Decreto federale sulla compensazione dei casi di rigore

Disegno

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 19 capoverso 3 della legge federale del 3 ottobre 20031 concernente la perequazione finanziaria e la compensazione degli oneri (LPFC); visto il messaggio del Consiglio federale dell'8 dicembre 20062, decreta: Art. 1

Importo iniziale dei mezzi finanziari destinati alla compensazione dei casi di rigore

L'importo iniziale dei mezzi finanziari destinati alla compensazione dei casi di rigore ammonta a 430 454 000 franchi all'anno per i primi otto anni a contare dall'entrata in vigore del presente decreto federale.

1

Tale importo č finanziato per 286 969 000 franchi dalla Confederazione e per 143 485 000 franchi dai Cantoni.

2

3

Il contributo iniziale di ogni Cantone č stabilito nell'allegato.

Art. 2

Disposizione finale

1

Il presente decreto sottostą a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

1 2

RS 613.2 FF 2007 607

2006-1782

727

Compensazione dei casi di rigore. DF

Allegato (art. 1 cpv. 3)

Contributi iniziali dei Cantoni Zurigo Berna Lucerna Uri Svitto Obvaldo Nidvaldo Glarona Zugo Friburgo Soletta Basilea Cittą Basilea Campagna Sciaffusa Appenzello Esterno Appenzello Interno San Gallo Grigioni Argovia Turgovia Ticino Vaud Vallese Neuchātel Ginevra Giura Totale Cantoni

728

in franchi 24'286'000 18'949'000 6'871'000 689'000 2'543'000 640'000 734'000 762'000 1'952'000 4'718'000 4'826'000 3'828'000 5'114'000 1'458'000 1'062'000 291'000 8'920'000 3'751'000 10'754'000 4'524'000 6'107'000 12'496'000 5'431'000 3'315'000 8'121'000 1'343'000 143'485'000