Decreto federale su un articolo costituzionale concernente la ricerca sull'essere umano

Disegno

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 12 settembre 20071, decreta: I La Costituzione federale2 è modificata come segue: Art. 118a

Ricerca sull'essere umano

La Confederazione emana disposizioni in materia di ricerca sull'essere umano, per quanto la tutela della sua dignità e personalità lo richieda. In tal ambito salvaguarda la libertà della ricerca e tiene conto dell'importanza della ricerca per la salute e la società.

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La Confederazione si attiene ai seguenti principi: a.

ogni progetto di ricerca presuppone che la persona interessata abbia dato il proprio consenso dopo essere stata sufficientemente informata. La legge può prevedere deroghe; un rifiuto è in ogni caso vincolante;

b.

i rischi e gli incomodi per le persone che partecipano a un progetto di ricerca non devono essere sproporzionati rispetto al beneficio che ne risulta;

c.

un progetto di ricerca può essere effettuato con persone incapaci di discernimento soltanto se non si possono ottenere risultati equivalenti con persone capaci di discernimento. Se il progetto di ricerca non lascia sperare in un beneficio diretto per la persona incapace di discernimento, i rischi e gli incomodi devono essere ridotti al minimo;

d.

un esame indipendente del progetto di ricerca deve aver accertato che è garantita la tutela delle persone che vi partecipano.

La Confederazione si adopera per la qualità e la trasparenza della ricerca sull'essere umano.

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II Il presente decreto sottostà al voto del Popolo e dei Cantoni.

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FF 2007 6099 RS 101

2007-1024

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Articolo costituzionale concernente la ricerca sull'essere umano. DF

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