Convenzione concernente la competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori (Conclusa il 19 ottobre 1996)

Gli Stati firmatari della presente Convenzione; considerando che è opportuno rafforzare la protezione dei minori nelle situazioni a carattere internazionale; desiderando evitare conflitti tra i loro sistemi giuridici in materia di competenza, legge applicabile, riconoscimento ed esecuzione delle misure di protezione dei minori; ricordando l'importanza della cooperazione internazionale per la protezione dei minori; confermando che il superiore interesse del minore è di rilevanza fondamentale; constatando la necessità di rivedere la Convenzione del 5 ottobre 1961 sulla competenza delle autorità e la legge applicabile in materia di protezione dei minorenni; desiderando stabilire disposizioni comuni a tal fine, tenendo conto della Convenzione delle Nazioni Unite del 20 novembre 1989 sui diritti del fanciullo, hanno convenuto quanto segue:

Capitolo I Campo di applicazione della Convenzione Art. 1 1. La presente Convenzione si prefigge di: a.

determinare lo Stato le cui autorità sono competenti ad adottare misure volte alla protezione della persona o dei beni del minore;

b.

determinare la legge applicabile da tali autorità nell'esercizio della loro competenza;

c.

determinare la legge applicabile alla responsabilità genitoriale;

d.

assicurare il riconoscimento e l'esecuzione delle misure di protezione in tutti gli Stati contraenti;

e.

stabilire fra le autorità degli Stati contraenti la cooperazione necessaria alla realizzazione degli obiettivi della Convenzione.

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2. Ai fini della Convenzione, il termine «responsabilità genitoriale» comprende la potestà genitoriale o ogni altro rapporto di potestà analogo che stabilisca i diritti, i poteri e gli obblighi dei genitori, di un tutore o di un altro rappresentante legale nei confronti della persona o dei beni del minore.

Art. 2 La Convenzione si applica ai minori dal momento della loro nascita fino al compimento dei 18 anni.

Art. 3 Le misure previste dall'articolo 1 possono vertere segnatamente su: a.

l'attribuzione, l'esercizio e la revoca totale o parziale della responsabilità genitoriale, nonché la sua delega;

b.

il diritto di affidamento, che comprende il diritto di occuparsi della persona del minore, e in particolare il diritto di decidere sul suo luogo di residenza, nonché il diritto di visita, che comprende il diritto di portare il minore, per un periodo di tempo limitato, in un luogo diverso da quello di abituale residenza;

c.

la tutela, la curatela e gli istituti analoghi;

d.

la designazione e le funzioni di qualsiasi persona o organismo incaricato di occuparsi della persona o dei beni del minore, di rappresentarlo o di assisterlo;

e.

il collocamento del minore in una famiglia di accoglienza o in un istituto, o la sua assistenza legale tramite kafala o istituto analogo;

f.

la supervisione da parte delle autorità pubbliche dell'assistenza fornita al minore da qualsiasi persona che se ne faccia carico;

g.

l'amministrazione, la conservazione o la facoltà di disporre dei beni del minore.

Art. 4 Sono esclusi dal campo della Convenzione: a.

l'accertamento e la contestazione della filiazione;

b.

la decisione sull'adozione e le misure che la preparano, nonché l'annullamento e la revoca dell'adozione;

c.

il cognome e nome del minore;

d.

l'emancipazione;

e.

gli obblighi agli alimenti;

f.

le amministrazioni fiduciarie e le successioni;

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g.

la previdenza sociale;

h.

le misure pubbliche di carattere generale in materia di istruzione e di sanità;

i.

le misure adottate conseguentemente alla commissione di reati da parte di minori;

j.

le decisioni sul diritto d'asilo e in materia di immigrazione.

Capitolo II Competenza Art. 5 1. Le autorità, sia giudiziarie che amministrative, dello Stato contraente di residenza abituale del minore sono competenti ad adottare misure tendenti alla protezione della sua persona o dei suoi beni.

2. Fatto salvo l'articolo 7, in caso di trasferimento della residenza abituale del minore in un altro Stato contraente, sono competenti le autorità dello Stato di nuova abituale residenza.

Art. 6 1. Per i minori rifugiati e i minori che, a seguito di gravi disordini nel proprio Paese, siano trasferiti a livello internazionale, le autorità dello Stato contraente sul cui territorio tali minori si verranno a trovare a causa del loro trasferimento eserciteranno la competenza prevista nell'articolo 5 paragrafo 1.

