legge federale del 26 marzo 1931 concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (LDDS; RS 142.20).

E.

L'accordo è stato firmato il 19 settembre 2005 ed è entrato in vigore 30 giorni dopo la ricezione dell'ultima notifica, ossia il 31 marzo 2006. Ognuna delle Parti contraenti può denunciare in qualsiasi momento l'accordo mediante notifica scritta. La denuncia ha effetto 60 giorni dopo la ricezione della corrispondente notifica.

3801

2.3.9

Accordo fra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica socialista del Vietnam relativo alla riammissione di cittadini vietnamiti in situazione irregolare, concluso il 12 settembre 2006

A.

Questo accordo prevede l'obbligo per il Vietnam di riammettere i propri cittadini in situazione irregolare sul territorio svizzero. Non disciplina affatto la riammissione di cittadini svizzeri in situazione irregolare sul territorio vietnamita, né la riammissione di vietnamiti con uno statuto di rifugiato e nemmeno quella di cittadini vietnamiti il cui coniuge o i cui figli possiedono la cittadinanza svizzera. L'accordo contiene per la prima volta una disposizione sulla sicurezza sociale. Il suo campo d'applicazione si estende anche al territorio del Principato del Liechtenstein e ai suoi cittadini.

B.

L'accordo con il Vietnam è stato concluso nel quadro della problematica generale relativa al controllo dei movimenti migratori verso l'Europa. Costituisce un elemento importante della collaborazione svizzera con gli Stati di provenienza o di transito delle migrazioni.

C.

Nessuna conseguenza finanziaria.

D.

Articolo 25b capoverso 1 della legge federale del 26 marzo 1931 concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (LDDS; RS 142.20).

E.

L'accordo entra in vigore 60 giorni dopo la data della firma, ossia l'11 novembre 2006. L'accordo può essere denunciato, integralmente o parzialmente, in ogni momento per via diplomatica mediante notifica scritta all'altra Parte contraente. In tal caso l'annullamento ha effetto a partire dal trentesimo giorno dalla data di ricezione della relativa notifica.

L'accordo è concluso per un periodo di cinque anni e può essere prorogato per periodi consecutivi di tre anni, a meno che una delle Parti informi per scritto l'altra, almeno sei mesi prima della scadenza, della sua intenzione di non rinnovare l'accordo.

3802

2.4

Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport

2.4.1

Accordo fra la Svizzera e la Germania sulla partecipazione della Svizzera all'esercitazione militare «Elite 2006», firmato il 16 marzo 2006

A.

L'esercitazione multilaterale «Elite» si è svolta dal 4 al 18 maggio 2006 nella Repubblica federale di Germania. La partecipazione della Svizzera è stata convenuta mediante la firma di un accordo d'esecuzione.

B.

L'esercitazione comprendeva in particolare un allenamento nel settore della guerra elettronica e dello sviluppo dell'interoperabilità. La Svizzera vi ha partecipato con cinque aerei da combattimento F/A-18, due elicotteri Cougar, un'unità di fuoco Rapier e 103 persone.

C.

Per la partecipazione all'esercitazione sono stati stanziati 180 000 franchi, che sono stati coperti con i mezzi approvati.

D.

Mediante la sua decisione concernente l'approvazione dell'accordo tra la Svizzera e la Germania sulla cooperazione delle forze armate nel settore dell'istruzione, il Consiglio federale ha abilitato il DDPS a concludere i necessari accordi relativi alla partecipazione a talune esercitazioni. Tale competenza si fonda sull'articolo 48a capoverso 2 della legge federale del 3 febbraio 1995 sull'esercito e sull'amministrazione militare (LM; RS 510.10).

E.

L'accordo è stato firmato il 16 marzo 2006 e la sua validità era limitata alla durata dell'esercitazione.

3803

2.4.2

Accordo fra la Svizzera e l'UE sulla partecipazione della Svizzera all'EUFOR RD CONGO, concluso il 10 agosto 2006

A.

L'accordo sotto forma di scambio di lettere disciplina la partecipazione della Svizzera a sostegno dell'impegno militare dell'Unione Europea nel quadro dell' EUFOR RD CONGO (Repubblica democratica del Congo).

B.

Questo impegno è stato assunto nel quadro della missione dell'ONU MONUC (Missione delle Nazioni Unite nella Repubblica democratica del Congo) ed è durato dal 26 luglio al 1° settembre 2006. L'EUFOR è stata impiegata per garantire la sicurezza delle prime elezioni parlamentari e presidenziali della Repubblica democratica del Congo svoltesi il 30 luglio 2006.

C.

I costi complessivi per l'impiego sono stati quantificati a circa 30 000 franchi.

D.

L'impegno è stato assunto quale servizio di promovimento della pace ed è stato quindi ordinato dal Consiglio federale (art. 66b cpv. 1 LM; RS 510.10).

E.

L'accordo è stato concluso il 10 agosto 2006 e la validità era prevista sino alla fine dell'impiego.

3804

2.4.3

Accordo fra la Svizzera e la Germania concernente l'invio di due medici militari svizzeri a favore del contingente germanico dell'EUFOR RD CONGO, concluso il 30 agosto 2006

A.

L'accordo tecnico disciplina le modalità d'invio di medici militari svizzeri a sostegno di un'infermeria da campo del contingente germanico dell'EUFOR RD CONGO (Repubblica democratica del Congo). Questo impegno è stato assunto nel quadro della missione dell'ONU MONUC (Missione delle Nazioni Unite nella Repubblica democratica del Congo) ed è durato dal 26 luglio al 1° settembre 2006.

B.

L'impiego è avvenuto in risposta a una richiesta da parte del servizio sanitario dell'esercito germanico. L'EUFOR è stata impiegata per garantire la sicurezza delle prime elezioni parlamentari e presidenziali della Repubblica democratica del Congo svoltesi il 30 luglio 2006.

C.

I costi complessivi per l'impiego sono stati quantificati a 30 000 franchi.

D.

L'impegno è stato assunto quale servizio di promovimento della pace ed è stato quindi ordinato dal Consiglio federale (art. 66b cpv. 1 LM; RS 510.10).

E.

L'accordo è stato concluso il 30 agosto 2006 e la validità era prevista sino alla fine dell'impiego.

3805

2.4.4

Accordo tecnico fra la Svizzera e l'Austria concernente la formazione continua e il perfezionamento in materia d'aviazione nonché l'istruzione al tiro di piloti austriaci di aerei militari sugli F-5E/F in Svizzera nell'ambito del progetto F-5E AQUILA, concluso il 9 febbraio 2006

A.

L'accordo disciplina la partecipazione dei piloti austriaci di aerei militari a uno stage delle Forze aeree svizzere per gli F-5E Tiger.

B.

L'istruzione si è svolta nell'ambito della locazione all'Austria di aerei svizzeri F-5E Tiger (Progetto AQUILA)

C.

L'Austria copre alla Svizzera la totalità dei costi per l'istruzione, fra cui in particolare la formazione teorica e pratica, l'utilizzazione dell'infrastruttura, la preparazione degli aerei, le munizioni e il servizio di sicurezza aerea.

D.

Approvando l'accordo quadro fra la Svizzera e l'Austria concernente la collaborazione militare in materia di istruzione, il Consiglio federale ha altresì abilitato il DDPS a concludere gli accordi necessari per l'esecuzione di talune attività di istruzione. Tale competenza si fonda sull'articolo 48a capoverso 2 LM (RS 510.10).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 9 febbraio 2006 al momento della seconda firma. La validità era prevista sino alla fine dell'istruzione nel marzo 2006.

3806

2.4.5

Accordo tra il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport e il Ministro della difesa della Repubblica d'Austria sulla cooperazione in materia d'armamento, concluso il 9 marzo 2006

A.

L'accordo prevede che le Parti intensifichino la loro collaborazione nel settore della tecnica di difesa e aumentino la capacità di prestazione delle loro industrie di armamento.

B.

L'istituzionalizzazione della cooperazione in materia d'armamento con l'Austria s'inserisce nel contesto delle tradizionali intense relazioni economiche tra i due Paesi come pure degli interessi comuni nel settore della politica di sicurezza e della politica d'armamento.

C.

Nessuna conseguenza finanziaria.

D.

Articolo 7a capoverso 2 lettera d della legge sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (RS 172.010).

E.

L'accordo è entrato in vigore con la firma delle due Parti, il 9 marzo 2006.

Può essere denunciato da ciascuna Parte per scritto con un preavviso di sei mesi.

3807

2.4.6

Accordo tecnico fra la Svizzera e l'Austria concernente la cooperazione e il reciproco sostegno nel quadro della KFOR, concluso l'11 ottobre 2006

A.

L'accordo disciplina i dettagli della cooperazione fra le truppe svizzere e quelle austriache nel quadro della presenza internazionale di sicurezza della «Kosovo Force» (KFOR). Questa cooperazione comprende compiti di sorveglianza, di sicurezza e di protezione, la cooperazione logistica, la conduzione, l'esercizio e la sicurezza del campo comune «Casablanca» nonché l'istruzione relativa all'impiego.

B.

L'accordo sostituisce un precedente accordo del 2002. Il nuovo disciplinamento deriva da una riorganizzazione della KFOR, attuata dalla NATO nel maggio 2006. Nel quadro di questa riorganizzazione, gli elementi operativi del contingente svizzero sono stati assegnati al comando della «Task Force South».

C.

I costi complessivi per l'impiego sono ammontati a 39,2 milioni di franchi per il 2005.

D.

Articolo 66b capoverso 2, in combinato disposto con l'articolo 150a LM (RS 510.10). L'impiego fino alla fine del 2008 è stato approvato dall'Assemblea federale il 6 giugno 2005 (art. 66b cpv. 4 LM). Il 13 settembre 2006, il Consiglio federale ha abilitato il DDPS a concludere accordi tecnici relativi all'attuazione del presente accordo.

E.

L'accordo è stato concluso l'11 ottobre 2006 ed è entrato in vigore il 1° dicembre 2006. Può essere denunciato con un preavviso di tre mesi.

3808

2.4.7

Accordo fra la Svizzera e l'Austria concernente la protezione di informazioni militari classificate, concluso il 10 novembre 2006

A.

L'accordo disciplina la protezione e lo scambio di informazioni classificate che provengono dal settore militare.

B.

Prevede le norme relative alle procedure e all'armonizzazione delle categorie nazionali di classificazione, nonché i principi di tutela del segreto e dei controlli di sicurezza.

C.

Nessuna conseguenza finanziaria.

D.

Articolo 150 capoverso 4 LM (RS 510.10).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 1° gennaio 2007. Può essere denunciato da entrambe le Parti mediante preavviso scritto di sei mesi.

3809

2.4.8

Accordo tra la Svizzera e la Francia concernente la protezione reciproca di informazioni classificate, concluso il 16 agosto 2006

A.

L'accordo disciplina la protezione e lo scambio di informazioni classificate che provengono essenzialmente dal settore militare (nell'accordo denominato «sicurezza nazionale»).

B.

Prevede le norme relative alle procedure e all'armonizzazione delle categorie nazionali di classificazione, nonché i principi di tutela del segreto e dei controlli di sicurezza. Sostituisce un precedente accordo del 1972.

C.

Nessuna conseguenza finanziaria.

D.

Articolo 150 capoverso 4 LM (RS 510.10).

E.

L'Accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese che segue la ricezione della seconda delle due notifiche mediante le quali le Parti contraenti si sono reciprocamente confermate l'avvenuta applicazione delle procedure legali previste nel rispettivo Paese. La Svizzera ha presentato questa notifica il 29 settembre 2006. Può essere denunciato per scritto da entrambe le Parti con un preavviso di sei mesi.

3810

2.4.9

Accordo tra la Svizzera e l'Italia concernente la protezione reciproca di informazioni classificate, concluso il 29 novembre 2005

A.

L'accordo disciplina la protezione e lo scambio di informazioni classificate che provengono essenzialmente dal settore militare.

B.

Prevede le norme relative alle procedure e all'armonizzazione delle categorie nazionali di classificazione, nonché i principi di tutela del segreto e dei controlli di sicurezza. Sostituisce un precedente accordo del 1979.

C.

Nessuna conseguenza finanziaria.

D.

Articolo 150 capoverso 4 LM (RS 510.10).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 1° dicembre 2006. Può essere denunciato per scritto da entrambe le Parti con un preavviso di sei mesi.

3811

2.4.10

Due accordi fra la Svizzera e la NATO sulla partecipazione e sul finanziamento della partecipazione della Svizzera alla «International Security Assistance Force Afghanistan» (ISAF), concluso l'8 giugno 2006

A.

I due accordi disciplinano le modalità di partecipazione e le responsabilità finanziarie della Svizzera nel quadro dell'ISAF. La Svizzera partecipa dal marzo 2003 con quattro ufficiali di Stato maggiore a questa missione di promovimento della pace derivante da un mandato dell'ONU. Gli accordi sono stati conclusi sotto forma di uno scambio di lettere. In una lettera complementare alla NATO la Svizzera ha confermato la riserva secondo cui, in base alle disposizioni legali in materia, i propri militari non sono autorizzati a partecipare ad azioni di combattimento volte a imporre la pace.

B.

Il cambiamento a livello di condotta militare dell'ISAF, che nel 2003 è stata trasferita da Stati che l'assumevano avvicendandosi (Lead Nations) alla NATO, ha comportato un adeguamento della base legale.

C.

Nel 2005 i costi per l'impiego di quattro ufficiali sono ammontati a 685 000 franchi.

D.

L'Assemblea federale ha approvato questo impiego il 10 giugno 2003, conformemente all'articolo 66b capoverso 4 LM (RS 510.10). Secondo l'articolo 66b capoverso 2, in combinato disposto con l'articolo 150a LM, il Consiglio federale può concludere gli accordi internazionali necessari all'esecuzione dell'impiego. Il Consiglio federale ha inoltre abilitato il Settore dipartimentale Difesa a concludere con le Parti coinvolte tutti gli accordi tecnici necessari in relazione con l'impiego.

E.

L'accordo è stato concluso l'8 giugno 2006 e ha effetto per la durata dell'impiego. Il mandato dell'ONU all'ISAF, che ha una durata limitata, è stato prolungato fino al 12 ottobre 2007.

3812

2.4.11

Memorandum d'intesa fra il capo del DDPS e il comandante in capo per la Trasformazione della NATO sull'impiego di un ufficiale di collegamento svizzero al Quartiere generale Trasformazione della NATO, concluso il 14 novembre 2006

A.

Il Memorandum d'intesa costituisce la base legale della NATO per il distaccamento di un ufficiale di collegamento nazionale al Quartier generale Trasformazione. Descrive l'impiego e definisce, dal profilo amministrativo, i diritti, i compiti e i doveri dell'ufficiale distaccato. Disciplina inoltre le questioni finanziarie.

B.

La Svizzera mantiene a Bruxelles una missione presso la NATO. Oltre al personale diplomatico del DFAE, questa missione dispone di un rappresentante militare. In questo contesto e dal 1997, un ufficiale di collegamento svizzero è distaccato presso la Cellula di coordinamento del partenariato a Mons. L'anno scorso, la Svizzera (come tutti gli altri Stati membri del PPP) è stata invitata a inviare anche un ufficiale di collegamento presso il Quartier generale Trasformazione. Diversi Stati membri del PPP, fra cui l'Austria, la Svezia e la Finlandia, hanno già risposto a questo invito. Questo consente, da un lato, la difesa mirata degli interessi militari della Svizzera nel quadro della collaborazione con il Quartier generale Trasformazione nel contesto del PPP facilitando, dall'altro, lo scambio di esperienze e l'accesso a informazioni e conoscenze importanti per il processo di trasformazione del nostro stesso esercito.

