Termine di referendum: 12 luglio 2007

Legge sull'approvvigionamento elettrico (LAEl) del 23 marzo 2007

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 89, 91 capoverso 1, 96 e 97 capoverso 1 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 3 dicembre 20042, decreta:

Capitolo 1: Disposizioni generali Art. 1

Obiettivi

La presente legge intende creare le condizioni per garantire un approvvigionamento di energia elettrica sicuro e un mercato dell'elettricità orientato alla competitività.

1

2

La presente legge fissa inoltre le condizioni quadro per: a.

garantire un approvvigionamento di energia elettrica affidabile e sostenibile in tutte le regioni del Paese;

b.

mantenere e potenziare la competitività internazionale dell'economia svizzera nel settore dell'energia elettrica.

Art. 2 1

Campo d'applicazione

La presente legge si applica alle reti elettriche con una corrente alternata di 50 Hz.

Il Consiglio federale può estendere il campo d'applicazione della legge o di singole disposizioni ad altre reti elettriche se necessario per raggiungere gli obiettivi della presente legge.

2

Art. 3

Cooperazione e sussidiarietà

La Confederazione e, nell'ambito delle loro competenze, i Cantoni collaborano con le organizzazioni interessate, in particolare quelle economiche, per l'esecuzione della presente legge.

1

1 2

RS 101 FF 2005 1447

2004-2411

2135

Legge sull'approvvigionamento elettrico

Prima di emanare prescrizioni d'esecuzione Confederazione e Cantoni esaminano i provvedimenti volontari di tali organizzazioni. Per quanto possibile e necessario, riprendono totalmente o parzialmente i relativi accordi nel diritto d'esecuzione.

2

Art. 4 1

Definizioni

Nella presente legge s'intendono per: a.

rete elettrica: impianto comprendente più linee e gli impianti accessori necessari ai fini del trasporto e della distribuzione di energia elettrica. Le linee elettriche di piccola portata territoriale utilizzate per la distribuzione capillare, ad esempio in aree industriali o all'interno di edifici, non sono considerate reti elettriche;

b.

consumatore finale: cliente che acquista energia elettrica per proprio uso, eccettuato quello da parte di centrali elettriche o per azionare pompe in centrali di pompaggio;

c.

energie rinnovabili: forza idrica, energia solare, geotermia, calore ambientale, energia eolica ed energia da biomassa e da scorie di biomassa;

d.

accesso alla rete: diritto di utilizzare una rete per ricevere energia elettrica da un fornitore a scelta o di immettere energia elettrica in una rete;

e.

energia di regolazione: impiego di energia elettrica automatico o ordinato dalle centrali per mantenere lo scambio programmato di energia elettrica e garantire la sicurezza della gestione della rete;

f.

zona di regolazione: area in cui la regolazione della rete compete alla società nazionale di rete. Tale area è delimitata fisicamente da stazioni di misurazione;

g.

prestazioni di servizio relative al sistema: i servizi ausiliari necessari per una gestione sicura delle reti. Essi comprendono in particolare il coordinamento del sistema, la gestione del bilancio, la regolazione primaria, la capacità di partenza senza alimentazione di rete e la capacità di servizio isolato dei generatori di energia elettrica, la tenuta della tensione (compresa la quota di energia reattiva), le misurazioni di regime e la compensazione delle perdite di potenza;

h.

rete di trasporto: rete elettrica per il trasporto di energia elettrica su lunghe distanze all'interno del Paese e per l'interconnessione con le reti estere; di regola funziona al livello di tensione 220/380 kV;

i.

rete di distribuzione: rete elettrica ad alta, media o bassa tensione avente lo scopo di fornire energia elettrica ai consumatori finali o alle imprese d'approvvigionamento elettrico.

Il Consiglio federale può precisare le nozioni di cui al capoverso 1 e altre nozioni utilizzate nella presente legge e adeguarle alle mutate condizioni tecniche.

2

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Legge sull'approvvigionamento elettrico

Capitolo 2: Sicurezza dell'approvvigionamento Sezione 1: Garanzia del servizio universale Art. 5

Comprensori e garanzia dell'allacciamento

I Cantoni definiscono i comprensori dei gestori di rete che operano sul loro territorio. L'attribuzione di un comprensorio non deve essere discriminatoria; può essere vincolata a un mandato di prestazioni assegnato al gestore di rete.

1

Nel loro comprensorio, i gestori di rete sono tenuti ad allacciare alla rete elettrica tutti i consumatori finali all'interno della zona edificabile, gli immobili e insediamenti abitati tutto l'anno fuori della zona edificabile e tutte le imprese generatrici di energia elettrica.

2

I Cantoni possono obbligare i gestori di rete che operano sul loro territorio ad allacciare alla rete anche consumatori finali fuori del proprio comprensorio.

3

I Cantoni possono emanare disposizioni concernenti gli allacciamenti fuori della zona edificabile, nonché le condizioni e i costi.

4

Il Consiglio federale fissa regole trasparenti e non discriminatorie per l'attribuzione di consumatori finali a un determinato livello di tensione. Può fissare regole analoghe per imprese generatrici di energia elettrica e gestori di rete. In caso di cambiamento di allacciamenti, può obbligare i consumatori finali e i gestori di rete a indennizzare proporzionalmente i costi del capitale degli impianti non più utilizzati o utilizzati solo in parte e a compensare temporaneamente la riduzione dei corrispettivi per l'utilizzazione della rete.

5

Art. 6

Obbligo di fornitura e impostazione tariffale per i consumatori fissi finali

I gestori delle reti di distribuzione prendono i provvedimenti necessari affinché, nel loro comprensorio, possano fornire in ogni momento ai consumatori fissi finali e ai consumatori finali che rinunciano all'accesso alla rete la quantità desiderata di energia elettrica, della qualità necessaria e a tariffe adeguate.

1

Sono consumatori fissi finali ai sensi del presente articolo le economie domestiche e gli altri consumatori finali con un consumo annuo inferiore a 100 MWh per centro di consumo.

2

I gestori delle reti di distribuzione fissano, nei loro comprensori, un tariffario unitario per i consumatori fissi finali che hanno un profilo di consumo equivalente e ricevono energia elettrica dello stesso livello di tensione. I tariffari per l'energia elettrica sono fissi per almeno un anno e sono pubblicati suddivisi in «utilizzazione della rete», «fornitura di energia», «tasse» e «prestazioni a enti pubblici».