2. Il paragrafo 1 si applica anche ai minori la cui residenza abituale non possa essere accertata.

Art. 7 1. In caso di trasferimento o di mancato ritorno illecito del minore, le autorità dello Stato contraente in cui il minore aveva la sua residenza abituale immediatamente prima del suo trasferimento o del suo mancato ritorno conservano la competenza fino al momento in cui il minore abbia acquisito una residenza abituale in un altro Stato e: a.

qualsiasi persona, istituzione o altro ente avente il diritto di affidamento abbia acconsentito al trasferimento o al mancato ritorno; o

b.

il minore abbia risieduto nell'altro Stato per un periodo di almeno un anno a decorrere da quando la persona, l'istituzione o qualsiasi altro ente avente il diritto di affidamento ha conosciuto o avrebbe dovuto conoscere il luogo in cui si trovava il minore, nessuna domanda in vista del ritorno presentata in quel periodo sia in corso di esame e il minore si sia integrato nel suo nuovo ambiente.

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2. Il trasferimento o il mancato ritorno del minore è considerato illecito se: a.

avviene in violazione di un diritto di affidamento, assegnato a una persona, un'istituzione o qualsiasi altro ente, individualmente o congiuntamente, in base alla legislazione dello Stato in cui il minore aveva la sua residenza abituale immediatamente prima del suo trasferimento o mancato ritorno; e

b.

tale diritto era effettivamente esercitato, individualmente o congiuntamente, al momento del trasferimento o del mancato ritorno, o avrebbe potuto esserlo se non si fossero verificate tali circostanze.

Il diritto di affidamento di cui alla lettera a può segnatamente derivare direttamente dalla legge, da una decisione giudiziaria o amministrativa, o da un accordo in vigore in base alla legislazione di tale Stato.

3. Finché le autorità citate nel paragrafo 1 conservano la loro competenza, le autorità dello Stato contraente in cui il minore è stato trasferito o trattenuto possono adottare soltanto le misure urgenti necessarie alla protezione della persona o dei beni del minore, conformemente all'articolo 11.

Art. 8 1. In via eccezionale, l'autorità dello Stato contraente competente in applicazione dell'articolo 5 o 6, ove ritenga che l'autorità di un altro Stato contraente sarebbe meglio in grado di valutare il superiore interesse del minore in un caso particolare, potrà: ­

chiedere a quell'autorità, direttamente o tramite l'Autorità centrale di tale Stato, di accettare la competenza ad adottare le misure di protezione che riterrà necessarie,

­

o sospendere la decisione e invitare le parti a investire di tale richiesta l'autorità dell'altro Stato.

2. Gli Stati contraenti una cui autorità può essere richiesta o adita alle condizioni stabilite nel paragrafo 1 sono: a.

uno Stato di cui il minore sia cittadino,

b.

uno Stato in cui si trovino beni del minore,

c.

uno Stato una cui autorità sia stata chiamata a conoscere di un'istanza di divorzio o di separazione legale dei genitori del minore, o di annullamento del matrimonio,

d.

uno Stato con il quale il minore presenti uno stretto legame.

3. Le autorità interessate possono procedere ad uno scambio di vedute.

4. L'autorità richiesta o adita alle condizioni previste nel paragrafo 1 potrà accettare la competenza, in nome e per conto dell'autorità competente in applicazione dell'articolo 5 o 6, ove ritenga che ciò corrisponda al superiore interesse del minore.

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Art. 9 1. Le autorità degli Stati contraenti di cui all'articolo 8 paragrafo 2, ove ritengano di essere meglio in grado di valutare il superiore interesse del minore in un caso particolare, potranno: ­

chiedere all'autorità competente dello Stato contraente di residenza abituale del minore, direttamente o tramite l'Autorità centrale di tale Stato, di permettere loro di esercitare la competenza ad adottare le misure di protezione che ritenessero necessarie,

­

o invitare le parti a presentare tale richiesta alle autorità dello Stato contraente di residenza abituale del minore.

2. Le autorità interessate possono procedere ad uno scambio di vedute.

3. L'autorità all'origine della richiesta potrà esercitare la competenza in nome e per conto dell'autorità dello Stato contraente di residenza abituale del minore solo se tale autorità avrà accettato la richiesta.

Art. 10 1. Senza pregiudizio degli articoli 5­9, le autorità di uno Stato contraente, nell'esercizio della loro competenza a conoscere di un'istanza di divorzio o separazione legale dei genitori di un minore che risieda abitualmente in un altro Stato contraente, o di annullamento del matrimonio, potranno adottare, se la legge del loro Stato lo consente, misure di protezione della persona o dei beni del minore, se: a.

all'inizio della procedura uno dei genitori risieda abitualmente in quello Stato e uno di loro abbia la responsabilità genitoriale nei confronti del minore; e

b.

la competenza di tale autorità ad adottare simili misure sia stata accettata dai genitori, nonché da qualsiasi altra persona che abbia la responsabilità genitoriale nei confronti del minore, e se tale competenza sia conforme al superiore interesse del minore.

