Legge sul cinema Bando di concorso in vista della conclusione di contratti di prestazioni (CP) 2008­2011 per sostenere istituzioni di formazione

L'Ufficio federale della cultura (UFC), visti gli articoli 6 e 10 della legge federale del 14 dicembre 2001 sulla produzione e la cultura cinematografiche (legge sul cinema, LCin, RS 443.1); visti gli articoli 2 lettera d e 29 dell'ordinanza del DFI del 20 dicembre 2002 sulla promozione cinematografica (OPCin, RS 443.113); visto il n. 6 dei regimi di promozione cinematografica per gli anni 2006­2010 (regimi di promozione, allegato OPCin), informa:

1. Bando di concorso a) Scadenze Il concorso in vista della conclusione di contratti di prestazioni (CP) per sostenere istituzioni di formazione è bandito il 15 novembre 2007.

Il termine per l'inoltro delle candidature scade il 15 gennaio 2008. La relativa documentazione deve essere consegnata all'UFC o inviata alla sua attenzione entro il termine prestabilito. Non sono previste proroghe.

b) Procedura Dopo un primo esame delle documentazioni inoltrate, l'UFC effettuerà una selezione preliminare e sottoporrà le candidature scelte a una commissione.

La comunicazione delle decisioni è prevista per l'aprile del 2008.

2. Contesto a) Obiettivi del CP In virtù dell'articolo 6 LCin, la Confederazione (l'UFC) sostiene la formazione professionale e il perfezionamento. Gli aiuti alle istituzioni di formazione fanno parte delle misure previste in questo settore. Con il proprio sostegno, l'UFC intende consentire una formazione coerente e di qualità alle professioni cinematografiche artistiche e tecniche. La promozione nell'ambito della formazione professionale deve essere orientata alle esigenze del settore cinematografico e considerare gli sviluppi tecnici ed economici a livello nazionale e internazionale (n. 6.1 dei regimi di promozione).

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b) Criteri Le candidature devono soddisfare soprattutto i seguenti criteri: ­

qualità dell'offerta formativa e valenza per il settore cinematografico;

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considerazione delle esigenze del settore cinematografico da parte delle istituzioni;

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qualità dei film di diploma.

c) Durata I CP sono stipulati per una durata di tre anni a partire dal 1° ottobre 2008 fino al 31 settembre 2011.

d) Modalità Gli aiuti finanziari dell'UFC sono erogati a fondo perso. In linea di principio, ammontano al massimo al 50 per cento del budget.

Gli aiuti finanziari sono erogati entro i limiti di attribuzione dei rispettivi budget da parte delle Camere federali.

3. Documentazione di candidatura I candidati sono tenuti a presentare all'UFC, in otto esemplari, la documentazione necessaria corredata dei seguenti documenti: ­

modulo di iscrizione debitamente compilato (cfr. moduli);

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presentazione dell'istituzione di formazione, in particolare del corpo docente;

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orientamento guida dei cicli di studio e, in particolare, gli obiettivi di apprendimento e i criteri di selezione dei futuri studenti;

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presentazione dell'infrastruttura e delle attrezzature;

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presentazione delle cooperazioni con altre istituzioni, soprattutto a livello internazionale;

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organigramma e struttura;

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budget 2008­2011 (cfr. moduli);

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piano finanziario 2008­2011 (cfr. moduli);

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ultimo rapporto d'attività in cui figurino: numero, provenienza e studi precedenti degli studenti, numero e contenuto dei cicli di studio, numero di film di diploma e relative informazioni (rapporti di produzione e collezione il più possibile completa dei film di diploma degli ultimi 3 anni), contabilità certificata (se possibile dell'ultimo triennio) e un riassunto del rapporto d'attività (cfr. modulo);

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se disponibili, informazioni sulla carriera dei diplomati dell'istituzione;

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altri documenti ritenuti utili.

L'UFC si riserva il diritto di richiedere informazioni supplementari.

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Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi a: Christian Ströhle, Ufficio federale della cultura, Sezione cinema (cfr. contatti) 20 novembre 2007

Ufficio federale della cultura: Sezione cinema

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