Traduzione1 Allegato 2

Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e gli Stati della SACU2 Firmato a Ginevra il 1° luglio 2006

La Repubblica d'Islanda, il Principato del Liechtenstein, il Regno di Norvegia e la Confederazione Svizzera, membri dell'Associazione europea di libero scambio (di seguito denominati «gli Stati dell'AELS»), e la Repubblica del Botswana, il Regno di Lesotho, la Repubblica di Namibia, la Repubblica del Sudafrica e il Regno dello Swaziland, che insieme costituiscono l'Unione doganale dell'Africa australe (di seguito denominati collettivamente «SACU» o individualmente «gli Stati della SACU»), qui di seguito denominati «le Parti», considerato il desiderio degli Stati dell'AELS e degli Stati della SACU di consolidare ulteriormente i loro legami e stabilire relazioni strette e durevoli basate sul partenariato e sulla cooperazione; riconosciuti gli sforzi intrapresi dai governi degli Stati della SACU per sostenere lo sviluppo economico e sociale delle loro popolazioni e la disponibilità degli Stati dell'AELS ad appoggiare questo processo; ricordando l'importanza attribuita dalle Parti ai principi e alle regole che disciplinano gli scambi internazionali e alla necessità che siano applicati in maniera trasparente e non discriminatoria; tenuto conto dei diritti e degli obblighi delle Parti derivanti dalla loro appartenenza all'Organizzazione mondiale del commercio3 (di seguito denominata «OMC») e del loro contributo all'ulteriore consolidamento del sistema commerciale multilaterale; riconoscendo gli interessi e le esigenze particolari degli Stati della SACU in quanto Paesi in sviluppo o Paesi meno avanzati e che di tali interessi e esigenze particolari si deve tenere conto mediante un principio di reciprocità che non sia totale negli impegni di riduzione conformemente a quanto indicato nell'Agenda di Doha per lo sviluppo; confermando l'impegno assunto dalle Parti ai fini di promuovere la cooperazione regionale e l'integrazione economica tra i Paesi dell'Africa australe e l'Europa e di incoraggiare la liberalizzazione degli scambi tra le Parti;

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Dal testo originale inglese.

Gli allegati all'Accordo non sono pubblicati nella RU. Sono ottenibili presso l'UFCL, Distribuzione delle pubblicazioni federali, 3003 Berna, e sono consultabili in inglese sul sito Internet del Segretariato dell'AELS: http//secretariat.efta.int.

RS 0.632.20

2006-3323

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Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e gli Stati della SACU

ricordando l'impegno assunto dalle Parti per garantire che i loro accordi reciproci non siano d'ostacolo al processo d'integrazione regionale tra gli Stati dell'AELS, da un lato, e tra gli Stati della SACU, dall'altro; animati dal desiderio di creare nuove possibilità di sviluppo e di migliorare le condizioni di lavoro e il tenore di vita nei rispettivi territori, promuovendo nel contempo lo sviluppo sostenibile; riaffermata la propria adesione ai principi e agli obiettivi sanciti nello Statuto delle Nazioni Unite4 e nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo; e convinti che il presente Accordo instauri condizioni che favoriranno le relazioni economiche e commerciali e gli investimenti tra le Parti; hanno convenuto, per conseguire gli obiettivi sopra elencati, di concludere il seguente Accordo (in seguito denominato «il presente Accordo»):

I Disposizioni generali Art. 1

Obiettivi

1. Le Parti istituiscono una zona di libero scambio, conformemente alle disposizioni del presente Accordo, che si fonda su relazioni commerciali fra economie di mercato.

2. Il presente Accordo si prefigge di: (a) liberalizzare gli scambi di beni, conformemente all'Accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio5 (in seguito denominato «GATT 1994»); (b) incrementare sostanzialmente le possibilità di investimenti nella zona di libero scambio; (c) promuovere un'adeguata ed effettiva protezione dei diritti di proprietà intellettuale; (d) instaurare un contesto propizio alla crescita delle loro relazioni commerciali ed economiche nell'intento di estendere e rafforzare i benefici del presente Accordo; e (e) contribuire in tal modo allo sviluppo armonico e all'espansione del commercio mondiale attraverso la soppressione di ostacoli commerciali.

Art. 2

Relazioni commerciali rette dal presente Accordo

Le disposizioni del presente Accordo si applicano alle relazioni commerciali ed economiche tra ciascuno degli Stati dell'AELS, da un lato, e ciascuno degli Stati della SACU, dall'altra, oppure, ove specificamente indicato, agli Stati della SACU considerati collettivamente come SACU. In relazione alla SACU, il significato da attribuire a «Parti» o «Parte» deve essere desunto di volta in volta dalle relative 4 5

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RS 0.120 RS 0.632.20, allegato 1A.1

Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e gli Stati della SACU

disposizioni del presente Accordo e dalle rispettive competenze della SACU e degli Stati della SACU in conformità all'Accordo SACU del 2002 e relative modifiche. Il presente Accordo non si applica alle relazioni commerciali tra gli Stati dell'AELS né alle relazioni commerciali tra gli Stati della SACU.

Art. 3

Campo d'applicazione territoriale

1. Fatte salve le disposizioni dell'allegato V, l'Accordo si applica: (a) al territorio terrestre, alle acque interne e alle acque territoriali di ciascuna delle Parti nonché al suo spazio aereo territoriale, conformemente al diritto internazionale; e (b) al di là delle acque territoriali, in relazione alle misure prese da ciascuna delle Parti nell'esercizio della sua sovranità o della sua giurisdizione conformemente al diritto internazionale.

2. L'allegato I del presente Accordo si applica alla Norvegia.

Art. 4

Relazioni con altri accordi internazionali

1. Le Parti confermano i diritti e gli obblighi risultanti dall'Accordo di Marrakesh che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio (denominato di seguito «Accordo sull'OMC») e dagli altri accordi negoziati in questo ambito di cui sono parti nonché da qualsiasi altro accordo internazionale applicabile tra di loro.