2. La competenza di cui nel paragrafo 1 ad adottare misure di protezione del minore cessa non appena la decisione che accoglie o rigetta l'istanza di divorzio, separazione legale o annullamento del matrimonio sia divenuta definitiva o non appena la procedura sia stata terminata per un altro motivo.

Art. 11 1. In tutti i casi di urgenza, saranno competenti ad adottare le misure di protezione necessarie le autorità di ogni Stato contraente sul cui territorio si trovino il minore o beni ad esso appartenenti.

2. Le misure adottate in applicazione del paragrafo 1 nei confronti di un minore che abbia la residenza abituale in uno Stato contraente cesseranno di avere effetto non appena le autorità competenti ai sensi degli articoli 5­10 avranno adottato le misure imposte dalla situazione.

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3. Le misure adottate in applicazione del paragrafo 1 nei confronti di un minore che abbia la sua residenza abituale in uno Stato non contraente cesseranno di avere effetto in ogni Stato contraente non appena vi saranno riconosciute le misure imposte dalla situazione, adottate dalle autorità di un altro Stato.

Art. 12 1. Fatto salvo l'articolo 7, le autorità di uno Stato contraente sul cui territorio si trovino il minore o beni ad esso appartenenti, saranno competenti ad adottare misure di protezione della persona o dei beni del minore aventi un carattere provvisorio e un'efficacia territoriale limitata a tale Stato, sempre che tali misure non siano incompatibili con quelle già adottate dalle autorità competenti ai sensi degli articoli 5­10.

2. Le misure adottate in applicazione del paragrafo 1 nei confronti di un minore che abbia la sua residenza abituale in uno Stato contraente cesseranno di avere effetto non appena le autorità competenti ai sensi degli articoli 5­10 si saranno pronunciate sulle misure imposte dalla situazione.

3. Le misure adottate in applicazione del paragrafo 1 nei confronti di un minore che abbia la sua residenza abituale in uno Stato non contraente cesseranno di avere effetto nello Stato contraente in cui sono state adottate non appena vi saranno riconosciute le misure imposte dalla situazione, adottate dalle autorità di un altro Stato.

Art. 13 1. Le autorità di uno Stato contraente che siano competenti ai sensi degli articoli 5­ 10 ad adottare misure di protezione della persona o dei beni del minore non potranno esercitare tale competenza qualora, all'atto dell'introduzione della procedura, misure analoghe siano state chieste alle autorità di un altro Stato contraente allora competenti ai sensi degli articoli 5­10 e siano ancora in corso di esame.

2. La disposizione del paragrafo 1 non si applica qualora le autorità alle quali sia stata inizialmente presentata la richiesta di misure abbiano rinunciato alla loro competenza.

Art. 14 Le misure adottate in applicazione degli articoli 5­10 resteranno in vigore nei limiti loro propri, anche quando un mutamento delle circostanze dovesse far scomparire l'elemento sul quale si basava la competenza, fintantoché le autorità competenti ai sensi della Convenzione non le avranno modificate, sostituite o abrogate.

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Capitolo III Legge applicabile Art. 15 1. Nell'esercizio della competenza loro attribuita dalle disposizioni del capitolo II, le autorità degli Stati contraenti applicano la propria legge.

2. Tuttavia, qualora la protezione della persona o dei beni del minore lo richieda, esse potranno eccezionalmente applicare o prendere in considerazione la legge di un altro Stato con il quale la situazione presenti uno stretto legame.

3. In caso di trasferimento della residenza abituale del minore in un altro Stato contraente, a partire dal momento in cui è sopravvenuto il trasferimento è la legge di quest'altro Stato che disciplina le condizioni di applicazione delle misure adottate nello Stato di precedente abituale residenza.

Art. 16 1. L'attribuzione o l'estinzione di pieno diritto di una responsabilità genitoriale, senza l'intervento di un'autorità giudiziaria o amministrativa, è disciplinata dalla legge dello Stato di residenza abituale del minore.

2. L'attribuzione o l'estinzione di una responsabilità genitoriale mediante accordo o atto unilaterale, senza l'intervento di un'autorità giudiziaria o amministrativa, è disciplinata dalla legge dello Stato di residenza abituale del minore nel momento in cui l'accordo o l'atto unilaterale prende effetto.

3. La responsabilità genitoriale esistente secondo la legge dello Stato di residenza abituale del minore sussiste dopo il trasferimento di tale residenza abituale in un altro Stato.

4. In caso di trasferimento della residenza abituale del minore, l'attribuzione di pieno diritto della responsabilità genitoriale ad una persona cui tale responsabilità non fosse già stata attribuita è disciplinata dalla legge dello Stato di nuova residenza abituale.

