Legge federale

Disegno

che modifica il decreto federale concernente la cooperazione con i tribunali internazionali incaricati del perseguimento penale delle violazioni gravi del diritto internazionale umanitario Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 28 settembre 20071 decreta: I Il decreto federale del 21 dicembre 19952 concernente la cooperazione con i tribunali internazionali incaricati del perseguimento penale delle violazioni gravi del diritto internazionale umanitario è modificato come segue: Titolo Legge federale concernente la cooperazione con i tribunali internazionali incaricati del perseguimento penale delle violazioni gravi del diritto internazionale umanitario.

Art. 18 cpv. 3 terzo periodo 3

... Si applicano per analogia gli articoli 356­359 del Codice penale3.

Art. 31 cpv. 1 La sanzione, stabilita nel corso della procedura d'exequatur dal giudice competente giusta l'articolo 342 del Codice penale4, è eseguita secondo il diritto svizzero.

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Art. 34 cpv. 1 e 5 (nuovo) 1

Il presente decreto è di obbligatorietà generale5.

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La durata di validità della presente legge è prorogata sino al 31 dicembre 2013.

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FF 2007 6831 RS 351.20 RS 311.0 RS 311.0 Oggi: legge federale (art. 164 Cost., RS 101)

2007-0929

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Cooperazione con i tribunali internazionali incaricati del perseguimento penale delle violazioni gravi del diritto internazionale umanitario. LF

II 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

Entra in vigore il 1° gennaio 2009 qualora il termine di referendum scada inutilizzato; in caso contrario, il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

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