Il caso dell'informatore del Centro islamico di Ginevra Rapporto della Delegazione delle Commissioni della gestione del 15 maggio 2007 Parere del Consiglio federale del 29 agosto 2007

Onorevoli presidente e consiglieri, in virtù dell'articolo 158 della legge sul Parlamento, vi trasmettiamo il nostro parere sul Rapporto della Delegazione delle Commissioni della gestione del 15 maggio 2007 in merito al caso dell'informatore del Centro islamico di Ginevra.

Vogliate gradire, onorevoli presidente e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

29 agosto 2007

In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

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Parere Il Consiglio federale ringrazia la Delegazione delle Commissioni della gestione (DelCdG) dell'esame minuzioso effettuato circa la presente vicenda e si compiace nel constatare che tutte le accuse diffuse dai mass media contro le autorità federali sono state confutate. Riconosce, come già hanno fatto le unità amministrative interessate nell'ambito delle indagini compiute, l'opportunità di migliorare certi aspetti della collaborazione con gli informatori. Provvedimenti appropriati sono già stati adottati.

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Osservazioni su alcune constatazioni e analisi del rapporto

Al numero 8.10 il Rapporto rileva che, secondo il diritto svizzero, il Servizio analisi e prevenzione (SAP) non ha la facoltà di svolgere missioni d'informazione all'estero e sembra applicare questa constatazione alla collaborazione con gli informatori. Il Consiglio federale osserva in proposito che la legge federale del 21 marzo 1997 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI, RS 120) non contiene alcuna disposizione che vieti esplicitamente l'attribuzione di siffatti incarichi di ricerca d'informazioni.

I settori d'attività del Servizio informazioni interno definiti dalla legge riguardano, invece, proprio minacce che emanano, in buona parte, dall'estero (terrorismo, spionaggio e proliferazione). Ne consegue che il SAP deve trattare anche informazioni provenienti dall'estero, ottenute generalmente da servizi d'informazione partner, ma che possono anche essere fornite da sue fonti che hanno accesso a tali informazioni all'estero. Il trattamento delle informazioni avviene in Svizzera. Ai sensi della LMSI, prevale l'importanza dell'informazione per la salvaguardia della sicurezza interna, e non la sua provenienza (Svizzera o Stato estero).

Lo stesso vale per il Servizio informazioni strategico (SIS), incaricato di identificare le minacce per la sicurezza esterna che possono avere ripercussioni per la Svizzera e che fanno presumere contatti dalla Svizzera e in Svizzera. Come dimostrato dal caso in questione, spesso, trattandosi di terrorismo e proliferazione, è difficile se non addirittura impossibile fare una netta distinzione tra Svizzera ed estero. Al fine di evitare le ridondanze e garantire la sicurezza delle persone e dei servizi implicati, è indispensabile che il SAP e il SIS procedano a uno scambio periodico di informazioni, a livello di responsabili operativi, sulle rispettive fonti, sugli informatori e sulle operazioni in Svizzera e all'estero.

Giustamente, il rapporto evidenzia che il SAP non invia i propri agenti all'estero per raccogliervi informazioni, ma si limita a collaborare con i servizi d'informazione partner esteri. D'altronde l'impegno per il rafforzamento della collaborazione tra il SAP e il SIS è stato potenziato nell'ambito di piattaforme e intese operative.

Sempre al numero 8.10, il rapporto stabilisce irrefutabilmente che il SAP non ha inviato Claude
Covassi in missione in Siria e non gli ha accordato alcun aiuto finanziario per questo viaggio. Il rapporto perviene tuttavia alla conclusione che, dimostrando un vivo interesse per i risultati del viaggio di Claude Covassi in Siria, il

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SAP ha avuto un atteggiamento ambivalente e ha potuto dargli l'impressione di approvare tacitamente tale viaggio.