2. Nessuna disposizione del presente Accordo sarà interpretata nel senso di esonerare le Parti da altri obblighi spettanti loro da altri accordi internazionali.

Art. 5

Accordi preferenziali con Paesi terzi

Il presente Accordo non ostacola il mantenimento, l'istituzione o l'ampliamento di unioni doganali, zone di libero scambio, convenzioni relative al commercio frontaliero e altri accordi preferenziali, sempre che gli stessi non arrechino pregiudizio all'adempimento degli obblighi del presente Accordo. Le Parti si informano reciprocamente in seno al Comitato misto costituito secondo l'articolo 33 (denominato di seguito «Comitato misto») in merito a tali accordi conclusi con Paesi terzi.

II Scambi di merci Art. 6

Campo d'applicazione

1. Le disposizioni del presente capitolo si applicano: (a) a tutti i prodotti considerati nei capitoli 25­98 del Sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci6 (SA), esclusi i prodotti elencati nell'allegato II;

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RS 0.632.11

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Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e gli Stati della SACU

(b) ai prodotti elencati nell'allegato III, tenuto conto delle disposizioni previste in tale allegato; e (c) al pesce e agli altri prodotti del mare, conformemente alle disposizioni dell'allegato IV originari di uno Stato dell'AELS o della SACU, conformemente alle regole d'origine di cui all'allegato V.

2. La SACU ha concluso con ciascuno Stato dell'AELS un accordo bilaterale sul commercio dei prodotti agricoli. Questi accordi sono parte integrante degli strumenti con i quali si istituisce una zona di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e la SACU.

Art. 7

Regole d'origine e metodi di cooperazione amministrativa

1. Le disposizioni concernenti le regole d'origine sono contenute nell'allegato V.

2. Le disposizioni concernenti la mutua cooperazione amministrativa in materia doganale sono contenute nell'allegato VI.

Art. 8

Dazi

1. Non sono introdotti nuovi dazi doganali nell'ambito degli scambi commerciali tra gli Stati dell'AELS e la SACU di cui all'articolo 6 paragrafo 1, fatte salve le eccezioni previste dal presente Accordo.

2. All'entrata in vigore del presente Accordo, gli Stati dell'AELS aboliscono tutti i dazi doganali all'importazione per i prodotti originari della SACU.

3. La SACU abolisce progressivamente i dazi doganali all'importazione dei prodotti originari degli Stati dell'AELS, conformemente agli allegati IV e VII.

4. All'entrata in vigore del presente Accordo, le Parti aboliscono tutti i dazi sulle esportazioni dirette alle altre Parti, fatte salve le eccezioni previste dal presente Accordo.

5. Sono considerati dazi doganali tutti gli oneri doganali e le tasse di qualsiasi tipo imposti in relazione all'importazione o all'esportazione di un prodotto, comprese tutte le forme di soprattassa, ad eccezione delle tasse imposte conformemente agli articoli III, VIII e XI del GATT 1994.

Art. 9

Dazi di base

1. Per ciascun prodotto i dazi di base, ai quali si applicano le successive riduzioni stabilite negli allegati IV e VII, corrispondono ai tassi applicati il 1° luglio 2003 per la nazione più favorita (denominata di seguito «NPF»).

2. Se prima, dal o dopo il 1° luglio 2003 una qualsiasi riduzione tariffaria è applicata erga omnes, in particolare riduzioni conformi a obblighi derivanti da negoziati multilaterali nel quadro dell'OMC, tali dazi ridotti sostituiscono i dazi di base di cui al paragrafo 1 a partire dalla data di entrata in vigore di dette riduzioni oppure dall'entrata in vigore dell'Accordo, se questa è successiva.

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Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e gli Stati della SACU

3. I dazi ridotti calcolati in conformità agli allegati IV e VII saranno applicati arrotondati alla prima decimale o, nel caso di dazi specifici, alla seconda decimale.

4. Il paragrafo 1 non si applica ai prodotti che alla data del 1° luglio 2003 risultano sottoposti a investigazione dalla International Trade Administration Commission del Sudafrica che sono elencati nell'allegato VIII né ai prodotti che figurano nelle tavole 1 e 2 dell'allegato VII, classificati nelle liste 5 e 6.

5. Ad eccezione del margine di preferenza indicato per le categorie «motor partial 1» e «motor partial 2» nel paragrafo 5 dell'allegato VII, il paragrafo 2 non si applicherà ai prodotti figuranti nelle tavole 1 e 2 dell'allegato VII, classificati nelle liste 5 e 6.

Art. 10

Restrizioni delle importazioni e delle esportazioni

I diritti e gli obblighi delle Parti relative alle restrizioni delle esportazioni e delle importazioni sono disciplinati dall'articolo XI del GATT 1994, il quale è inserito nel presente Accordo e ne costituisce parte integrante.

Art. 11

Trattamento nazionale

Fatte salve le diverse disposizioni del presente Accordo, le Parti applicano il trattamento nazionale in conformità all'articolo III del GATT 1994, incluse le relative note interpretative, il quale è inserito nel presente Accordo e ne costituisce parte integrante.

Art. 12

Imprese commerciali di Stato

I diritti e gli obblighi per le Parti in relazione alle imprese commerciali di Stato sono disciplinati dall'articolo XVII del GATT 1994 e dall'intesa sull'interpretazione dell'articolo XVII del GATT 1994, i quali sono inseriti nel presente Accordo e ne costituiscono parte integrante.

Art. 13

Regolamenti tecnici, norme e procedure di valutazione della conformità

1. I diritti e gli obblighi delle Parti relativi ai regolamenti tecnici, alle norme e alle procedure di valutazione della conformità sono retti dall'Accordo dell'OMC sugli ostacoli tecnici al commercio7 (denominato qui di seguito «Accordo sugli OTC») e dalle decisioni e dalle raccomandazioni approvate dal Comitato OTC dell'OMC dal 1° gennaio 1995.