3

4 Per determinare la componente tariffaria relativa all'utilizzazione della rete si applicano gli articoli 14 e 15. Per la componente tariffaria relativa alla fornitura di energia il gestore di rete tiene una contabilità per unità finali di imputazione.

2137

Legge sull'approvvigionamento elettrico

I gestori delle reti di distribuzione hanno l'obbligo di traslare proporzionalmente sui consumatori fissi finali i vantaggi tariffari derivanti dal loro libero accesso alla rete.

5

I consumatori fissi finali non hanno diritto d'accesso alla rete secondo l'articolo 13 capoverso 1.

6

Art. 7

Modello opzionale di approvvigionamento elettrico assicurato

I gestori delle reti di distribuzione prendono i provvedimenti necessari affinché, nel loro comprensorio, possano fornire in ogni momento ai consumatori finali che, con un consumo annuo inferiore a 100 MWh per centro di consumo, non fanno uso del loro accesso alla rete secondo l'articolo 13 capoverso 1, la quantità desiderata di energia elettrica, della qualità necessaria e a tariffe adeguate.

1

I gestori delle reti di distribuzione fissano, nei loro comprensori, un tariffario unitario per i consumatori finali secondo il capoverso 1 che hanno un profilo di consumo equivalente e ricevono energia elettrica dello stesso livello di tensione. I tariffari per l'energia elettrica sono fissi per almeno un anno e sono pubblicati suddivisi in «utilizzazione della rete», «fornitura di energia», «tasse» e «prestazioni a enti pubblici».

2

3 Per determinare la componente tariffaria relativa all'utilizzazione della rete si applicano gli articoli 14 e 15. Per la componente tariffaria relativa alla fornitura di energia il gestore di rete tiene una contabilità per unità finali di imputazione.

4

Il Consiglio federale disciplina i dettagli, in particolare le modalità contrattuali.

Sezione 2: Garanzia dell'approvvigionamento Art. 8 1

Compiti dei gestori di rete

I gestori di rete coordinano le loro attività. Essi sono tenuti in particolare a: a.

garantire una rete sicura, performante ed efficiente;

b.

organizzare l'utilizzazione della rete e assicurarne la regolazione tenendo conto dello scambio con altre reti;

c.

approntare la necessaria capacità di incanalamento delle riserve;

d.

elaborare requisiti tecnici e aziendali minimi per l'esercizio della rete. A tale proposito, essi tengono conto delle norme e raccomandazioni internazionali emanate da organizzazioni specializzate riconosciute.

I gestori di rete allestiscono piani pluriennali atti a garantire una rete sicura, performante ed efficiente.

2

I gestori di rete informano con scadenza annuale la Commissione dell'energia elettrica (ElCom) in merito all'esercizio e al carico delle reti, nonché in merito ad avvenimenti straordinari.

3

2138

Legge sull'approvvigionamento elettrico

Il Consiglio federale può prevedere facilitazioni per i gestori di piccole reti di distribuzione riguardo agli obblighi di cui ai capoversi 2 e 3.

4

Il Consiglio federale può prevedere sanzioni per violazioni degli obblighi, inclusa l'esecuzione forzata dell'obbligazione.

5

Art. 9

Provvedimenti in caso di minaccia per l'approvvigionamento

Qualora, nonostante le misure prese dalle imprese del settore dell'energia elettrica, un approvvigionamento di energia elettrica sicuro e economicamente accettabile nel territorio nazionale sia notevolmente minacciato a medio o lungo termine, il Consiglio federale, coinvolgendo i Cantoni e le organizzazioni dell'economia, può prendere provvedimenti per garantire:

1

a.

l'aumento dell'efficienza dell'utilizzazione di energia elettrica;

b.

l'acquisizione di energia elettrica, in particolare mediante contratti di acquisto a lungo termine e il potenziamento delle capacità di generazione;

c.

il rafforzamento e il potenziamento di reti elettriche.

Il Consiglio federale può indire pubbliche gare per l'aumento dell'efficienza dell'utilizzazione di energia elettrica e per l'acquisizione di energia elettrica. Nel bando fissa i criteri relativi alla sicurezza dell'approvvigionamento e all'economicità.

2

3 Nell'acquisizione di energia elettrica e nel potenziamento delle capacità di generazione hanno priorità le energie rinnovabili.

Se le gare di cui al capoverso 2 provocano costi supplementari, essi sono indennizzati dalla società nazionale di rete con un supplemento sui costi di trasporto delle reti ad alta tensione. Per l'indennizzo deve essere previsto un termine.

4

Se è realizzato un utile sotto il profilo economico, gli eventuali indennizzi per costi supplementari devono essere rimborsati in tutto od in parte alla società nazionale di rete. Dev'essere garantita un'adeguata rimunerazione del capitale impiegato. La società di rete impiega i rimborsi per:

5

a.

ridurre i costi di trasporto delle reti ad alta tensione;

b.

potenziare o sviluppare le reti ad alta tensione.

Capitolo 3: Utilizzazione della rete Sezione 1: Disgiunzione, calcolo dei costi e informazione Art. 10

Disgiunzione

Le imprese d'approvvigionamento elettrico garantiscono l'indipendenza della gestione della rete. Sono vietate le sovvenzioni trasversali tra la gestione della rete e gli altri settori di attività.

1

Le informazioni economicamente sensibili evinte dalla gestione delle reti elettriche sono trattate, fatta salva l'indicazione delle relazioni d'interesse prevista dalla legge,

2

2139

Legge sull'approvvigionamento elettrico

in modo confidenziale dalle imprese d'approvvigionamento elettrico e non possono essere utilizzate per altri settori di attività.

Le imprese d'approvvigionamento elettrico devono separare almeno dal profilo contabile i settori della rete di distribuzione dagli altri settori di attività.

3

Art. 11

Conto annuale e calcolo dei costi

I gestori e i proprietari di reti di distribuzione e di trasporto allestiscono per ogni rete un conto annuale e un calcolo dei costi, entrambi disgiunti dai rimanenti settori di attività. Il calcolo dei costi deve essere presentato annualmente alla ElCom.