C.

I costi di questa missione ammontano a 140 000 franchi all'anno.

D.

Il memorandum d'intesa contiene disposizioni legali vincolanti e rientra dunque nei trattati internazionali ai sensi dell'articolo 7a capoverso 2 lettera d LOGA (RS 172.010).

E.

Il memorandum d'intesa è entrato in vigore il 14 novembre 2006. La sua validità è di dieci anni e può essere prorogata. Può essere denunciato mediante un preavviso scritto di 90 giorni.

3813

2.4.12

Accordo fra la Svizzera e la Norvegia relativo alla partecipazione della Svizzera all'esercitazione militare «Nightway 2006», concluso il 6 febbraio 2006

A.

L'esercitazione «Nightway» si è svolta dal 6 febbraio al 5 marzo 2006 in Norvegia. La partecipazione della Svizzera è stata sancita mediante la firma di un accordo tecnico.

B.

L'esercitazione prevede in particolare l'istruzione e l'allenamento al volo di notte. La Svizzera vi ha partecipato con sei aerei da combattimento F/A-18 e circa 70 persone.

C.

Per la partecipazione sono stati preventivati 970 000 franchi, che sono stati coperti con i mezzi stanziati.

D.

Con l'approvazione dell'accordo fra la Svizzera e la Norvegia concernente le esercitazioni e l'istruzione militari, il Consiglio federale ha altresì abilitato il DDPS a concludere i necessari accordi relativi alla partecipazione a talune esercitazioni. Tale competenza si fonda sull'articolo 48a capoverso 2 LM (RS 510.10).

E.

L'accordo è stato firmato il 6 febbraio 2006 e la validità era prevista sino alla fine dell'esercitazione.

3814

2.4.13

Partecipazione della Svizzera all'esercitazione militare «Cooperative Longbow/Lancer» in Moldova, firmato il 7 settembre 2006

A.

L'esercitazione multilaterale «Cooperative Longbow/Lancer» si è svolta dall'11 al 29 settembre 2006 in Moldova. La partecipazione della Svizzera è stata convenuta mediante la firma di una dichiarazione di adesione (Statement of Intent).

B.

L'esercitazione «Cooperative Longbow/Lancer» si è svolta nell'ambito del partenariato per la pace e si prefiggeva di promuovere e migliorare la capacità all'interoperabilità a livello di Stato maggiore e alla cooperazione nelle operazioni di sostegno alla pace.

C.

I costi della partecipazione a questa esercitazione, pari a 74 000 franchi, sono stati coperti con il credito PfP.

D.

Approvando il «Programma svizzero di partenariato individuale per la pace 2006», il Consiglio federale ha altresì abilitato il DDPS a concludere gli accordi necessari relativi alla partecipazione a talune esercitazioni. Tale competenza si fonda sull'articolo 48a capoverso 2 LM (RS 510.10).

E.

La dichiarazione d'intenti è stata firmata il 7 settembre 2006. L'accordo ha avuto effetto per la durata dell'esercitazione.

3815

2.4.14

Partecipazione della Svizzera all'esercitazione militare Cold Response 06 (CR 06), firmata il 29 aprile 2005

A.

L'esercitazione multinazionale Cold Response 06 (CR 06) si è svolta dal 13 al 24 marzo 2006 in Norvegia. La partecipazione all'esercitazione «CR 06» si basa sulla Convenzione quadro del 31 gennaio 2005 fra la Svizzera e la Norvegia concernente le esercitazioni, l'addestramento e l'istruzione militare (RS 0.512.159.81) e sul Memorandum d'intesa relativo all'esercitazione.

B.

Grazie a questa esercitazione, la Svizzera si è familiarizzata con le diverse procedure d'impiego nel quadro di operazioni di promovimento della pace, con questioni di equipaggiamento e procedure d'impiego in condizioni climatiche estreme, ma soprattutto con le procedure multinazionali di pianificazione e di condotta e con l'istruzione all'interoperabilità.

C.

I costi complessivi, pari a 120 000 franchi, sono stati interamente coperti nel quadro dei mezzi stanziati dal Settore dipartimentale Difesa.

D.

Sulla base della Convenzione quadro e dell'articolo 48a capoverso 2 LM (RS 510.10), la decisione di partecipare all'esercitazione e l'approvazione del relativo Memorandum d'intesa concernente il «CR 06» erano di competenza del capo del DDPS.

E.

La dichiarazione di partecipazione è stata firmata il 29 aprile 2005. La validità era prevista per la durata dell'esercitazione.

3816

2.4.15

Partecipazione della Svizzera all'esercitazione militare «Nordic Air Meet 06» in Norvegia, concluso in settembre 2006

A.

L'esercitazione multilaterale «Nordic Air Meet 06» si è svolta dal 25 settembre al 6 ottobre 2006 a Ørland / Norvegia. Oltre alla Norvegia in veste di nazione ospitante, la Svezia vi ha partecipato attivamente con le proprie forze aeree. La base legale per la partecipazione al «Nordic Air Meet 06» è costituita dal Memorandum d'intesa del 19 febbraio 1997 fra il Regno di Norvegia e la Svizzera.

B.

L'esercitazione «Nordic Air Meet 06» concerneva in particolare l'allenamento nel settore della difesa antiaerea e più precisamente l'allenamento delle tattiche e delle procedure delle forze aeree al fine di aumentare le prestazioni e il livello di standardizzazione e d'interoperabilità delle operazioni aeree. La Svizzera vi ha partecipato con cinque aerei da combattimento F/A-18 nonché 38 persone.

C.

Per la partecipazione all'esercitazione sono stati stanziati 180 000 franchi (escluso il costo del cherosene), che sono stati coperti con i mezzi approvati.

D.

Con l'approvazione dell'accordo fra la Svizzera e la Norvegia sulle esercitazioni e l'istruzione militari, il Consiglio federale ha altresì abilitato il DDPS a concludere i necessari accordi relativi alla partecipazione a talune esercitazioni. Tale competenza si fonda sull'articolo 48a capoverso 2 LM (RS 510.10).

E.

La partecipazione della Svizzera è stata notificata poco prima dell'esercitazione. La validità era prevista per la durata dell'esercitazione.

3817

2.5

Dipartimento federale delle finanze

2.5.1

Accordo fra l'Ufficio federale delle assicurazioni private e le autorità di vigilanza delle assicurazioni dei 28 Stati dello Spazio economico europeo, concluso il 10 febbraio 2006

A.

Questo accordo definisce le modalità dello scambio di informazioni e della cooperazione fra autorità di vigilanza in materia di assicurazioni.

B.

L'accordo disciplina in particolare la cooperazione nel quadro della vigilanza dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari, nonché lo scambio d'informazioni e la confidenzialità.

C.

Nessuna conseguenza finanziaria.

D.

Articolo 7a capoverso 2 lettera d LOGA (RS 172.010). In virtù dell'articolo 48a capoverso 1 LOGA, il Consiglio federale ha delegato la competenza di concludere trattati internazionali all'Ufficio federale delle assicurazioni private.

E.

L'accordo è stato formalmente firmato con ogni singola autorità di vigilanza dei 28 Stati membri dello SEE fra aprile e novembre 2006. È entrato in vigore immediatamente dopo ogni firma. Ogni accordo può essere denunciato per scritto mediante un preavviso di 30 giorni.

3818

2.6

Dipartimento federale dell'economia

2.6.1

Accordo fra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Dominicana concernente la promozione e la protezione reciproca degli investimenti, concluso il 27 gennaio 2004

A.

Le disposizioni principali dell'accordo concernono il trattamento degli investimenti esteri, il trasferimento del capitale e dei redditi degli investimenti, le indennità in caso di espropriazione e le procedure di composizione delle controversie.

B.

Con l'accordo le Parti sanciscono la loro volontà di operare a favore della certezza del diritto e di un clima favorevole ai collocamenti di capitali esteri.

C.

Nessuna conseguenza finanziaria.

D.

Articolo 1 del decreto federale del 27 settembre 1963 concernente la conclusione di trattati intesi a proteggere e promuovere il collocamento di capitali (RU 1964 73, 1994 1766).

E.

In vigore dal 30 maggio 2006, l'accordo può essere denunciato mediante preavviso di 12 mesi prima della scadenza di un determinato periodo di validità (primo periodo di 15 anni, periodi successivi di due anni).

3819

2.6.2

Accordo fra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Unita di Tanzania concernente la promozione e la protezione reciproca degli investimenti, concluso l'8 aprile 2004

A.

Le disposizioni principali dell'accordo concernono il trattamento degli investimenti esteri, il trasferimento del capitale e dei redditi degli investimenti, le indennità in caso di espropriazione e le procedure di composizione delle controversie.

B.

Con l'accordo le Parti sanciscono la loro volontà di operare a favore della certezza del diritto e di un clima favorevole ai collocamenti di capitali esteri.

C.

Nessuna conseguenza finanziaria.

D.

Articolo 1 del decreto federale del 27 settembre 1963 concernente la conclusione di trattati intesi a proteggere e promuovere il collocamento di capitali (RU 1964 73, 1994 1766).

E.

In vigore dal 6 aprile 2006, l'accordo può essere denunciato mediante preavviso di sei mesi prima della scadenza del periodo iniziale di validità (dieci anni) o in qualsiasi momento successivo. Questo accordo sostituisce la Convenzione del 3 maggio 1965 concernente l'incoraggiamento e la reciproca protezione degli investimenti tra il Governo della Confederazione Svizzera e il Governo della Repubblica Unita di Tanzania (RU 1965 855).

3820

2.6.3

Accordo fra il Governo svizzero e il Governo del Brasile concernente il rimborso anticipato dei debiti, concluso il 31 marzo 2006

A.

L'accordo definisce il rimborso anticipato dei debiti ancora gravanti sul Brasile in seguito all'accordo di ristrutturazione del 17 maggio 1993. Il rimborso anticipato è avvenuto il 31 marzo 2006 mediante un versamento unico.

L'accordo di ristrutturazione del debito che prevedeva un rimborso a rate sino alla fine del 2006 diviene pertanto caduco.

B.

Accettando il rimborso anticipato, la Svizzera accoglie la richiesta del Brasile e applica una raccomandazione del Club di Parigi del febbraio 2006.

C.

Nessuna conseguenza finanziaria.

D.

Articolo 1 della legge federale del 24 marzo 2000 sulla conclusione di accordi di consolidamento di debiti (RS 973.20).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 31 marzo 2006 al momento della firma. Non contiene alcuna clausola di denuncia.

3821

2.6.4

Accordo fra il Governo svizzero e il Governo della Federazione di Russia concernente il rimborso anticipato dei debiti, concluso il 15 agosto 2006

A.

L'accordo definisce il rimborso anticipato dei debiti ancora gravanti sulla Federazione di Russia in seguito agli accordi bilaterali di ristrutturazione del debito del 30 gennaio 1997 e del 25 maggio 2000. Il rimborso anticipato è avvenuto mediante un versamento unico il 21 agosto 2006. Gli accordi di ristrutturazione del debito summenzionati, che prevedevano un rimborso a rate rispettivamente sino alla fine del 2016 e del 2020, divengono pertanto caduchi.

B.

Accettando il rimborso anticipato, la Svizzera accoglie la richiesta della Federazione di Russia e applica una raccomandazione del Club di Parigi del giugno 2006.

C.

Nessuna conseguenza finanziaria.

D.

Articolo 1 della legge federale del 24 marzo 2000 sulla conclusione di accordi di consolidamento di debiti (RS 973.20).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 15 agosto 2006 al momento della firma. Non contiene alcuna clausola di denuncia.

3822

2.6.5

Accordo fra il Governo svizzero e il Governo algerino concernente il rimborso anticipato dei debiti, concluso il 15 luglio 2006

A.

L'accordo definisce il rimborso anticipato dei debiti ancora gravanti sull'Algeria in seguito agli accordi bilaterali di ristrutturazione del debito del 21 novembre 1994 e del 13 febbraio 1996. Il rimborso anticipato è avvenuto mediante un versamento unico il 31 agosto 2006. Gli accordi di ristrutturazione del debito summenzionati, che prevedevano un rimborso a rate rispettivamente sino al 2009 e al 2011, divengono pertanto caduchi.

B.

Accettando il rimborso anticipato, la Svizzera accoglie la richiesta dell'Algeria e applica una raccomandazione del Club di Parigi del maggio 2006.

C.

Nessuna conseguenza finanziaria.

D.

Articolo 1 della legge federale del 24 marzo 2000 sulla conclusione di accordi di consolidamento di debiti (RS 973.20).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 15 luglio 2006 al momento della firma. Non contiene alcuna clausola di denuncia.

.

3823

2.6.6

Memorandum d'intesa fra la Confederazione Svizzera e il Segretariato dell'OMC concernente il sostegno del Segretariato per una «Integrated Framework for Trade Related Technical Assistance», concluso il 24 luglio 2006

A.

Questo accordo definisce le modalità del sostegno del Segretariato per una «Integrated Framework for Trade Related Technical Assistance».

B.

Disciplina le modalità d'attuazione del programma che prevede il sostegno del Segretariato per una «Integrated Framework for Trade Related Technical Assistance».

C.

520 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

Articolo 11 del decreto federale del 24 marzo 1995 concernente la cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

3824

L'accordo è entrato in vigore il 24 luglio 2006 e copre il periodo dal 24 luglio 2006 al 31 maggio 2009.

2.6.7

Scambio di lettere fra la Confederazione Svizzera, rappresentata dalla Segreteria di Stato dell'economia (SECO), e l'ONUSI concernente il progetto UE/BUL/06/001 ­ programma per uno sviluppo sostenibile delle imprese in Bulgaria, concluso il 14 dicembre 2006

A.

Questo scambio di lettere definisce le modalità di pagamento relative all'integrazione di norme ambientali e sociali nel settore del turismo in Bulgaria.

B.

Disciplina le modalità d'attuazione del programma che prevede l'integrazione di norme ambientali e sociali nel settore del turismo in Bulgaria ­ una condizione importante per l'accesso al mercato internazionale.

C.

650 880 euro. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 11 del decreto federale del 24 marzo 1995 concernente la cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

Lo scambio di lettere è entrato in vigore il 14 dicembre 2006 e copre il periodo dal 14 dicembre 2006 al 31 dicembre 2009. Può essere denunciato per scritto da entrambe le Parti con un preavviso di tre mesi.

3825

2.6.8

Dichiarazione d'intenti fra la Confederazione Svizzera, rappresentata dalla Segreteria di Stato dell'economia (SECO), e la Repubblica popolare Cinese, rappresentato dal Ministero del commercio (MOFCOM), concernente il progetto «Sviluppo sostenibile: la Cina e i mercati globali», concluso il 6 dicembre 2006

A.

Questa dichiarazione d'intenti definisce le modalità della cooperazione intesa a chiarire le catene di creazione di valore del commercio cinese nei settori del legname tropicale, dei tessili e dei rifiuti elettronici.

B.

Le indagini dovrebbero fornire indicazioni sull'impostazione sostenibile della politica commerciale della Cina.

C.

991 200 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

La dichiarazione d'intenti è entrata in vigore il 6 dicembre 2006 e copre il periodo dal 6 dicembre 2006 al 31 dicembre 2007. Può essere denunciata per scritto da entrambe le Parti con un preavviso di tre mesi.

