07.073 Messaggio concernente l'erogazione di aiuti finanziari al Museo svizzero dei trasporti negli anni 2008­2011 del 12 settembre 2007

Onorevoli presidenti e consiglieri, con il presente messaggio vi sottoponiamo, per approvazione, il disegno relativo alla proroga della legge federale sull'erogazione di aiuti finanziari al Museo svizzero dei trasporti, nonché quello relativo al decreto federale che fissa il limite di spesa per l'aiuto finanziario al Museo svizzero dei trasporti negli anni 2008­2011.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

12 settembre 2007

In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

2007-1384

6055

Compendio Nel presente messaggio si chiede di prorogare fino alla fine del 2011 la validità della base legale concernente gli aiuti finanziari della Confederazione al Museo svizzero dei trasporti e di fissare a circa 5,32 milioni di franchi il limite di spesa per il periodo di finanziamento 2008­2011.

Il Museo svizzero dei trasporti (MST) fu inaugurato a Lucerna nel 1959. Dal 1999 la Confederazione, che partecipò con un importo considerevole all'istituzione del Museo e ai costi d'esercizio durante i primi anni, versa al MST un contributo annuo di 1,6 milioni di franchi. Tale importo finanzia l'esercizio del settore prettamente museale e quindi, in prima linea, la conservazione della collezione.

La legge federale del 19 dicembre 20031 sull'erogazione di aiuti finanziari al Museo svizzero dei trasporti resterà in vigore fino al 31 dicembre 2007. Con il presente messaggio il Consiglio federale chiede di prorogarne la validità fino alla fine del 2011 e di autorizzare un limite di spesa di circa 5,32 milioni di franchi per il triennio 2008­2011. I sussidi federali continueranno a finanziare la conservazione della collezione. La diminuzione del limite di spesa rispetto a quanto fissato per il periodo 2004­2007 è dovuta ai risparmi nel bilancio 2008­2009 dell'Ufficio federale della cultura, conseguenza degli obiettivi di riduzione fissati nel quadro della verifica dei compiti. Tale riduzione si giustifica grazie al lavoro di sistematizzazione della collezione realizzato dal MST negli ultimi anni.

La proroga della legge federale sull'erogazione di aiuti finanziari al Museo svizzero dei trasporti rappresenta comunque una soluzione transitoria: l'8 giugno 2007 il Consiglio federale ha sottoposto al Parlamento il messaggio concernente la legge federale sulla promozione della cultura2 (legge sulla promozione della cultura, LPCu). La LPCu disciplina, tra le altre cose, il finanziamento da parte della Confederazione di musei e collezioni di terzi nella loro attività di salvaguardia del patrimonio culturale. Con l'entrata in vigore della LPCu sarà quindi abrogata la legge federale sull'erogazione di aiuti finanziari al MST.

1 2

RS 432.51 FF 2007 4449

6056

Messaggio 1

Punti essenziali del progetto

1.1

Situazione iniziale

Nei due messaggi del 1° luglio 19983 e del 10 settembre 20034 sul versamento di contributi finanziari per il Museo svizzero dei trasporti (MST), il nostro Consiglio ha descritto dettagliatamente la storia, il mandato, gli organismi responsabili, l'evoluzione finanziaria e gestionale del museo, come pure l'importanza che il MST riveste per la Confederazione, nonché per la Città e il Cantone di Lucerna. Nel presente messaggio ci limiteremo pertanto alle osservazioni essenziali.

Il Museo svizzero dei trasporti, fondato nel 1959, esercita oggi un forte richiamo sul pubblico. È infatti il museo svizzero con la maggiore affluenza di visitatori (circa 450 000 all'anno) e presenta un grado di autofinanziamento superiore alla media (quasi il 90 per cento), grazie anche alle entrate provenienti da numerose attività commerciali parallele (congressi, cinema IMAX con circa 300 000 visitatori supplementari all'anno, ecc.).

Nel 1959 la Confederazione ha contribuito con 1,4 milioni di franchi ai lavori di costruzione del MST; dall'apertura del museo, ha inoltre versato ogni anno 100 000 franchi in qualità di membro dell'omonima associazione.

Dal 1999 la Confederazione stanzia annualmente al MST circa 1,6 milioni di franchi (su una spesa complessiva del MST di 21 milioni di franchi nell'esercizio 2005).

Questo sussidio federale si basa sulla legge del 19 dicembre 20035 sull'erogazione di aiuti finanziari al Museo svizzero dei trasporti, valida fino al 31 dicembre 2007, e su un limite di spesa pari a 6,4 milioni di franchi per il periodo 2004­2007.

I mezzi federali erogati ogni anno devono servire, secondo quanto specificato nella legge (art. 1 cpv. 1), «per l'esercizio del settore prettamente museale» e sono pertanto destinati in primo luogo alla conservazione della collezione. Nel 2004 la Confederazione ha concluso un accordo di prestazioni con la Fondazione Museo svizzero dei trasporti, proprietaria della collezione. L'accordo definisce dettagliatamente le misure che la Fondazione è tenuta ad adottare per la conservazione della collezione.

