Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto nazionale mantello dell'edilizia e del genio civile Modifica del 13 agosto 2007 Il Consiglio federale svizzero decreta: I È conferita obbligatorietà generale alle seguenti disposizioni1, stampate in grassetto, della convenzione addizionale del 28 marzo 20062 al Contratto nazionale mantello (CNM) dell'edilizia e del genio civile: Convenzione addizionale del 28 marzo 2006 al Contratto nazionale mantello 2006 È conferita obbligatorietà generale alle disposizioni stampate in grassetto.
Art. 18 cpv. 2
Abrogato
Art. 20 cpv. 1 e 2
(Regolamentazioni speciali per lavoratori stagionali e dimoranti temporanei)
Art. 21 cpv. 5
(Protezione contro la disdetta)
Art. 38 cpv. 4
(Giorni festivi)
Art. 39 cpv. 1 lett.a
(Assenze di breve durata)
Art. 40 cpv. 1
(Servizio obbligatorio svizzero militare, civile e di protezione civile)
Art. 47 cpv. 2
(Retribuzione e pagamento del salario)
Art. 52 cpv. 3
(Supplementi salariali, generalità)
Art. 55 cpv. 3
Abrogato
Art. 66
Abrogato
Art. 67
Abrogato
Art. 69
Abrogato
Art. 76
Commissione professionale paritetica locale: nomina, competenze e compiti
Art. 79 cpv. 2bis
(Sanzioni)
1 2
Estratti delle disposizioni di obbligatorietà generale possono essere chiesti all'UFCL, Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna.
Cfr. Decreto del Consiglio federale del 10 novembre 1998 che conferisce obbligatorietà generale al contratto nazionale mantello dell'edilizia e del genio civile, FF 1998 44694471
2007-1654
5551
Contratto nazionale mantello dell'edilizia e del genio civile. DCF
Appendice 4
Abrogato
Appendice 11
Abrogato
Appendice 12 Convenzione addizionale al CNM per i lavori in sotterraneo («Convenzione per i lavori in sotterraneo») dell'8 dicembre 2005 Art. 1
Posizione rispetto al CNM
Art. 2
Campo di applicazione
Art. 5
Principio
Art. 6
Compiti della Commissione professionale paritetica (CPLS)
Art. 8
Contratto di lavoro scritto
Art. 10
Orario di lavoro
Art. 11
Lavoro a sciolte
Art. 12
Tempo di tragitto
Art. 13
Posto di raccolta
Art. 14
Vitto e trasferimento
Art. 15
Supplementi, indennità in generale
Art. 16
Supplementi per lavori in sotterraneo
Art. 17
Supplementi per il lavoro a sciolte con esercizio continuo
Art. 18
Supplemento per lavoro notturno a sciolte
Art. 19
Supplemento di tempo per lavoro notturno
Art. 20
Salari base
Art. 21
Classi salariali per i lavori in sotterraneo
Art. 22
Alloggi sui cantieri
II Il presente decreto entra in vigore il 1° settembre 2007 e ha effetto sino al 30 settembre 2007.
13 agosto 2007
In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
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