3826

2.6.9

Accordo fra il Governo della Confederazione Svizzera, rappresentato dalla Segreteria di Stato dell'economia (SECO), e il Governo del Costa Rica, rappresentato dal Ministero delle relazioni esterne e del culto, concernente il programma «Ecomercados» inteso a rafforzare la commercializzazione di prodotti biologici e del commercio equo provenienti dal Costa Rica, concluso il 4 aprile 2006

A.

L'accordo definisce le modalità del sostegno della SECO agli sforzi profusi per commercializzare ed esportare prodotti biologici e del commercio equo provenienti dal Costa Rica.

B.

L'accordo disciplina le modalità di esecuzione del programma che si prefigge di migliorare la commercializzazione e l'esportazione di prodotti biologici e del commercio equo provenienti dal Costa Rica.

C.

880 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 18 gennaio 2007 e resta valido fino al 30 giugno 2008. Può essere denunciato per scritto da entrambe le Parti con un preavviso di tre mesi.

3827

2.6.10

Accordo di progetto fra la Confederazione Svizzera, rappresentata dalla Segreteria di Stato dell'economia (SECO), e l'ONUSI concernente il progetto UE/EGY/06/005 ­ sostegno al «Egyptian Cleaner Production Centre», concluso il 14 dicembre 2006

A.

L'accordo di progetto definisce le modalità della cooperazione fra la Svizzera, l'ONUSI e l'Egitto in vista dell'introduzione di metodi di produzione e di tecnologie rispettose dell'ambiente.

B.

Lo sviluppo economico dell'Egitto esige un impiego sempre maggiore di metodi di produzione rispettosi dell'ambiente. Questo sostegno al miglioramento della competitività dell'industria egiziana fa parte del programma di cooperazione tecnica concluso nel quadro dell'accordo di libero scambio dell'AELS con L'Egitto.

C.

640 000 euro. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo di progetto è entrato in vigore il 14 dicembre 2006 e copre il periodo dal 14 dicembre 2006 al 31 dicembre 2009. Può essere denunciato per scritto da entrambe le Parti con un preavviso di tre mesi.

3828

2.6.11

Scambio di lettere fra la Confederazione Svizzera, rappresentata dalla Segreteria di Stato dell'economia (SECO), e l'ONUSI concernente il rafforzamento delle capacità del Ghana nel settore delle norme industriali e della valutazione della conformità, concluso il 14 dicembre 2006

A.

Questo scambio di lettere fra la Svizzera e l'ONUSI definisce le modalità di pagamento relative a un progetto di rafforzamento delle capacità del Ghana nel settore delle norme industriali e della valutazione della conformità.

B.

Disciplina le modalità per migliorare gli strumenti di misurazione e di controllo consentendo alle imprese del Ghana di preparare meglio i loro prodotti per l'esportazione. Adottare le norme internazionali facilita l'accesso ai mercati dei Paesi industrializzati.

C.

2,731 milioni di dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 14 dicembre 2006 e copre il periodo dal 14 dicembre 2006 al 31 dicembre 2009. Può essere denunciato per scritto da entrambe le Parti con un preavviso di tre mesi.

3829

2.6.12

Accordo di progetto fra la Confederazione Svizzera, rappresentata dalla Segreteria di Stato dell'economia (SECO), la Repubblica kirghisa e il Centro per il commercio internazionale (ITC) concernente il rafforzamento delle capacità d'esportazione del Kirghizistan, concluso l'8 novembre 2006

A.

Questo accordo di progetto fra la Svizzera, il Kirghizistan e l'ITC disciplina le modalità di pagamento relative a un progetto di rafforzamento delle capacità del Kirghizistan nel settore delle esportazioni dei prodotti delle PMI kirghise.

B.

Mediante misure a livello di PMI e di camera di commercio, nonché nel settore dello sviluppo di strategie settoriali d'esportazione, il progetto contribuisce a rafforzare le capacità delle PMI kirghise nel contesto del commercio internazionale.

C.

1 milione di dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 11 del decreto federale del 24 marzo 1995 concernente la cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo di progetto è entrato in vigore l'8 novembre 2006 e copre il periodo dal 1° aprile 2007 al 31 dicembre 2008. Può essere denunciato per scritto da entrambe le Parti con un preavviso di tre mesi.

3830

2.6.13

Accordo sotto forma di scambio di lettere tra la Segreteria di Stato dell'economia (SECO) e la CNUCES concernente il progetto «US/LEB/06/002: rafforzamento dell'accesso al mercato dei prodotti d'esportazione libanesi e miglioramento dell'infrastruttura di misurazione della qualità per promuovere il rispetto dell'esigenza TBT/SPS », concluso il 20 luglio 2006

A.

Questo accordo definisce le modalità per continuare a rafforzare l'accesso al mercato dei prodotti d'esportazione libanesi e a migliorare l'infrastruttura di misurazione della qualità per promuovere il rispetto dell'esigenza TBT/SPS (TBT: Accordo sugli ostacoli tecnici agli scambi / SPS: Accordo sull'applicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie; RS 0.632.20, Allegato 1A.6 / Allegato 1A.4).

B.

L'accordo disciplina le modalità d'esecuzione del programma che si prefigge il rafforzamento dell'accesso al mercato dei prodotti d'esportazione libanesi e il miglioramento dell'infrastruttura di misurazione della qualità per promuovere il rispetto dell'esigenza TBT/SPS.

C.

2,2 milioni di dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 20 luglio 2006 per una durata di tre anni.

3831

2.6.14

Dichiarazione d'intenti fra la Confederazione Svizzera, la Segreteria di Stato dell'economia (SECO), rappresentata dall'Ambasciata svizzera in Libano, e l'Università americana di Beirut («AUB»), conclusa il 4 aprile 2006

A.

Questa dichiarazione d'intenti disciplina le modalità della cooperazione dell'AUB al progetto volto a istituire un'agenzia di certificazione di prodotti biologici in Libano.

B.

Disciplina le modalità di esecuzione del programma e garantisce il quadro istituzionale per fondare un'agenzia di certificazione di prodotti biologici in Libano.

C.

285 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 4 aprile 2006 e copre il periodo dal 4 aprile 2006 al 31 maggio 2008. Può essere denunciato per scritto dalle Parti con un preavviso di tre mesi.

3832

2.6.15

Dichiarazione d'intenti fra la Confederazione Svizzera, la Segreteria di Stato dell'economia (SECO), rappresentata dall'Ambasciata svizzera in Libano e LibanCert SARL, e l'Istituto di ricerche per l'agricoltura biologica (FiBL), conclusa l'11 aprile 2006

A.

Questa dichiarazione d'intenti disciplina le modalità relative all'istituzione di un'agenzia di certificazione di prodotti biologici in Libano.

B.

Disciplina le modalità di esecuzione del programma. L'istituzione di un'agenzia di certificazione contribuisce allo sviluppo del mercato nel quadro della produzione sostenibile riducendo i problemi ambientali e migliorando la situazione economica.

C.

1,2 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore l'11 aprile 2006 e copre il periodo dal 1° dicembre 2005 al 30 giugno 2008. Può essere denunciato per scritto dalle Parti con un preavviso di tre mesi.

3833

2.6.16

Accordo fra la Confederazione Svizzera, la Segreteria di Stato dell'economia (SECO), rappresentata dall'Ambasciata svizzera in Libano e l'Associazione libanese per l'agricoltura biologica, e l'Istituto di ricerche per l'agricoltura biologica (FiBL), concluso l'11 aprile 2006

A.

Questo accordo disciplina le modalità relative all'istituzione di un'agenzia di certificazione di prodotti biologici in Libano.

B.

Disciplina le modalità di esecuzione del programma per l'istituzione di un'agenzia di certificazione.

C.

140 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore l'11 aprile 2006 e copre il periodo dal 1° dicembre 2005 al 30 giugno 2008. Può essere denunciato per scritto dalle Parti con un preavviso di tre mesi.

3834

2.6.17

Accordo sotto forma di scambio di lettere fra la Segreteria di Stato dell'economia (SECO) e l'ONUSI relativo al progetto «US/MOR/05/004, concernente la creazione di un Cleaner Production Center in Marocco, fase II», concluso il 6 gennaio 2006

A.

Questo accordo definisce le modalità per continuare a sostenere la creazione di un «Cleaner Production Center».

B.

L'accordo disciplina l'esecuzione del programma per la creazione di un «Cleaner Production Center» in Marocco.

C.

585 000 euro. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 6 gennaio 2006 per una durata di due anni.

3835

2.6.18

Memorandum d'intesa fra la Confederazione Svizzera, rappresentata dalla Segreteria di Stato dell'economia (SECO), e il Governo della Repubblica del Mozambico concernente il progetto di «sostegno in termini di politica commerciale al rafforzamento delle capacità nel quadro delle negoziazioni dell'OMC sui prodotti agricoli», concluso il 12 settembre 2006

A.

Questo accordo disciplina le modalità relative al sostegno in termini di politica commerciale al rafforzamento delle capacità nel quadro delle negoziazioni dell'OMC sui prodotti agricoli.

B.

L'accordo disciplina le modalità d'esecuzione del programma che si prefigge il rafforzamento delle capacità nel quadro delle negoziazioni dell'OMC sui prodotti agricoli.

C.

428 600 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 12 settembre 2006 e copre il periodo dal 12 settembre 2006 al 30 giugno 2007. Può essere denunciato per scritto dalle Parti con un preavviso di tre mesi.

3836

2.6.19

Memorandum d'intesa fra la Confederazione Svizzera, rappresentata dalla Segreteria di Stato dell'economia (SECO), e la Repubblica del Mozambico, rappresentata dal Ministero dell'economia del Mozambico, concluso il 12 settembre 2006

A.

Questo accordo disciplina le modalità per continuare a sostenere il miglioramento della competitività nelle esportazioni e nell'«Agro-Processing Industry» in Mozambico.

B.

L'accordo disciplina le modalità d'esecuzione del programma che prevede il rafforzamento della competitività nelle esportazioni e nell'«Agro-Processing Industry» in Mozambico.

C.

418 385 dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 12 settembre 2006 e copre il periodo dal 18 febbraio 2005 al 31 dicembre 2007. Può essere denunciato per scritto dalle Parti con un preavviso di tre mesi.

3837

2.6.20

Accordo di progetto fra la Confederazione Svizzera, rappresentata dalla Segreteria di Stato dell'economia (SECO), la Romania e il Centro per il commercio internazionale (ITC) concernente il rafforzamento delle capacità d'esportazione della Romania, concluso il 18 luglio 2006

A.

Questo accordo di progetto fra la Svizzera, la Romania e l'ITC disciplina le modalità di pagamento relative a un progetto di rafforzamento delle capacità della Romania nel settore delle esportazioni dei prodotti delle PMI rumene.

B.

Mediante misure a livello di PMI e di camera di commercio, nonché nel settore dello sviluppo di strategie settoriali d'esportazione, il progetto contribuisce a rafforzare le capacità delle PMI rumene nel contesto del commercio internazionale.

C.

1,448 milioni di dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 11 del decreto federale del 24 marzo 1995 concernente la cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo di progetto è entrato in vigore il 18 luglio 2006 e copre il periodo dal 18 luglio 2006 al 31 dicembre 2008. Può essere denunciato per scritto da entrambe le Parti con un preavviso di tre mesi.

3838

2.6.21

Accordo di progetto fra la Confederazione Svizzera, rappresentata dalla Segreteria di Stato dell'economia (SECO), e l'ONUSI relativo al progetto UE/ROM/06/006 ­ programma per uno sviluppo sostenibile delle imprese in Romania, concluso il 14 dicembre 2006

A.

Questo accordo disciplina le modalità relative all'integrazione di norme ambientali e sociali nel settore del turismo in Romania.

B.

Disciplina le modalità d'attuazione del programma che prevede l'integrazione di norme ambientali e sociali nel settore del turismo in Romania ­ una condizione importante per l'accesso al mercato internazionale.

C.

650 880 euro. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 11 del decreto federale del 24 marzo 1995 concernente la cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo di progetto è entrato in vigore il 14 dicembre 2006 e copre il periodo dal 14 dicembre 2006 al 31 dicembre 2009. Può essere denunciato per scritto da entrambe le Parti con un preavviso di tre mesi.

3839

2.6.22

Dichiarazione d'intenti fra la Confederazione Svizzera, rappresentata dall'Ambasciata svizzera nella Repubblica di Serbia, e la Repubblica di Serbia concernente il rafforzamento delle capacità della rete ferroviaria serba, conclusa il 22 giugno 2006

A.

Questa dichiarazione d'intenti fra la Svizzera e la Serbia disciplina le modalità d'esecuzione di un progetto volto al rafforzamento delle capacità della rete ferroviaria serba.

B.

Con l'installazione di un sistema di sorveglianza della rete e del traffico si vuole migliorare l'efficienza e la sicurezza della rete ferroviaria serba, in particolare per quanto riguarda il traffico delle merci. Essa contribuirà a meglio integrare la Serbia nel mercato internazionale.

C.

1,4 milioni di dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 11 del decreto federale del 24 marzo 1995 concernente la cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 22 giugno 2006 e copre il periodo dal 1° aprile 2004 al conseguimento degli obiettivi concordati. Può essere denunciato per scritto da entrambe le Parti con un preavviso di tre mesi.

3840

2.6.23

Accordo di progetto fra la Confederazione Svizzera, rappresentata dalla Segreteria di Stato dell'economia (SECO), la Repubblica del Tagikistan e il Centro per il commercio internazionale (ITC) concernente il rafforzamento delle capacità d'esportazione del Tagikistan, concluso il 31 ottobre 2006

A.

Questo accordo di progetto fra la Svizzera, il Tagikistan e l'ITC disciplina le modalità di pagamento relative a un progetto di rafforzamento delle capacità del Tagikistan nel settore delle esportazioni dei prodotti delle PMI tagike.

B.

Mediante misure a livello di PMI e di camera di commercio, nonché nel settore dello sviluppo di strategie settoriali d'esportazione, il progetto contribuisce a rafforzare le capacità delle PMI tagike nel contesto del commercio internazionale.

C.

1 milione di dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 11 del decreto federale del 24 marzo 1995 concernente la cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo di progetto è entrato in vigore il 1° aprile 2006 e copre il periodo dal 1° aprile 2007 al 31 dicembre 2008. Può essere denunciato per scritto dalle Parti con un preavviso di tre mesi.

3841

2.6.24

Accordo tra il Governo della Confederazione Svizzera e il Governo della Bosnia-Erzegovina concernente un aiuto finanziario per il «Prijedor Water Supply Project», concluso il 10 novembre 2006

A.

Questo accordo disciplina le modalità del sostegno della Svizzera alla Bosnia-Erzegovina per il risanamento della rete d'approvvigionamento di acqua potabile del Comune di Prijedor, Republika Srpska.

B.

L'accordo disciplina le modalità d'esecuzione del programma che prevede un sostegno all'azienda dell'acqua per il risanamento della rete dell'acqua potabile, la manutenzione degli impianti e una gestione stabile a livello di personale e a livello tecnico e finanziario. Il programma comprende una parte consistente di forniture per la sostituzione degli impianti danneggiati o obsoleti. Rappresenta inoltre un contributo alla cooperazione fra la città di Prijedor e i Comuni dei dintorni.

C.

10 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 11 del decreto federale del 24 marzo 1995 concernente la cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo di progetto è entrato in vigore il 10 novembre 2006 e rimane valido fino a quando gli obblighi che ne derivano non siano stati adempiuti. Può essere denunciato per scritto dalle Parti con un preavviso di sei mesi.

3842

2.6.25

Accordo tra il Governo della Confederazione Svizzera e il Governo della Repubblica dell'Azerbaigian concernente un aiuto finanziario per il progetto «Offenes Programm kommunale Infrastruktur I und II», concluso il 25 settembre 2006

A.

