Scambio di note tra la Svizzera e l'Unione europea concernente il recepimento del Regolamento (CE) n. 562/2006 sul codice frontiere Schengen (Sviluppo dell'acquis di Schengen) Entrato in vigore il ...

Missione svizzera presso l'Unione europea

Bruxelles Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea

La Missione svizzera presso l'Unione europea porge i complimenti al Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea e ha l'onore di accusare ricezione della notifica del Consiglio del 9 marzo 2006, emessa in virtù dell'articolo 7 paragrafo 2 lettera a, prima frase dell'Accordo tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e la Comunità europea, firmato a Lussemburgo il 26 ottobre 2004, riguardante l'associazione della Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (qui di seguito: Accordo di associazione alla normativa di Schengen), il tenore della quale è il seguente: «In applicazione degli articoli 7 paragrafo 2 lettera a, prima frase e 14 paragrafo 1 dell'Accordo riguardante l'associazione della Svizzera all'acquis di Schengen, l'adozione dell'atto seguente è notificata alla Svizzera: ­

Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) Documento del Consiglio: PE-CONS 3643/05 FRONT 129 COMIX 495 CODEC 649 OC 566 +REV 1 (sk) Data d'approvazione: 21.02.20061»

Conformemente all'articolo 7 paragrafo 2 lettera a, seconda frase dell'Accordo di associazione alla normativa di Schengen e subordinatamente all'adempimento dei requisiti costituzionali svizzeri, la Missione svizzera presso l'Unione europea informa il Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea che la Svizzera accetta e si impegna a trasporre nel proprio ordinamento giuridico interno il contenuto dell'atto annesso alla notifica del Consiglio. L'atto in questione costituisce parte integrante della presente nota di risposta.

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GU n. L 105 del 13 aprile 2006, pagina 1.

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Sviluppo dell'acquis di Schengen

Conformemente all'articolo 7 paragrafo 2 lettera b dell'Accordo di associazione alla normativa di Schengen, la Svizzera informa immediatamente il Consiglio non appena tutti i requisiti costituzionali sono stati adempiuti.

Conformemente all'articolo 7 paragrafo 3 dell'Accordo di associazione alla normativa di Schengen, la notifica del Consiglio del 9 marzo 2006 e la presente nota di risposta instaurano diritti e obblighi tra la Svizzera e l'Unione europea e costituiscono pertanto un accordo tra la Svizzera e l'Unione europea.

Il presente accordo entrerà in vigore alla data in cui la Svizzera avrà comunicato l'adempimento dei requisiti costituzionali. Il presente accordo può essere denunciato alle condizioni di cui agli articoli 7 e 17 dell'Accordo di associazione alla normativa di Schengen.

La Missione svizzera presso l'Unione europea coglie l'occasione per rinnovare al Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea le assicurazioni della più alta considerazione.

Bruxelles, il ...

Copia: Segretariato generale della Commissione europea, all'attenzione di Karl von Kempis, B-1049 Bruxelles

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