1

Il Consiglio federale può prescrivere requisiti minimi per uniformare la contabilità e il calcolo dei costi.

2

Art. 12

Informazione e fatturazione

I gestori di rete rendono facilmente accessibili le informazioni necessarie per l'utilizzazione della rete e pubblicano i tariffari per l'utilizzazione della rete, la somma annua dei corrispettivi per l'utilizzazione della rete e i tariffari per l'energia elettrica, nonché i requisiti minimi tecnici e aziendali e i conti annuali.

1

I gestori di rete fatturano l'utilizzazione della rete in modo trasparente e comparabile. I tributi e le prestazioni agli enti pubblici e i supplementi sui costi di trasporto della rete ad alta tensione vanno specificati in quanto tali. L'eventuale fornitura di energia elettrica anche a consumatori finali dev'essere esposta separatamente sulla fattura.

2

I gestori di rete non possono fatturare alcun costo per il cambiamento di fornitore entro il termine di disdetta contrattuale.

3

Sezione 2: Accesso alla rete e corrispettivo per l'utilizzazione della rete Art. 13

Accesso alla rete

I gestori di rete sono tenuti a garantire a terzi l'accesso non discriminatorio alla rete.

1

L'accesso alla rete può essere negato, con motivazione scritta, entro dieci giorni lavorativi dopo la presentazione della domanda, qualora il gestore di rete dimostri che:

2

a.

ne risulterebbe minacciata la sicurezza della gestione della rete;

b.

non vi è capacità libera disponibile;

c.

in caso di utilizzazione transfrontaliera della rete, non è concessa la reciprocità da parte dello Stato estero; o

d.

sussiste un'eccezione secondo l'articolo 17 capoverso 6.

2140

Legge sull'approvvigionamento elettrico

Nell'attribuzione di capacità nella rete, hanno la precedenza, rispetto ad altre forniture, nell'ordine:

3

a.

le forniture a consumatori finali secondo l'articolo 6 capoverso 1;

b.

le forniture a consumatori finali secondo l'articolo 7 capoverso 1;

c.

le forniture di energia elettrica a partire da energie rinnovabili, in particolare la forza idrica.

Art. 14

Corrispettivo per l'utilizzazione della rete

Il corrispettivo per l'utilizzazione della rete non deve superare i costi computabili, nonché i tributi e le prestazioni agli enti pubblici.

1

2 Il corrispettivo deve essere versato dai consumatori finali per ogni punto di prelievo.

3

I tariffari: a.

devono presentare strutture semplici che riflettano i costi causati dai consumatori finali;

b.

non devono dipendere dalla distanza fra punto di prelievo e punto di immissione;

c.

nella rete di un gestore di rete devono essere unitari per livello di tensione e gruppo di clienti;

d.

non devono includere costi fatturati individualmente;

e.

devono tener conto degli obiettivi di un'utilizzazione efficiente dell'energia elettrica.

I Cantoni adottano adeguati provvedimenti per armonizzare i divari sproporzionati dei tariffari sul loro territorio. Qualora tali provvedimenti non siano sufficienti, il Consiglio federale prende altri provvedimenti adeguati. Esso può in particolare ordinare l'istituzione di un fondo di compensazione con la partecipazione obbligatoria di tutti i gestori di rete. L'efficienza della gestione della rete deve permanere garantita. In caso di fusioni di gestori di rete vi è un termine di transizione di cinque anni.

4

Le prestazioni concordate nel contesto di concessioni idrauliche vigenti (contratti di concessione), in particolare le forniture di energia rimangono impregiudicate dalle disposizioni sul corrispettivo per l'utilizzazione della rete.

5

Art. 15

Costi di rete computabili

Per costi computabili si intendono i costi d'esercizio e i costi del capitale di una rete sicura, performante ed efficiente. Essi comprendono un utile d'esercizio adeguato.

1

Per costi d'esercizio si intendono i costi per le prestazioni in relazione diretta con la gestione delle reti. Vi rientrano in particolare i costi per le prestazioni di servizio relative al sistema e per la manutenzione delle reti.

2

2141

Legge sull'approvvigionamento elettrico

I costi del capitale devono essere calcolati in base ai costi iniziali di acquisto e di costruzione degli impianti esistenti. Sono computabili come costi del capitale al massimo:

3

4

a.

gli ammortamenti calcolatori;

b.

gli interessi calcolatori sui beni necessari alla gestione delle reti.

Il Consiglio federale fissa le basi per: a.

il calcolo dei costi d'esercizio e del capitale computabili;

b.

la traslazione unitaria dei costi secondo il principio di causalità, nonché dei tributi e delle prestazioni agli enti pubblici. Al riguardo occorre tener conto dell'immissione di elettricità ai livelli di tensione più bassi.

Art. 16

Costi derivanti dall'utilizzazione della rete per forniture transfrontaliere

Il corrispettivo per l'utilizzazione transfrontaliera della rete di trasporto si basa sui costi provocati dall'utilizzazione effettiva. Questi costi devono essere calcolati separatamente e non vanno addossati ai consumatori finali indigeni.

1

Il calcolo dei costi del capitale si basa sui costi incrementali medi di lungo periodo (long run average incremental costs, LRAIC) delle capacità di rete utilizzate. Gli ammortamenti calcolatori sono effettuati linearmente su un arco di tempo stabilito specificamente in funzione delle singole componenti dell'impianto. Il patrimonio necessario alla gestione è rimunerato a un tasso d'interesse adeguato.

2

Il Consiglio federale può fissare la durata dell'ammortamento e il tasso d'interesse adeguato, nonché stabilire il patrimonio necessario alla gestione.

3

Art. 17

Accesso alla rete in caso di congestioni nella rete di trasporto transfrontaliera

Se la domanda di capacità di trasporto transfrontaliera supera la capacità disponibile, la società nazionale di rete può attribuire la capacità disponibile secondo procedure orientate al mercato quali le vendite all'asta. La ElCom può disciplinare la procedura.

1

Nell'ambito dell'attribuzione di capacità nella rete di trasporto transfrontaliera sono prioritarie le forniture basate su contratti internazionali di acquisto e di fornitura conclusi prima del 31 ottobre 2002 e quelle secondo l'articolo 13 capoverso 3.