Questo accordo disciplina le modalità di un aiuto finanziario non rimborsabile della Svizzera all'Azerbaigian per il miglioramento dell'infrastruttura comunale nei settori dell'acqua potabile e delle acque di scarico.

B.

L'accordo disciplina le modalità del finanziamento del programma. Il finanziamento svizzero cofinanzia i prestiti dell'istituto tedesco Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) e serve al finanziamento dei costi in valuta estera derivanti dall'acquisto di servizi di consulenza per l'assistenza al progetto e per la sua sorveglianza, nonché dall'acquisto di beni d'investimento sul mercato svizzero.

C.

10 milioni di euro. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 11 del decreto federale del 24 marzo 1995 concernente la cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo entrerà in vigore non appena le Parti contraenti si saranno notificate l'adempimento delle necessarie procedure interne. La Svizzera ha notificato l'accordo il 23 novembre 2006. Finora la notifica da parte dell'Azerbaigian non è ancora pervenuta. L'accordo può essere denunciato per scritto dalle Parti con un preavviso di sei mesi.

3843

2.6.26

Memorandum d'intesa fra la Regione autonoma di Zilina, Repubblica di Slovacchia, e la Segreteria di Stato dell'economia (SECO), concernente un sostegno finanziario al progetto «Hospital Waste Incinerator in Cadca», concluso il 1° febbraio 2006

A.

Questo Memorandum d'intesa disciplina le modalità relative al sostegno della Segreteria di Stato dell'economia alla regione di Zilina per la costruzione di un inceneritore di rifiuti ospedalieri, compreso un sistema di sorveglianza.

B.

Esso disciplina le modalità d'esecuzione del programma che prevede la costruzione di un inceneritore di rifiuti ospedalieri sul terreno dell'ospedale di Cadca, compreso un sistema di sorveglianza. Serve a migliorare il trattamento dei rifiuti ospedalieri di Cadca e della regione. Il contributo svizzero comprende il finanziamento preventivamente approvato del nuovo sistema e della sua installazione, la formazione del personale e un sostegno all'elaborazione di un criterio di gestione dei rifiuti.

C.

Nessuna conseguenza finanziaria.

D.

Articolo 11 del decreto federale del 24 marzo 1995 concernente la cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

Il Memorandum d'intesa è entrato in vigore il 1°febbraio 2006. Può essere denunciato per scritto dalle Parti con un preavviso di sei mesi.

3844

2.6.27

Accordo tripartito fra la Segreteria di Stato dell'economia (SECO), il Ministero dell'acqua della Tanzania (MoW) e la città di Tabora (TUWASA), concluso il 9 agosto 2006

A.

L'accordo disciplina le modalità del sostegno della Segreteria di Stato dell'economia alla città di Tabora, Tanzania, per il risanamento, il miglioramento e l'ampliamento dei servizi dell'acqua potabile e delle acque di scarico.

B.

Disciplina le modalità d'esecuzione del programma che prevede un sostegno alla «Tabora Urban Water and Sewerage Authority» (TUWASA) per l'ampliamento dei servizi dell'acqua potabile e delle acque di scarico in nuovi territori. Le reti idriche esistenti saranno risanate e l'azienda dell'acqua riceverà un'assistenza tecnica per la pianificazione tecnica e finanziaria, la manutenzione e la sorveglianza delle reti idriche. Per il trattamento delle acque sarà elaborato e avviato un partenariato fra l'azienda pubblica dell'acqua e un imprenditore privato con l'aiuto di un Transaction Advisor.

C.

Nessuna conseguenza finanziaria.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 9 agosto 2006. Può essere denunciato per scritto dalle Parti con un preavviso di sei mesi.

3845

2.6.28

Accordo tripartito fra la Segreteria di Stato dell'economia (SECO), il Ministero dell'acqua della Tanzania (MoW) e la città di Dodoma (DUWASA), concluso il 9 agosto 2006

A.

L'accordo disciplina le modalità del sostegno della Segreteria di Stato dell'economia alla città di Dodoma, Tanzania, per il risanamento, il miglioramento e l'ampliamento dei servizi dell'acqua potabile e delle acque di scarico.

B.

Disciplina le modalità d'esecuzione del programma che prevede un sostegno alla «Dodoma Urban Water and Sewerage Authority» (DUWASA) per l'ampliamento dei servizi dell'acqua potabile e delle acque di scarico in nuovi territori. Le reti idriche esistenti saranno risanate e l'azienda dell'acqua riceverà un'assistenza tecnica per la pianificazione tecnica e finanziaria, la manutenzione e la sorveglianza delle reti idriche.

C.

Nessuna conseguenza finanziaria.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 9 agosto 2006. Può essere denunciato per scritto dalle Parti con un preavviso di sei mesi.

3846

2.6.29

Accordo tra il Governo della Confederazione Svizzera e il Governo della Repubblica di Tanzania concernente un aiuto finanziario per la realizzazione del programma «Improving Water Supply and Sanitation Services in Dodoma and Tabora», concluso il 7 agosto 2006

A.

Questo accordo disciplina le modalità relative all'impiego di un aiuto finanziario non rimborsabile della Svizzera alle città di Tabora e Dodoma in Tanzania.

B.

L'accordo disciplina le modalità di finanziamento e gli obiettivi del programma che prevede un sostegno alle aziende comunali dell'acqua potabile e delle acque di scarico delle città di Dodoma e Tabora in vista del risanamento e dell'ampliamento dell'approvvigionamento d'acqua potabile e del trattamento delle acque di scarico. Le aziende riceveranno inoltre la necessaria consulenza per migliorare la loro gestione tecnica e commerciale. Il Governo della Tanzania assume la responsabilità del finanziamento locale.

C.

14,8 milioni di dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 7 agosto 2006 e copre il periodo dal 1°maggio 2006 al 30 aprile 2011. Può essere denunciato per scritto dalle Parti con un preavviso di tre mesi.

3847

2.6.30

Accordo fra la Segreteria di Stato dell'economia (SECO) e la città di Iasi, Romania, concernente un aiuto finanziario per il progetto «Iasi District Heating», concluso il 12 settembre 2006

A.

Questo accordo disciplina le modalità dell'aiuto finanziario non rimborsabile della Svizzera alla città di Iasi in Romania.

B.

Disciplina le modalità d'esecuzione del programma che prevede un sostegno alla città di Iasi per il rinnovo del sistema di teleriscaldamento esistente al fine di garantire alla popolazione un approvvigionamento affidabile, ecologico ed economico di calore. L'aiuto finanziario costituisce un cofinanziamento al progetto sviluppato e coordinato dalla Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS).

C.

7 milioni di euro. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 11 del decreto federale del 24 marzo 1995 concernente la cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 12 settembre 2006. Può essere denunciato per scritto dalle Parti con un preavviso di sei mesi.

3848

2.6.31

Accordo tra il Governo della Confederazione Svizzera e il Governo della Repubblica socialista del Vietnam concernente il progetto «Modernisation of Signaling Systems for Seven Main Stations on the Thong Nhat Railway Line», concluso il 12 settembre 2006

A.

Questo accordo disciplina le modalità del sostegno della Svizzera al Ministero dei trasporti vietnamita per la modernizzazione del sistema di segnalamento sull'asse Nord-Sud delle ferrovie vietnamite.

B.

L'accordo disciplina le modalità d'esecuzione del programma che prevede di fornire all'impresa ferroviaria vietnamita un sistema di segnalamento moderno, tecnologicamente avanzato per le stazioni principali sull'asse Nord-Sud, nonché di formare il personale a un esercizio e a una manutenzione tecnicamente corretti. I costi per l'installazione (16,5 milioni di franchi) e per l'assistenza tecnica (0,4 milioni di franchi) sono coperti dall'accordo preventivamente approvato sul finanziamento misto con il Vietnam.

C.

Nessuna conseguenza finanziaria.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 12 settembre 2006. Può essere denunciato per scritto dalle Parti con un preavviso di sei mesi.

3849

2.6.32

Accordo fra la Confederazione Svizzera e il Kreditanstalt für Wiederaufbau concernente il finanziamento del progetto «Offenes Programm kommunale Infrastruktur II» in Azerbaigian, concluso il 16 ottobre 2006

A.

Questo accordo disciplina le modalità di attribuzione del mandato della Confederazione Svizzera all'istituto tedesco Kreditanstalt für Wiederaufbau per l'attuazione del progetto «Offenes Programm kommunale Infrastruktur II» in Azerbaigian.

B.

L'accordo disciplina le modalità dell'attribuzione del mandato all'istituto tedesco Kreditanstalt für Wiederaufbau che amministra l'aiuto finanziario della Segreteria di Stato dell'economia (SECO) al progetto «Offenes Programm kommunale Infrastruktur II» in Azerbaigian. Questi mezzi sono utilizzati per acquistare l'equipaggiamento e i servizi di consulenza, conformemente al volume e agli obiettivi concordati. L'accordo disciplina inoltre l'importo dell'indennità per l'amministrazione dei fondi e le modalità di pagamento.

C.

280 000 euro. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 11 del decreto federale del 24 marzo 1995 concernente la cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo entra in vigore contemporaneamente all'accordo del 25 settembre 2006 fra il Governo della Confederazione Svizzera e il Governo della Repubblica dell'Azerbaigian concernente lo stesso progetto. Può essere denunciato per scritto dalle Parti con un preavviso di sei mesi.

3850

2.6.33

Protocollo d'intesa tra la Segreteria di Stato dell'economia e il Ministero della salute della Repubblica di Slovacchia concernente un aiuto finanziario per il progetto «Hospital Waste Incinerator in Trnava», concluso il 28 novembre 2006

A.

Il protocollo d'intesa (Memorandum of Understanding) definisce le modalità del sostegno della Segreteria di Stato dell'economia al Ministero della salute della Repubblica di Slovacchia per la costruzione di un impianto d'incenerimento dei rifiuti ospedalieri, compreso un sistema di sorveglianza.

B.

Il protocollo disciplina le modalità di esecuzione del progetto. È prevista la costruzione di un impianto d'incenerimento dei rifiuti ospedalieri, compreso un sistema di sorveglianza, sul terreno dell'ospedale «Faculty Hospital Trnava». In tal modo verrà migliorato il trattamento dei rifiuti ospedalieri a Trnava e nella regione. La partecipazione svizzera comprende il finanziamento delle nuove attrezzature e la loro installazione, la formazione del personale, nonché il sostegno all'elaborazione di un'efficace gestione dei rifiuti.

C.

Nessuna conseguenza finanziaria.

D.

Articolo 11 del decreto federale del 24 marzo 1995 concernente la cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

Il protocollo d'intesa è entrato in vigore il 28 novembre 2006. Esso può essere denunciato per scritto da entrambe le Parti con un preavviso di sei mesi.

3851

2.6.34

Accordo fra il Governo della Confederazione Svizzera e il Governo della Repubblica di Bulgaria concernente un aiuto finanziario per il progetto «Hospital Waste Incineration System, Plovdiv», concluso il 18 dicembre 2006

A.

L'accordo definisce le modalità dell'aiuto finanziario non rimborsabile concesso dalla Svizzera alla Repubblica di Bulgaria per la concezione di un impianto d'incenerimento dei rifiuti ospedalieri nel sud della Bulgaria (distretti di Plovdiv, Pazardjik, Smolyan, Kardjali e Haskovo).

B.

L'accordo disciplina le modalità di esecuzione del progetto. Esso è articolato in tre fasi: i) la costruzione di un impianto d'incenerimento a Plovdiv; ii) il sostegno al Comune di Plovdiv nell'istituzione di un organismo incaricato di gestire l'impianto, e iii) il sostegno ai ministeri coinvolti nell'introduzione di un'efficace gestione dei rifiuti.

C.

4 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 11 del decreto federale del 24 marzo 1995 concernente la cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 18 dicembre 2006 e ha effetto finché tutte le sue richieste saranno soddisfatte. Esso può essere denunciato per scritto da entrambe le Parti con un preavviso di sei mesi.

3852

2.6.35

Accordo fra il Governo della Confederazione Svizzera e il Governo della Repubblica di Macedonia concernente un aiuto finanziario per il progetto «Berovo Urban Water Supply and Sanitation», concluso il 3 luglio 2006

A.

L'accordo definisce le modalità dell'aiuto finanziario non rimborsabile concesso dalla Svizzera alla Repubblica di Macedonia per il risanamento del sistema dell'acqua potabile e di eliminazione delle acque di scarico del Comune di Berovo, Macedonia.

B.

L'accordo disciplina le modalità di esecuzione del progetto. Esso comprende il risanamento e la riparazione del sistema dell'acqua potabile e di eliminazione delle acque di scarico, la costruzione di un bacino di intercettazione e di un impianto di depurazione delle acque di scarico. Un'assistenza tecnica serve a migliorare le capacità istituzionali, finanziarie e tecniche dei gestori del sistema e a introdurre un nuovo sistema di fatturazione e contabile.

C.

7,1 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 11 del decreto federale del 24 marzo 1995 concernente la cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 3 luglio 2006 e ha effetto finché tutte le sue richieste saranno soddisfatte. Esso può essere denunciato per scritto da entrambe le Parti con un preavviso di sei mesi.

3853

2.6.36

Accordo fra il Governo della Repubblica di Macedonia e il Governo della Confederazione Svizzera concernente un aiuto finanziario per il progetto «Rehabilitation of Pumping Stations Ohrid East», concluso il 30 marzo 2006

A.

L'accordo definisce le modalità dell'aiuto finanziario non rimborsabile concesso dalla Svizzera alla Repubblica di Macedonia per la realizzazione di un sistema di depurazione delle acque di scarico e di un sistema di gestione delle acque di scarico, in modo da contribuire alla preservazione dell'ecosistema, unico nel suo genere, del lago di Ohrid.

B.

L'accordo disciplina le modalità di esecuzione del progetto. Esso comprende il miglioramento dell'infrastruttura di base per la depurazione delle acque di scarico nei Comuni di Ohrid e Struga. Il vecchio equipaggiamento sarà sostituito e i guasti alle pompe ridotti. Grazie a queste innovazioni e a talune modifiche istituzionali verranno ridotti il consumo di energia così come i costi di gestione e di manutenzione della ditta PROAQUA.

C.

966 230 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 11 del decreto federale del 24 marzo 1995 concernente la cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 30 marzo 2006 e ha effetto finché tutte le sue richieste saranno soddisfatte. Esso può essere denunciato per scritto da entrambe le Parti con un preavviso di sei mesi.

3854

2.6.37

Accordo fra la Confederazione Svizzera e la Repubblica del Burkina Faso concernente un aiuto budgetario, concluso il 10 luglio 2006

A.

L'accordo concerne un aiuto budgetario a favore del Burkina Faso per il periodo 2006-2008. Questo aiuto rientra nell'ambito di un meccanismo di coordinamento tra diversi creditori che prevede valutazioni e rendiconti congiunti.

B.

L'accordo s'inserisce nel contesto della Cooperazione svizzera allo sviluppo.

Lo scopo di questo aiuto è sostenere il Burkina Faso nell'attuazione della sua strategia di lotta contro la povertà con particolare attenzione per le finanze pubbliche.

C.

Contributo non rimborsabile di 24 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 10 luglio 2006. Può essere denunciato per scritto in ogni momento con un preavviso di tre mesi, nel caso in cui non sia più possibile attuarne gli obiettivi o una Parte non adempia più i suoi obblighi.

3855

2.6.38

Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica del Ghana concernente un aiuto budgetario, concluso il 9 agosto 2006

A.

