Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità

Disegno

(LPP) (Riforma strutturale) Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 15 giugno 20071, decreta: I La legge federale del 25 giugno 19822 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità è modificata come segue: Art. 26 cpv. 3 3 Il diritto alle prestazioni si estingue con la morte dell'avente diritto o con la cessazione dell'invalidità. Per gli assicurati che sottostanno all'assicurazione obbligatoria giusta l'articolo 2 capoverso 3 o che continuano volontariamente la loro previdenza in virtù dell'articolo 47 capoverso 2, la rendita d'invalidità si estingue al più tardi al sorgere del diritto a una prestazione di vecchiaia (art. 13 cpv. 1).

Art. 33 Abrogato Art. 47 cpv. 2 L'assicurato che cessa di essere assoggettato all'assicurazione obbligatoria secondo l'articolo 2 capoverso 3 può continuare nella stessa estensione la previdenza contro i rischi morte e invalidità presso l'istituto collettore.

2

Art. 49 cpv. 2 n. 7, 9, 10, 14 e 15 Se un istituto di previdenza concede prestazioni superiori a quelle minime, alla previdenza più estesa si applicano soltanto le prescrizioni concernenti:

2

1 2

7.

l'amministrazione paritetica e i compiti dell'organo supremo dell'istituto di previdenza (art. 51 e 51a),

9.

l'abilitazione e i compiti degli organi di controllo (art. 52a­52e),

FF 2007 5199 RS 831.40

2007-1312

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Previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (Riforma strutturale). LF

10. l'integrità e la lealtà dei responsabili, i negozi giuridici con persone prossime e i conflitti d'interesse (art. 51b, 51c e 53a), 14. la vigilanza e l'alta vigilanza (art. 61­62a e 64­64c), 15. abrogato Art. 51 cpv. 6 e 7 Abrogati Art. 51a (nuovo)

Compiti dell'organo supremo dell'istituto di previdenza

L'organo supremo è responsabile della direzione generale dell'istituto di previdenza, provvede all'adempimento dei compiti legali e stabilisce i principi e gli obiettivi strategici dell'istituto nonché i mezzi necessari al loro adempimento. Decide inoltre l'organizzazione dell'istituto di previdenza, ne garantisce la stabilità finanziaria e sorveglia la gestione.

1

2

Assume i seguenti compiti non delegabili e irrevocabili: a.

definire il sistema di finanziamento;

b.

definire gli obiettivi in materia di prestazioni e i piani previdenziali e stabilire i principi per la ripartizione dei fondi liberi;

c.

emanare i regolamenti e le relative modifiche;

d.

approvare il conto annuale;

e.

definire l'importo del tasso d'interesse tecnico e delle altri basi tecniche;

f.

definire l'organizzazione dell'istituto di previdenza;

g.

organizzare la contabilità;

h.

garantire l'informazione degli assicurati;

i.

garantire la formazione iniziale e il perfezionamento dei rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro;

j.

nominare e revocare le persone incaricate della gestione;

k.

scegliere e revocare il perito in materia di previdenza professionale e l'ufficio di revisione;

l.

decidere se coprire interamente o parzialmente i rischi dell'istituto di previdenza mediante misure di sicurezza supplementari e scegliere se del caso un riassicuratore;

m. stabilire gli obiettivi e i principi dell'amministrazione patrimoniale e definire le modalità d'esecuzione e di sorveglianza del processo d'investimento; n.

verificare periodicamente l'equilibrio a medio e lungo termine tra gli investimenti patrimoniali e gli impegni dell'istituto.

Può affidare la preparazione e l'esecuzione delle sue decisioni o la vigilanza su determinati affari a suoi comitati o singoli membri. Garantisce un'informazione adeguata dei propri membri.

3

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Stabilisce un'indennità adeguata per la partecipazione dei propri membri a sedute e corsi di formazione.

4

Art. 51b (nuovo)

Integrità e lealtà dei responsabili

Le persone incaricate della gestione o amministrazione di un istituto di previdenza o dell'amministrazione del suo patrimonio devono godere di una buona reputazione e garantire un'attività irreprensibile.

