Termine di referendum: 24 gennaio 2008

Legge federale sui Politecnici federali (Legge sui PF) Modifica del 5 ottobre 2007 L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 24 gennaio 20071, decreta: I La legge del 4 ottobre 19912 sui PF è modificata come segue: Art. 17a

Incarichi d'insegnamento

Gli incaricati di corsi nell'ambito di incarichi d'insegnamento esterni sono assunti, salvo convenzione contraria, con un contratto di lavoro conformemente al Codice delle obbligazioni3.

1

Il contratto di lavoro può essere rinnovato più volte per una durata complessiva di cinque anni al massimo. Oltre i cinque anni il rapporto di lavoro è considerato di durata indeterminata.

2

3

I PF e gli istituti di ricerca disciplinano la retribuzione degli incaricati di corsi.

Titolo prima dell'art. 40e

Sezione 3a: Disposizioni transitorie della modifica del 5 ottobre 2007 Art. 40e L'articolo 17a si applica a tutti gli incarichi d'insegnamento esterni assegnati dopo l'entrata in vigore della modifica della presente legge del 5 ottobre 20074. Gli incarichi d'insegnamento esterni in corso di svolgimento al momento dell'entrata in vigore devono essere adeguati al nuovo diritto entro l'inizio del semestre successivo.

1 2 3 4

FF 2007 1131 RS 414.110 RS 220 FF 2007 6311

2006-2850

6311

Legge sui PF

II 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 5 ottobre 2007

Consiglio nazionale, 5 ottobre 2007

Il presidente: Peter Bieri Il segretario: Christoph Lanz

La presidente: Christine Egerszegi-Obrist Il segretario: Ueli Anliker

Data di pubblicazione: 16 ottobre 20075 Termine di referendum: 24 gennaio 2008

5

FF 2007 6311

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