L'accordo concerne un aiuto budgetario a favore della Repubblica del Ghana per il periodo 2006­2008. Questo aiuto rientra nell'ambito di un meccanismo di coordinamento tra diversi creditori che prevede valutazioni e rendiconti congiunti.

B.

L'accordo s'inserisce nel contesto della Cooperazione svizzera allo sviluppo.

Lo scopo di questo aiuto è sostenere il Ghana nell'attuazione della sua strategia di lotta contro la povertà con particolare attenzione per le finanze pubbliche.

C.

Contributo non rimborsabile di 27 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 9 agosto 2006. Può essere denunciato per scritto in ogni momento con un preavviso di tre mesi, nel caso in cui non sia più possibile attuarne gli obiettivi o una Parte non adempia più i suoi obblighi.

3856

2.6.39

Accordo fra il Governo della Confederazione Svizzera e il Governo degli Stati Uniti d'America per l'istituzione di un forum di cooperazione per il commercio e gli investimenti, concluso il 25 maggio 2006

A.

L'accordo serve a consolidare le relazioni fra la Svizzera e gli Stati Uniti in materia di commercio e investimenti.

B.

L'accordo istituisce un forum di cooperazione, regolandone gli obiettivi, l'organizzazione, le procedure nonché il ruolo del settore privato.

C.

Nessuna conseguenza finanziaria.

D.

Articolo 7a capoverso 2 lettera d LOGA (RS 172.010).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 25 maggio 2006. Esso può essere denunciato per scritto da entrambe le Parti con un preavviso di sei mesi.

3857

2.6.40

Scambio di note fra la Svizzera e il Liechtenstein concernente l'omologazione di prodotti fitosanitari contenenti nuove sostanze attive, concluso il 23 maggio 2006

A.

L'accordo concerne l'applicazione nel Liechtenstein della normativa svizzera sui prodotti fitosanitari contenenti nuove sostanze attive. Sostituisce lo scambio di note del 22 aprile 2005. Sul piano materiale si tratta di una proroga di tale accordo, che era stato concluso per un periodo di un anno.

B.

Da diversi anni vi sono delle divergenze di interpretazione fra la Commissione europea e il Liechtenstein nonché taluni Stati membri dell'UE per quanto concerne il computo della durata di protezione dei cosiddetti certificati complementari di protezione (Supplementary Protection Certificate, SPC), che consentono di prolungare la durata di protezione dei brevetti per i medicamenti. Secondo la Commissione europea, la durata di uno SPC all'interno dello Spazio economico europeo (SEE) decorre a partire dal giorno in cui l'omologazione svizzera è direttamente riconosciuta nel Liechtenstein se Swissmedic l'ha rilasciata prima di un'autorità dello SEE. In tal modo la durata effettiva del brevetto è decurtata nello SEE, poiché il termine inizia a decorrere prima che il medicamento autorizzato in Svizzera abbia accesso al mercato dello SEE. La Corte di giustizia delle Comunità europee ha aderito all'interpretazione della Commissione europea (Sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 21 aprile 2005 emessa nelle cause congiunte C-207/03 Novartis SA e C-252/03 Millenium Pharmaceuticals Inc.).

Dal momento che la normativa in materia di certificati complementari di protezione (SPC) per i prodotti fitosanitari è la stessa di quella per i medicamenti, per ovviare agli inconvenienti economici conseguenti alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee per le imprese che domandano di omologare prodotti fitosanitari contenenti nuove sostanze attive presso l'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG), la Svizzera e il Liechtenstein hanno concluso ­ parallelamente all'accordo del 22 aprile 2005 concernente l'applicazione nel Liechtenstein della legislazione svizzera sui prodotti terapeutici relativo all'omologazione dei medicamenti contenenti nuove sostanze attive (RS 0.812.101.951.41) ­ un accordo sull'applicazione nel Liechtenstein della legislazione svizzera sui prodotti fitosanitari contenenti nuove sostanze attive.

Sulla base di questo accordo, l'omologazione di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive (New Chemical Entities, NCE) da parte dell'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG) non sarà più estesa automaticamente al Liechtenstein, ma di norma sarà differita di 12 mesi.

C.

Nessuna conseguenza finanziaria.

D.

Articolo 7a capoverso 2 lettera b LOGA (RS 172.010).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 1° giugno 2006 per un periodo di tre anni.

Prima del termine della validità le Parti esamineranno gli adeguamenti necessari in vista di un'applicazione ulteriore. A tal fine avvieranno in tempo utile i pertinenti negoziati sulla base dell'accordo.

3858

2.6.41

Accordo complementare fra la Svizzera e il Liechtenstein allo scambio di note dell'11 dicembre 2001 concernente la validità della legislazione svizzera per gli agenti terapeutici nel Liechtenstein, relativo all'omologazione di medicamenti contenenti nuove sostanze attive, concluso il 23 maggio 2006

A.

L'accordo completa lo scambio di note dell'11 dicembre 2001 fra la Svizzera e il Liechtenstein concernente la validità della legislazione svizzera per gli agenti terapeutici (RS 0.812.101.951.4) Sostituisce l'accordo complementare del 22 aprile 2005. Sul piano materiale si tratta di una proroga di tale accordo complementare, che era stato concluso per un periodo di un anno.

B.

Da diversi anni vi sono delle divergenze di interpretazione fra la Commissione europea e il Liechtenstein nonché taluni Stati membri dell'UE per quanto concerne il computo della durata di protezione dei cosiddetti certificati complementari di protezione (Supplementary Protection Certificate, SPC), che consentono di prolungare la durata di protezione dei brevetti per i medicamenti. Secondo la Commissione europea, la durata di uno SPC all'interno dello Spazio economico europeo (SEE) decorre a partire dal giorno in cui l'omologazione svizzera è direttamente riconosciuta nel Liechtenstein se Swissmedic l'ha rilasciata prima di un'autorità dello SEE. In tal modo la durata effettiva del brevetto è decurtata nello SEE poiché il termine inizia a decorrere prima che il medicamento autorizzato in Svizzera abbia accesso al mercato dello SEE. La Corte di giustizia delle Comunità europee ha aderito all'interpretazione della Commissione europea (Sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 21 aprile 2005 emessa nelle cause congiunte C-207/03 Novartis SA e C-252/03 Millenium Pharmaceuticals Inc.).

La Svizzera e il Liechtenstein hanno adeguato il loro accordo bilaterale relativo alla legislazione applicabile ai medicamenti sia per ovviare agli inconvenienti economici conseguenti alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee per le imprese che richiedono l'omologazione dei medicamenti all'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici Swissmedic, sia per consentire ai pazienti di accedere quanto prima ai medicamenti innovatori contenenti nuove sostanze.

Sulla base di questo accordo, l'omologazione di medicamenti con nuove sostanze attive (New Chemical Entities, NCE) da parte di Swissmedic non sarà più estesa automaticamente al Liechtenstein, ma di norma sarà differita di 12 mesi.

C.

Nessuna conseguenza finanziaria.

D.

Articolo 7a capoverso 2 lettera b LOGA (RS 172.010).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 1° giugno 2006 per un periodo di tre anni.

Prima del termine della validità le Parti esamineranno gli adeguamenti necessari in vista di un'applicazione ulteriore. A tal fine avvieranno in tempo utile i pertinenti negoziati sulla base dell'accordo.

3859

2.6.42

Accordo che modifica l'Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità, concluso il 22 dicembre 2006

A.

L'accordo contiene modifiche a talune disposizioni dell'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità (RS 0.946.526.81).

B.

L'Accordo sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità (ARM) è entrato in vigore il 1° giugno 2002. In vista di una migliore e più semplice applicazione dell'accordo, le Parti hanno ritenuto necessario apportarvi talune modifiche. La più importante permette di sopprimere la clausola dell'origine contenuta inizialmente nell'accordo (art. 4), che limitava il campo di applicazione dell'accordo ai prodotti originari della Svizzera e della CE. L'Accordo verrà applicato a tutti i prodotti coperti da quest'ultimo indipendentemente dalla loro origine. Ciò significa che i produttori svizzeri non rischieranno più di perdere d'un tratto il riconoscimento delle loro certificazioni di origine nella CE nel caso in cui, a causa di un cambiamento nella catena di produzione, aumentassero le componenti fabbricate da produttori extraeuropei. Gli organismi di valutazione della conformità svizzeri potranno inoltre certificare prodotti fabbricati nei Paesi non europei in vista della loro commercializzazione nella CE o nello SEE.

Le altre modifiche permettono di semplificare da un lato la procedura concernente l'adozione, il ritiro e la sospensione degli organismi di valutazione della conformità riconosciuti nel quadro dell'accordo, d'altro lato il processo di aggiornamento dell'elenco delle autorità preposte alla designazione di questi organismi.

C.

Nessuna conseguenza finanziaria.

D.

Articolo 14 della legge federale del 6 ottobre 1995 sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC; RS 946.51).

E.

L'accordo che modifica l'ARM è stato parafato il 14 ottobre 2004. Da parte svizzera è stato approvato dal Consiglio federale il 10 giugno 2005. Da parte della Comunità europea, la procedura d'approvazione ha richiesto molto più tempo del previsto, tanto che il Consiglio lo ha adottato solo il 20 dicembre 2006. Le Parti hanno firmato e ratificato l'accordo il 22 dicembre 2006.

L'accordo entra in vigore il 1° febbraio 2007.

3860

2.7

Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

2.7.1

Contratto quadro sulla prestazione di servizi da parte dell'Ufficio federale dell'aviazione civile (UFAC) all'Agenzia europea per la sicurezza aerea (AESA) («Framework Service Contract concerning the provision of services to the European Aviation Safety Agency by the Federal Office of Civil Aviation»), concluso il 22 dicembre 2006

A.

Il contratto definisce il quadro giuridico del trasferimento di compiti di natura tecnica dall'AESA all'UFAC.

B.

Con la partecipazione della Svizzera all'AESA, approvata dal Parlamento, talune attività di sorveglianza nel settore della sicurezza aerea sono state delegate all'AESA. Viste tuttavia le difficoltà che quest'ultima incontra nel reperire il personale necessario per esercitare le competenze che le sono attribuite, l'Agenzia intende affidare determinati compiti di perizia tecnica alle autorità nazionali. A tali fine è necessario concludere il contratto quadro.

C.

Nessuna conseguenza finanziaria.

D.

Articolo 3a capoverso 2 della legge federale del 21 dicembre 1948 sulla navigazione aerea (RS 748.0).

E.

Il contratto è entrato in vigore il 22 dicembre 2006 per un periodo di tre anni, con possibilità di proroga. Esso può essere denunciato da una Parte con notifica scritta all'altra Parte.

3861

2.7.2

Accordo fra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica Araba Siriana concernente i trasporti internazionali su strada di persone e merci, concluso il 5 settembre 2006

A.

L'accordo, compreso l'allegato, definisce le modalità relative allo svolgimento dei trasporti su strada di persone e merci fra i due Paesi.

B.

L'accordo rinnova un accordo entrato in vigore nel 1993, adeguandolo alla situazione attuale. Il rinnovo è stato richiesto dalla Siria.

C.

Nessuna conseguenza finanziaria.

D.

Articolo 106 capoverso 7 della legge federale del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale (LCStr; RS 741.01) e articolo 6 capoverso 3 della legge federale del 18 giugno 1993 sul trasporto di viaggiatori e l'accesso alle professioni di trasportatore su strada (LTV; RS 744.10).

E.

L'accordo è stato firmato il 5 settembre 2006 ed entra in vigore dopo la reciproca notifica delle Parti. La Svizzera ha inviato la sua notifica il 12 dicembre 2006. L'accordo è valido un anno e, nel caso in cui non sia denunciato, viene rinnovato ogni anno tacitamente di un anno. Esso può essere denunciato per scritto da entrambe le Parti con un preavviso di tre mesi.

3862

2.7.3

Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica di Cuba relativo al traffico aereo di linea, concluso il 19 ottobre 2000

A.

L'accordo disciplina le relazioni tra i due Paesi per quanto concerne la gestione di linee aeree regolari; sostituisce l'accordo del 14 febbraio 1974.

B.

Il nuovo accordo rientra nell'ambito della politica della Svizzera in materia di trasporti aerei, come definita da Parlamento e Governo. Detta politica prevede segnatamente una liberalizzazione progressiva sul piano bilaterale quando un approccio multilaterale regionale o globale non è possibile.

C.

Nessuna conseguenza finanziaria.

D.

Articolo 3a capoverso 2 della legge federale del 21 dicembre 1948 sulla navigazione aerea (RS 748.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 14 novembre 2005. La denuncia ha effetto 12 mesi dopo la notifica della stessa da parte di uno Stato parte all'accordo.

Pubblicazione successiva.

3863

2.7.4

Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica Dominicana (Trasporto aereo), concluso il 7 dicembre 2000

A.

L'accordo disciplina le relazioni tra i due Paesi per quanto concerne la gestione di linee aeree regolari.

B.

L'accordo rientra nell'ambito della politica della Svizzera in materia di trasporti aerei, come definita da Parlamento e Governo. Detta politica prevede segnatamente una liberalizzazione progressiva sul piano bilaterale quando un approccio multilaterale regionale o globale non è possibile.

C.

Nessuna conseguenza finanziaria.

D.

Articolo 3a capoverso 2 della legge federale del 21 dicembre 1948 sulla navigazione aerea (RS 748.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 24 gennaio 2006. La denuncia prende effetto alla fine del periodo d'orario in corso 12 mesi dopo la notifica della stessa da parte di uno Stato contraente.

3864

2.7.5

Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo del Regno ascemita di Giordania concernente il traffico aereo, concluso il 28 aprile 2003

A.

L'accordo disciplina le relazioni tra i due Paesi per quanto concerne la gestione di linee aeree regolari; sostituisce l'accordo del 19 giugno 1974.

B.

L'accordo rientra nell'ambito della politica della Svizzera in materia di trasporti aerei, come definita da Parlamento e Governo. Detta politica prevede segnatamente una liberalizzazione progressiva sul piano bilaterale quando un approccio multilaterale regionale o globale non è possibile.

C.

Nessuna conseguenza finanziaria.

D.

Articolo 3a capoverso 2 della legge federale del 21 dicembre 1948 sulla navigazione aerea (RS 748.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 18 settembre 2005. La denuncia prende effetto alla fine del periodo d'orario in corso 12 mesi dopo la notifica della stessa da parte di uno Stato contraente. Pubblicazione successiva a causa di ritardi procedurali subentrati dopo l'entrata in vigore dell'accordo.

3865

2.7.6

Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica del Kenya concernente il traffico aereo di linea, concluso il 3 dicembre 2004

A.

L'accordo disciplina le relazioni tra i due Paesi per quanto concerne la gestione di linee aeree regolari; sostituisce l'accordo del 21 novembre 1978.

B.

Il nuovo accordo rientra nell'ambito della politica della Svizzera in materia di trasporti aerei, come definita da Parlamento e Governo. Detta politica prevede segnatamente una liberalizzazione progressiva sul piano bilaterale quando un approccio multilaterale regionale o globale non è possibile.

C.

Nessuna conseguenza finanziaria.

D.

Articolo 3a capoverso 2 della legge federale del 21 dicembre 1948 sulla navigazione aerea (RS 748.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 23 dicembre 2005. La denuncia prende effetto alla fine del periodo d'orario in corso 12 mesi dopo la notifica della stessa da parte di uno Stato contraente. Pubblicazione successiva.

3866

2.7.7

Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica del Kirghizistan concernente il traffico aereo, concluso il 25 ottobre 2002

A.