1

2 Sono soggette al dovere fiduciario della diligenza e tenute a svolgere la loro attività nell'interesse degli assicurati dell'istituto di previdenza. A questo scopo devono vegliare a che non sorgano conflitti d'interesse in ragione delle loro relazioni personali o professionali.

Art. 51c (nuovo)

Negozi giuridici con persone prossime

I negozi giuridici degli istituti di previdenza devono essere conclusi alle usuali condizioni di mercato.

1

I negozi giuridici conclusi dall'istituto di previdenza con membri dell'organo supremo, datori di lavoro affiliati, persone fisiche o giuridiche incaricate della gestione dell'istituto o dell'amministrazione del suo patrimonio o con persone fisiche o giuridiche prossime a quelle succitate devono essere dichiarati all'ufficio di revisione in occasione della verifica del conto annuale.

2

L'ufficio di revisione verifica se nei negozi giuridici dichiarati gli interessi dell'istituto di previdenza sono adeguatamente garantiti.

3

Art. 52 cpv. 1 e 4 (nuovo) Le persone incaricate dell'amministrazione e della gestione dell'istituto di previdenza nonché i periti in materia di previdenza professionale rispondono del danno che essi gli arrecano intenzionalmente o per negligenza.

1

Per la responsabilità dell'ufficio di revisione si applica per analogia l'articolo 755 del Codice delle obbligazioni3.

4

Art. 52a (nuovo)

Verifica

L'istituto di previdenza sottopone annualmente gestione, contabilità e amministrazione patrimoniale alla verifica di un ufficio di revisione.

1

L'organo supremo dell'istituto di previdenza trasmette il rapporto annuale dell'ufficio di revisione all'autorità di vigilanza e al perito in materia di previdenza professionale e lo tiene a disposizione degli assicurati.

2

L'istituto di previdenza fa verificare periodicamente da un perito riconosciuto in materia di previdenza professionale:

3

3

RS 220

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a.

se l'istituto di previdenza offre la garanzia di poter adempiere i suoi impegni;

b.

se le disposizioni attuariali regolamentari inerenti alle prestazioni e al finanziamento corrispondono alle prescrizioni legali.

Art. 52b (nuovo)

Abilitazione di uffici di revisione per la previdenza professionale

Fatto salvo il capoverso 2, possono essere attive come ufficio di revisione le persone fisiche e le imprese di revisione abilitate dall'Autorità federale di sorveglianza dei revisori ad esercitare quale perito revisore conformemente alla legge del 16 dicembre 20054 sui revisori.

1

Il Consiglio federale può stabilire ulteriori condizioni di abilitazione per l'esame di istituti collettivi e comuni e di altri istituti dediti alla previdenza professionale.

2

Art. 52c (nuovo) 1

Compiti dell'ufficio di revisione

L'ufficio di revisione verifica se: a.

il conto annuale e i conti di vecchiaia sono conformi alle prescrizioni legali;

b.

l'organizzazione e la gestione sono conformi alle disposizioni legali e regolamentari;

c.

l'attività d'investimento è finalizzata all'equilibrio a medio e lungo termine tra gli investimenti patrimoniali e gli impegni dell'istituto di previdenza e se gli investimenti sono conformi alle disposizioni legali e regolamentari;

d.

sono stati presi i necessari provvedimenti per garantire la lealtà nella gestione del patrimonio e il rispetto dei doveri di lealtà è controllato in misura sufficiente dall'organo supremo;

e.

i fondi liberi o le partecipazioni alle eccedenze risultanti da contratti d'assicurazione sono stati impiegati conformemente alle disposizioni legali e regolamentari;

f.

in caso di copertura insufficiente l'istituto di previdenza ha adottato i provvedimenti necessari al ripristino della copertura integrale;

g.

le indicazioni e le notifiche richieste dalla legge sono state trasmesse all'autorità di vigilanza;

h.

nei negozi giuridici di cui all'articolo 51c gli interessi dell'istituto di previdenza sono adeguatamente garantiti.