2

3 L'utilizzazione della capacità attribuita può essere limitata soltanto se la sicurezza della rete di trasporto è minacciata e la società nazionale di rete non può adottare altri provvedimenti ragionevolmente esigibili e economicamente accettabili per compensare il carico della rete.

Se non è stata utilizzata, la capacità attribuita deve essere riassegnata secondo procedure orientate al mercato.

4

2142

Legge sull'approvvigionamento elettrico

Le entrate risultanti dalle procedure di attribuzione orientate al mercato vanno impiegate per coprire:

5

a.

i costi delle forniture transfrontaliere di energia elettrica che non sono addebitati direttamente a chi li ha causati, in particolare i costi legati alla garanzia della disponibilità della capacità attribuita;

b.

le spese per il mantenimento o il potenziamento della rete di trasporto;

c.

i costi computabili della rete di trasporto secondo l'articolo 15.

Per le capacità nella rete di trasporto transfrontaliera messe in esercizio dopo il 1° gennaio 2005 il Consiglio federale può prevedere eccezioni all'accesso alla rete (art. 13) e nel calcolo dei costi di rete computabili (art. 15)

6

Sezione 3: Rete di trasporto svizzera Art. 18

Società nazionale di rete

La rete di trasporto per l'intero territorio svizzero è gestita dalla società nazionale di rete; tale società riveste la forma giuridica di una società anonima di diritto privato con sede in Svizzera.

1

2

La società di rete deve essere proprietaria della rete da essa gestita.

La società di rete deve garantire che il capitale e i relativi diritti di voto appartengano in maggioranza, direttamente o indirettamente, ai Cantoni e ai Comuni.

3

I Cantoni, i Comuni e le imprese d'approvvigionamento elettrico in mani svizzere hanno un diritto di prelazione sulle azioni della società di rete. Gli statuti della società di rete disciplinano i particolari.

4

5

Le azioni della società di rete non possono essere quotate in borsa.

La società di rete non è autorizzata a svolgere attività nei settori della generazione, della distribuzione o del commercio di energia elettrica né a detenere partecipazioni in imprese che sono commercialmente attive in tali settori. Sono ammessi l'acquisto e la fornitura di energia elettrica per necessità di gestione, in particolare per approntare le prestazioni di servizio relative al sistema.

6

7 La maggioranza dei membri e il presidente del consiglio di amministrazione, nonché i membri della direzione, non possono appartenere a organi di persone giuridiche che esercitano attività nei settori della generazione o del commercio di energia elettrica, né intrattenere rapporti di prestazione di servizi con tali persone giuridiche.

Gli statuti conferiscono ai Cantoni il diritto di delegare due rappresentanti nel consiglio di amministrazione. I Cantoni si adoperano per assicurare una rappresentanza equilibrata delle regioni.

8

Negli organi devono essere rappresentate le diverse regioni dei produttori e dei consumatori.

9

2143

Legge sull'approvvigionamento elettrico

Art. 19 1

Statuti della società nazionale di rete

Gli statuti e la loro modifica devono essere approvati dal Consiglio federale.

A tal fine, il Consiglio federale verifica in particolare se gli statuti o la loro modifica garantiscono:

2

a.

la sicurezza dell'approvvigionamento della Svizzera o delle singole regioni del Paese;

b.

l'indipendenza della società di rete; e

c.

la gestione non discriminatoria della rete.

Art. 20

Compiti della società nazionale di rete

La società di rete provvede costantemente all'esercizio non discriminatorio, affidabile e performante della rete di trasporto quale base essenziale per l'approvvigionamento sicuro della Svizzera. Essa determina le capacità di trasporto transfrontaliere assicurando il coordinamento con i gestori di rete dei Paesi limitrofi.

1

2

In particolare, la società di rete: a.

gestisce e sorveglia la rete di trasporto a livello nazionale, strutturata come zona di regolazione. È responsabile della pianificazione e del controllo di tutta la rete di trasporto;

b.

è responsabile della gestione del bilancio e garantisce le altre prestazioni di servizio relative al sistema, compreso l'approntamento di energia di regolazione. Le capacità necessarie a questo scopo relative alle centrali devono essere acquisite secondo una procedura trasparente e non discriminatoria;

c.

ordina i provvedimenti necessari in caso di minaccia per l'esercizio stabile della rete. Disciplina i dettagli con i gestori delle centrali, i gestori di rete e gli altri partecipanti;

d.

elabora procedure trasparenti e non discriminatorie per far fronte alle congestioni;

e.

collabora con i gestori esteri delle reti di trasporto e rappresenta gli interessi della Svizzera nei relativi organismi.

Il Consiglio federale può obbligare il gestore della rete di trasporto a impiegare prioritariamente quale energia di regolazione elettricità generata da energia rinnovabile, in particolare dalla forza idrica.

3

4

Per adempiere i propri compiti, nel singolo caso la società di rete può chiedere l'espropriazione alla ElCom. Le disposizioni procedurali della legge federale del 20 giugno 19303 sull'espropriazione non sono applicabili.

3

RS 711

2144

Legge sull'approvvigionamento elettrico

Capitolo 4: Commissione dell'energia elettrica Art. 21

Organizzazione

Il Consiglio federale nomina la Commissione dell'energia elettrica (ElCom), composta di cinque a sette membri; ne designa il presidente e il vicepresidente. I membri devono essere specialisti indipendenti. Non possono appartenere a organi di persone giuridiche che esercitano attività nel settore dell'industria dell'energia elettrica, né intrattenere rapporti di prestazione di servizi con tali persone giuridiche.

1

La ElCom non soggiace a istruzioni del Consiglio federale e del Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni per quanto riguarda le sue decisioni. È indipendente dalle autorità amministrative. Dispone di una propria segreteria.

2

La ElCom può far capo all'Ufficio federale dell'energia (Ufficio federale) nell'esecuzione della presente legge e impartirgli istruzioni.

3

La ElCom emana un regolamento sulla propria organizzazione e gestione, il quale deve essere approvato dal Consiglio federale.

4

Le spese della ElCom sono coperte da tasse amministrative. Il Consiglio federale disciplina i dettagli.

5

Art. 22

Compiti

La ElCom vigila sul rispetto della presente legge, prende ed emana le decisioni necessarie per l'esecuzione della presente legge e delle disposizioni di esecuzione.