L'accordo disciplina le relazioni tra i due Paesi per quanto concerne la gestione di linee aeree regolari.

B.

L'accordo rientra nell'ambito della politica della Svizzera in materia di trasporti aerei, come definita da Parlamento e Governo. Detta politica prevede segnatamente una liberalizzazione progressiva sul piano bilaterale quando un approccio multilaterale regionale o globale non è possibile.

C.

Nessuna conseguenza finanziaria.

D.

Articolo 3a capoverso 2 della legge federale del 21 dicembre 1948 sulla navigazione aerea (RS 748.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 30 marzo 2006. La denuncia prende effetto alla fine del periodo d'orario in corso 12 mesi dopo la notifica della stessa da parte di uno Stato contraente.

3867

2.7.8

Accordo fra il «Kraftfahrt-Bundesamt» a Flensburg (KBA) e l'Ufficio federale delle strade (USTRA) concernente le modalità tecniche dello scambio reciproco di dati relativi ai veicoli e ai loro detentori conformemente all'Accordo del 27 aprile 1999 tra la Svizzera e la Germania in materia di polizia, concluso il 24 maggio 2006

A.

L'accordo definisce le modalità tecniche e organizzative dello scambio di dati.

B.

L'obbligo di scambiarsi i dati risulta dall'Accordo tra la Svizzera e la Germania in materia di polizia.

C.

Le due autorità nazionali preposte alla registrazione assumono i propri costi d'installazione e di gestione. Per quanto riguarda il costo dello scambio di dati non è possibile fornire alcuna indicazione.

D.

Articolo 47 dell'Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania sulla cooperazione transfrontaliera in materia di polizia e giudiziaria, concluso il 27 aprile 1999, approvato dall'Assemblea federale il 26 settembre 2000, strumenti di ratificazione scambiati il 15 gennaio 2002, entrato in vigore il 1° marzo 2002 (RS 0.360.136.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 1° luglio 2006. Esso può essere denunciato per scritto in ogni momento da entrambe le Parti.

3868

2.7.9

Accordo del 25 ottobre 2006 sotto forma di scambio di note tra il Consiglio federale svizzero e il Governo del Principato del Liechtenstein concernente la partecipazione del Liechtenstein alla gestione e all'utilizzazione dei registri automatizzati svizzeri nel settore della circolazione stradale

A.

L'accordo riguarda la collaborazione fra la Svizzera e il Liechtenstein nel settore dei registri previsti dalle rispettive legislazioni nazionali. Tale collaborazione riguarda in particolare i seguenti registri: ­ registro dei veicoli e dei detentori di veicoli; ­ registro delle misure amministrative; ­ registro delle autorizzazioni a condurre; ­ registro dei tipi di veicoli; ­ registro delle carte per l'odocronografo.

B.

La collaborazione svolta finora in questo settore viene proseguita e intensificata.

C.

Nessuna conseguenza finanziaria.

D.

Articoli 56 e 106 capoverso 5 nonché articolo 104a capoverso 7, articolo 104b capoverso 7, articolo 104c capoverso 7 e articolo 104d capoverso 7 della legge federale del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale (LCStr; RS 741.01).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 1° novembre 2006. Esso può essere denunciato da ciascuna delle Parti con un preavviso di un anno.

3869

2.7.10

Accordo multilaterale (M 165) concernente la capienza degli imballaggi applicabile al trasporto in quantità limitate del n. ONU 1791, Gruppo di Imballaggio III, firmato il 19 aprile 2006

A.

L'accordo concerne il trasporto internazionale su strada delle merci pericolose (ADR; RS 0.741.621).

B.

In deroga alle prescrizioni della sezione 3.4.6 dell'ADR, è possibile innalzare il limite, di cui al codice LQ 19, da tre litri a cinque litri, quale soglia applicabile al recipiente interno di imballaggi combinati utilizzati per il trasporto in quantità limitate per unità di collo della soluzione di ipoclorito (n. ONU 1791) del Gruppo di Imballaggio III.

C.

Nessuna conseguenza finanziaria.

D.

Legge federale del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale (RS 741.01), articolo 106 capoverso 9.

E.

L'accordo è entrato in vigore per la Svizzera il 19 aprile 2006.

3870

2.7.11

Protocollo sulla revisione di alcune parti dell'Accordo regionale per la zona europea di radiodiffusione (Stoccolma, 1961)

A.

Gli atti finali della Conferenza regionale delle radiocomunicazioni (CRR-06Rév.ST61), incaricata di rivedere l'Accordo regionale per la zona europea di radiodiffusione (Stoccolma, 1961), comprendono il Protocollo sulla revisione di alcune parti dell'Accordo regionale per la zona europea di radiodiffusione (Stoccolma, 1961).

B.

L'impiego delle bande di frequenza 174-230 MHz e 470-862 MHz per la radiodiffusione analogica terrestre era disciplinato nell'Accordo di Stoccolma del 1961 (ST61). Con la conclusione, il 16 giugno 2006, dell'Accordo GE06 concernente la pianificazione, nelle stesse bande di frequenza, della radiodiffusione digitale terrestre, era necessario adeguare il campo di applicazione dell'Accordo ST61. La CRR-06-Rév.ST61 incaricata di procedere a questo adeguamento era necessaria per garantire la conformità con il diritto internazionale e con i testi fondamentali dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT).

C.

Nessuna conseguenza finanziaria.

D.

Articolo 74 capoverso 2bis della legge federale del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione (LRTV) e articolo 64 capoverso 2 della legge del 30 aprile 1997 sulle telecomunicazioni (LTC).

E.

Il Protocollo sulla revisione dell'Accordo ST61 viene applicato a titolo provvisorio dalla Svizzera dalla sua adozione, il 17 giugno 2006. Entra in vigore il 17 giugno 2007. Non può essere denunciato. Per quel che riguarda le parti dell'Accordo ST61 che non vengono rivedute, esse possono essere denunciate dall'una o dall'altra parte con un preavviso scritto di un anno.

3871

2.7.12

Accordo regionale concernente la pianificazione del servizio di radiodiffusione terrestre digitale nella Regione 1 (parti della Regione 1 situate a ovest del meridiano 170° E e a nord del parallelo 40° S, Mongolia esclusa) e nella Repubblica Islamica dell'Iran nelle bande di frequenza 174-230 MHz e 470­862 MHz (Ginevra, 2006)

A.

Gli atti finali della Conferenza regionale delle radiocomunicazioni (CRR-06) comprendono l'Accordo regionale concernente la pianificazione del servizio di radiodiffusione terrestre digitale nella Regione 1 (parti della Regione 1 situate a ovest del meridiano 170° E e a nord del parallelo 40° S, Mongolia esclusa) e nella Repubblica Islamica dell'Iran nelle bande di frequenza 174­230 MHz e 470­862 MHz (Ginevra, 2006). L'Accordo GE06 è un accordo regionale concluso sotto l'egida dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT), la quale è pure incaricata di applicarlo.

B.

Dal punto di vista della Svizzera, il nucleo dell'Accordo GE06 è costituito da un piano per l'attribuzione e la dotazione di frequenze per la radiodiffusione digitale. In virtù di questo piano, la Svizzera dispone di un gran numero di coperture nazionali complete per la radiodiffusione digitale (televisiva e radiofonica). In questo accordo la CRR-06 ha però anche elencato i trasmettitori radiotelevisivi analogici, che fino al 17 giugno 2015 potranno beneficiare di una protezione totale dalle interferenze provocate dai trasmettitori radiotelevisivi digitali.

C.

Per la Svizzera la conclusione dell'Accordo GE06 non ha nessuna particolare conseguenza finanziaria. I costi risultanti dalla sua applicazione da parte dell'UIT saranno coperti dal budget ordinario di quest'ultimo.

D.

Articolo 74 capoverso 2bis della legge federale del 21 giugno 1991 sulla radiotelevisione (LRTV) e articolo 64 capoverso 2 della legge del 30 aprile 1997 sulle telecomunicazioni (LTC).

E.

Le disposizioni dell'Accordo GE06 vengono applicate a titolo provvisorio dalla Svizzera dalla sua adozione, il 17 giugno 2006. L'accordo può essere denunciato dall'una o dall'altra parte con un preavviso scritto di un anno.

3872

2.7.13

Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT): atti finali della Conferenza dei plenipotenziari (PP-06, Antalya, 2006)

A.

Gli atti finali della Conferenza dei plenipotenziari (PP-06, Antalya, 2006) dell'UIT (Unione internazionale delle telecomunicazioni) comprendono la modifica di alcune disposizioni della Costituzione, della Convenzione e del Regolamento generale, nonché l'adozione di una serie di risoluzioni e di decisioni per il periodo 2007-2010.

B.

Le disposizioni della Convenzione e della Costituzione, firmate a Ginevra nel 1992 e modificate in occasione dei PP-94 (Kyoto, 1994), PP-98 (Minneapolis, 1998) e PP-02 (Marrakesch, 2002), sono state adeguate per il periodo 2007-2010. In particolare, la durata della Conferenza dei plenipotenziari è stata portata da quattro a tre settimane ed è stata modificata la data per la notifica del numero di unità contributive.

C.

In occasione della PP-06 la Svizzera ha annunciato la sua decisione di ridurre il proprio contributo finanziario attraverso la riduzione del numero di unità contributive per gli anni compresi fra il 2008 e il 2011.

D.

Articolo 166 capoverso 2 della Costituzione federale e articolo 64 capoverso 1 della legge del 30 aprile 1997 sulle telecomunicazioni (LTC; RS 784.10).

E.

Alcune di queste disposizioni sono applicabili a titolo provvisorio dal 24 novembre 2006. Inoltre, l'insieme delle decisioni, risoluzioni e raccomandazioni adottate dalla PP-06 è applicabile dal 24 novembre 2006.

3873

3874

Accordo fra il Governo svizzero Accordo aggiuntivo 12.5.2006 e il Governo della Repubblica popolare del Bangladesh concernente la cooperazione tecnica e finanziaria nel progetto «Reaching Out of School Children», concluso il 10 febbraio 2005

Entrata in vigore

Base legale

12.5.2006

Art. 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

30.10. 2006 30.10.2006 Art. 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

3.1.2

Complemento

Accordo di cofinanziamento tra la DSC e il Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (PNUS) concernente il progetto «2005 Afghan Elections Phase II», concluso il 14 settembre 2005

Data

3.1.1

Forma, designazione (fonte, RU/RS)

Accordo di base (fonte, RU/RS)

Dipartimento federale degli affari esteri

3.1

N.

Rendiconto delle modifiche di trattati per dipartimento

3

Proroga dell'accordo al 30.6.2006, in modo da portare a termine i compiti previsti nella prima fase e preparare la fase successiva

I costi per l'elezione del parlamento afghano hanno fatto segnare una lacuna di finanziamento pari a 15 milioni di dollari americani. Il PNUS ha chiesto alla comunità dei donatori di coprire tale disavanzo versando un contributo proporzionale al PIL di ognuno di essi

Contenuto

­

119 488 dollari americani.

Aiuto pubblico allo sviluppo

Costi

3875

31.1.2006

1.1.2006

Art. 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

Accordo tra il Fondo di aiuto Addendum sociale d'urgenza del Governo del Nicaragua e il Governo svizzero concernente il programma di approvvigionamento idrico e di risanamento «AGUASAN», concluso il 3 dicembre 2004

Base legale

3.1.4

Entrata in vigore

Accordo fra il Governo svizzero Accordo aggiuntivo 15.10.2006 15.10.2006 Art. 10 della legge e il Governo della Repubblica federale del 19 popolare del Bangladesh marzo 1976 sulla concernente la cooperazione cooperazione allo tecnica e finanziaria nel progetto sviluppo e l'aiuto «Reaching Out of School umanitario internaChildren», concluso zionali (RS 974.0).

il 10 febbraio 2005

Data

3.1.3

Forma, designazione (fonte, RU/RS)

Accordo di base (fonte, RU/RS)

N.

5,924 milioni di franchi.

Aiuto pubblico allo sviluppo

Costi

L'Addendum definisce la ­ proroga della fase fino al 30 aprile 2006. Questa misura si è imposta a causa dei ritardi operativi intervenuti nell'attuazione del progetto

Proroga dell'accordo al 30.6.2010. Il progetto è stato elaborato nel 2005 in collaborazione con la Banca mondiale, la DSC e il Governo. La DSC ha manifestato sin dall'inizio la propria disponibilità a cofinanziare il progetto per l'intera sua durata, ossia fino al 2010, pur riservandosi la facoltà di riesaminare la situazione dopo due anni (dall'1.2.2005 al 30.6.2006, periodo designato in seno alla DSC come "fase 1"). Si trattava di verificare il raggiungimento di determinati indicatori e di decidere su questa base se continuare o meno il cofinanziamento. La decisione è stata presa il 7.7.2006 con l'approvazione della proposta di credito per la fase 2. L'Accordo è stato prorogato di conseguenza

Contenuto

Accordo tra la Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) e il Fondo di aiuto sociale d'urgenza del Governo del Nicaragua concernente il programma di approvvigionamento idrico e di risanamento «AGUASAN», concluso il 3 dicembre 2004

Accordo dell'11 aprile 2005 tra la Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) e il Ministero degli affari esteri dell'Ecuador

Accordo tra la Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), il Ministero degli affari esteri dell'Ecuador e l'Istituto nazionale di ricerca agricola «Instituto Nacional Autónomo de Investigación Agropecuaria» (INIAP), del 24 ottobre 2004

3.1.5

3.1.6

3.1.7

3876

Accordo di base (fonte, RU/RS)

N.

Complemento

Scambio di note

2. Addendum

Forma, designazione (fonte, RU/RS)

3.7.2006

13.4.2006

1.10.2006

Data

3.7.2006

13.4.2006

1.10.2006

Entrata in vigore

Art. 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

Art. 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

Art. 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

Base legale

465 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo

­

Costi

Questo complemento regola gli ­ aspetti operativi e amministrativi del progetto «Fortalecimiento de la Investigación y Producción de Semillas de Papa en el Ecuador» (FORTIPAPA)

Proroga della durata dell'accordo fino al 31.12.2006 e aumento del montante dell'accordo a 965 000 franchi

L'Addendum definisce la proroga della fase fino al 31 marzo 2007. Questa misura si è imposta a causa dei ritardi operativi intervenuti nell'attuazione del progetto

Contenuto

Accordo dell'11 aprile 2005 tra Scambio di note la Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) e il Ministero degli affari esteri dell'Ecuador concernente il progetto RETO RURAL, «Formación Profesional y Capacitación para el Empleo y el Desarrollo Local en Zonas Rurales», e addendum a questo accordo del 13 aprile 2006

Accordo fra la Svizzera, rappre- Complemento sentata dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), e il Ministero dell'educazione della Repubblica di Serbia concernente la cooperazione tecnica nel settore dell'educazione, concluso il 23 luglio 2003

3.1.9

3.1.10

3877

Accordo tra la Direzione dello Complemento sviluppo e della cooperazione (DSC), il Ministero degli affari esteri dell'Ecuador e l'Istituto nazionale di ricerca agricola («Instituto Nacional Autónomo de Investigación Agropecuaria», INIAP), del 24 ottobre 2004, e addendum a questo accordo, del 3 luglio 2006

3.1.8

Forma, designazione (fonte, RU/RS)

Accordo di base (fonte, RU/RS)

N.

Entrata in vigore

Base legale

1.12.2006

1.12.2006

Art. 11 del decreto federale del 24 marzo 1995 concernente la cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

28.12.2006 28.12.2006 Art. 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

10.12.2006 10.12.2006 Art. 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

Data

­

70 000 dollari americani.