Art. 17 L'esercizio della responsabilità genitoriale è disciplinato dalla legge dello Stato di residenza abituale del minore. In caso di trasferimento della residenza abituale del minore, è retto dalla legge dello Stato di nuova residenza abituale.

Art. 18 La responsabilità genitoriale prevista nell'articolo 16 potrà essere revocata o le sue condizioni di esercizio potranno essere modificate da misure adottate in applicazione della Convenzione.

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Art. 19 1. Non può essere contestata la validità di un atto stipulato fra un terzo e un'altra persona che avrebbe la qualità di rappresentante legale secondo la legge dello Stato in cui l'atto è stato concluso né può essere invocata la responsabilità di un terzo, per il solo motivo che l'altra persona non aveva la qualità di rappresentante legale secondo la legge designata dalle disposizioni del presente capitolo, salvo il caso che il terzo sapesse o dovesse sapere che la responsabilità genitoriale era disciplinata da tale legge.

2. Il paragrafo 1 si applica solo nel caso in cui l'atto sia stato stipulato fra persone presenti sul territorio di uno stesso Stato.

Art. 20 Le disposizioni del presente capitolo sono applicabili anche se la legge che esse designano è quella di uno Stato non contraente.

Art. 21 1. Ai sensi del presente capitolo, il termine «legge» designa la legislazione in vigore in uno Stato, ad esclusione delle norme sul conflitto di leggi.

2. Tuttavia, se la legge applicabile ai sensi dell'articolo 16 è quella di uno Stato non contraente e se le norme sul conflitto di leggi di tale Stato designano la legge di un altro Stato non contraente che applicherebbe la propria legge, sarà applicabile la legge di quest'altro Stato. Se la legge di quest'altro Stato non contraente non è riconosciuta applicabile, la legge applicabile sarà quella designata dall'articolo 16.

Art. 22 La legge designata dalle disposizioni del presente capitolo può non essere applicata solo se tale applicazione sia manifestamente contraria all'ordine pubblico, tenuto conto del superiore interesse del minore.

Capitolo IV Riconoscimento ed esecuzione Art. 23 1. Le misure adottate dalle autorità di uno Stato contraente saranno riconosciute di pieno diritto negli altri Stati contraenti.

2. Tuttavia, il riconoscimento potrà essere negato se: a.

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la misura sia stata adottata da un'autorità la cui competenza non era fondata ai sensi delle disposizioni del capitolo II;

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b.

la misura sia stata adottata, tranne il caso d'urgenza, nell'ambito di un procedimento giudiziario o amministrativo, senza aver dato al minore la possibilità di essere sentito, in violazione dei principi fondamentali di procedura dello Stato richiesto;

c.

su richiesta di ogni persona che sostenga che quella determinata misura lederebbe la sua responsabilità genitoriale, la misura sia stata adottata, tranne il caso d'urgenza, senza aver dato alla suddetta persona la possibilità di essere sentita;

d.

il riconoscimento sia manifestamente contrario all'ordine pubblico dello Stato richiesto, tenuto conto del superiore interesse del minore;

e.

la misura sia incompatibile con una misura adottata successivamente nello Stato non contraente di residenza abituale del minore, quando per quest'ultima misura siano adempiute le condizioni necessarie al suo riconoscimento nello Stato richiesto;

f.

se la procedura di cui nell'articolo 33 non sia stata rispettata.

Art. 24 Senza pregiudizio dell'articolo 23 paragrafo 1, ogni persona interessata potrà chiedere alle autorità competenti di uno Stato contraente che si pronuncino sul riconoscimento o il mancato riconoscimento di una misura adottata in un altro Stato contraente. La procedura è retta dalla legge dello Stato richiesto.

Art. 25 L'autorità dello Stato richiesto è vincolata agli accertamenti di fatto sulle quali l'autorità dello Stato che ha adottato la misura ha fondato la propria competenza.

Art. 26 1. Se comportano atti esecutivi in un altro Stato contraente, le misure adottate in uno Stato contraente e in esso esecutive saranno dichiarate esecutive o registrate ai fini dell'esecuzione in quest'altro Stato, su richiesta di qualsiasi parte interessata, secondo la procedura stabilita dalla legge di questo Stato.

2. Ogni Stato contraente si serve di una procedura semplice e rapida per la dichiarazione di exequatur o la registrazione.

3. La dichiarazione di exequatur o la registrazione non possono essere negate se non per uno dei motivi di cui all'articolo 23 paragrafo 2.

Art. 27 Salvo quanto necessario per l'applicazione degli articoli precedenti, l'autorità dello Stato richiesto non procederà ad alcuna revisione nel merito della misura adottata.