2. Le Parti rafforzano la loro cooperazione in materia di regolamenti tecnici, norme e procedure di valutazione della conformità al fine di migliorare la comprensione reciproca dei rispettivi sistemi e di facilitare l'accesso ai rispettivi mercati. A questo scopo, le Parti si scambiano informazioni su richiesta ed esaminano in tempi rapidi qualsiasi richiesta di cooperazione. La cooperazione può consistere nelle azioni seguenti: 7

RS 0.632.20, allegato 1A.6

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Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e gli Stati della SACU

a)

incoraggiare l'applicazione dell'Accordo sugli OTC dell'OMC;

b)

rinforzare le procedure per creare regolamentazioni e normative;

c)

promuove l'armonizzazione internazionale dei regolamenti tecnici;

d)

rafforzare il ruolo delle norme internazionali che servono da base per i regolamenti tecnici, incluse le procedure di valutazione della conformità;

e)

scambiare informazioni sulla molteplicità di meccanismi per favorire l'accettazione dei risultati di valutazione di conformità;

f)

promuovere l'accreditamento degli organismi preposti alla valutazione della conformità sulla base delle pertinenti norme e direttive dell'Organizzazione internazionale per la standardizzazione (ISO) e della Commissione elettrotecnica internazionale (CEI); e

g)

individuare e valutare potenziali strumenti di agevolazione degli scambi, quali l'equivalenza dei regolamenti tecnici e il riconoscimento reciproco dei risultati delle valutazioni di conformità.

3. Fatti salvi i diritti e gli obblighi delle Parti a norma dell'Accordo sugli OTC dell'OMC, le Parti convengono di organizzare consultazioni in seno al Comitato misto al fine di trovare una soluzione adeguata, conformemente all'Accordo sugli OTC dell'OMC, a qualsiasi questione che potrebbe insorgere dall'applicazione di regolamenti tecnici specifici, norme o procedure di valutazione della conformità, qualora tale applicazione possa creare o abbia già creato un ostacolo agli scambi tra le Parti.

Art. 14

Misure sanitarie e fitosanitarie

1. I diritti e gli obblighi delle Parti concernenti le misure sanitarie e fitosanitarie sono disciplinati dall'Accordo dell'OMC sull'applicazione di misure sanitarie e fitosanitarie8 (denominato di seguito «Accordo SPS» dell'OMC).

2. Le Parti rafforzano la loro cooperazione in materia sanitaria e fitosanitaria al fine di migliorare la comprensione reciproca dei rispettivi sistemi e di facilitare l'accesso ai rispettivi mercati. Tale cooperazione può includere consultazioni tra esperti.

3. Se una delle Parti ritiene che l'altra abbia adottato provvedimenti che potrebbero influire, o che hanno già influito, sull'accesso al mercato, sono indette consultazioni di esperti al fine di trovare una soluzione appropriata conformemente all'Accordo SPS dell'OMC. Tali consultazioni possono tenersi sia in seno al Comitato misto, sia al di fuori di esso. Le Parti si scambiano i nomi e gli indirizzi degli organi di contatto per le perizie sanitarie e fitosanitarie al fine di facilitare le comunicazioni e lo scambio di informazioni.

4. Qualsiasi accordo tra le Parti è adeguato alla legislazione nazionale delle Parti e tutela lo stato sanitario e fitosanitario individuale e collettivo degli Stati della SACU.

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RS 0.632.20, allegato 1A.4

Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e gli Stati della SACU

5. Le Parti affermano il loro sostegno alle norme fissate negli organismi internazionali che l'Accordo SPS dell'OMC riconosce, tenendo in considerazione che non tutti gli Stati della SACU sono firmatari della Convenzione internazionale per la protezione dei vegetali.

Art. 15

Concorrenza

1. Le Parti riconoscono che certe prassi commerciali, quali accordi anticoncorrenziali o prassi concertate e abusi di posizioni predominanti possono limitare il commercio tra le Parti e compromettere il raggiungimento degli obiettivi del presente Accordo.

2. Una Parte che ritenga che sul funzionamento del regime istituito dal presente Accordo influisca negativamente una pratica di cui al paragrafo 1 può richiedere alla Parte o alle Parti sul cui territorio ha origine la detta pratica di cooperare al fine di porre termine alla pratica in questione o ai suoi effetti negativi. La cooperazione include, entro i limiti consentiti dalla legislazione nazionale, lo scambio delle informazioni disponibili alle Parti in relazione alla pratica in questione.

3. Se la cooperazione tra le Parti direttamente coinvolte secondo il paragrafo 2 non conduce a una soluzione, la Parte che si ritiene danneggiata può richiedere consultazioni in seno al Comitato misto al fine di raggiungere una soluzione reciprocamente soddisfacente.

Art. 16

Sovvenzioni

1. I diritti e gli obblighi delle Parti relativi alle sovvenzioni e alle misure compensative sono retti dagli articoli VI e XVI del GATT 1994 e dall'Accordo dell'OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative9, fatte salve le disposizioni di cui al paragrafo 2.

2. Prima che uno Stato dell'AELS o la SACU avvii una procedura d'inchiesta per determinare l'esistenza, il grado e l'effetto di una presunta sovvenzione in uno Stato della SACU o in uno Stato dell'AELS conformemente alle disposizioni dell'articolo 11 dell'Accordo dell'OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative, la Parte che intende iniziare tale procedura lo notifica per scritto alla Parte le cui merci sono sottoposte a inchiesta e fissa un termine di 30 giorni per trovare una soluzione mutuamente accettabile. Le consultazioni si svolgono in seno al Comitato misto se una delle Parti ne fa domanda entro dieci giorni dalla data di ricevimento della notifica.

Art. 17

Misure antidumping

1. I diritti e gli obblighi delle Parti quanto all'applicazione delle misure antidumping sono retti dall'articolo VI del GATT 1994 e dall'Accordo relativo all'applicazione dell'articolo VI del GATT 199410.