Aiuto pubblico allo sviluppo

Costi

L'accordo di origine è stato ­ prorogato di tre anni, fino al 2009. È stato necessario adeguare diversi articoli dell'Accordo.

La proroga si è rivelata necessaria ai fini del raggiungimento degli obiettivi prefissati

Proroga della durata dell'accordo fino 31.1.2007

Questo complemento disciplina gli aspetti operativi e amministrativi del progetto «Fortalecimiento de la Investigación y Producción de Semillas de Papa en el Ecuador» (FORTIPAPA)

Contenuto

Accordo del 20 dicembre 2005 Accordo aggiuntivo 14.9.2006 fra la Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) e l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) concernente un contributo alla Conferenza sul rafforzamento delle capacità nel settore della promozione della salute

3.1.13

3878

Accordo del 18 novembre 2003 tra la Svizzera e il Governo della Repubblica d'Albania concernente l'«Increase Skills Development Opportunities Project»

3.1.12

Entrata in vigore

Base legale

Accordo aggiuntivo 13.7.2006

14.9.2006

13.7.2006

Art. 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

Art. 11 del decreto federale del 24 marzo 1995 concernente la cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

18.12.2006 18.12.2006 Art. 11 del decreto federale del 24 marzo 1995 concernente la cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

Accordo tra la Svizzera, rappre- Complemento sentata dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), e la Missione delle Nazioni Unite in Kosovo (UNMIK) concernente il progetto «Housing and Property Directorate (HPD)», concluso il 2 giugno 2004

Data

3.1.11

Forma, designazione (fonte, RU/RS)

Accordo di base (fonte, RU/RS)

N.

Proroga della durata dell'accordo fino al 30 settembre 2007

Aumento del contributo non rimborsabile accordato dalla Svizzera all'Albania e proroga dell'accordo fino al 31.12.2006

Istituita nel marzo 2006, la «Kosovo Property Agency» (KPA) ha assunto compiti e responsabilità dell'«Housing and Property Directorate» (HPD).

L'Accordo è stato inoltre prorogato di quattro mesi, fino al 30 aprile 2006

Contenuto

­

2,53 milioni di franchi.

Aiuto pubblico allo sviluppo

­

Costi

Accordo tra la DSC e Complemento l'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) concernente l'esecuzione del progetto «Strengthening CINTERFOR/ILO's Webpage» (ottimizzazione della pagina Internet), concluso il 3.12.2002 ­ Modifica della durata dell'accordo

3.1.16

3879

Accordo tra la DSC e Scambio di lettere l'Organizzazione delle Nazioni Unite per lo sviluppo industriale (ONUSI) concernente il progetto US/GLO/04/116 «Thematic Cooperation between UNIDO and SDC in the Area of SME Cluster Development and Corporate Social Responsibility» (Cooperazione tematica tra l'ONUSI e la DSC nel settore dello sviluppo di cluster di PMI e del promovimento della responsabilità delle imprese sul piano sociale), concluso il 2.12.2004

3.1.15

Data

Entrata in vigore

Base legale

18.1.2006

27.3.2006

18.1.2006

27.3.2006

Art. 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

Art. 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

Accordo aggiuntivo 11.12.2006 11.12.2006 Art. 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

Accordo del 15 gennaio 2003 tra la Svizzera, rappresentata dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), e la Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo e l'Associazione internazionale dello sviluppo

3.1.14

Forma, designazione (fonte, RU/RS)

Accordo di base (fonte, RU/RS)

N.

Proroga della durata del progetto fino al 31.3.2006, senza costi aggiuntivi per la DSC

Proroga della durata del progetto fino a fine giugno 2006, senza costi aggiuntivi per la DSC

Aumento del contributo non rimborsabile accordato dalla Svizzera per le ricerche in vista del Rapporto sullo sviluppo mondiale 2008 sul tema dell'agricoltura

Contenuto

­

­

50 000 franchi.

Aiuto pubblico allo sviluppo

Costi

European Fusion Development Agreement (EFDA) (RU 1980 692)

3.2.3

3880

Contratto d'associazione dell'11 Modifica marzo 1987 tra la Confederadell'accordo zione Svizzera e la Comunità europea dell'energia atomica nel campo della fusione termonucleare controllata e della fisica dei plasmi (RS 0.424.122)

3.2.2

Data

Modifica dell'accordo

15.6.2007

Entrata in vigore

20.12.2006 1.1.2007

21.12.2006 1.1.2007

23.5.2005 Adottato dalla 58a Assemblea mondiale della sanità

Regolamento sanitario internazionale del 25 luglio 1969 (RS 0.818.102): disposizioni legali vincolanti a livello internazionale, basate sugli art. 21 e 22 della Costituzione dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS; RS 0.810.1)

3.2.1

Forma/designazione (fonte, RU/RS)

Accordo di base (fonte, RU/RS)

Dipartimento federale dell'interno

N.

3.2

Art. 16 cpv. 3 lett. a della legge federale del 7 ottobre 1983 sulla ricerca (LR; RS 420.1) Art. 10d dell'ordinanza della LR (RS 420.11)

Art. 16 cpv. 3 lett. a della legge federale del 7 ottobre 1983 sulla ricerca (LR; RS 420.1) Art. 10d dell'ordinanza della LR (RS 420.11)

Art. 7a cpv. 2, lett.

b LOGA

Base legale

Costi

Accordo sulle attività comuni ­ europee in materia di ricerca nel settore della fusione termonucleare controllata e sul finanziamento di tali attività. Proroga di un anno (sino a fine 2007)

Accordo sulle attività comuni in ­ materia di ricerca nel settore della fusione termonucleare controllata e sul finanziamento di tali attività. Proroga di un anno (sino a fine 2007)

Il Regolamento sanitario inter­ nazionale (RSI), interamente riveduto, è uno strumento completo che permette di prevenire, sorvegliare e combattere la propagazione a livello internazionale di pericoli che possono compromettere gravemente la salute

Contenuto

3881

Accordo dell'11 ottobre 2005 Modifica inteso a promuovere la mobilità dell'accordo del personale nel campo della fusione termonucleare controllata tra la Comunità europea dell'energia atomica e i suoi associati (RS 0.424.13)

3.2.5

Modifica dell'accordo

Accordo sull'utilizzazione del JET (RU 1980 692)

3.2.4

Forma/designazione (fonte, RU/RS)

Accordo di base (fonte, RU/RS)

N.

Entrata in vigore

22.12.2006 1.1.2007

22.12.2006 1.1.2007

Data

Art. 16 cpv. 3 lett. a della legge federale del 7 ottobre 1983 sulla ricerca (LR; RS 420.1) Art. 10d dell'ordinanza della LR (RS 420.11)

Art. 16 cpv. 3 lett. a della legge federale del 7 ottobre 1983 sulla ricerca (LR; RS 420.1) Art. 10d dell'ordinanza della LR (RS 420.11)

Base legale

­

Costi

Accordo concernente misure ­ atte ad agevolare lo scambio di ricercatori tra i centri europei di ricerca nel campo della fusione (indennità salariali, rifusione delle spese di viaggio ecc.).

Proroga dell'accordo di un anno (fine 2007)

Accordo sull'utilizzazione in comune del grande impianto europeo di ricerca JET (Joint European Torus). Proroga dell'accordo di un anno (2007)

Contenuto

Accordo del 20 dicembre 1971 fra la Svezia, taluni Stati membri dell'Organizzazione europea di ricerche spaziali e l'Ente medesimo su un progetto speciale per il lancio di razzi sonda (con allegati) (RU 1973 741, RS 0.425.11) Protocollo aggiuntivo del 1° luglio 1980 all'Accordo fra la Svezia, taluni Stati membri dell'Organizzazione europea di ricerche spaziali e l'Ente medesimo su un progetto speciale per il lancio di razzi sonda (con allegati) (RU 1996 848, RS 0.425.112)

3.2.6

3882

Accordo di base (fonte, RU/RS)

N.

Data

Accordo riveduto 17.6.2004 tra taluni Stati membri dell'Agenzia spaziale europea e l'Agenzia spaziale europea concernente il progetto speciale Esrange e Andøya per il lancio di razzi sonda e di palloni stratosferici.

RU 2007 523, RS 0.425.11

Forma/designazione (fonte, RU/RS)

1.1.2006

Entrata in vigore

DCF del 23.11.2005

FF del 4.12.1972 (RU 1973 740)

Base legale

L'Accordo si prefigge di garantire la disponibilità futura di mezzi di lancio di razzi sonda e di palloni stratosferici e di impiegare in modo efficace questi mezzi. Proroga dell'accordo fino alla fine del 2010

Contenuto

100 000 franchi l'anno

Costi

Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC) (RS 0.142.112.681)

Accordo OMC sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (Accordo TRIPS) (RS 0.632.20)

3.3.1

3.3.2

3883

Accordo di base (fonte, RU/RS)

Data

Protocollo di 6.12.2005 emendamento dell'Accordo OMC sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio

Decisione 1/2006 6.7.2006 del Comitato misto.

RU 2006 5851

Forma/Designazione (fonte, RU/RS)

­

6.7.2006

Entrata in vigore

Dipartimento federale di giustizia e polizia

N.

3.3

Art. 7a cpv. 2 lett. a della legge del 21 marzo 1997 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA)

Art. 14 e 18 ALC

Base legale

A causa di un cambiamento nel settore dell'aiuto reciproco: da 40 000 a 80 000 franchi l'anno

Costi

Applicazione giuridica della ­ decisione adottata dall'OMC il 30 agosto 2003; essa riguarda la possibilità per gli Stati membri dell'OMC che hanno un'industria farmaceutica di prevedere nella loro legislazione nazionale il rilascio di una licenza obbligatoria per la fabbricazione e l'esportazione di prodotti farmaceutici brevettati.

La Svizzera ha ratificato il Protocollo il 13.9.2006

Modifica dell'Allegato II concernente la sicurezza sociale per l'adeguamento alle modifiche introdotte nelle normative corrispondenti dell'UE

Contenuto

Regolamento di esecuzione comune del 18 gennaio 1996 all'Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi ed al Protocollo relativo a tale Accordo (RS 0.232.112.21)

Protocollo del 27 giugno 1989 relativo all'Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi (RS 0.232.112.4)

Regolamento d'esecuzione del 19 giugno 1970 del Trattato di cooperazione in materia di brevetti (PCT) (RS 0.232.141.11)

3.3.3

3.3.4

3.3.5

3884

Accordo di base (fonte, RU/RS)

N.

Decisione dell'Assemblea dell'Unione internazionale di cooperazione in materia di brevetti (Unione del PCT)

Decisione dell'Assemblea dell'Unione di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi.

Decisione dell'Assemblea dell'Unione di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi.

Forma/Designazione (fonte, RU/RS)

25.9.­ 3.10.2006

25.9.­ 3.10.2006

25.9.­ 3.10.2006

Data

1.4.2007

3.10.2006

1.4.2007

Entrata in vigore

Contenuto

Art. 53 par. 1, art. 53 par. 2 lett. a) ii) e art. 58 par. 2 del Trattato di cooperazione del 19 giugno 1970 in materia di brevetti

Art. 5.2 lett. e) Protocollo relativo all'Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi

­

­

Costi

Le modifiche riguardano i ­ requisiti minimi per la ricerca internazionale in materia di brevetti e per l'esame preliminare, la forma della domanda internazionale, nonché adeguamenti di natura redazionale dovuti a precedenti modifiche

Si tratta di una modifica redazionale che rende meglio comprensibile il tenore dell'art.

5.2 lett. c) ii)

Art. 10 par. 2 Le modifiche riguardano dettalett. a) ii) gli tecnici relativi alla registradell'Accordo di zione dei marchi Madrid per la registrazione internazionale dei marchi e art. 10 par. 2 lett. a) iii) del Protoollo relativo all'Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi

Base legale

Regolamento d'esecuzione del 19 giugno 1970 del Trattato di cooperazione in materia di brevetti (PCT) (RS 0.232.141.11)

3.3.6

3885

Accordo di base (fonte, RU/RS)

N.

Decisione dell'Assemblea dell'Unione internazionale di cooperazione in materia di brevetti (Unione del PCT)

Forma/Designazione (fonte, RU/RS)

25.9.­ 3.10.2006

Data

Base legale

Contenuto

12.10.2006 Art. 57 par. 4 del Modifica dell'elenco delle tasse Trattato di coopera- allegato al regolamento zione del 19 giugno d'esecuzione del PCT 1970 in materia di brevetti

Entrata in vigore

­

Costi

Convenzione TIR del 14 novembre 1975 (RS 0.631.252.512)

Convenzione TIR del 14 novembre 1975 (RS 0.631.252.512)

Convenzione TIR del 14 novembre 1975 (RS 0.631.252.512)

3.4.1

3.4.2

3.4.3

3886

Accordo di base (fonte, RU/RS)

Decisione del Comitato di gestione della Convenzione TIR

Decisione del Comitato di gestione della Convenzione TIR

Decisione del Comitato di gestione della Convenzione TIR.

RU 2006 1157

Forma/designazione (fonte, RU/RS)

7.10.2005

4.2.2005

4.2.2005

Data

Dipartimento federale delle finanze

N.

3.4

12.8.2006

12.8.2006

1.4.2006

Entrata in vigore

Art. 7a LOGA Decreto del CF del 21.12.2005

Art. 7a LOGA

Art. 7a LOGA

Base legale

Costi

Modifiche tecniche ­ dell'Allegato concernenti l'autorizzazione e la responsabilità dell'organizzazione internazionale, autorizzata a stampare e rilasciare i libretti TIR e responsabile dell'organizzazione e del funzionamento efficaci del sistema internazionale di garanzia

Modifiche della Convenzione ­ (nuovo art. 42b, adeguamento dell'art. 60 e nuovo Allegato 10) concernenti lo scambio di informazioni fra le Parti contraenti e i loro partner, in modo da controllare efficacemente il traffico TIR

Modifiche tecniche degli ­ Allegati 1 e 9 che permettono di migliorare il controllo dell'utilizzazione del libretto TIR (documento doganale standardizzato a livello internazionale)

Contenuto

Accordo del 22 luglio 1972 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità economica europea (RS 0.632.401)

Accordo del 22 luglio 1972 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità economica europea (RS 0.632.401)

Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia (RS 0.740.72)

Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli (RS 0.916.026.81)

3.5.1

3.5.2

3.5.3

3.5.4

3887

Accordo di base (fonte, RU/RS)

Data

Decisione 1/2006 del Comitato misto veterinario

Decisione 1/2006 del Comitato dei trasporti terrestri.

RU 2006 5963

1.2.2006

1.2.2006

Entrata in vigore

1.12.2006

1.12.2006

22.06.2006 1.7.2006

Decisione 2/2006 31.1.2006 del Comitato misto.

RU 2006 1163

Decisione 1/2006 31.1.2006 del Comitato misto.

RU 2006 1159

Forma/designazione (fonte, RU/RS)

Dipartimento federale dell'economia

N.