Redige annualmente un rapporto all'attenzione dell'organo supremo dell'istituto di previdenza sui risultati delle verifiche previste al capoverso 1. Il rapporto certifica il rispetto delle prescrizioni, con o senza riserve, e raccomanda l'approvazione o il rigetto del conto annuale, che deve essere allegato.

2

4

RS ...; FF 2005 6529

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Previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (Riforma strutturale). LF

Se necessario, l'ufficio di revisione commenta i risultati della verifica all'attenzione dell'organo supremo dell'istituto di previdenza.

3

Il Consiglio federale disciplina il rapporto tra l'ufficio di revisione e le associazioni di categoria, da un lato, e le autorità di vigilanza e la Commissione di alta vigilanza, dall'altro.

4

Art. 52d (nuovo)

Abilitazione dei periti in materia di previdenza professionale

I periti in materia di previdenza professionale devono essere abilitati dalla Commissione di alta vigilanza.

1

2

Per ottenere l'abilitazione i periti devono: a.

disporre della formazione e dell'esperienza professionale necessarie;

b.

conoscere le disposizioni giuridiche pertinenti;

c.

avere una buona reputazione ed essere affidabili.

La Commissione di alta vigilanza dichiara vincolanti le regole deontologiche che definiscono più precisamente l'abilitazione. Se necessario può stabilire criteri propri.

3

4

L'abilitazione è valida cinque anni ed è rinnovabile.

Art. 52e (nuovo) 1

Compiti del perito in materia di previdenza professionale

Il perito in materia di previdenza professionale verifica periodicamente se: a.

l'istituto di previdenza offre garanzia di poter adempiere i suoi impegni;

b.

le disposizioni attuariali regolamentari inerenti alle prestazioni e al finanziamento corrispondono alle prescrizioni legali.

Il perito sottopone raccomandazioni all'organo supremo dell'istituto di previdenza concernenti in particolare:

2

a.

l'importo del tasso d'interesse tecnico e delle altri basi tecniche;

b.

i provvedimenti da adottare in caso di copertura insufficiente.

Se l'organo supremo non si attiene alle sue raccomandazioni e la sicurezza dell'istituto di previdenza ne sembra minacciata, il perito in materia di previdenza professionale ne informa l'autorità di vigilanza.

3

Il Consiglio federale disciplina il rapporto tra i periti in materia di previdenza professionale e le loro associazioni di categoria, da un lato, e le autorità di vigilanza e la Commissione di alta vigilanza, dall'altro.

4

Art. 53 Abrogato

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Previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (Riforma strutturale). LF

Art. 53a

Disposizioni d'esecuzione

Il Consiglio federale emana disposizioni: a.

sulla liceità di affari personali di persone incaricate dell'amministrazione patrimoniale;

b.

sulla liceità e l'obbligo di dichiarazione di vantaggi patrimoniali acquisiti nel contesto dell'attività svolta per l'istituto di previdenza.

Titoli prima dell'art. 61

Titolo terzo: Vigilanza e alta vigilanza Capitolo 1: Vigilanza Art. 61

Autorità di vigilanza

I Cantoni designano l'autorità competente per la vigilanza sugli istituti di previdenza e sugli istituti dediti alla previdenza professionale aventi sede sul loro territorio.

1

2 I Cantoni possono costituire regioni di vigilanza e designare l'autorità di vigilanza competente.

L'autorità di vigilanza deve essere indipendente dal punto di vista giuridico, finanziario e amministrativo.

3

Art. 62 cpv. 1 frase introduttiva e lett. a nonché cpv. 2 L'autorità di vigilanza veglia a che gli istituti di previdenza, gli uffici di revisione per la previdenza professionale, i periti in materia di previdenza professionale e gli istituti dediti alla previdenza professionale osservino le prescrizioni legali e a che il patrimonio di previdenza sia impiegato secondo gli scopi previsti; in particolare: 1

a.

verifica se le disposizioni statutarie e regolamentari degli istituti di previdenza e degli istituti dediti alla previdenza professionale sono conformi alle prescrizioni legali;

Trattandosi di fondazioni, essa assume anche i compiti designati negli articoli 85 e 86­86b del Codice civile5.