1

2

La ElCom è competente in particolare per: a.

in caso di controversia, decidere sull'accesso alla rete, sulle condizioni per l'utilizzazione della rete, sui tariffari e i corrispettivi per l'utilizzazione della rete e sulle tariffe dell'energia elettrica. Sono fatti salvi i tributi e le prestazioni agli enti pubblici. Essa può autorizzare a titolo provvisionale l'accesso alla rete;

b.

verificare d'ufficio i tariffari e i corrispettivi per l'utilizzazione della rete, nonché le tariffe dell'energia elettrica. Sono fatti salvi i tributi e le prestazioni agli enti pubblici. Essa può decidere una diminuzione o vietare un aumento;

c.

decidere dell'impiego delle entrate secondo l'articolo 17 capoverso 5.

La ElCom osserva e sorveglia l'evoluzione dei mercati dell'energia elettrica in vista di assicurare un approvvigionamento sicuro e economicamente accettabile in tutte le regioni del Paese. A tal fine, verifica segnatamente lo stato e la manutenzione della rete di trasporto e accerta se gli investimenti della società nazionale di rete sono equilibrati a livello regionale.

3

Qualora si prospetti una notevole minaccia a medio o lungo termine per la sicurezza dell'approvvigionamento indigeno, la ElCom propone al Consiglio federale provvedimenti secondo l'articolo 9.

4

2145

Legge sull'approvvigionamento elettrico

La ElCom coordina la sua attività con le autorità estere di regolazione e rappresenta la Svizzera nei relativi organismi internazionali.

5

La ElCom informa il pubblico sulla propria attività e presenta al Consiglio federale un rapporto d'attività annuale.

6

Art. 23

Tutela giurisdizionale

Le decisioni della ElCom sono impugnabili con ricorso al Tribunale amministrativo federale.

Capitolo 5: Convenzioni internazionali Art. 24 Fatto salvo l'articolo 7a capoverso 2 della legge del 21 marzo 19974 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione, il Consiglio federale può concludere convenzioni internazionali che rientrano nel campo d'applicazione della presente legge.

Capitolo 6: Obbligo d'informare, segreto d'ufficio e di affari, tassa di vigilanza Art. 25

Obbligo d'informare e assistenza amministrativa

Le imprese del settore dell'energia elettrica sono tenute a fornire alle autorità competenti le informazioni necessarie all'esecuzione della presente legge e a mettere a loro disposizione i documenti necessari.

1

I servizi amministrativi della Confederazione e dei Cantoni sono tenuti a collaborare agli accertamenti della ElCom e dell'Ufficio federale e a mettere a loro disposizione i documenti necessari.

2

Art. 26

Segreto d'ufficio e di affari

Le persone incaricate dell'esecuzione della presente legge sottostanno al segreto d'ufficio.

1

2

4

Esse non possono rivelare segreti di fabbricazione o di affari.

RS 172.010

2146

Legge sull'approvvigionamento elettrico

Art. 27

Protezione dei dati

L'Ufficio federale e la ElCom trattano dati personali, compresi quelli degni di particolare protezione relativi a procedimenti e sanzioni penali (art. 29), nei limiti degli obiettivi della presente legge.

1

2

Essi possono conservare questi dati su supporto elettronico.

Art. 28

Tassa di vigilanza

A copertura dei costi necessari inerenti alla collaborazione della ElCom e dell'Ufficio federale nell'ambito della cooperazione con le autorità estere, il Consiglio federale può riscuotere una tassa di vigilanza adeguata presso la società di rete; quest'ultima può computarla nel corrispettivo per l'utilizzazione transfrontaliera della rete di trasporto.

Capitolo 7: Disposizioni penali Art. 29 1

2

È punito con la multa sino a 100 000 franchi chiunque intenzionalmente: a.

non trasla i vantaggi di prezzo o lo fa solo in maniera insufficiente (art. 6);

b.

non separa sotto il profilo contabile e giuridico i settori della rete o lo fa in maniera errata o utilizza informazioni inerenti alla gestione della rete per altri settori d'attività (art. 10 e 33 cpv. 1);

c.

non disgiunge i settori della rete per quanto concerne il calcolo dei costi o lo fa in maniera errata (art. 11);

d.

non espone nel conteggio i costi per l'utilizzazione della rete o lo fa in maniera errata o fattura illecitamente costi per il cambiamento di fornitore (art. 12);

e.

nega illecitamente l'accesso alla rete (art. 13);

f.

nega alle autorità competenti le informazioni richieste o fornisce loro indicazioni contrarie alla verità (art. 25 cpv. 1);

g.

viola una prescrizione d'esecuzione la cui violazione è dichiarata punibile o viola una decisione notificatagli con comminatoria delle pene previste dal presente articolo.

In caso di infrazione colposa, la pena è della multa fino a 20 000 franchi.

L'Ufficio federale persegue e giudica le infrazioni secondo la legge federale del 22 marzo 19745 sul diritto penale amministrativo.

3

5

RS 313.0

2147

Legge sull'approvvigionamento elettrico

Capitolo 8: Disposizioni finali Art. 30

Esecuzione

1

I Cantoni eseguono gli articoli 5 capoversi 1­4 e 14 capoverso 4, primo periodo.

2

Il Consiglio federale emana le necessarie disposizioni esecutive.

Il Consiglio federale può delegare all'Ufficio federale l'emanazione di prescrizioni tecniche o amministrative.

3

4

Il Consiglio federale può coinvolgere nell'esecuzione organizzazioni private.

Art. 31

Modifica del diritto vigente

La modifica del diritto vigente è disciplinata nell'allegato.

Art. 32

Disposizione transitoria concernente le entrate risultanti dalle procedure di attribuzione orientate al mercato

Durante due anni a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, le entrate risultanti dalle procedure di attribuzione orientate al mercato secondo l'articolo 17 capoverso 5 possono essere impiegate anche per coprire l'indennizzo di altri costi nella rete di trasporto, segnatamente indennità, adeguate ai rischi, da versare ai proprietari della rete.