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RS 0.632.20, allegato 1A.13 RS 0.632.20, allegato 1A.8

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Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e gli Stati della SACU

2. Dopo che uno Stato dell'AELS o della SACU ha ricevuto una domanda debitamente documentata e prima dell'apertura di un'inchiesta conformemente alle disposizioni dell'Accordo di cui al paragrafo 1, detta Parte lo notifica per scritto alla Parte le cui merci sono sospettate di essere l'oggetto di una pratica di dumping con l'invito ad avviare consultazioni al fine di trovare una soluzione accettabile per entrambe entro 30 giorni. Il risultato delle consultazioni è comunicato alle altre Parti. Le consultazioni si svolgono in seno al Comitato misto se una delle Parti ne fa domanda entro dieci giorni dalla data di ricevimento della notifica.

Art. 18

Misure di salvaguardia globali

Le Parti confermano i loro diritti e i loro obblighi derivanti dall'articolo XIX del GATT 1994 e dall'Accordo dell'OMC sulle misure di salvaguardia11.

Art. 19

Misure d'urgenza concernenti l'importazione di prodotti determinati

1. Qualora, in seguito alla riduzione o all'eliminazione di un dazio secondo il presente Accordo, un prodotto originario di uno Stato dell'AELS o della SACU sia importato nel territorio di uno Stato dell'AELS o della SACU in quantità tanto elevate e a condizioni tali da provocare o minacciare di provocare pregiudizio grave all'industria nazionale che produce prodotti simili o in concorrenza diretta nel territorio della Parte importatrice, la Parte importatrice può adottare misure d'urgenza secondo le modalità e le procedure stabilite nel presente articolo.

2. Uno Stato dell'AELS o la SACU, se intende adottare misure d'urgenza, fornisce al Comitato misto, il più rapidamente possibile e comunque prima di adottare le misure, tutte le informazioni necessarie al fine di trovare una soluzione accettabile per tutte le Parti interessate.

3. Le misure d'urgenza, la cui portata è limitata a quanto necessario per ovviare alle difficoltà insorte, consistono di norma nella sospensione dell'ulteriore riduzione di tutte le aliquote applicabili del dazio indicate nel presente Accordo per il prodotto in questione o nell'aumento dell'aliquota del dazio applicabile a tale prodotto.

4. Dette misure devono contenere elementi che ne prevedano esplicitamente la progressiva eliminazione entro e non oltre la fine del periodo stabilito. La loro durata è limitata a un anno. In circostanze del tutto eccezionali, tuttavia, si possono prendere misure per un massimo di tre anni.

5. Il Comitato misto esamina, entro 30 giorni dalla data di notifica, le informazioni ricevute in conformità del paragrafo 2 al fine di aiutare a trovare una soluzione reciprocamente accettabile. In mancanza di una tale soluzione, la Parte importatrice può adottare un provvedimento ai sensi del paragrafo 1 per risolvere il problema. La misura d'urgenza è immediatamente notificata al Comitato misto. Nello scegliere la misura d'urgenza si privilegia quella che perturba meno il funzionamento del regime stabilito dal presente Accordo.

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RS 0.632.20, allegato 1A.14

Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e gli Stati della SACU

6. In circostanze critiche, ove un ritardo causerebbe un danno a cui sarebbe difficile riparare, lo Stato dell'AELS interessato o la SACU possono adottare una misura d'urgenza temporanea finalizzata a una prima determinazione dell'esistenza di chiare prove del fatto che un aumento delle importazioni ha provocato o minaccia di provocare grave pregiudizio. La Parte che intende adottare tale misura informa immediatamente le altre Parti e il Comitato misto e avvia la procedura di cui al paragrafo 2. La misura temporanea ha una durata massima di sei mesi.

Art. 20

Misure di salvaguardia in ambito agricolo

1. Sono adottate misure di salvaguardia su prodotti agricoli secondo le condizioni di cui all'articolo 19 paragrafo 1.

2. Una misura è adottata con una durata che non supera un anno e può consistere in: (a) un aumento del dazio d'importazione sul prodotto in questione a un livello non superiore all'aliquota di dazio NPF applicata sul prodotto al momento in cui la misura è adottata; oppure (b) l'adozione di un contingente tariffario per commercio preferenziale, basato sui dati storici del volume degli scambi relativi agli ultimi cinque anni, escluso l'aumento delle importazioni che ha reso necessaria l'adozione della misura di salvaguardia.

3. Prima di adottare una misura di salvaguardia, una Parte notifica per scritto alle altre Parti la misura che intende adottare. Entro 60 giorni dalla notifica, la Parte che ha compiuto la notifica fornisce tutte le informazioni rilevanti concernenti la misura di salvaguardia. Su richiesta, questa Parte si consulterà con la Parte o le Parti coinvolte riguardo alle condizioni di applicazione della misura.

Art. 21

Misure straordinarie in caso di adeguamento strutturale

1. Se un prodotto originario di uno Stato dell'AELS è importato nel territorio di uno Stato della SACU in quantità tanto elevate e a condizioni tali da provocare o minacciare di provocare grave pregiudizio a una particolare industria nascente o a un settore in fase di ristrutturazione, la SACU può adottare misure straordinarie di durata limitata consistenti in un aumento o nella reintroduzione di dazi doganali.

2. I dazi doganali sulle importazioni applicabili nella SACU a prodotti originari degli Stati dell'AELS introdotti mediante tali misure non possono superare il livello delle aliquote di dazio NPF e mantengono un elemento preferenziale per i prodotti originari degli Stati dell'AELS. Il valore totale di tutte le importazioni dei prodotti ai quali si applicano tali misure non può superare il 15 per cento del totale delle importazioni dagli Stati dell'AELS nell'ultimo anno per il quale siano disponibili dati statistici.

3. Le misure straordinarie hanno una durata massima di quattro anni. Esse cessano di avere effetto al più tardi allo scadere del periodo di transizione massimo di nove anni. Detti limiti temporali possono essere eccezionalmente prorogati per decisione del Comitato misto.