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Art. 28 Le misure adottate in uno Stato contraente e dichiarate esecutive, o registrate ai fini dell'esecuzione, in un altro Stato contraente, sono eseguite in quest'ultimo come se fossero state adottate dalle proprie autorità. L'esecuzione delle misure avviene conformemente alla legge dello Stato richiesto nei limiti che vi sono previsti, tenuto conto del superiore interesse del minore.

Capitolo V Cooperazione Art. 29 1. Ogni Stato contraente designa un'Autorità centrale incaricata di adempiere gli obblighi che gli sono imposti dalla Convenzione.

2. Uno Stato federale, uno Stato in cui siano in vigore diversi sistemi di diritto o uno Stato avente unità territoriali autonome è libero di designare più di un'autorità centrale e di specificare l'estensione territoriale o personale delle loro funzioni. Lo Stato che si avvale di questa facoltà designa l'Autorità centrale cui indirizzare ogni comunicazione, che verrà poi trasmessa all'autorità centrale competente all'interno dello Stato.

Art. 30 1. Le Autorità centrali devono cooperare fra loro e promuovere la cooperazione fra le autorità competenti del proprio Stato per realizzare gli obiettivi della Convenzione.

2. Esse adottano, nell'ambito dell'applicazione della Convenzione, le disposizioni idonee a fornire informazioni sulla loro legislazione, nonché sui servizi disponibili nel loro Stato in materia di protezione del minore.

Art. 31 L'Autorità centrale di uno Stato contraente adotta, direttamente o tramite autorità pubbliche o altri organismi, tutte le disposizioni idonee a: a.

agevolare le comunicazioni e offrire l'assistenza di cui agli articoli 8 e 9 e al presente capitolo;

b.

agevolare con la mediazione, la conciliazione o qualsiasi altra modalità analoga, accordi amichevoli sulla protezione della persona o dei beni del minore, nelle situazioni in cui si applica la Convenzione;

c.

aiutare, su richiesta di un'autorità competente di un altro Stato contraente, a localizzare il minore quando appare che questi sia presente sul territorio dello Stato richiesto e abbia bisogno di protezione.

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Art. 32 Su richiesta motivata dell'Autorità centrale o di un'altra autorità competente di uno Stato contraente con il quale il minore abbia uno stretto legame, l'Autorità centrale dello Stato contraente in cui il minore ha la sua residenza abituale e in cui si trova potrà, direttamente o tramite autorità pubbliche o altri enti: a.

fornire un rapporto sulla situazione del minore;

b.

chiedere all'autorità competente del suo Stato di esaminare l'opportunità di adottare misure volte alla protezione della persona o dei beni del minore.

Art. 33 1. Quando prospetta il collocamento del minore in una famiglia di accoglienza o in un istituto, o la sua assistenza legale tramite kafala o istituto analogo, e quando tale collocamento o assistenza avverrà in un altro Stato contraente, l'autorità competente ai sensi degli articoli 5­10 consulterà preliminarmente l'Autorità centrale o un'altra autorità competente di quest'ultimo Stato. A tal fine le comunicherà un rapporto sul minore e i motivi della sua proposta di collocamento o assistenza.

2. La decisione sul collocamento o l'assistenza potrà essere presa nello Stato richiedente solo se l'Autorità centrale o un'altra autorità competente dello Stato richiesto avrà approvato tale collocamento o assistenza, tenuto conto del superiore interesse del minore.

Art. 34 1. In previsione di una misura di protezione e se la situazione del minore lo richiede, le autorità competenti ai sensi della Convenzione potranno domandare a ogni autorità di un altro Stato contraente di comunicare loro le informazioni utili per la protezione del minore.

2. Ogni Stato contraente potrà dichiarare che le domande previste nel paragrafo 1 potranno essere inoltrate solo tramite la propria Autorità centrale.

Art. 35 1. Le autorità competenti di uno Stato contraente potranno chiedere alle autorità di un altro Stato contraente di prestare la loro assistenza nell'attuazione di misure di protezione adottate in applicazione della Convenzione, in particolare per assicurare l'esercizio effettivo di un diritto di visita, nonché del diritto di mantenere regolari contatti diretti.

2. Le autorità di uno Stato contraente in cui il minore non abbia la residenza abituale potranno, su richiesta di un genitore residente in quello Stato e che voglia ottenere o conservare un diritto di visita, raccogliere informazioni o prove e pronunciarsi sull'idoneità di quel genitore ad esercitare il diritto di visita e sulle condizioni alle quali potrebbe esercitarlo. L'autorità competente a statuire sul diritto di visita ai

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sensi degli articoli 5­10 dovrà, prima di pronunciarsi, tener conto di queste informazioni, prove o conclusioni.

3. Un'autorità competente a statuire sul diritto di visita ai sensi degli articoli 5­10 potrà sospendere il procedimento fino al termine della procedura prevista nel paragrafo 2, segnatamente quando venga introdotta una domanda volta a modificare o ad abolire il diritto di visita assegnato dalle autorità dello Stato della precedente residenza abituale.

