Decisione generale concernente l'iscrizione di un prodotto fitosanitario nella lista dei prodotti non sottoposti ad autorizzazione del 4 dicembre 2007
L'Ufficio federale dell'agricoltura, visto l'articolo 32 dell'ordinanza del 18 maggio 20051 concernente l'omologazione dei prodotti fitosanitari e appurato che le esigenze di tale articolo sono adempiute, decide: I seguenti prodotti fitosanitari autorizzati all'estero vengono iscritti nella lista dei prodotti fitosanitari non sottoposti ad autorizzazione: 1. Proprietà determinanti (per tutti i prodotti indicati) Sostanza(e) attiva(e):
Diflubenzuron 25 %
Tipo di formulazione: WP polvere bagnabile 2. Prodotti commerciali AttradeNumero di omologazione svizzero: A-4036 Diflubenzuron 25 WP Paese di origine: Austria Numero di omologazione straniero: 2247-1 Titolari stranieri di autorizzazioni: Agrotech Trading Dimilin
Numero di omologazione svizzero: F-4178 Paese di origine: Francia Numero di omologazione straniero: 7500373 Titolari stranieri di autorizzazioni: Crompton Registrations Ltd.
Diffuse 25 WP
Numero di omologazione svizzero: I-4182 Paese di origine: Italia Numero di omologazione straniero: 10210 Titolari stranieri di autorizzazioni: Chimac-Agriphar S.A.
Dimilin 25 P.B.
Numero di omologazione svizzero: I-4183 Paese di origine: Italia Numero di omologazione straniero: 4686 Titolari stranieri di autorizzazioni: Crompton Registrations Ltd.
Plantilin 25 PB
Numero di omologazione svizzero: I-4184 Paese di origine: Italia Numero di omologazione straniero: 12300 Titolari stranieri di autorizzazioni: Plant Chem srl
1
RS 916.161
7620
2007-2655
Applicazioni autorizzate: Campo d'applicazione
Agente patogeno/Azione
Coltivazione piante ornam.
Arbusti, boschetti Falene, larve di nottue, (al di fuori del bosco) limantridi, tignole
Applicazione
(*)
Concentrazione: 0.04 %
1
(*) Condizioni e osservazioni 1 = Soltanto contro uova e giovani larve.
Immagazzinamento e smaltimento Il prodotto deve essere immagazzinato nel suo imballaggio originale, separatamente da derrate alimentari, alimenti per animali e medicamenti e in modo che non sia accessibile a persone non autorizzate.
Gli imballaggi vuoti e puliti devono essere consegnati al servizio di nettezza urbana per lo smaltimento. I residui vanno consegnati per lo smaltimento al servizio di raccolta comunale, a un centro di raccolta per rifiuti speciali o al punto di vendita del prodotto.
Sono fatte salve le prescrizioni della legislazione sui veleni e sulla protezione dell'ambiente.
Diritto della concorrenza e diritto della proprietà immateriale La presente decisione generale non pregiudica l'applicazione delle norme del diritto della concorrenza e del diritto della proprietà immateriale.
Rimedi giuridici La presente decisione può essere impugnata mediante ricorso presso il Tribunale amministrativo federale, casella postale, 3000 Berna 14 entro 30 giorni dalla notifica. Il ricorso deve essere inoltrato in duplice esemplare, firmato dal ricorrente o dal suo rappresentante legale e corredato della decisione impugnata, e contenere le conclusioni e i motivi con l'indicazione dei mezzi di prova. Dovranno inoltre essere allegati i documenti addotti quali mezzi di prova, sempre che siano a disposizione del ricorrente.
4 dicembre 2007
Ufficio federale dell'agricoltura: Il direttore, Manfred Bötsch
7621