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Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e gli Stati della SACU

4. Non si possono applicare misure in relazione a un prodotto se sono trascorsi più di tre anni dall'eliminazione di ogni dazio e restrizione quantitativa o soprattassa o misure che abbiano un effetto equivalente su detto prodotto.

5. La SACU notifica al Comitato misto le misure straordinarie che intende adottare e, se uno Stato dell'AELS lo richiede, si svolgono consultazioni per discutere tali misure allo scopo di trovare una soluzione soddisfacente prima che diventino effettive. La notifica include il calendario indicativo per l'introduzione e la successiva abolizione dei dazi previsti.

6. Se non si raggiunge un accordo sulle misure proposte di cui sopra entro 30 giorni dalla notifica, la SACU può adottare le misure del caso per risolvere il problema e fornisce al Comitato misto il calendario definitivo per l'abolizione dei dazi doganali adottati secondo il presente articolo. Il calendario prevede un'abolizione graduale dei dazi in base ad aliquote annuali uguali, cominciando al più tardi un anno dopo la loro adozione. Il Comitato misto può decidere un calendario differente.

Art. 22

Difficoltà nella bilancia dei pagamenti

1. I diritti e gli obblighi delle Parti relativi alle restrizioni per salvaguardare la bilancia dei pagamenti sono disciplinati dall'articolo XII del GATT 1994, il quale è inserito nel presente Accordo e ne costituisce parte integrante.

2. La Parte che adotta misure conformemente al presente articolo ne informa immediatamente le altre Parti e il Comitato misto.

Art. 23

Deroghe generali

I diritti e gli obblighi delle Parti relativi alle deroghe generali sono disciplinati dall'articolo XX del GATT 1994, il quale è inserito nel presente Accordo e ne costituisce parte integrante.

Art. 24

Deroghe per ragioni di sicurezza

I diritti e gli obblighi delle Parti relativi alle deroghe per ragioni di sicurezza sono disciplinati dall'articolo XXI del GATT 1994, il quale è inserito nel presente Accordo e ne costituisce parte integrante.

Art. 25

Trattamento speciale per il Botswana, il Lesotho, la Namibia e lo Swaziland

1. Il Botswana, il Lesotho, la Namibia e lo Swaziland possono, conformemente all'articolo 26 dell'Accordo SACU del 2002, imporre temporaneamente dazi sulle importazioni per proteggere industrie nascenti. Detti dazi sono prelevati in pari misura su merci originarie di altri Stati della SACU e di Paesi esterni alla SACU.

2. Il Botswana, il Lesotho, la Namibia e lo Swaziland possono limitare temporaneamente l'importazione o l'esportazione di merci per esigenze legate allo sviluppo rurale, alla sicurezza alimentare e alla riduzione della povertà, in maniera compatibile con l'Accordo dell'OMC. Dette misure sono prese nei confronti di tutti gli altri Paesi.

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Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e gli Stati della SACU

3. La Parte che intende adottare una misura secondo il paragrafo 1 o 2 informa immediatamente il Comitato misto ed è pronta, se un'altra Parte lo richiede, a discutere la questione in seno al Comitato misto.

III Proprietà intellettuale Art. 26

Diritti di proprietà intellettuale

1. La proprietà intellettuale comprende in particolare i diritti d'autore, inclusi i programmi informatici e le compilazioni di dati, nonché diritti analoghi, marchi per beni e servizi, indicazioni geografiche, disegni e modelli industriali, brevetti, varietà vegetali, topografie di circuiti integrati nonché segreti industriali.

2. Le Parti accordano e garantiscono una protezione adeguata, effettiva e non discriminatoria dei diritti di proprietà intellettuale e prevedono misure per far rispettare tali diritti nel caso di violazioni, falsificazioni e pirateria, conformemente alle disposizioni del presente articolo e agli obblighi statuiti negli accordi internazionali di cui sono firmatarie.

3. Le Parti accordano ai cittadini delle altre Parti un trattamento non meno favorevole di quello da esse riservato ai propri cittadini. Le deroghe a quest'obbligo devono essere conformi alle disposizione materiali degli articoli 3 e 5 dell'Accordo dell'OMC sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio12 (denominato qui di seguito «Accordo TRIPS»).

4. Le Parti accordano ai cittadini delle altre Parti un trattamento non meno favorevole di quello da esse riservato ai cittadini di qualsiasi altro Stato. Le deroghe a quest'obbligo devono essere conformi alle disposizioni materiali dell'Accordo TRIPS, in particolare agli articoli 4 e 5.

5. Nell'intento di armonizzare progressivamente la loro legislazione in materia di diritti di proprietà intellettuale, gli Stati dell'AELS e gli Stati della SACU affermano il loro impegno a riesaminare il presente capitolo non più tardi di cinque anni dopo l'entrata in vigore del presente Accordo.

6. Al fine di evitare le distorsioni commerciali derivanti dal livello attuale di protezione dei diritti di proprietà intellettuale o di porre rimedio a tali distorsioni, su richiesta di una Parte, si tengono consultazioni urgenti volte a trovare una soluzione reciprocamente soddisfacente.

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RS 0.632.20, allegato 1C

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IV Servizi, investimenti, appalti pubblici Art. 27

Servizi

1. Riconoscendo la crescente rilevanza dei servizi per lo sviluppo delle loro economie, le Parti sottolineano l'importanza del rigoroso rispetto dell'Accordo generale sul commercio dei servizi13 (denominato qui di seguito «GATS»).

2. Le Parti si adoperano per estendere il campo d'applicazione del presente Accordo al fine di liberalizzare maggiormente lo scambio di servizi tra le Parti. Il Comitato misto emana le raccomandazioni necessarie per il raggiungimento di questo obiettivo entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente Accordo. Nel formulare dette raccomandazioni, esso tiene conto dell'esperienza acquisita mediante l'adempimento degli obblighi delle Parti risultanti dal GATS.

3. La Parte che conclude un accordo quale definito nell'articolo V del GATS offre alle Parti che lo desiderano un'adeguata opportunità di ottenere, anche mediante eventuali negoziati, condizioni paragonabili sulla base del reciproco vantaggio.