4. Questo articolo non impedisce ad un'autorità competente ai sensi degli articoli 5­ 10 di adottare misure provvisorie fino al termine della procedura prevista nel paragrafo 2.

Art. 36 Nel caso in cui il minore sia esposto ad un grave pericolo, le autorità competenti dello Stato contraente in cui siano state o stiano per essere adottate misure di protezione di questo minore, se informate di un trasferimento di residenza o della presenza del minore in un altro Stato contraente, avviseranno le autorità di quest'ultimo Stato del suddetto pericolo e delle misure adottate o in via di adozione.

Art. 37 Un'autorità non potrà chiedere o comunicare informazioni in applicazione di questo capitolo se riterrà che detta richiesta o comunicazione potrebbe mettere in pericolo la persona o i beni del minore o costituire una grave minaccia per la libertà o la vita di un membro della sua famiglia.

Art. 38 1. Ferma restando la possibilità di esigere la rifusione di spese ragionevoli corrispondenti ai servizi forniti, le Autorità centrali e le altre autorità pubbliche degli Stati contraenti sosterranno le proprie spese dovute all'applicazione delle disposizioni del presente capitolo.

2. Uno Stato contraente potrà concludere accordi con uno o più Stati contraenti sulla ripartizione delle spese.

Art. 39 Ogni Stato contraente potrà concludere, con uno o più Stati contraenti, accordi volti ad agevolare l'applicazione del presente capitolo nei loro rapporti reciproci. Gli Stati che abbiano concluso simili accordi ne trasmetteranno una copia al depositario della Convenzione.

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Capitolo VI Disposizioni generali Art. 40 1. Le autorità dello Stato contraente di residenza abituale del minore o dello Stato contraente in cui sia stata adottata una misura di protezione potranno rilasciare al detentore della responsabilità genitoriale o a ogni persona alla quale sia affidata la protezione della persona o dei beni del minore, su sua richiesta, un certificato attestante la sua qualità e i poteri che le sono conferiti.

2. La qualità e i poteri indicati nel certificato sono considerati efficaci, fino a prova contraria.

3. Ogni Stato contraente designa le autorità competenti a rilasciare il certificato.

Art. 41 I dati personali raccolti o trasmessi conformemente alla Convenzione non possono essere usati ad altro fine se non quello per cui sono stati raccolti o trasmessi.

Art. 42 Le autorità che ricevano informazioni ne assicurano la riservatezza conformemente alla legge del loro Stato.

Art. 43 I documenti trasmessi o rilasciati in applicazione della Convenzione sono esentati dall'obbligo di legalizzazione o di qualsiasi analoga formalità.

Art. 44 Ogni Stato contraente potrà designare le autorità alle quali devono essere presentate le richieste di cui agli articoli 8, 9 e 33.

Art. 45 1. Le designazioni di cui agli articoli 29 e 44 sono comunicate all'Ufficio Permanente della Conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato.

2. La dichiarazione di cui all'articolo 34 paragrafo 2 è fatta al depositario della Convenzione.

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Art. 46 Uno Stato contraente in cui vengano applicati ordinamenti giuridici o normative divergenti in materia di protezione del minore e dei suoi beni non è tenuto ad applicare le norme della Convenzione ai conflitti riguardanti unicamente tali ordinamenti o normative divergenti.

Art. 47 Nei confronti di uno Stato nelle cui diverse unità territoriali vengano applicati due o più ordinamenti giuridici o normative riferentisi alle questioni rette dalla presente Convenzione: 1.

ogni riferimento alla residenza abituale in tale Stato riguarda la residenza abituale in un'unità territoriale;

2.

ogni riferimento alla presenza del minore in tale Stato riguarda la presenza del minore in un'unità territoriale;

3.

ogni riferimento alla situazione dei beni del minore in tale Stato riguarda la situazione dei beni del minore in un'unità territoriale;

4.

ogni riferimento allo Stato di cui il minore sia cittadino riguarda l'unità territoriale designata dalla legge di tale Stato o, in mancanza di norme pertinenti, l'unità territoriale con la quale il minore presenti il legame più stretto;

5.

ogni riferimento allo Stato una cui autorità sia chiamata a conoscere di un'istanza di divorzio o separazione legale dei genitori del minore, o di annullamento del matrimonio, riguarda l'unità territoriale una cui autorità sia chiamata a conoscere di tale istanza;

6.

ogni riferimento allo Stato con il quale il minore presenti uno stretto legame riguarda l'unità territoriale con la quale il minore presenti tale legame;

7.

ogni riferimento allo Stato in cui sia stato trasferito o trattenuto il minore riguarda l'unità territoriale nella quale il minore sia stato trasferito o trattenuto;

8.

ogni riferimento agli enti o autorità di tale Stato, diversi dalle Autorità centrali, riguarda gli enti o le autorità abilitati ad agire nell'unità territoriale interessata;

9.

ogni riferimento alla legge, alla procedura o all'autorità dello Stato in cui sia stata adottata una misura riguarda la legge, la procedura o l'autorità dell'unità territoriale in cui tale misura sia stata adottata;

10. ogni riferimento alla legge, alla procedura o all'autorità dello Stato richiesto riguarda la legge, la procedura o l'autorità dell'unità territoriale in cui sia invocato il riconoscimento o l'esecuzione.