Art. 33

Disposizione transitoria concernente la società nazionale di rete

Al più tardi un anno dopo l'entrata in vigore della presente legge, le imprese d'approvvigionamento elettrico devono separare sotto il profilo giuridico i settori della rete di trasporto dagli altri settori di attività.

1

I proprietari delle reti di trasporto assicurano l'efficienza e l'interoperabilità delle loro reti. Se non adempiono i loro compiti, la società nazionale di rete può chiedere alla ElCom che i provvedimenti necessari siano presi a loro spese.

2

Per l'adempimento dei suoi compiti, la società nazionale di rete stabilisce contrattualmente con i proprietari delle reti di trasporto i diritti di disposizione necessari relativi agli impianti di rete. I contratti devono essere approvati dalla ElCom.

3

Al più tardi cinque anni dopo l'entrata in vigore della presente legge, le imprese d'approvvigionamento elettrico trasferiscono alla società nazionale di rete la rete di trasporto a livello nazionale. In compenso vengono loro attribuite azioni della società di rete ed eventualmente altri diritti. Le diminuzioni di valore superiori sono compensate dalla società nazionale di rete.

4

Se le imprese d'approvvigionamento elettrico non adempiono il loro obbligo secondo il capoverso 4, la ElCom emana, su richiesta della società nazionale di rete o d'ufficio, le decisioni necessarie. Le disposizioni procedurali della legge federale del 20 giugno 19306 sull'espropriazione non sono applicabili.

5

6

RS 711

2148

Legge sull'approvvigionamento elettrico

Le ristrutturazioni necessarie secondo i capoversi 1 e 4 sono esenti da qualsiasi imposta diretta e indiretta federale, cantonale e comunale.

6

Art. 34

Referendum ed entrata in vigore

1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Fatto salvo il capoverso 3, il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Gli articoli 7 e 13 capoverso 3 lettera b saranno messi in vigore cinque anni dopo l'entrata in vigore della presente legge mediante un decreto federale sottostante a referendum facoltativo. Nello stesso decreto verranno abrogati gli articoli 6, 13 capoverso 3 lettera a e 29 capoverso 1 lettera a.

3

Consiglio nazionale, 23 marzo 2007

Consiglio degli Stati, 23 marzo 2007

La presidente: Christine Egerszegi-Obrist Il segretario: Ueli Anliker

Il presidente: Peter Bieri Il segretario: Christoph Lanz

Data di pubblicazione: 3 aprile 20077 Termine di referendum: 12 luglio 2007

7

FF 2007 2135

2149

Legge sull'approvvigionamento elettrico

Allegato (art. 31)

Modifica del diritto vigente Le leggi qui appresso sono modificate come segue:

1. Legge del 2 settembre 19998 sull'IVA Art. 27

Opzioni per l'assoggettamento

Per garantire la neutralità concorrenziale o per semplificare la riscossione dell'imposta, le imprese e le unità organizzative che non adempiono le condizioni d'assoggettamento di cui all'articolo 21 capoverso 1 o che non sono assoggettate ai sensi dell'articolo 25 capoverso 1 possono assoggettarsi volontariamente alle condizioni stabilite dall'Amministrazione federale delle contribuzioni.

1

2

Hanno inoltre diritto all'assoggettamento volontario in particolare: a.

le imprese che hanno iniziato un'attività volta a realizzare regolarmente, al più tardi nei successivi cinque anni e in territorio svizzero, una cifra d'affari annua imponibile di oltre 250 000 franchi; l'assoggettamento incomincia con l'inizio dell'attività;

b.

le unità organizzative che procedono a una compensazione dei costi tra i diversi attori di una branca.

2. Legge del 26 giugno 19989 sull'energia Art. 1 cpv. 3­5 La generazione annua media di elettricità a partire da energie rinnovabili deve essere aumentata entro il 2030 di almeno 5400 GWh rispetto al livello del 2000.

Come parte integrante di questo aumento il Consiglio federale può considerare, fino al 10 per cento, anche l'elettricità generata all'estero a partire da energie rinnovabili.

3

La generazione annua media di elettricità proveniente da centrali idroelettriche deve essere aumentata entro il 2030 di almeno 2000 GWh rispetto al livello del 2000.

4

Il consumo energetico finale delle economie domestiche private deve essere stabilizzato entro il 2030 almeno al suo livello al momento dell'entrata in vigore della presente disposizione.

5

8 9

RS 641.20 RS 730.0

2150

Legge sull'approvvigionamento elettrico

Art. 5a

Caratterizzazione dell'elettricità e attestazione della sua provenienza

A tutela dei consumatori finali il Consiglio federale può emanare disposizioni sulla caratterizzazione dell'elettricità, segnatamente sul tipo di generazione e sulla provenienza dell'elettricità. Esso può introdurre un obbligo di caratterizzazione e di attestazione della provenienza.

Art. 6a

Sicurezza dell'approvvigionamento

Se si prospetta che l'approvvigionamento della Svizzera in elettricità non è sufficientemente assicurato a lungo termine, nel quadro delle loro competenze la Confederazione e i Cantoni creano tempestivamente le condizioni necessarie affinché si possano approntare capacità di produzione possibilmente in Svizzera. Essi assicurano che:

1

2

a.

i processi e le procedure necessari siano eseguiti rapidamente;

b.

a proposito di costruzioni, impianti, pianificazioni, finanziamenti e altre loro attività, vengano privilegiate le tecnologie di generazione improntate all'economicità e alla neutralità dell'impatto climatico, nonché idonee all'ubicazione corrispondente;

c.

assicurano che lo Stato collabori con l'economia energetica.

La Confederazione si adopera per una collaborazione sufficiente con l'estero.

Art. 7

Condizioni di raccordo per le energie fossili e per quelle rinnovabili

I gestori di rete sono tenuti, nel loro comprensorio, a ritirare in una forma appropriata per la rete e a rimunerare l'energia fossile e quella rinnovabile, eccettuata l'elettricità proveniente da centrali idroelettriche, con una prestazione superiore a 10 MW. Per quanto concerne la produzione di elettricità generata a partire da energie fossili, tale obbligo vige soltanto se l'elettricità è prodotta periodicamente e se contemporaneamente il calore generato viene recuperato.

1

2 La rimunerazione si fonda su prezzi d'acquisto di energia equivalente orientati al mercato. Il Consiglio federale disciplina i particolari.