Art. 28

Investimenti

1. Le Parti si adoperano per creare e mantenere condizioni stabili e trasparenti per gli investimenti e non ostacolano con misure non ragionevoli o discriminatorie gestione, mantenimento, uso, godimento o cessione di investimenti di investitori delle altre Parti. Le Parti ammettono gli investimenti di investitori delle altre Parti in conformità con le proprie leggi e i propri regolamenti.

2. Le Parti riconoscono l'importanza della promozione reciproca dei flussi di investimento e delle tecnologie per realizzare la crescita e lo sviluppo economico. A tal fine, la cooperazione comprende: (a) mezzi adeguati che consentano di individuare le possibilità d'investimento e i canali d'informazione riguardanti le regole dell'investimento; (b) la fornitura di informazioni sulle misure di promozione dell'investimento all'estero adottate dalle Parti (assistenza tecnica, sostegno finanziario, assicurazione degli investimenti ecc.); (c) la creazione di un quadro giuridico idoneo ad aumentare i flussi di investimento; e (d) lo sviluppo di dispositivi per investimenti comuni, segnatamente nell'ambito delle piccole e medie imprese delle due Parti.

3. Le Parti riconoscono che non è opportuno incoraggiare gli investimenti allentando le norme in materia di salute, sicurezza o ambiente.

4. Le Parti affermano il loro impegno a rivedere in seno al Comitato misto questioni attinenti agli investimenti entro un termine massimo di cinque anni dall'entrata in vigore del presente Accordo. La Parte che, successivamente all'entrata in vigore del presente Accordo, concede a una non Parte condizioni per gli investimenti più 13

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RS 0.632.20, allegato 1B

Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e gli Stati della SACU

vantaggiose di quelle previste dal presente Accordo, offre alle Parti che lo desiderano un'adeguata opportunità di cercare di ottenere, anche mediante eventuali negoziati, condizioni paragonabili sulla base del reciproco vantaggio.

Art. 29

Appalti pubblici

1. Le Parti concordano sull'importanza della cooperazione al fine di migliorare la comprensione reciproca delle rispettive leggi e dei rispettivi regolamenti in materia di appalti pubblici.

2. Le Parti pubblicano la propria legislazione o rendono in altro modo pubblicamente disponibili le proprie leggi, regolamenti e provvedimenti amministrativi di applicazione generale. Le Parti concordano che è importante rispondere a domande specifiche concernenti loro leggi e i loro regolamenti e fornire, su richiesta, spiegazioni reciproche in materia.

3. Le Parti svolgono consultazioni in seno al Comitato misto entro e non oltre cinque anni dall'entrata in vigore del presente Accordo per esaminare eventuali misure al fine di liberalizzare reciprocamente i rispettivi mercati degli appalti pubblici. La Parte che, successivamente all'entrata in vigore del presente Accordo, concede a una non Parte condizioni migliori di quelle previste dal presente Accordo per l'accesso ai propri mercati degli appalti pubblici, offre alle Parti che lo desiderano un'adeguata opportunità di cercare di ottenere, anche mediante eventuali negoziati, condizioni paragonabili sulla base della reciprocità.

V Cooperazione economica e assistenza tecnica Art. 30

Obiettivi e campo d'applicazione

1. Le Parti dichiarano la propria disponibilità a promuovere la cooperazione economica nei termini concordati reciprocamente e nel rispetto degli obiettivi della loro politica nazionale.

2. Gli Stati dell'AELS forniscono assistenza tecnica agli Stati della SACU al fine di: (a) agevolare il perseguimento degli obiettivi generali del presente Accordo e, in particolare, migliorare le possibilità di scambio e di investimento risultanti dal presente Accordo; (b) sostenere gli sforzi degli Stati della SACU per conseguire uno sviluppo economico e sociale sostenibile.

3. L'assistenza degli Stati dell'AELS si concentra sui settori coinvolti nel processo di liberalizzazione e ristrutturazione dell'economia degli Stati della SACU nonché sui settori suscettibili di avvicinare le economie degli Stati dell'AELS e degli Stati della SACU, in particolare quelli generatori di crescita e occupazione.

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Art. 31

Metodi e mezzi

1. Le Parti cooperano nell'intento di identificare e impiegare i metodi e i mezzi più efficaci per l'applicazione del presente capitolo. A tal fine, esse coordinano i propri sforzi con le organizzazioni internazionali competenti.

2. L'obiettivo della preservazione dell'ambiente è tenuto in debita considerazione nell'ambito dell'assistenza nei vari settori interessati.

3. I mezzi dell'assistenza possono includere: (a) lo scambio di informazioni, il trasferimento di tecnologia e la formazione; (b) l'attuazione di iniziative congiunte quali seminari e workshop; e (c) l'assistenza tecnica e amministrativa.

Art. 32

Ambiti di cooperazione

1. Per agevolare l'esecuzione del presente Accordo, le Parti concordano modalità appropriate di assistenza tecnica e di cooperazione tra le rispettive autorità. A tal fine, esse coordinano i propri sforzi con le organizzazioni internazionali competenti.

2. L'assistenza può riguardare tutti gli ambiti identificati congiuntamente dalle Parti che possono servire a migliorare la capacità degli Stati della SACU di beneficiare dell'aumento degli scambi e degli investimenti internazionali e comprendono in particolare: (a) la politica commerciale, la promozione e l'agevolazione degli scambi; (b) le questioni doganali e d'origine; (c) i regolamenti tecnici, comprese la standardizzazione e la certificazione, e le misure sanitarie e fitosanitarie; (d) lo sviluppo dell'imprenditoria locale; e (e) l'assistenza in ambito regolatore e l'esecuzione delle leggi in ambiti quali i servizi, gli investimenti, la proprietà intellettuale e gli appalti pubblici.

3. L'assistenza tecnica negli ambiti di cui al paragrafo 2(c) è fornita per la formazione di competenze (capacity building), lo sviluppo infrastrutturale, la maggiore partecipazione alle attività internazionali di normazione e il miglioramento della valutazione del rischio.