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Art. 48 Per individuare la legge applicabile ai sensi del capitolo III, quando uno Stato comprende due o più unità territoriali di cui ciascuna abbia il proprio ordinamento giuridico o una normativa relativa alle questioni rette dalla presente Convenzione, si applicano le seguenti norme: a.

in presenza di norme vigenti in tale Stato che definiscano l'unità territoriale la cui legge è applicabile, si applica la legge di tale unità;

b.

in mancanza di tali norme, si applica la legge dell'unità territoriale definita conformemente alle disposizioni dell'articolo 47.

Art. 49 Per individuare la legge applicabile ai sensi del capitolo III, quando uno Stato comprende due o più ordinamenti giuridici o normative applicabili a diverse categorie di persone per le questioni rette dalla presente Convenzione, si applicano le seguenti norme: a.

in presenza di norme vigenti in tale Stato che definiscano quale delle leggi sia applicabile, si applica tale legge;

b.

in mancanza di tali norme, si applica la legge dell'ordinamento o della normativa con cui il minore presenti il legame più stretto.

Art. 50 La presente Convenzione non interferisce con la Convenzione del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori, nelle relazioni fra le Parti di entrambe le Convenzioni. Niente impedisce tuttavia che siano invocate disposizioni della presente Convenzione per ottenere la consegna di un minore che sia stato trasferito o trattenuto illecitamente, o per organizzare il diritto di visita.

Art. 51 Nei rapporti fra gli Stati contraenti, la presente Convenzione sostituisce la Convenzione del 5 ottobre 1961 sulla competenza delle autorità e la legge applicabile in materia di protezione dei minorenni e la Convenzione per regolare la tutela dei minorenni, firmata all'Aia il 12 giugno 1902, fermo restando il riconoscimento delle misure adottate secondo la citata Convenzione del 5 ottobre 1961.

Art. 52 1. La Convenzione non deroga agli strumenti internazionali dei quali siano Parti gli Stati contraenti e che contengano disposizioni sulle materie rette dalla presente Convenzione, salvo che venga fatta una dichiarazione contraria da parte degli Stati vincolati da tali strumenti.

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2. La Convenzione non pregiudica la possibilità per uno o più Stati contraenti di concludere accordi che contengano, per quanto riguarda i minori abitualmente residenti in uno degli Stati Parti di tali accordi, disposizioni sulle materie rette dalla presente Convenzione.

3. Gli accordi conclusi da uno o più Stati contraenti su materie rette dalla presente Convenzione non pregiudicano l'applicazione delle disposizioni della presente Convenzione, nell'ambito dei rapporti di questi Stati con gli altri Stati contraenti.

4. I paragrafi 1­3 si applicano anche alle leggi uniformi che poggiano sull'esistenza fra gli Stati interessati di vincoli speciali, segnatamente di tipo regionale.

Art. 53 1. La Convenzione si applica esclusivamente alle misure adottate in uno Stato dopo la sua entrata in vigore in tale Stato.

2. La Convenzione si applica al riconoscimento e all'esecuzione delle misure adottate dopo la sua entrata in vigore, nell'ambito dei rapporti fra lo Stato in cui siano state adottate le misure e lo Stato richiesto.

Art. 54 1. Ogni comunicazione all'Autorità centrale o a ogni altra autorità di uno Stato contraente è inviata nella lingua originale e accompagnata da una traduzione nella lingua ufficiale o una delle lingue ufficiali dello Stato richiesto o, quando tale traduzione sia difficilmente realizzabile, da una traduzione in francese o in inglese.

2. Tuttavia, uno Stato contraente potrà, esprimendo la riserva di cui all'articolo 60, opporsi all'uso del francese o dell'inglese.

Art. 55 1. Uno Stato contraente potrà, conformemente all'articolo 60: a.

riservarsi la competenza delle sue autorità ad adottare misure volte alla protezione dei beni di un minore che si trovino sul suo territorio;

b.

riservarsi di non riconoscere una responsabilità genitoriale o una misura che sia incompatibile con una misura adottata dalle sue autorità riguardo a tali beni.