I gestori di rete forniscono l'energia ai produttori agli stessi prezzi praticati per gli altri acquirenti.

3

Art. 7a

Condizioni di raccordo per l'elettricità generata a partire da energie rinnovabili; bandi di gara per misure efficienti sotto il profilo energetico

I gestori di rete sono obbligati, nel loro comprensorio, a ritirare in una forma appropriata per la rete e a rimunerare tutta l'elettricità prodotta da nuovi impianti mediante l'utilizzazione di energia solare, geotermia, energia eolica, forza idrica fino a 10 MW, nonché biomassa e relative scorie, sempre che tali nuovi impianti abbiano un'ubicazione appropriata. Sono considerati nuovi gli impianti messi in esercizio, ampliati considerevolmente o rinnovati dopo il 1° gennaio 2006.

1

2151

Legge sull'approvvigionamento elettrico

La rimunerazione si basa sul prezzo di costo, nell'anno di costruzione, di impianti di riferimento corrispondenti alla tecnologia più efficiente. L'economicità a lungo termine della tecnologia costituisce un presupposto. Il Consiglio federale disciplina i dettagli, in particolare:

2

a.

il prezzo di costo per ogni tecnologia di generazione, categoria e classe di prestazione;

b.

la riduzione annua dell'ammontare della rimunerazione;

c.

la durata della rimunerazione a copertura dei costi, tenuto conto dell'ammortamento;

d.

la progressione periodica per la tecnologia fotovoltaica, tenendo conto dell'evoluzione dei costi;

e.

la definizione del plusvalore ecologico contenuto nella rimunerazione e le esigenze poste alla sua negoziabilità.

Il Consiglio federale può disciplinare bandi di gara concernenti misure efficienti sotto il profilo energetico, in particolare per l'uso razionale e parsimonioso dell'energia elettrica negli edifici e nelle imprese.

3

Della somma dei supplementi di cui all'articolo 15b capoverso 4 si può rivendicare al massimo:

4

a.

per la forza idrica, il 50 per cento;

b.

per la tecnologia fotovoltaica, 1. il 5 per cento se le spese scoperte superano i 50 centesimi per kWh, 2. il 10 per cento se le spese scoperte si situano tra i 40 e i 50 centesimi per kWh, 3. il 20 per cento se le spese scoperte si situano tra i 30 e i 40 centesimi per kWh;

c.

per tutte le altre tecnologie, nonché per la tecnologia fotovoltaica se le spese scoperte ammontano a meno di 30 centesimi per kWh, il 30 per cento ciascuna;

d.

per i bandi di gara secondo il capoverso 3, il 5 per cento.

I gestori di rete forniscono l'energia ai produttori agli stessi prezzi praticati per gli altri acquirenti.

5

Art. 7b

Fornitura di elettricità generata a partire da energie rinnovabili

Per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 1 capoversi 3­5, le imprese d'approvvigionamento elettrico concludono tra di loro convenzioni sulla fornitura di quantità aggiuntive di elettricità generata a partire da energie rinnovabili ai propri clienti e sulla negoziazione del plusvalore ecologico di tale elettricità.

1

2 L'elettricità ritirata e rimunerata secondo l'articolo 7a è accreditata a tutte le imprese d'approvvigionamento elettrico proporzionalmente alla loro quota di fornitura di elettricità rispetto al consumo finale complessivo.

2152

Legge sull'approvvigionamento elettrico

Le imprese d'approvvigionamento elettrico adottano misure volte a promuovere il consumo parsimonioso e razionale dell'elettricità e l'utilizzazione di energie indigene e rinnovabili.

3

Se si prospetta che gli obiettivi di cui all'articolo 1 capoversi 3 e 4 non possono essere conseguiti, il Consiglio federale può impartire alle imprese d'approvvigionamento elettrico, al più presto per il 2016, direttive vincolanti per la fornitura di elettricità generata a partire da energie rinnovabili. Esso disciplina i dettagli, in particolare:

4

a.

le quantità aggiuntive necessarie di elettricità generata a partire da energie rinnovabili;

b.

le esigenze poste all'emissione e alla negoziazione di certificati;

c.

la designazione degli uffici competenti per l'emissione e la negoziazione dei certificati;

d.

i pagamenti sostitutivi, qualora le quantità aggiuntive non possano essere raggiunte o i certificati non possano essere esibiti.

Art. 8 cpv. 1, frase introduttiva, e 3 1

Il Consiglio federale emana prescrizioni concernenti: ...

Se non è stata adottata alcuna convenzione o i valori mirati di consumo convenuti non sono rispettati, il Consiglio federale può prescrivere le esigenze applicabili alla commercializzazione di tali impianti, veicoli e apparecchi. Esso emana simili esigenze per gli apparecchi dal consumo elettrico considerevole, ampiamente diffusi e tecnicamente aggiornati, nonché per il consumo standby.

3

Art. 9 cpv. 2 e 3 I Cantoni emanano disposizioni sull'impiego parsimonioso e razionale dell'energia nelle nuove costruzioni e negli edifici esistenti e sostengono l'attuazione dei pertinenti standard di consumo. A tal fine tengono conto del livello della tecnica ed evitano ingiustificati ostacoli tecnici al commercio.

2

3

I Cantoni emanano in particolare disposizioni concernenti: a.

la quota massima ammissibile di energie non rinnovabili a copertura dell'approvvigionamento termico, per il riscaldamento e l'acqua calda;

b.

l'installazione di nuovi riscaldamenti elettrici fissi a resistenza e la loro sostituzione;

c.

le convenzioni sugli obiettivi concluse con i grandi consumatori;

d.

il conteggio individuale delle spese di riscaldamento e di acqua calda nelle nuove costruzioni e in caso di rinnovamenti essenziali negli edifici esistenti.

2153

Legge sull'approvvigionamento elettrico

Art. 15a

Garanzie contro i rischi

Per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 1 capoversi 3 e 4, i gestori di rete possono prestare, sotto forma di fideiussione, garanzie contro i rischi; l'importo della fideiussione non può superare il 50 per cento dei costi d'investimento di impianti per lo sfruttamento della geotermia.

1

Il Consiglio disciplina i dettagli. Può segnatamente imporre esigenze minime agli impianti per lo sfruttamento della geotermia secondo il capoverso 1.