2

Art. 62a (nuovo)

Strumenti di vigilanza

Nell'adempimento dei suoi compiti l'autorità di vigilanza si basa sui rapporti dei periti in materia di previdenza professionale e degli uffici di revisione.

1

5

RS 210

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2

Se necessario, l'autorità di vigilanza può: a.

esigere in qualsiasi momento che l'organo supremo dell'istituto di previdenza, il perito in materia di previdenza professionale o l'ufficio di revisione le forniscano informazioni o le consegnino documenti utili alla sua attività;

b.

impartire istruzioni per casi specifici all'organo supremo, all'ufficio di revisione o al perito in materia di previdenza professionale;

c.

ordinare perizie;

d.

revocare decisioni dell'organo supremo di un istituto di previdenza;

e.

ordinare esecuzioni d'ufficio;

f.

avvertire, ammonire o revocare l'organo supremo dell'istituto di previdenza o singoli suoi membri;

g.

ordinare l'amministrazione d'ufficio dell'istituto di previdenza o dell'istituto dedito alla previdenza professionale;

h.

nominare o revocare un ufficio di revisione o un perito in materia di previdenza professionale;

i.

perseguire le inosservanze di prescrizioni d'ordine conformemente all'articolo 79.

Le spese per i provvedimenti di vigilanza sono a carico dell'istituto di previdenza o dell'istituto dedito alla previdenza professionale che ne è all'origine. Le spese per le revoche di cui al capoverso 2 lettera h sono a carico dell'ufficio di revisione o del perito in materia di previdenza professionale in questione.

3

Art. 63 Abrogato Art. 63a Abrogato Titolo prima dell'art. 64

Capitolo 2: Alta vigilanza Art. 64

Commissione di alta vigilanza

Il Consiglio federale nomina una Commissione di alta vigilanza composta da sette a nove membri. Ne designa il presidente e il vicepresidente. I membri devono essere esperti indipendenti. Le parti sociali hanno diritto a un rappresentante ciascuna.

1

Nel prendere le sue decisioni la Commissione di alta vigilanza non è vincolata a istruzioni del Consiglio federale né del Dipartimento federale dell'interno. Nel suo regolamento, può delegare competenze alla sua segreteria.

2

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Previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (Riforma strutturale). LF

Per il comportamento della Commissione di alta vigilanza e della sua segreteria vi è una responsabilità soltanto se:

3

4

a.

sono stati violati doveri d'ufficio essenziali; e

b.

i danni non sono riconducibili a violazioni di obblighi da parte di una persona sottoposta a vigilanza.

Per il resto si applica la legge del 14 marzo 19586 sulla responsabilità.

Art. 64a (nuovo)

Compiti della Commissione di alta vigilanza

La Commissione di alta vigilanza esercita l'alta vigilanza sulle autorità di vigilanza. I suoi compiti sono i seguenti:

1

a.

garantisce un'esecuzione uniforme della vigilanza da parte delle autorità di vigilanza; a tal fine può emanare istruzioni;

b.

esamina i rapporti annuali delle autorità di vigilanza; può procedere ad ispezioni presso le medesime;

c.

in presenza di una base legale e previa consultazione degli ambienti interessati emana le norme necessarie per l'attività di vigilanza;

d.

decide in merito alla concessione e al ritiro dell'abilitazione a periti in materia di previdenza professionale;

e.

tiene un registro dei periti in materia di previdenza professionale abilitati. Il registro è pubblicato su Internet;

f.

può impartire ai periti in materia di previdenza professionale e agli uffici di revisione istruzioni di carattere generale;

g.

emana un regolamento per l'organizzazione interna e la gestione degli affari; il regolamento deve essere approvato dal Consiglio federale.

La Commissione presenta annualmente un rapporto d'attività al Consiglio federale.

Prende contatto con il Consiglio federale tramite il Dipartimento federale dell'interno.

2

3

Esercita la vigilanza sul fondo di garanzia e sull'istituto collettore.

Art. 64b (nuovo) 1

Segreteria della Commissione di alta vigilanza

La Commissione dispone di una segreteria permanente.