L'Ufficio federale della cultura (UFC) verifica annualmente che gli obiettivi prefissati siano stati raggiunti.

Oltre al suddetto contributo annuo, la Confederazione ha stanziato un credito d'impegno di 10 milioni di franchi per la costruzione del nuovo edificio del MST. Il credito è stato suddiviso in quattro rate da 2,5 milioni di franchi ciascuna, da versare tra il 2008 e il 2011.

3 4 5

FF 1998 3467 FF 2003 5410 RS 432.51

6057

1.2

La nuova normativa proposta

Il Museo svizzero dei trasporti ospita una collezione ineguagliabile di oggetti bi e tridimensionali sul tema della mobilità (battelli a vapore, automobili, motociclette, documenti sulla mobilità ecc.).

Grazie ai contributi federali e sulla base dell'accordo di prestazioni concluso con l'UFC, negli ultimi anni la Fondazione Museo svizzero dei trasporti ha fatto grandi passi in avanti nella conservazione della collezione. Dal 2004, in particolare, sono state attuate, completamente o in gran parte, le seguenti misure: ­

il MST ha elaborato un programma per l'ambito collezionistico, ha organizzato le future collezioni in collaborazione con musei partner e ha ceduto oggetti di minore importanza;

­

gli oggetti tridimensionali della collezione sono stati registrati in un database;

­

dopo aver appurato lo stato di conservazione dei vari oggetti della collezione, sono stati adottati provvedimenti urgenti per tutti quelli a rischio;

­

è stato elaborato un nuovo piano per il deposito degli oggetti e sono state definite e programmate le corrispondenti misure d'attuazione.

Per conservare la collezione del MST saranno necessarie, anche in futuro, considerevoli risorse in termini di personale e di finanziamenti, raccolte con il sostegno di enti pubblici. Il lavoro che si è fatto negli ultimi anni nell'ambito collezionistico consente oggi di pianificare meglio le tappe successive e di fissare delle priorità, senza con ciò pregiudicare la conservazione della collezione. Per questa ragione chiediamo che, nel periodo di finanziamento 2008­2011, il limite di spesa della Confederazione sia ridotto da 6,4 a circa 5,32 milioni di franchi. Nel biennio 2008­2009 si prevede di versare al MST circa 1 milione di franchi all'anno. Sempre che non vengano impartite altre direttive di risparmio, l'attuale finanziamento annuo di 1,6 milioni di franchi, maggiorato del rincaro dal 2004, sarà ripristinato nel biennio 2010­2011. La Confederazione, rappresentata dall'UFC, stipulerà anche per il periodo 2008­2011 un accordo di prestazioni con il MST contenente i compiti da svolgere con gli aiuti federali. L'ipotesi avanzata in un primo momento di tagliare completamente i sussidi è stata poi scartata data l'importanza delle collezioni conservate nel museo.

In futuro, il finanziamento dei musei di terzi sarà disciplinato nella legge federale sulla promozione della cultura (legge sulla promozione della cultura, LPCu): il nostro Collegio ha sottoposto al Parlamento il messaggio e il disegno di legge l'8 giugno 20076. Secondo l'articolo 9 capoverso 2, in combinato disposto con l'articolo 6 del disegno di legge, la Confederazione fornisce aiuti finanziari in particolare a collezioni d'interesse nazionale. La scelta delle collezioni e degli importi stanziati dipende da tre fattori: dalle priorità che la Confederazione stabilisce in ambito culturale, contenute nel messaggio quadriennale del Consiglio federale sul finanziamento delle attività culturali; dall'importanza che una collezione esistente riveste per il patrimonio culturale della Svizzera; e dai mezzi finanziari che il Parlamento mette a disposizione per la conservazione delle collezioni di terzi. Sono questi

6

FF 2007 4449

6058

i parametri determinanti per la decisione della Confederazione di continuare a finanziare anche a medio termine la collezione del Museo svizzero dei trasporti.

Gli aiuti federali richiesti sono integrati dai sussidi provenienti dalla Città e dal Cantone di Lucerna e da una garanzia di deficit dei Cantoni della Svizzera interna Uri, Svitto, Obvaldo, Nidvaldo e Zugo. Le garanzie che questi enti hanno dato al MST corrispondono a un importo annuo di 1 138 000 franchi fino alla fine del 2009.

Attualmente, la Confederazione versa al MST aiuti finanziari sulla base della legge federale sull'erogazione di aiuti finanziari al Museo svizzero dei trasporti, valida fino al 31 dicembre 2007. Tale legge va pertanto prorogata affinché i sussidi poggino su un fondamento giuridico. La proroga della legge federale rappresenta tuttavia una soluzione transitoria: con l'entrata in vigore della legge sulla promozione della cultura sarà infatti abrogata la legge federale del 19 dicembre 2003.