4. Il Governo di Norvegia, Depositario in virtù dell'articolo 44, ricerca la cooperazione con il Segretariato della SACU al fine di sviluppare in seno a quest'ultimo le capacità inerenti a tutte le funzioni di depositario.

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VI Disposizioni istituzionali e procedurali Art. 33

Il Comitato misto

1. L'esecuzione del presente Accordo è sorvegliata e gestita da un Comitato misto.

Nel Comitato misto tutte le Parti sono rappresentate. Il Comitato misto è presieduto congiuntamente da un rappresentante di uno Stato dell'AELS e da un rappresentante di uno Stato della SACU.

2. Per garantire un'esecuzione ottimale del presente Accordo, le Parti si scambiano informazioni e, su richiesta di una di esse, si consultano in seno al Comitato misto riguardo a qualsiasi questione inerente l'interpretazione o l'applicazione del presente Accordo. Quest'ultimo può esaminare la possibilità di sopprimere ulteriori ostacoli al commercio fra le Parti.

3. Il Comitato misto può prendere decisioni nei casi previsti dal presente Accordo.

In merito ad altre questioni, il Comitato misto può formulare raccomandazioni alle Parti.

Art. 34

Procedure del Comitato misto

1. La prima riunione del Comitato misto si tiene entro un anno dall'entrata in vigore del presente Accordo. Per garantire un'esecuzione ottimale del presente Accordo, il Comitato misto si riunisce, su richiesta di una delle Parti, ogni volta che lo reputa necessario, ma almeno una volta ogni due anni.

2. Il Comitato misto si pronuncia all'unanimità.

3. Qualora in seno al Comitato misto un rappresentante di una Parte accetti una decisione con riserva della sua conformità con le disposizioni costituzionali, tale decisione entra in vigore il giorno in cui è notificata la revoca della riserva oppure a una data successiva specificata nella decisione.

4. Ai fini del presente Accordo il Comitato misto stabilisce il proprio regolamento interno che deve disciplinare, fra l'altro, la convocazione delle riunioni, la designazione dei copresidenti e la durata del loro mandato.

5. Il Comitato misto può decidere, se necessario, di costituire sottocomitati o gruppi di lavoro per assisterlo nell'adempimento dei suoi compiti.

Art. 35

Consultazioni

1. Le Parti adottano tutti i provvedimenti necessari a garantire l'adempimento degli obblighi risultanti dal presente Accordo. In caso di divergenza circa l'interpretazione e l'applicazione del presente Accordo, le Parti si adoperano, mediante la cooperazione e le consultazioni, per giungere a una soluzione mutuamente soddisfacente.

2. Una Parte può chiedere per scritto all'altra Parte che siano svolte consultazioni su qualsiasi provvedimento in vigore o proposto o su qualsiasi questione che ritiene possa pregiudicare l'applicazione del presente Accordo. La Parte che chiede le consultazioni ne informa nel contempo le altre Parti, fornendo tutte le indicazioni utili.

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3. Le consultazioni si svolgono in seno al Comitato misto se una delle Parti ne fa richiesta entro 20 giorni dalla data di ricevimento della notifica di cui al paragrafo 2, al fine di trovare una soluzione accettabile per tutti.

Art. 36

Provvedimenti provvisori

Se una Parte ritiene che un'altra Parte sia venuta meno a un obbligo che le incombe in virtù del presente Accordo e se il Comitato misto non è giunto a una soluzione mutuamente accettabile entro 90 giorni dalla data di ricevimento della richiesta di consultazioni in seno al Comitato misto, la Parte interessata può adottare provvedimenti provvisori adeguati e strettamente necessari per riequilibrare la situazione. La priorità deve essere data ai provvedimenti meno pregiudizievoli per il buon funzionamento del regime stabilito con il presente Accordo. I provvedimenti adottati sono immediatamente notificati alle altre Parti e al Comitato misto, che tiene consultazioni periodiche in vista della loro revoca. I provvedimenti devono essere revocati quando le condizioni non giustificano più il loro mantenimento o quando, nel caso in cui la controversia sia soggetta all'arbitrato, è stata pronunciata ed eseguita una sentenza arbitrale.

Art. 37

Arbitrato

1. Se una controversia tra le Parti riguardo all'interpretazione dei propri diritti e obblighi risultanti dal presente Accordo non è stata composta ai sensi dell'articolo 35 mediante consultazioni dirette o in seno al Comitato misto entro un termine di 90 giorni dal ricevimento della domanda scritta di consultazioni, una o più Parti alla controversia possono ricorrere all'arbitrato indirizzando una notifica scritta all'altra Parte. Una copia di tale notifica è fatta pervenire a tutte le Parti.

2. Le controversie relative a una questione che rientra contemporaneamente nel campo d'applicazione del presente Accordo e dell'Accordo sull'OMC sono risolte nel foro scelto a tal fine dalla Parte attrice. Il foro scelto è esclusivo. La Parte che intende avviare contro una o più Parti una procedura di composizione delle controversie conformemente all'Accordo sull'OMC ne informa preventivamente tutte le altre Parti.

3. Il tribunale arbitrale è composto di tre membri. Ciascuna Parte alla controversia nomina un membro del tribunale arbitrale entro 30 giorni dal ricevimento della notifica e, entro 30 giorni dalla data dell'ultima nomina, i due arbitri nominano il terzo membro del tribunale arbitrale, il quale presiede il tribunale arbitrale. Il presidente del tribunale arbitrale non è né cittadino di una delle Parti alla controversia né risiede permanentemente in una delle Parti. Se più di uno Stato dell'AELS o più di uno Stato della SACU è Parte alla controversia, queste Parti nomineranno congiuntamente un membro del tribunale arbitrale.

4. Se una Parte alla controversia non nomina il proprio membro del tribunale arbitrale o gli arbitri nominati non concordano la nomina di un terzo membro entro il termine specificato nel paragrafo 3, ciascuna Parte alla controversia può chiedere al presidente della Corte internazionale di giustizia di provvedere alla nomina.

