Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto nazionale mantello dell'edilizia e del genio civile Modifica del 13 agosto 2007 Il Consiglio federale svizzero decreta: I È conferita obbligatorietà generale alle seguenti disposizioni1, stampate in grassetto, della convenzione addizionale del 28 marzo 20062 al Contratto nazionale mantello (CNM) dell'edilizia e del genio civile: Convenzione addizionale del 28 marzo 2006 al Contratto nazionale mantello 2006 È conferita obbligatorietà generale alle disposizioni stampate in grassetto.

Art. 18 cpv. 2

Abrogato

Art. 20 cpv. 1 e 2

(Regolamentazioni speciali per lavoratori stagionali e dimoranti temporanei)

Art. 21 cpv. 5

(Protezione contro la disdetta)

Art. 38 cpv. 4

(Giorni festivi)

Art. 39 cpv. 1 lett.a

(Assenze di breve durata)

Art. 40 cpv. 1

(Servizio obbligatorio svizzero militare, civile e di protezione civile)

Art. 47 cpv. 2

(Retribuzione e pagamento del salario)

Art. 52 cpv. 3

(Supplementi salariali, generalità)

Art. 55 cpv. 3

Abrogato

Art. 66

Abrogato

Art. 67

Abrogato

Art. 69

Abrogato

Art. 76

Commissione professionale paritetica locale: nomina, competenze e compiti

Art. 79 cpv. 2bis

(Sanzioni)

1 2

Estratti delle disposizioni di obbligatorietà generale possono essere chiesti all'UFCL, Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna.

Cfr. Decreto del Consiglio federale del 10 novembre 1998 che conferisce obbligatorietà generale al contratto nazionale mantello dell'edilizia e del genio civile, FF 1998 4469­4471

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Contratto nazionale mantello dell'edilizia e del genio civile. DCF

Appendice 4

Abrogato

Appendice 11

Abrogato

Appendice 12 Convenzione addizionale al CNM per i lavori in sotterraneo («Convenzione per i lavori in sotterraneo») dell'8 dicembre 2005 Art. 1

Posizione rispetto al CNM

Art. 2

Campo di applicazione

Art. 5

Principio

Art. 6

Compiti della Commissione professionale paritetica (CPLS)

Art. 8

Contratto di lavoro scritto

Art. 10

Orario di lavoro

Art. 11

Lavoro a sciolte

Art. 12

Tempo di tragitto

Art. 13

Posto di raccolta

Art. 14

Vitto e trasferimento

Art. 15

Supplementi, indennità in generale

Art. 16

Supplementi per lavori in sotterraneo

Art. 17

Supplementi per il lavoro a sciolte con esercizio continuo

Art. 18

Supplemento per lavoro notturno a sciolte

Art. 19

Supplemento di tempo per lavoro notturno

Art. 20

Salari base

Art. 21

Classi salariali per i lavori in sotterraneo

Art. 22

Alloggi sui cantieri

II Il presente decreto entra in vigore il 1° settembre 2007 e ha effetto sino al 30 settembre 2007.

13 agosto 2007

In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

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