Legge federale sulle foreste

Disegno

(Legge forestale, LFo) Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 28 marzo 20071, decreta: I La legge federale del 4 ottobre 19912 sulle foreste è modificata come segue: Ingresso visti gli articoli 73, 74, 77, 78 e 95 capoverso 1 della Costituzione federale3, Art. 3 Abrogato Art. 7 cpv. 2­4 È possibile rinunciare al compenso in natura per riguardo ad aree agricole privilegiate oppure a zone di pregio ecologico o paesistico particolare se a titolo di rimboschimento compensativo vengono adottati provvedimenti equivalenti a favore della relativa funzione prevalente.

2

È possibile rinunciare al rimboschimento compensativo per i dissodamenti di superfici invase dalla foresta negli ultimi 50 anni in regioni in cui la foresta cresce considerevolmente.

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1 2 3 4

Si rinuncia al rimboschimento compensativo nel caso dei dissodamenti: a.

effettuati nella zona ripuale dei corpi d'acqua e intesi a ristabilire l'equilibrio naturale e a garantire la protezione delle acque;

b.

per biotopi secondo gli articoli 18a e 18b capoverso 1 della legge federale del 1° luglio 19664 sulla protezione della natura e del paesaggio.

FF 2007 3493 RS 921.0 RS 101; queste disposizioni corrispondono agli articoli 24, 24sexies, 24septies e 31bis della vCost.

RS 451

2004-2807

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Art. 8 Abrogato Art. 10 cpv. 2 Al momento dell'emanazione e della revisione dei piani d'utilizzazione ai sensi della legge federale del 22 giugno 19795 sulla pianificazione del territorio deve essere ordinato un accertamento del carattere forestale:

2

a.

laddove le zone edificabili confinano o confineranno in futuro con la foresta;

b.

nelle aree al di fuori delle zone edificabili in cui i Cantoni vogliono impedire una crescita considerevole della foresta.

Art. 11 cpv. 2 Abrogato Art. 13 rubrica e cpv. 1 Delimitazione tra foreste e zone d'utilizzazione I margini della foresta, fissati secondo l'articolo 10 capoverso 2, sono iscritti nei piani d'utilizzazione.

1

Art. 14 cpv. 2 lett. b Se la conservazione della foresta o altri interessi pubblici, quale segnatamente la protezione di piante e di animali selvatici, lo esigono, i Cantoni:

2

b.

sottopongono ad autorizzazione l'organizzazione nella foresta di grandi manifestazioni o di manifestazioni che generano forti emissioni foniche o luminose.

Art. 15 cpv. 1 secondo periodo ... Il Consiglio federale disciplina le eccezioni per l'esercito e altri compiti d'interesse pubblico, nonché per scopi agricoli.

1

Art. 16 cpv. 2 Per gravi motivi le autorità esecutive possono autorizzare tali utilizzazioni, subordinandole a oneri e condizioni.

2

Art. 19 primo periodo Se la protezione della vita umana o di beni materiali considerevoli lo esige, i Cantoni provvedono alla sicurezza delle zone soggette a valanghe, scoscendimento di ter-

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reno, erosione o cadute di pietre, come pure alla stabilizzazione dei burroni torrentizi. ...

Art. 20

Principi

La foresta va gestita in modo che possa adempiere le proprie funzioni durevolmente e senza restrizioni (continuità).

1

Per garantire la continuità occorre rispettare i seguenti requisiti di base della selvicoltura naturalistica:

2

a.

privilegiare la rigenerazione naturale delle aree boschive;

b.

conservare la fertilità del suolo;

c.

garantire una composizione delle specie arboree con essenze stanziali;

d.

conservare lo spazio vitale per la flora e la fauna indigene.

Nell'ambito della gestione occorre considerare, tra le diverse funzioni della superficie forestale, quella di volta in volta prioritaria (funzione prevalente), ovvero in particolare:

3

a.

la protezione della vita umana e di beni materiali considerevoli;

b.

la conservazione e il miglioramento della diversità biologica;

c.

lo sfruttamento del legno;

d.

lo sfruttamento a scopi ricreativi;

e.

il miglioramento della protezione delle acque sotterranee adatte per la produzione di acqua potabile.

