Non istituzione di un'amministrazione speciale per la liquidazione del fallimento (art. 54 della legge federale del 17 dicembre 2004 sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione, LSA; RS 961.01) Nel fallimento della Cassa malati KBV (Badgasse 3, 8402 Winterthur) in liquidazione, l'Ufficio federale delle assicurazioni private (UFAP) ha deciso, in data 20 agosto 2007, di non istituire un'amministrazione speciale per la liquidazione del fallimento e, per quanto ammissibile, di respingere la relativa domanda dell'Ufficio esecuzione e fallimenti di Winterthur-Altstadt.

Secondo l'articolo 54 capoverso 1 LSA, per la liquidazione del fallimento di un'impresa di assicurazione sottoposta alla sua sorveglianza l'UFAP può nominare un'amministrazione speciale e conferirle tutte le attribuzioni spettanti all'assemblea dei creditori. Con decisione del 30 luglio 2004 cresciuta in giudicato, l'UFAP ha però trasferito in modo forzato a un'altra impresa di assicurazione tutto il portafoglio delle assicurazioni complementari della cassa malati KBV. Pertanto, nel portafoglio della Cassa malati KBV non figurano più contratti di assicurazioni complementari.

Le premesse per istituire un'amministrazione speciale per la liquidazione del fallimento secondo l'articolo 54 capoverso 1 LSA non sono quindi più date.

Rimedi giuridici La presente comunicazione costituisce la notifica della decisione. Le persone che hanno diritto di ricorrere in virtù dell'articolo 48 della legge federale sulla procedura amministrativa (RS 172.021) possono impugnare la decisione, indicando il loro domicilio o la loro sede, mediante ricorso presso il Tribunale amministrativo federale, Divisione 2, Sorveglianza delle assicurazioni private, casella postale, 3000 Berna 14. Il ricorso deve essere depositato entro 30 giorni dalla presente pubblicazione e contenere le conclusioni nonché i motivi. Durante questo periodo la decisione può essere consultata presso l'Ufficio federale delle assicurazioni private, Schwanengasse 2, 3003 Berna.

18 settembre 2007

2007-2169

Ufficio federale delle assicurazioni private

5869