La segreteria è aggregata del profilo amministrativo all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

2

La segreteria svolge i compiti che le sono attribuiti dal regolamento interno e d'organizzazione della Commissione di alta vigilanza.

3

6

RS 170.32

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Art. 64c (nuovo) 1

Spese

Le spese della Commissione e della sua segreteria sono coperte da: a.

una tassa di vigilanza annuale;

b.

emolumenti per decisioni e servizi.

La tassa di vigilanza annuale è riscossa presso le autorità di vigilanza. La tassa è commisurata al numero degli istituti di previdenza soggetti alla vigilanza e alla somma dei rispettivi capitali di copertura. Per il fondo di garanzia e l'istituto collettore la tassa di vigilanza è calcolata in base al patrimonio ed eventualmente al numero di patrimoni speciali.

2

Il Consiglio federale definisce i costi di vigilanza computabili e stabilisce i particolari della procedura di calcolo e la tariffa degli emolumenti.

3

Art. 65 cpv. 4 (nuovo) Il Consiglio federale stabilisce il patrimonio iniziale di cui devono disporre e le garanzie che devono offrire le fondazioni collettive e comuni soggette alla legge del 17 dicembre 19937 sul libero passaggio, indipendentemente dalla loro forma giuridica o amministrativa. Questa disposizione non si applica agli istituti di previdenza che assicurano più datori di lavoro in strette relazioni economiche o finanziarie e agli istituti di previdenza d'associazione.

4

Art. 74 cpv. 3 (nuovo) Un ricorso contro una decisione dell'autorità di vigilanza ha effetto sospensivo unicamente se il Tribunale amministrativo federale emana una decisione in tal senso su richiesta di una delle parti.

3

Art. 76 sesto comma (nuovo) ...

chiunque persegue affari personali illeciti, viola l'obbligo di dichiarazione dando indicazioni incomplete o non rispondenti a verità o agisce in maniera altrimenti gravemente lesiva degli interessi dell'istituto di previdenza,

7

RS 831.42

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II Modifica del diritto vigente Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue: 1. Codice civile8 Art. 89bis cpv. 6 n. 7, 8, 12, 13 e 14 Per le fondazioni di previdenza a favore del personale che operano nel campo della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità vigono inoltre le seguenti disposizioni della legge federale del 25 giugno 19829 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità concernenti:

6

7.

l'abilitazione e i compiti degli organi di controllo (art. 52a­52e),

8.

l'integrità e la lealtà dei responsabili, i negozi giuridici con persone prossime e i conflitti d'interesse (art. 51b, 51c e 53a),

12. la vigilanza e l'alta vigilanza (art. 61­62a e 64­64c), 13. abrogato 14. la sicurezza finanziaria (art. 65 cpv. 1, 3 e 4, art. 66 cpv. 4, art. 67 e 69), 2. Legge del 17 dicembre 199310 sul libero passaggio Art. 9 cpv. 2 Se fissa la prestazione in un piano delle prestazioni, l'istituto di previdenza deve dare all'assicurato la possibilità di acquistare tutte le prestazioni regolamentari. È fatto salvo l'articolo 79b LPP11.

2

Art. 19

Disavanzo tecnico

Gli istituti di previdenza delle corporazioni di diritto pubblico che si scostano, con il consenso dell'autorità di sorveglianza, dal principio della compilazione del bilancio a cassa chiusa, non sono autorizzati a tener conto del disavanzo tecnico nel calcolo delle prestazioni d'uscita. Gli altri istituti di previdenza possono dedurre tali disavanzi soltanto in occasione di una liquidazione, parziale o totale (art. 53 cpv. 3 LPP).

8 9 10 11

RS 210 RS 831.40 RS 831.42 RS 831.40

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III Disposizione transitoria relativa alla modifica del ...

Gli istituti di previdenza che al momento dell'entrata in vigore della presente modifica di legge sottostanno alla vigilanza della Confederazione possono rimanere assoggettati alla vigilanza della Confederazione per tre anni al massimo a partire dalla stessa data.

IV Referendum ed entrata in vigore 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

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