In proposito il Consiglio federale rileva che non rientra nelle prerogative dei servizi di informazione limitare i viaggi effettuati a titolo privato dagli informatori. È d'altronde naturale che, nella pratica, i servizi di informazione sfruttino le informazioni acquisite dagli informatori a titolo privato se presentano un interesse per l'adempimento del loro mandato legale. Al numero 7.3 il rapporto della DelCdG indica che dalla Siria Covassi ha fornito informazioni alla Brigade des investigations spéciales (BRIS) della polizia cantonale ginevrina a proposito di presunti jihadisti che avevano contatti in Svizzera. Si tratta, nella fattispecie, di informazioni importanti per la salvaguardia della sicurezza interna e di conseguenza appare giustificato che il SAP abbia chiesto ulteriori precisazioni a Covassi dopo il suo ritorno.

Il Consiglio federale attribuisce altresì grande importanza alla constatazione che il caso Covassi e i problemi ad esso connessi non sono tipici della collaborazione dei servizi d'informazione con gli informatori, né della collaborazione tra i servizi della Confederazione e neppure della collaborazione tra Confederazione e Cantoni. Si è trattato di un caso isolato, in un contesto specifico che ha poche probabilità di ripetersi. Benché non sia stata designata alcuna lacuna di carattere generale, l'adozione di misure atte a minimizzare i rischi è per altro possibile.

Il Consiglio federale è consapevole del fatto che in ambiti nei quali la ricerca di informazioni può essere rischiosa ­ come il terrorismo, la proliferazione, l'estremismo violento, lo spionaggio ma anche il crimine organizzato ­ il profilo delle fonti di informazioni e degli informatori potenziali presenta non pochi problemi.

Non si possono quindi escludere categoricamente a priori sviluppi inattesi nel quadro delle attività d'informazione.

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Osservazioni sulle raccomandazioni Raccomandazione 1 La Delegazione invita il Consiglio federale a ricordare alle autorità ed ai servizi competenti le regole che si applicano alla comunicazione di informazioni riservate nei settori dell'informazione e della polizia giudiziaria, in particolare per quel che riguarda gli informatori.

Il Consiglio federale prende nota della raccomandazione pur segnalando che nel caso in questione le autorità e i servizi della Confederazione hanno rispettato le direttive interne concernenti la comunicazione di informazioni riservate, sia per quanto concerne la direzione delle fonti da parte dei servizi d'informazione, sia per quanto concerne i contatti tra le polizie giudiziarie. Incarica tuttavia il DFGP di ricordare codeste regole ai partner cantonali e di includere questo tema nel «Manuale sulla gestione delle fonti nel settore della sicurezza interna» come pure in una futura base legale concernente l'impiego di persone di fiducia nel settore della polizia giudiziaria.

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Raccomandazione 2 La Delegazione invita il DFGP a stabilire, d'intesa con i Cantoni, una procedura destinata a regolamentare le divergenze d'opinione che possono sorgere tra un collaboratore del SAP ed un agente cantonale nella direzione di una fonte o di un informatore.

Il DFGP prende nota della raccomandazione. Includerà questo tema nella versione aggiornata del «Manuale sulla gestione delle fonti nel settore della sicurezza interna».

Raccomandazione 3 La Delegazione invita il Consiglio federale, nel quadro della prossima revisione della LMSI, ad avviare una riflessione con i Cantoni sulle competenze e sull'organizzazione della catena gerarchica nel quadro della protezione dello Stato.

Il Consiglio federale prende nota della raccomandazione ed esaminerà questa tematica in occasione di una prossima revisione della LMSI. Non è più stato possibile tenere conto di questa raccomandazione nel progetto di revisione in corso, approvato dal Consiglio federale e trasmesso al Parlamento il 15 giugno 2007 (FF 2007 4613).

Raccomandazione 4 La Delegazione invita il DFGP a ricordare ai Cantoni il contesto e i limiti delle relazioni con le autorità estere per quel che riguarda la sicurezza e a riaffermare la responsabilità della Confederazione nella direzione dei compiti di protezione dello Stato.

Il DPGP prende nota della raccomandazione. Attirerà l'attenzione degli organi cantonali, a diversi livelli, su questa regolamentazione legale in forma appropriata.

Osserva tuttavia che, a suo avviso, con i Cantoni non esiste a questo riguardo alcun problema sostanziale di esecuzione.

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