Il 9 luglio 2007 si è conclusa la procedura di consultazione sulla legge federale concernente i musei e le collezioni della Confederazione (legge sui musei e le collezioni, LMC). La LMC intende vincolare tutti i musei e le collezioni della Confederazione a obiettivi comuni e attribuire loro un mandato omogeneo. A tale scopo, vengono introdotte importanti innovazioni strutturali: l'attuale gruppo «MUSEE SUISSE», che include in particolare il Museo nazionale svizzero di Zurigo, sarà ridimensionato e acquisirà una propria autonomia in quanto istituto di diritto pubblico denominato «Museo nazionale svizzero». La possibilità, vagliata durante l'elaborazione dell'avamprogetto di legge, di integrare il Museo svizzero dei trasporti in questo nuovo ente è stata abbandonata alla fine della consultazione. Il MST, in effetti, non si inserisce nello stesso filone, prettamente storico e culturale, del Museo nazionale svizzero. Gli organi dirigenti del MST, inoltre, sono contrari a una simile integrazione.

2

Spiegazioni relative alla proroga della legge federale e al decreto sul finanziamento

2.1

Proroga della legge federale

Nel presente disegno si propone di prorogare la validità della legge federale sull'erogazione di aiuti finanziari al Museo svizzero dei trasporti fino all'entrata in vigore della legge sulla promozione della cultura (LPCu), ma non oltre il 31 dicembre 2011. L'entrata in vigore della LPCu renderà obsoleta una base legale specifica sul finanziamento del MST; per questo l'allegato alla LPCu prevede di abrogare la legge del 19 dicembre 2003.

2.2

Decreto sul finanziamento

Il nostro collegio chiede che il limite di spesa per il periodo di contribuzione 2008­ 2011 sia fissato a circa 5,32 milioni di franchi.

6059

3

Ripercussioni

3.1

Per la Confederazione

L'onere finanziario della Confederazione nel periodo 2008­2011 sarà al massimo di circa 5,32 milioni di franchi, vale a dire approssimativamente 1,08 milioni di franchi in meno rispetto al contributo versato nel precedente periodo finanziario. I mezzi destinati a tali sussidi sono stati iscritti nel piano finanziario della legislatura 2008­2011.

In termini di personale, la domanda di sussidio non ha alcuna ripercussione sulla Confederazione.

3.2

Per i Cantoni e per i Comuni

La domanda di sussidio ha ripercussioni sulla Città e sul Cantone di Lucerna nonché sui Cantoni della Svizzera interna Uri, Svitto, Obvaldo, Nidvaldo e Zugo, in quanto il sussidio federale sarà erogato soltanto se questi enti verseranno un contributo appropriato al finanziamento del MST. Fino alla fine del 2009 sono già state date le dovute garanzie.

3.3

Per l'economia

Il MST rappresenta un fattore economico e turistico importante per la Città e per il Cantone di Lucerna. Il sussidio della Confederazione chiesto con il presente messaggio avrà pertanto, anche se solo indirettamente, ripercussioni positive.

4

Programma di legislatura

Il presente progetto è stato inserito nel rapporto sul programma di legislatura 2003­20077.

5

Aspetti giuridici

5.1

Costituzionalità e legalità

Per le spiegazioni relative a questo aspetto si rinvia al messaggio concernente una legge federale sull'erogazione di aiuti finanziari al Museo svizzero dei trasporti e un decreto federale concernente un limite di spesa per un aiuto finanziario al Museo svizzero dei trasporti negli anni 2004­20078 (n. 6.1).

7 8

FF 2004 969 FF 2003 5410, in particolare pag. 5419.

6060

5.2

Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

Il disegno di legge non riguarda aspetti rilevanti per gli impegni internazionali della Svizzera.

5.3

Forma dell'atto

Per le spiegazioni relative a questo aspetto si rinvia al messaggio concernente una legge federale sull'erogazione di aiuti finanziari al Museo svizzero dei trasporti e un decreto federale concernente un limite di spesa per un aiuto finanziario al Museo svizzero dei trasporti negli anni 2004­2007 (n. 6.2)9.

5.4

Subordinazione al freno alle spese

La proroga della legge del 19 dicembre 2003 e il decreto sul finanziamento non sottostanno al freno alle spese, dato che non è stata raggiunta la soglia dei 2 milioni di franchi fissata per le nuove spese ricorrenti.

5.5

Compatibilità con la legge sui sussidi

La proroga della legge e il decreto sul finanziamento sono retti dalle disposizioni della legge federale del 5 ottobre 199010 sugli aiuti finanziari e le indennità (legge sui sussidi).

5.6

Delega di competenze legislative

Il progetto non prevede alcuna delega di competenze legislative.

9 10

FF 2003 5410, in particolare pagg. 5419­5420.

RS 616.1

6061

6062