Domanda di autorizzazione per la messa in commercio del prodotto fitosanitario Blossom-Protect fb Richiedente:

Andermatt Biocontrol AG Stahlermatten 6 CH-6146 Grossdietwil

Fascicolo:

C07001; Messa in commercio del prodotto fitosanitario Blossom-Protect fb Scopo di utilizzazione: Battericida contro il fuoco batterico (Erwinia amylovora) nella frutta a granella.

Composizione, effetto: Polvere idrodisperdibile contenente il principio attivo microbico Aureobasidium pullulans (DSM 14940 e 14941). Per aderire alla superficie della pianta l'A. pullulans produce cutinasi che ne aggrediscono la cuticula.

Di conseguenza, la mela reagisce rafforzando la divisione cellulare nell'epidermide. Questo meccanismo potrebbe prevenire anche nel fiore la penetrazione di batteri del fuoco batterico attraverso il ricettacolo del fiore.

Procedura di autorizzazione:

Procedura ai sensi dell'ordinanza del 18 maggio 2005 concernente i prodotti fitosanitari (OPF, RS 916.161), della legge del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (LPAmb, RS 814.01) e dell'ordinanza del 25 agosto 1999 sull'emissione deliberata nell'ambiente (OEDA, RS 814.911).

Autorità che rilascia l'autorizzazione:

Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG)

Consultazione pubblica Secondo l'articolo 23 capoverso 2 OEDA gli atti non del fascicolo: confidenziali possono essere consultati dal pubblico entro il termine di 30 giorni dal 28 novembre al 27 dicembre 2007 (compreso) durante il normale orario d'ufficio presso l'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM), divisione Sostanze, suolo, biotecnologia, Worblentalstrasse 68, 3063 Ittigen (p.f. annunciarsi telefonicamente allo 031 322 93 49).

Opposizione:

Chiunque può esprimere per scritto il proprio parere sulla domanda entro il summenzionato termine previsto per la consultazione pubblica del fascicolo (27 dicembre 2007).

Chiunque intenda partecipare alla procedura di autorizzazione in qualità di parte (in particolare le organizzazioni di protezione dell'ambiente secondo l'art. 55 LPAmb) ai sensi dell'articolo 6 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), deve inoltrare opposizione scritta all'UFAM, entro il

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summenzionato termine per la consultazione pubblica del fascicolo (27 dicembre 2007), insieme a informazioni concernenti la qualità di parte e alle relative motivazioni.

Chi omette di esercitare tali diritti, è escluso dalla successiva procedura.

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Ufficio federale dell'ambiente