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5. Il tribunale arbitrale delibera in base alle disposizioni del presente Accordo e alle regole e ai principi d'interpretazione del diritto internazionale pubblico.

6. Salvo che il presente Accordo disponga diversamente o le Parti alla controversia decidano altrimenti, la procedura d'arbitrato è condotta conformemente alle Regole facoltative della Corte permanente d'arbitrato per l'arbitraggio di controversie tra due Stati in vigore dal 20 ottobre 1992.

7. Una Parte che non è parte alla controversia, può, mediante una notifica scritta alle Parti alla controversia, ricevere proposte scritte dalle Parti alla controversia e assistere a tutte le udienze.

8. Il tribunale arbitrale prende la sua decisione a maggioranza dei voti.

9. Le spese del tribunale arbitrale, inclusa la rimunerazione dei suoi membri, sono assunte dalle Parti alla controversia in parti uguali. Il tribunale arbitrale può, tuttavia, decidere a sua discrezione che le spese siano sostenute in proporzione maggiore da una delle Parti alla controversia, tenendo conto, segnatamente, della situazione finanziaria delle Parti coinvolte.

10. Il presente articolo non si applica all'articolo 15 e ai capitoli III e IV.

VII Disposizioni finali Art. 38

Clausola evolutiva

1. Le Parti si impegnano a riesaminare il presente Accordo in funzione degli sviluppi futuri in materia di relazioni economiche internazionali, segnatamente nel quadro dell'OMC, e a studiare la possibilità di sviluppare e approfondire la cooperazione sancita dal presente Accordo, estendendola ad ambiti non contemplati dallo stesso.

Le Parti possono affidare al Comitato misto l'incarico di esaminare tale possibilità e, se necessario, di presentare alla loro attenzione eventuali raccomandazioni, in particolare in vista dell'apertura di negoziati.

2. Le revisioni, i complementi o gli emendamenti al presente Accordo risultanti dalla procedura di cui al paragrafo 1 devono essere compiuti in conformità alle disposizioni dell'articolo 40.

Art. 39

Allegati

Gli allegati del presente Accordo ne sono parti integranti. Il Comitato misto può decidere di modificarli, fatta salva la conformità con le rispettive disposizioni costituzionali delle Parti.

Art. 40

Emendamenti

1. Qualsiasi Parte può proporre emendamenti al presente Accordo presentandoli al Comitato misto per esame e approvazione.

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2. Gli emendamenti al presente Accordo, approvati dal Comitato misto, sono sottoposti alle Parti per ratifica, accettazione o approvazione, conformemente alle procedure previste dalla Costituzione di ciascuna Parte.

3. Se le Parti non decidono diversamente, gli emendamenti entrano in vigore il primo giorno del terzo mese successivo al deposito dell'ultimo strumento di ratifica, accettazione o approvazione.

4. Il testo degli emendamenti è depositato presso il Depositario.

5. La procedura di emendamento contemplata dal presente articolo non si applica all'emendamento degli allegati di cui all'articolo 39.

Art. 41

Adesione

1. Qualsiasi Stato che diviene membro dell'Associazione europea di libero scambio o qualsiasi Stato che diviene membro dell'Unione doganale dell'Africa australe può aderire al presente Accordo, alle condizioni e con le modalità convenute tra le Parti.

Lo strumento di adesione è depositato presso il Depositario.

2. Per lo Stato che decide di aderire, il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del terzo mese successivo al deposito dello strumento d'adesione o, laddove intervenga più tardi, alla data dell'approvazione dei termini e delle condizioni d'adesione da parte delle Parti esistenti.

Art. 42

Recesso e conclusione

1. Ciascuna Parte può recedere dal presente Accordo mediante notifica scritta indirizzata al Depositario. Il recesso ha effetto il primo giorno del sesto mese successivo alla data in cui il Depositario riceve la notifica.

2. Qualsiasi Stato membro dell'AELS che si ritira dalla Convenzione istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio cessa ipso facto di essere Parte al presente Accordo il giorno stesso in cui il suo ritiro diventa effettivo.

3. Qualsiasi Stato membro della SACU che si ritira dall'Accordo SACU cessa ipso facto di essere Parte al presente Accordo il giorno stesso in cui il suo ritiro diventa effettivo.

4. Se tutti gli Stati dell'AELS recedono o se la SACU recede dal presente Accordo, lo stesso si estingue secondo le disposizioni di cui al paragrafo 1.

Art. 43

Entrata in vigore

1. Il presente Accordo è soggetto a ratifica, accettazione o approvazione, conformemente alle rispettive disposizioni costituzionali delle Parti. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione sono depositati presso il Depositario.

2. Qualunque Stato dell'AELS o della SACU può applicare il presente Accordo a titolo provvisorio se le sue regole costituzionali lo consentono. L'applicazione provvisoria del presente Accordo in virtù del presente paragrafo deve essere notificata al Depositario.

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3. Il presente Accordo entra in vigore il 1° luglio 2006 a condizione che tutte le Parti abbiano depositato i loro strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione presso il Depositario o abbiano notificato allo stesso l'applicazione provvisoria almeno un mese prima di questa data.

4. Se non entra in vigore il 1° luglio 2006, il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo al deposito degli strumenti di ratifica o alla notifica dell'applicazione provvisoria da parte dell'ultima Parte.

Art. 44

Depositario

1. Il Governo di Norvegia agisce in qualità di Depositario.

2. Un esemplare originale del presente Accordo è depositato presso il Segretariato della SACU.

3. Il Segretariato della SACU coordina le azioni degli Stati della SACU in adempimento delle disposizioni degli articoli 40­43.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto in due esemplari originali in inglese, uno dei quali sarà depositato presso il Governo di Norvegia e l'altro presso il Segretariato della SACU. Il Depositario trasmette copie certificate conformi a tutte le Parti.

(Seguono i luoghi, le date e le firme)

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