3.5 Contenuto

­

Costi

Art. 19 par. 3 dell'Allegato 11

Art. 45 e 51 par. 2 dell'Accordo

200 000 franchi nel 2007 e 80 000 franchi negli anni successivi Modifica delle appendici 1, 2, 3, ­ 4, 5, 6 e 10 dell'Allegato 11 dell'Accordo

Creazione di un Osservatorio comune di rilevamento del traffico nella regione alpina

Art. 29 Modifica delle tabelle I, II, IV c) ­ dell'Accordo in e dell'appendice della tabella IV combinato disposto del Protocollo n. 2 dell'Accordo con gli art. 5 e 7 del Protocollo n. 2

Art. 29 Sostituzione delle tabelle III e dell'Accordo in IV b) del Protocollo n. 2 combinato disposto dell'Accordo con gli art. 5 e 7 del Protocollo n. 2

Base legale

Convenzione del 4 gennaio 1960 istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio (AELS) (RS 0.632.31)

Accordo del 29 marzo 1993 tra gli Stati dell'AELS e la Repubblica di Bulgaria (RS 0.632.312.141)

Accordo di libero scambio del 26 giugno 2003 tra gli Stati dell'AELS e la Repubblica del Cile (RS 0.632.312.451)

Accordo di libero scambio del 26 giugno 2003 tra gli Stati dell'AELS e la Repubblica del Cile (RS 0.632.312.451)

Accordo di libero scambio del 21 giugno 2001 tra gli Stati dell'AELS e il Regno ascemita di Giordania (RS 0.632.314.671)

Accordo del 10 dicembre 1992 tra gli Stati dell'AELS e la Romania (RS 0.632.316.631)

3.5.5

3.5.6

3.5.7

3.5.8

3.5.9

3.5.10

3888

Accordo di base (fonte, RU/RS)

N.

Decisione 1/2002 del Comitato misto

Decisione 1/2006 del Comitato misto

Decisione 4/2006 del Comitato misto

Decisione 3/2006 del Comitato misto

Decisione 1/2006 del Comitato misto

Decisione 1/2006 del Consiglio

Forma/designazione (fonte, RU/RS)

Art. 33 dell'Accordo

cfr. nota 4 in Art. 85 par. 5 calce dell'Accordo

cfr. nota 4 in Art. 85 par. 5 calce dell'Accordo

1.10.2006

Contenuto

­

Costi

­

Modifica del Protocollo D dell'accordo (monopolio di Stato)

­

Modifica del Protocollo B cfr. nota 2 in dell'Accordo (introduzione delle calce regole di origine Euromed)

Modifica dell'Allegato III (prodotti non contemplati nell'Accordo)

Modifica dell'art. 12 ­ dell'allegato I dell'Accordo (modifica della cosiddetta norma del «trasporto diretto»)

Modifica del Protocollo B cfr. nota 2 in dell'Accordo (introduzione delle calce regole di origine Euromed)

Art. 53 par. 3 della Modifica dell'Appendice Convenzione AELS dell'Allegato Q sul trasporto aereo

Base legale

cfr. nota 1 in Art. 31 calce dell'Accordo

3.2.2006

Entrata in vigore

11.06.2001 cfr. nota 5 in Art. 36 calce dell'Accordo

16.8.2006

31.1.2006

31.1.2006

5.9.2006

3.2.2006

Data

Accordo del 10 dicembre 1991 tra i Paesi dell'AELS e la Turchia (RS 0.632.317.631)

Accordo di consolidamento di debiti del 30 gennaio 1997 tra il Governo svizzero e il Governo russo

Accordo del 24 dicembre 1992 Scambio di lettere di aiuto finanziario tra il Governo della Confederazione Svizzera e la Repubblica di Bulgaria

3.5.13

3.5.14

3.5.15

3889

Accordo del 10 dicembre 1992 tra gli Stati dell'AELS e la Romania (RS 0.632.316.631)

3.5.12

Scambio di note

Decisione 3/2006 del Comitato misto

Decisione 1/2006 del Comitato misto

Decisione 2/2002 del Comitato misto

Accordo del 10 dicembre 1992 tra gli Stati dell'AELS e la Romania (RS 0.632.316.631)

3.5.11

Forma/designazione (fonte, RU/RS)

Accordo di base (fonte, RU/RS)

N.

Base legale

cfr. nota 6 in Art. 36 calce dell'Accordo

Entrata in vigore

21.2.2006

Art. 1 della legge federale del 24 marzo 2000 sulla conclusione di accordi di consolidamento di debiti (RS 973.20)

cfr. nota 8 in Art. 29 calce dell'Accordo

­

Costi

­

Modifica dell'art. 8 par. 1 lett. c: ­ al posto di calcolare un nuovo tasso fisso d'interesse, il tasso Libor serve quale base per il calcolo dell'interesse

Modifica del Protocollo B cfr. nota 2 in dell'Accordo (introduzione delle calce regole di origine Euromed)

Modifica del Protocollo B cfr. nota 2 in dell'Accordo (introduzione delle calce regole di origine Euromed)

Modifica del Protocollo D dell'Accordo (monopolio di Stato)

Contenuto

15.11.2006 15.11.2006 Art. 11 del decreto Proroga dell'Accordo fino al federale del 31 dicembre 2008 24 marzo 1995 concernente la cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

26.4.2006/ 7.06.2006

31.5.2006

06.06.2006 cfr. nota 7 in Art. 32 calce dell'Accordo

19.4.2002

Data

Accordo del 22 giugno 2001 tra Scambio di lettere il Governo della Confederazione Svizzera e il Governo di Albania per il progetto di approvvigionamento di acqua potabile Pogradec

Accordo del 27 settembre 1993 Scambio di note di aiuto finanziario tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Slovacchia

3.5.18

3.5.19

3890

Accordo del 26 novembre 1992 Scambio di lettere di aiuto finanziario tra il Governo della Confederazione Svizzera e il Governo della Romania

3.5.17

Complemento

Accordo del 19 giugno 1998 tra la Confederazione Svizzera e il Consiglio dei Ministri della Bosnia ed Erzegovina concernente un aiuto finanziario per il «Telecommunications Emergency Reconstruction Programme»

3.5.16

Forma/designazione (fonte, RU/RS)

Accordo di base (fonte, RU/RS)

N.

Entrata in vigore

Base legale

24.8.2006

2,1 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo

­

Proroga dell'Accordo fino al ­ 31 dicembre 2008; al piû tardi entro la conclusione del progetto a Cadca e Trnava

Art. 11 del decreto Aumento dell'aiuto finanziario federale del 24 marzo 1995 concernente la cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

21.12.2006 21.12.2006 Art. 11 del decreto federale del 24 marzo 1995 concernente la cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

24.8.2006

Costi

Modifica delle condizioni di ­ rimborso e definizione dei progetti che saranno finanziati con questi mezzi, in accordo con gli art. 5.1 e 5.3 dell'Accordo in vigore

Contenuto

15.12.2006 15.12.2006 Art. 11 del decreto Proroga dell'Accordo fino al federale del 31 dicembre 2009 24 marzo 1995 concernente la cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

22.12.2006 22.12.2006 Art. 11 del decreto federale del 24 marzo 1995 concernente la cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

Data

Accordo commerciale tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Cuba, concluso il 30 marzo 1954 (RS 0.946.292.941, RU 1954 521)

3.5.22

3891

Accordo del 24 settembre 1996 Documento di tra la Segreteria di Stato progetto dell'economia (SECO) e l'«International Trade Centre» (ITC) UNCTAD concernente un «Bilateral Trust Fund»

3.5.21

Scambio di lettere, RU 2007 31

Scambio di note N. 6-27/001

Accordo sussidiario in forma di scambio di lettere con l'«Agencia Peruana de Coopéración Internacional» concernente il «Centro de Efficiencia Tecnológia»

3.5.20

Forma/designazione (fonte, RU/RS)

Accordo di base (fonte, RU/RS)

N.

18.8.2006

23.5.2006

14.3.2006

Data

Base legale

1.1.2006

Fase finale della Cooperazione allo sviluppo, appoggio tecnico multifunzionale per lo sviluppo e la promozione in Bolivia delle esportazioni

Proroga della prima fase di ulteriori quattro mesi

Contenuto

716 760 dollari americani.

Aiuto pubblico allo sviluppo

­

Costi

Art. 7a cpv. 2 lett. a Proroga dell'Accordo commer- ­ LOGA ciale per l'anno 2006 (contenuto (RS 172.010).

dell'accordo: clausola della nazione più favorita per quanto concerne i dazi e sopraddazi, le tasse consolari e ogni altro diritto o tassa. Dall'adesione della Svizzera al GATT, nel 1966, l'accordo non ha praticamente più alcuna importanza giuridica né economica)

1.3.2006 Art. 10 della legge (retroattivo) federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

8.3.2006 Art. 10 della legge (retroattivo) federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

Entrata in vigore

Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità (ARM; RS 0.946.526.81)

Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità (ARM; RS 0.946.526.81)

3.5.23

3.5.24

Decisione 2/2006 del Comitato misto

Decisione 1/2006 del Comitato misto

Forma/designazione (fonte, RU/RS)

29.9.2006

Entrata in vigore

Art. 10 par. 5 dell'Accordo

Base legale

13.12.2006 13.12.2006 Art. 10 par. 4 e 11 dell'Accordo

29.9.2006

Data

Riconoscimento di un organismo svizzero di valutazione della conformità al capitolo 2 dell'Allegato 1 (Dispositivi di protezione individuale)

Modifica dell'Allegato 1, capitolo 11 (Strumenti di misura)

Contenuto

­

­

Costi

3892

1 Notifica di accettazione depositata dalla Svizzera il 18.9.2006. La modifica entrerà in vigore non appena tutte le Parti avranno depositato la notifica di accettazione.

2 Il cumulo Euromed rappresenta un sistema globale secondo cui l'attuale sistema di cumulo paneuropeo delle origini viene esteso ai Paesi mediterranei. Per quanto concerne la Svizzera, tale estensione concerne 12 accordi di libero scambio. L'applicazione delle preferenze tariffali prevista dagli accordi di libero scambio risulta facilitata, cosicché i proventi dei dazi diminuiranno. Queste perdite concerneranno soprattutto il settore dei tessili; nell'insieme gli effetti saranno tuttavia contenuti e addirittura trascurabili se considerati in relazione a un singolo accordo.

3 Notifica di accettazione depositata dalla Svizzera il 2.8.2006. La modifica entrerà in vigore il primo giorno del primo mese successivo al deposito da parte di tutte le Parti della notifica di accettazione.

4 La modifica entrerà in vigore il primo giorno del primo mese successivo al deposito da parte di Norvegia e Cile della notifica di accettazione .

5 Notifica di accettazione depositata dalla Svizzera il 4.1.2006. La modifica entrerà in vigore non appena tutte le Parti avranno depositato la notifica di accettazione.

6 Notifica di accettazione depositata dalla Svizzera il 4.1.2006. La modifica entrerà in vigore non appena tutte le Parti avranno depositato la notifica di accettazione.

7 Notifica di accettazione depositata dalla Svizzera il 14.11.2006. La modifica entrerà in vigore non appena tutte le Parti avranno depositato la notifica di accettazione.

8 Notifica di accettazione depositata dalla Svizzera il 14.11.2006. La modifica entrerà in vigore non appena tutte le Parti avranno depositato la notifica di accettazione.

Accordo di base (fonte, RU/RS)

N.

Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo (RS 0.748.127.192.68)

3.6.3

3893

Accordo del 28 febbraio 1969 Scambio di note, tra la Confederazione Svizzera e RU 2006 671 la Repubblica di Singapore concernente i trasporti aerei regolari fra i rispettivi territori e oltre (RS 0.748.127.196.89)

3.6.2

Entrata in vigore

1.8.2001/ 15.9.2005

15.9.2005

13.06.2005 17.5.2006

Data

Decisione 1/2006 18.10.2006 1.12.2006 del Comitato misto.

RU 2006 5987

Accordo del 20 febbraio 1975 Scambio di note tra la Confederazione Svizzera e RU 2006 3345 il Canada concernente i trasporti aerei (RS 0.748.127.192.32)

3.6.1

Forma/designazione (fonte, RU/RS)

Accordo di base (fonte, RU/RS)

Accordo (art. 23) art. 3a LNA)

Art. 3a LNA

Art. 3a LNA

Base legale

­

Modifica art. 3, art. 3bis, art. 7

Modifica dell'Allegato ­ dell'Accordo riguardante le disposizioni applicabili alla responsabilità del vettore aereo in caso di incidenti, all'assegnazione di bande orarie, alla sicurezza dell'aviazione, ai diritti dei passeggeri e alla tassazione del carburante

­

Costi

Modifica art. I par. 1 lett. a, art. II, art. III par. 1, art. V, art. VI, art. VIbis, art. VII, art. VIII, art. XI, art. XIII, art. XIXbis, Allegato

Contenuto

Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

N.

3.6

Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo (RS 0.748.127.192.68)

Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo (RS 0.748.127.192.68)

Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo (RS 0.748.127.192.68)

3.6.4

3.6.5

3.6.6

3894

Accordo di base (fonte, RU/RS)

N.

Data

Entrata in vigore

Decisione 4/2006 27.10.2006 1.12.2006 del Comitato misto.

RU 2006 5991

Decisione 3/2006 27.10.2006 1.12.2006 del Comitato misto.

RU 2006 5971

Decisione 2/2006 18.10.2006 1.12.2006 del Comitato misto.

RU 2006 5967

Forma/designazione (fonte, RU/RS)

Accordo (art. 23) art. 3a cpv. 2 LNA

Accordo (art. 23) art. 7a LOGA

Accordo (art. 23) art. 3a cpv. 2 LNA

Base legale

­

Costi

Inserimento nell'allegato dell'Accordo di regolamenti d'applicazione della CE per la definizione di requisiti tecnici per aeromobili e organismi di manutenzione nel quadro dell'attività svolta dall'Agenzia europea per la sicurezza aerea (AESA)

­

Modifica ulteriore della decisio- ­ ne 3/2006 approvata dal Parlamento concernente la partecipazione della Svizzera all'Agenzia europea per la sicurezza aerea (AESA). Tale modifica riguarda le condizioni d'assunzione all'AESA di cittadini svizzeri

Inserimento nell'allegato dell'Accordo di diversi regolamenti della CE in relazione all'iniziativa dell'UE per l'istituzione di un «cielo unico europeo»

Contenuto

Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo (RS 0.748.127.192.68)

Accordo europeo del 15 novembre 1975 sulle grandi strade a traffico internazionale (AGR) (RS 0.725.11)

Accordo europeo del 15 novembre 1975 sulle grandi strade a traffico internazionale (AGR) (RS 0.725.11)

Accordo europeo del 15 novembre 1975 sulle grandi strade a traffico internazionale (AGR) (RS 0.725.11)

3.6.7

3.6.8

3.6.9

3.6.10

3895

Accordo di base (fonte, RU/RS)

N.

Entrata in vigore

7.1.2006

Art. 9 AGR

Art. 8 AGR

Accordo (art. 23)

Base legale

Decisione del 23.11.2006 23.11.2006 Art. 8 AGR Gruppo di lavoro dei trasporti stradali della CEE

Decisione del 7.1.2006 Gruppo di lavoro dei trasporti stradali della CEE

06.1.2006

15.12.2006 1.4.2007

Data

Decisione del 06.1.2006 Gruppo di lavoro dei trasporti stradali della CEE

Decisione 5/2006 del Comitato misto

Forma/designazione (fonte, RU/RS)

Costi

Modifica dell'Allegato I dell'Accordo: adeguamento dell'elenco delle strade

Modifica dell'Allegato II dell'Accordo: nuova sezione concernente la gestione e gli impianti di sicurezza dei tunnel

Modifica dell'Allegato I dell'Accordo: adeguamento dell'elenco delle strade

­

­

­

Modifica dell'Allegato ­ dell'Accordo per quanto concerne nuovi regolamenti della CE nei settori del diritto della concorrenza e della concentrazione tra imprese. Questi regolamenti abrogano e sostituiscono i precedenti regolamenti pertinenti contenuti nell'Allegato dell'Accordo

Contenuto

3896