2

Art.15b

Supplementi sui costi di trasporto delle reti ad alta tensione

La società di rete riscuote un supplemento sui costi di trasporto delle reti ad alta tensione per finanziare:

1

a.

i costi, non coperti dai prezzi di mercato, dei gestori di rete per il ritiro di elettricità secondo gli articoli 7a capoverso 1 e 28a capoverso 1;

b.

i costi dei bandi di gara di cui all'articolo 7a capoverso 3;

c.

le perdite da fideiussione secondo l'articolo 15a capoverso 1.

La società di rete può traslare il supplemento sui gestori delle reti subalterne. Questi possono a loro volta traslarlo sui consumatori finali.

2

Per i consumatori finali i cui costi per l'elettricità superano il 10 per cento del plusvalore lordo, il supplemento 1 può ammontare al massimo al 3 per cento dei costi dell'elettricità. Nei casi di rigore, il Consiglio federale può prevedere una percentuale massima anche per altri consumatori finali che a causa del supplemento risultassero considerevolmente menomati nella loro competitività.

3

La somma dei supplementi non può superare 0,6 centesimi per kWh sul consumo finale per anno; almeno 0,5 centesimi di tale somma è riservato alla rimunerazione per l'immissione di energia di cui all'articolo 7a. La somma delle fideiussioni in corso e delle perdite da fideiussione traslate sui costi di trasporto delle reti ad alta tensione non può superare i 150 milioni di franchi.

4

Con i supplementi la società di rete può istituire un fondo alimentato in funzione dei bisogni.

5

Titolo prima dell'art. 15c

Capitolo 4a: Convenzioni internazionali Art. 15c Fatto salvo l'articolo 7a capoverso 2 della legge federale del 21 marzo 199710 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione, il Consiglio federale può concludere convenzioni internazionali che rientrano nel campo d'applicazione della presente legge.

10

RS 172.010

2154

Legge sull'approvvigionamento elettrico

Art. 19 cpv. 1, primo periodo I Cantoni eseguono i provvedimenti di cui agli articoli 6 e 9; a tal fine sono sostenuti dalla Confederazione. ...

1

Art. 20 cpv. 3 Il Consiglio federale valuta ogni cinque anni l'effetto dei provvedimenti della presente legge e riferisce all'Assemblea federale sui risultati e sul raggiungimento degli obiettivi menzionati nell'articolo 1. Se si prospetta che gli obiettivi non possono essere conseguiti, esso propone contemporaneamente i provvedimenti supplementari necessari.

3

Art. 25 cpv. 1bis 1bis Le controversie concernenti le condizioni di raccordo per gli impianti di generazione dell'energia e i supplementi sui costi di trasmissione (art. 7, 7a, 15b e 28a) sono giudicate dalla Commissione dell'energia elettrica.

Capitolo 8: Disposizioni finali Art. 28a

Disposizioni transitorie della modifica del 23 marzo 2007

Per quanto concerne i contratti vigenti tra gestori di rete e produttori indipendenti per il ritiro di elettricità proveniente da impianti che sfruttano energie rinnovabili, le condizioni di raccordo di cui all'articolo 7 nella versione del 26 giugno 199811 si applicano alle centrali idroelettriche sino al 31 dicembre 2035 e a tutti gli altri impianti sino al 31 dicembre 2025.

1

Per quanto concerne i contratti secondo il capoverso 1 che regolano il ritiro di elettricità proveniente da centrali idroelettriche, la Commissione dell'energia elettrica può, nel singolo caso, ridurre adeguatamente la rimunerazione se tra il prezzo di ripresa e i costi di produzione vi è una sproporzione evidente.

2

3. Legge del 24 giugno 190212 sugli impianti elettrici Art. 15 cpv. 2 Queste misure di sicurezza sono applicate in ogni singolo caso nel modo più appropriato per la totalità degli impianti che si incrociano. Ove non sia possibile mettersi d'accordo circa le misure da prendere, decide il Dipartimento.

2

11 12

RU 1999 197 RS 734.0

2155

Legge sull'approvvigionamento elettrico

Art. 15a Le linee e gli impianti accessori necessari per il trasporto e la distribuzione di energia elettrica sono di proprietà delle imprese del settore energetico che li hanno costruiti o acquistati da terzi.

Art. 19 Abrogato Art. 44 Il diritto di espropriazione può essere fatto valere, nel singolo caso, per la costruzione e la modifica di installazioni per il trasporto e la distribuzione di energia elettrica, nonché degli impianti a corrente debole necessari per il loro esercizio.

Art. 55 È punito con la multa sino a 100 000 franchi, sempre che il Codice penale13 non commini una pena più severa, chiunque intenzionalmente:

1

2

a.

comincia a costruire o modificare un impianto elettrico per cui vige l'obbligo di presentazione dei piani, senza aver ottenuto l'approvazione definitiva del progetto;

b.

attiva o fa attivare arbitrariamente impianti elettrici la cui tensione, per ordine della competente istanza di controllo, è stata disinserita a causa di difetti pericolosi.

In caso di infrazione colposa, la pena è della multa fino a 10 000 franchi.

Il Consiglio federale può comminare le medesime pene per le infrazioni alle prescrizioni d'esecuzione che, per determinate attività, prevedono l'obbligo dell'autorizzazione.

3

4. Legge del 24 marzo 199514 sulle borse Art. 2 lett. b Ai sensi della presente legge si intendono per: b.

13 14

borse: le istituzioni del commercio di valori mobiliari che perseguono lo scambio simultaneo di offerte tra più commercianti di valori mobiliari, nonché la conclusione di contratti; per borse si intendono anche i sistemi commerciali che perseguono lo scambio di energia elettrica;

RS 311.0 RS 954.1

2156

Legge sull'approvvigionamento elettrico

Art. 2a

Commercio di energia elettrica in borsa

Il Consiglio federale emana disposizioni concernenti il commercio di energia elettrica in borsa.

1

Esso può abilitare l'autorità di vigilanza a emanare disposizioni, d'intesa con la Commissione dell'energia elettrica e in ambiti di portata limitata, segnatamente in questioni di natura prevalentemente tecnica.

2

2157

Legge sull'approvvigionamento elettrico

2158