Art. 21

Compiti del Consiglio federale

Il Consiglio federale emana prescrizioni riguardanti: a.

i requisiti di base della selvicoltura naturalistica;

b.

la delimitazione e la cura delle foreste che servono alla protezione della vita umana e di beni materiali considerevoli (boschi di protezione);

c.

la delimitazione di riserve forestali su superfici forestali adeguate;

d.

la provenienza, l'uso, il commercio e la protezione del materiale di riproduzione forestale.

Art. 22 1

Compiti dei Cantoni

I Cantoni provvedono: a.

al rispetto dei principi di cui all'articolo 20 nell'ambito della gestione della foresta;

b.

alla conservazione della funzione protettiva della foresta; in particolare, delimitano i boschi di protezione e ne garantiscono le cure minime;

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c.

alla conservazione e al miglioramento della diversità biologica della foresta.

In particolare, delimitano riserve forestali su superfici forestali adeguate.

Possono inoltre delimitare superfici forestali con altre funzioni prevalenti, segnatamente per:

2

a.

lo sfruttamento del legno;

b.

lo sfruttamento a scopi ricreativi;

c.

il miglioramento della protezione delle acque sotterranee adatte per la produzione di acqua potabile.

Emanano prescrizioni sulla pianificazione sovraziendale e sulla gestione forestale conformemente ai capoversi 1 lettere b e c e 2.

3

Art. 23

Condizioni quadro per i gestori

La gestione forestale compete ai proprietari delle foreste; al riguardo occorre rispettare i principi di cui all'articolo 20.

1

Il taglio d'alberi nella foresta è subordinato all'autorizzazione del servizio forestale. I Cantoni possono prevedere eccezioni. L'autorizzazione è di regola accordata in forma generale.

2

Sono vietati i tagli rasi e le forme di sfruttamento d'effetto equivalente. I Cantoni possono accordare eccezioni per particolari misure selvicolturali.

3

Per garantire la sicurezza sul lavoro, le persone che svolgono a titolo oneroso lavori di raccolta del legname nella foresta devono dimostrare di possedere una formazione professionale riconosciuta dalla Confederazione.

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Art. 24 Abrogato Titolo prima dell'art. 28a (nuovo)

Sezione 3: Pozzi di assorbimento di CO2 secondo le prescrizioni del Protocollo di Kyoto Art. 28a (nuovo) I proprietari di foreste che si impegnano nei confronti della Confederazione a gestire la foresta in modo sostenibile conformemente agli articoli 2 paragrafo 1 lettera a) ii), 3 paragrafo 3 e 4 del Protocollo di Kyoto dell'11 dicembre 19976 relativo alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (Protocollo di Kyoto) ricevono crediti di emissione negoziabili in base alla prestazione fornita come pozzi di assorbimento di CO2 nel periodo dal 2008 al 2012.

1

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RS 0.814.011

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Qualora, dal bilancio di CO2 delle foreste i cui proprietari si sono impegnati a praticare una gestione sostenibile secondo il capoverso 1, emerga la presenza di una fonte di CO2 dovuta in particolare alla gestione stessa o ad eventi naturali, i proprietari in questione devono restituire alla Confederazione crediti di emissione corrispondenti alla fonte di CO2.

2

La fornitura della prova della funzione di pozzi di assorbimento e la necessaria rendicontazione sulla gestione forestale conformemente al capoverso 1 competono ai proprietari di foreste. La prova e la rendicontazione possono essere fornite congiuntamente da più proprietari di foreste.

3

Art. 29 cpv. 1­3 La Confederazione coordina e promuove la formazione professionale in campo forestale.

1

In collaborazione con i Cantoni, provvede alla formazione e al perfezionamento in campo forestale a livello universitario.

2

3

Abrogato

Art. 33 cpv. 1 primo periodo La Confederazione provvede ad accertamenti periodici circa l'ubicazione, le funzioni e lo stato della foresta, circa il bilancio di CO2 della foresta e del legno, la produzione e l'utilizzazione del legno, nonché circa le strutture e la situazione economica delle aziende forestali. ...