2. La riserva potrà essere limitata ad alcune categorie di beni.

Art. 56 Il Segretario generale della Conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato convoca periodicamente una Commissione speciale al fine di esaminare il funzionamento pratico della Convenzione.

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Capitolo VII Clausole finali Art. 57 1. La Convenzione è aperta alla firma degli Stati che erano Membri della Conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato al momento della sua Diciottesima sessione.

2. La Convenzione sarà ratificata, accettata o approvata e gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione saranno depositati presso il Ministero degli Affari Esteri del Regno dei Paesi Bassi, depositario della Convenzione.

Art. 58 1. Ogni altro Stato potrà aderire alla Convenzione dopo la sua entrata in vigore ai sensi dell'articolo 61 paragrafo 1.

2. Lo strumento di adesione sarà depositato presso il depositario.

3. L'adesione avrà effetto solo nei rapporti fra lo Stato aderente e gli Stati contraenti che non avranno sollevato obiezioni nei suoi confronti nei sei mesi successivi al ricevimento della notificazione prevista nell'articolo 63 lettera b. Una tale obiezione potrà essere sollevata da ogni Stato anche al momento di una ratifica, accettazione o approvazione della Convenzione successiva all'adesione. Tali obiezioni saranno notificate al depositario.

Art. 59 1. Uno Stato che comprenda due o più unità territoriali in cui si applichino ordinamenti giuridici divergenti riguardo alle materie rette dalla presente Convenzione potrà dichiarare, al momento della firma, della ratifica, dell'accettazione, dell'approvazione o dell'adesione, che la Convenzione si applicherà a tutte le sue unità territoriali o solo ad una o a più di esse, e potrà in ogni momento modificare questa dichiarazione facendo una nuova dichiarazione.

2. Tali dichiarazioni saranno notificate al depositario e indicheranno espressamente le unità territoriali alle quali si applica la Convenzione.

3. Se uno Stato non fa alcuna dichiarazione ai sensi del presente articolo, la Convenzione si intenderà applicata a tutto il territorio di tale Stato.

Art. 60 1. Ogni Stato contraente potrà, al più tardi all'atto della ratifica, dell'accettazione, dell'approvazione o dell'adesione, o al momento di una dichiarazione fatta ai sensi dell'articolo 59, esprimere una o entrambe le riserve di cui agli articoli 54 paragrafo 2 e 55. Non è ammessa alcuna altra riserva.

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2. Ogni Stato potrà, in qualsiasi momento, ritirare una riserva che avrà fatto. Tale ritiro sarà notificato al depositario.

3. L'effetto della riserva cesserà il primo giorno del terzo mese successivo alla notificazione di cui nel paragrafo 2.

Art. 61 1. La Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data del deposito del terzo strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione previsto dall'articolo 57.

2. Successivamente, la Convenzione entrerà in vigore: a.

per ogni Stato che ratifichi, accetti o approvi successivamente, il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione;

b.

per ogni Stato aderente, il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data di scadenza del termine di sei mesi di cui all'articolo 58 paragrafo 3;

c.

per le unità territoriali alle quali sia stata estesa la Convenzione conformemente all'articolo 59, il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data della notificazione di cui al presente articolo.

Art. 62 1. Ogni Stato Parte della Convenzione potrà denunciarla con notificazione inviata per scritto al depositario. La denuncia potrà limitarsi ad alcune unità territoriali alle quali si applica la Convenzione.

2. La denuncia avrà effetto il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di 12 mesi dalla data di ricevimento della notificazione da parte del depositario. Ove nella notificazione sia specificato un periodo più lungo per la presa d'effetto della denuncia, quest'ultima avrà effetto allo scadere del periodo in questione.

Art. 63 Il depositario notificherà agli Stati membri della Conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato, nonché agli Stati che avranno aderito conformemente alle disposizioni dell'articolo 58: a.

le firme, ratifiche, accettazioni e approvazioni di cui all'articolo 57;

b.

le adesioni e le obiezioni alle adesioni di cui all'articolo 58;

c.

la data in cui la Convenzione entrerà in vigore in conformità alle disposizioni dell'articolo 61;

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d.

le dichiarazioni di cui agli articoli 34 paragrafo 2 e 59;

e.

gli accordi di cui all'articolo 39;

f.

le riserve di cui agli articoli 54 paragrafo 2 e 55 e il loro ritiro di cui all'articolo 60 paragrafo 2;

g.

le denunce di cui all'articolo 62.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto all'Aia, il 19 ottobre 1996, in francese e in inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede, in una sola copia, che sarà depositata negli archivi del Governo del Regno dei Paesi Bassi e di cui una copia autenticata sarà consegnata, per via diplomatica, a ciascuno degli Stati membri della Conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato in occasione della Diciottesima sessione.

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