Decisione generale concernente l'utilizzazione dei prodotti fitosanitari Euparen M WG 50 e Folicur EM WG del 15 marzo 2007

L'Ufficio federale dell'agricoltura, visto l'articolo 48 dell'ordinanza del 18 maggio 20051 concernente l'omologazione dei prodotti fitosanitari, decide: 1.

L'utilizzazione di Euparen M WG 50 (W 5791) è vietata con effetto immediato e fino al 31 gennaio 2008 per le seguenti indicazioni: ­ viticoltura: tutte le indicazioni ­ mora, lampone, ribes, uva spina, mirtillo e sambuco: tutte le indicazioni ­ frutta a nocciolo e ciliegia: tutte le indicazioni ­ indivia e lattuga cappuccio: tutte le indicazioni.

2.

L'utilizzazione di Euparen M WG 50 (W 5749) nelle colture di fragole è vincolata con effetto immediato e fino al 31 gennaio 2008 alle seguenti condizioni: ­ utilizzazione soltanto contro il marciume delle fragole e il marciume grigio ­ al massimo 1 trattamento all'anno ­ dosaggio: 2,5 kg/ha2 ­ concentrazione: 0,25 %3 ­ termine d'attesa: 2 settimane ­ per proteggere le acque sotterranee evitare i trattamenti nelle zone di protezione delle acque sotterranee (S 2, S 3).

3.

L'utilizzazione di Folicur EM WG (W 5749) è vietata con effetto immediato e fino al 31 gennaio 2008.

Indicazione dei rimedi giuridici La presente decisione può essere impugnata mediante ricorso al Tribunale amministrativo federale, casella postale, 3000 Berna 14, entro 30 giorni dalla notifica. Il ricorso deve essere inoltrato in duplice copia, firmato dal ricorrente o dal suo rappresentante legale e corredato della decisione impugnata, e contenere le conclusioni e i motivi con l'indicazione dei mezzi di prova. Dovranno inoltre essere allegati i documenti addotti quali mezzi di prova, sempre che siano a disposizione del ricorrente.

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RS 916.161 La dose indicata si riferisce allo stadio dalla piena fioritura all'inizio dell'arrossamento dei frutticini, 4 piante/m2.

La concentrazione indicata si riferisce a una quantità d'acqua di base di 1000 l/ha.

1994

2007-0715

Ad un eventuale ricorso viene revocato l'effetto sospensivo.

15 marzo 2007

Ufficio federale dell'agricoltura: Manfred Bötsch

1995

Abbonamento al Foglio federale e alla Raccolta ufficiale

Il prezzo dell'abbonamento annuo al Foglio federale, inclusa la Raccolta ufficiale delle leggi federali, è di 295.­ franchi, IVA del 2,4 per cento inclusa, compreso l'invio franco di porto su tutto il territorio svizzero. I raccoglitori sono fatturati a un importo forfettario di 135.20 franchi. L'abbonamento può essere però concluso anche senza raccoglitori.

L'abbonamento inizia il 1° gennaio e può essere disdetto di volta in volta per fine anno.

Il Foglio federale pubblica segnatamente i messaggi e i rapporti del Consiglio federale all'Assemblea federale, compresi i disegni di legge e di decreti federali, i testi sottoposti a referendum, le circolari del Consiglio federale, le comunicazioni del Consiglio federale, dei Dipartimenti e di altre amministrazioni della Confederazione ecc.

Il Foglio federale reca quale allegato la Raccolta ufficiale delle leggi federali (leggi e ordinanze federali, decreti federali, regolamenti, trattati conclusi con l'estero, ecc.).

Ci si può abbonare anche al solo Foglio federale (senza la Raccolta ufficiale delle leggi federali). In tal caso il prezzo dell'abbonamento è di 150.­ franchi l'anno (IVA del 2,4 per cento inclusa) oltre all'eventuale fatturazione supplementare dell'importo forfettario di 83.20 franchi relativo ai raccoglitori.

Il prezzo dell'abbonamento alla sola Raccolta ufficiale delle leggi federali ammonta a 145.­ franchi l'anno (IVA del 2,4 per cento inclusa) oltre all'eventuale fatturazione supplementare dell'importo forfettario di 52.­ franchi relativo ai raccoglitori.

Ci si può abbonare al Foglio federale completo, al solo Foglio federale oppure unicamente alla Raccolta ufficiale delle leggi federali, presso presso l'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica, vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna, Fax: 031 325 50 58 o e-mail: verkauf.gesetze@bbl.admin.ch. Presso questo indirizzo ci si può parimenti procurare gli estratti dei singoli testi legali, come anche dei loro progetti.

Eventuali reclami concernenti la spedizione devono essere indirizzati al competente ufficio postale o all'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica, 3003 Berna.

27 marzo 2007

1996

Cancelleria federale