1

Art. 38 cpv. 1 lett. b e 2 lett. a7 La Confederazione accorda aiuti finanziari per provvedimenti che contribuiscono a conservare e a migliorare la diversità biologica nella foresta, segnatamente per:

1

b.

2

abrogata

La Confederazione accorda aiuti finanziari: a.

per provvedimenti secondo il capoverso 1 lettere a, c e d: come contributi globali sulla base di accordi programmatici conclusi con i Cantoni;

Art. 38a cpv. 1 lett. bbis (nuova) e c, nonché 28 La Confederazione accorda aiuti finanziari per provvedimenti che migliorano la redditività della gestione forestale, segnatamente per:

1

bbis. la cura dei giovani popolamenti; c.

7 8

abrogata.

FF 2006 7690 FF 2006 7690 segg.

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2

La Confederazione accorda aiuti finanziari: a.

per provvedimenti secondo il capoverso 1 lettere a­bbis e d: come contributi globali sulla base di accordi programmatici conclusi con i Cantoni;

b.

abrogata.

Art. 39 cpv. 3 lett. b 3

Versa inoltre aiuti finanziari sino al 50 per cento dei costi per: b.

la formazione pratica di titolari di un diploma universitario in campo forestale.

Art. 40 cpv. 1 e 3 Per provvedimenti volti al miglioramento strutturale e all'aumento della competitività dell'economia forestale, la Confederazione può accordare, una tantum, mutui rimborsabili, senza interesse o a interesse ridotto.

1

3 Per finanziare i mutui la Confederazione alimenta un fondo per crediti d'investimento. Il Consiglio federale disciplina l'amministrazione del fondo.

Titolo prima dell'art. 41a (nuovo)

Sezione 3: Altri provvedimenti Art. 41a (nuovo)

Designazione

Per promuovere la qualità e lo smercio, il Consiglio federale può emanare norme sulla designazione facoltativa della provenienza dei prodotti forestali e dei loro prodotti trasformati.

1

La registrazione e la protezione delle designazioni, nonché la procedura sono rette dalla legge federale del 29 aprile 19989 sull'agricoltura.

2

Art. 41b (nuovo)

Utilizzazione del legno

La Confederazione promuove l'utilizzazione del legno nell'ambito della pianificazione, della costruzione e dell'esercizio dei propri edifici e impianti.

Art. 42 cpv. 1 frase introduttiva È punito con una pena detentiva sino a un anno o con una pena pecuniaria chiunque intenzionalmente:

1

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RS 910.1

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Art. 43 cpv. 1 frase introduttiva e lett. e È punito con la multa sino a 20 000 franchi chiunque intenzionalmente e senza autorizzazione:

1

e.

non rispetta le condizioni quadro per la gestione fissate all'articolo 23.

Art. 47 secondo periodo (nuovo) ... È fatto salvo l'articolo 12e della legge federale del 1º luglio 196610 sulla protezione della natura e del paesaggio.

Art. 51

Organizzazione forestale

I Cantoni provvedono a un servizio forestale che sia organizzato razionalmente e disponga di personale tecnico qualificato.

Art. 52

Riserva d'approvazione

Le disposizioni cantonali d'esecuzione relative agli articoli 16 capoverso 1, 17 capoverso 2 e 22 capoverso 3 sottostanno all'approvazione della Confederazione.

Art. 56 cpv. 2 Abrogato Art. 56a (nuovo)

Disposizione transitoria relativa alla modifica del ...

Per i mutui accordati prima dell'entrata in vigore della modifica del ... secondo l'articolo 40 capoverso 3 del diritto previgente, se un debitore non adempie al suo obbligo di rimborso, gli subentra il Cantone.

II Referendum ed entrata in vigore 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

Sarà pubblicata nel Foglio federale non appena l'iniziativa popolare «Salvare la foresta svizzera» sarà ritirata o respinta.

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3

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

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