Legge federale sugli stranieri

Disegno

(LStr) (Complementi nel quadro della trasposizione degli accordi d'associazione alla normativa di Schengen e Dublino) Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 24 ottobre 20071, decreta: I La legge federale del 16 dicembre 20052 sugli stranieri è modificata come segue: Art. 2 cpv. 4 e 5 Le disposizioni sulla procedura in materia di visto nonché sull'entrata in Svizzera e sulla partenza dalla Svizzera si applicano soltanto in quanto gli Accordi di associazione alla normativa di Schengen non contemplino disposizioni divergenti.

4

Gli Accordi di associazione alla normativa di Schengen sono elencati all'allegato 1 numero 1.

5

Art. 64a

Allontanamento in base agli Accordi di associazione alla normativa di Dublino

Se un altro Stato vincolato dagli Accordi di associazione alla normativa di Dublino è competente per lo svolgimento della procedura di asilo o di allontanamento giusta le disposizioni del Regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 20033, l'Ufficio federale emana una decisione di allontanamento motivata e impugnabile contro persone che soggiornano illegalmente. L'allontanamento è immediatamente esecutivo.

1

I ricorsi contro le decisioni di allontanamento pronunciate in base alle disposizioni degli Accordi di associazione alla normativa di Dublino non hanno effetto sospensivo.

2

1 2 3

FF 2007 7149 RS 142.20 Regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo; GU n. L 50 del 25 febbraio 2003, pag. 1.

2007-1050

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Il Cantone di soggiorno dello straniero è competente per l'esecuzione dell'allontanamento e, se necessario, per la concessione e il finanziamento dell'aiuto sociale o del soccorso d'emergenza.

3

Gli Accordi di associazione alla normativa di Dublino sono elencati all'allegato 1 numero 2.

4

Art. 93 cpv. 4 Il capoverso 3 non si applica nel caso in cui la persona trasportata era autorizzata a entrare in Svizzera in virtù dell'articolo 22 LAsi4. Il Consiglio federale può prevedere ulteriori deroghe, in particolare in presenza di circostanze eccezionali quali guerre o calamità naturali.

4

Art. 94 Abrogato Art. 100 rubrica, cpv. 2 frase introduttiva, 3, 4 e 5 Trattati internazionali Il Consiglio federale può concludere con altri Stati od organizzazioni internazionali accordi su:

2

a.

3

...

Concerne soltanto i testi tedesco e francese.

I dipartimenti competenti possono concludere con autorità estere o con organizzazioni internazionali convenzioni sull'applicazione tecnica di accordi di cui al capoverso 2.

4

5 Fino alla conclusione di un accordo di riammissione ai sensi del capoverso 2 lettera b, il Dipartimento federale di giustizia e polizia può, d'intesa con il Dipartimento federale degli affari esteri, concludere con autorità estere convenzioni che disciplinano questioni organizzative riguardanti il ritorno degli stranieri nel loro Paese d'origine nonché l'aiuto al ritorno e la reintegrazione.

Art. 104

Obbligo di comunicazione delle imprese di trasporto aereo

Per migliorare l'esecuzione dei controlli al confine e lottare più efficacemente contro l'entrata e il transito illegali, l'Ufficio federale, dopo aver sentito le imprese di trasporto aereo, stabilisce i voli per i quali le imprese di trasporto aereo sono tenute a comunicargli, immediatamente dopo il check-in, i dati personali relativi ai passeggeri. L'Ufficio federale determina a quale servizio vanno notificati i dati.

1

2

Devono essere comunicate le seguenti categorie di dati: a.

4

generalità (cognome, nomi, data di nascita, cittadinanza); RS 142.31

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b.

numero e tipo di documento di viaggio utilizzato;

c.

aeroporto di destinazione in Svizzera;

d.

numero del trasporto;

e.

ora di partenza e d'arrivo;

f.

luogo d'imbarco;

g.

numero complessivo delle persone trasportate con il volo in questione.

Le imprese di trasporto aereo informano i passeggeri i cui dati sono trasmessi a terzi.

3

L'Ufficio federale può concludere con le imprese di trasporto aereo convenzioni relative ad aspetti tecnici della procedura di comunicazione. La comunicazione dei dati relativi ai passeggeri, di cui al capoverso 2, avviene di regola per via elettronica.

Eccezionalmente i dati possono essere comunicati a lotti, su supporti elettronici o su moduli cartacei.

4

Entro 24 ore dall'atterraggio nel luogo di destinazione del volo, le imprese di trasporto aereo cancellano i dati di cui al capoverso 2.

5

Il servizio designato dall'Ufficio federale trasmette i dati di cui al capoverso 2 alle autorità incaricate di effettuare i controlli al confine all'aeroporto. Cancella tali dati entro 24 ore dalla ricezione purché non siano indispensabili per svolgere una procedura di diritto penale, d'asilo o in materia di stranieri oppure, in forma anonima, per scopi statistici.

6

Art. 120a

Violazione dell'obbligo di diligenza delle imprese di trasporto

Le imprese di trasporto aereo, stradale o di navigazione (imprese di trasporto) che violano l'obbligo di diligenza di cui all'articolo 92 capoverso 1 sono punite con la multa fino a un milione di franchi.

1

2

5

Si rinuncia alla multa se: a.

la persona trasportata era autorizzata a entrare in Svizzera o a proseguire il viaggio;

b.

non si poteva ragionevolmente esigere che l'impresa di trasporto scoprisse una falsificazione o una contraffazione dei documenti di viaggio;

c.

l'impresa di trasporto è stata costretta a trasportare una persona;

d.

la persona trasportata era autorizzata a entrare in Svizzera in virtù dell'articolo 22 LAsi5;

e.

il Consiglio federale ha previsto eccezioni, segnatamente in caso di guerre o calamità naturali.

RS 142.31

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In casi di lieve entità si può rinunciare a infliggere la multa, segnatamente se non sussistono spese scoperte di sostentamento, assistenza, allontanamento o rinvio coatto.

3

Nella determinazione della multa è tenuto conto dell'esistenza di un accordo di cooperazione secondo l'articolo 92 capoverso 2.

4

Art. 120b

Violazione dell'obbligo di comunicazione delle imprese di trasporto aereo

Le imprese di trasporto aereo che violano colpevolmente l'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 104 sono punite con la multa fino a un milione di franchi.

1

L'obbligo di comunicazione è violato se i dati di cui all'articolo 104 capoverso 2 non sono trasmessi tempestivamente oppure sono incompleti o errati.

2

L'impresa di trasporto aereo è colpevole se non ha preso tutte le misure organizzative ragionevoli e indispensabili per impedire una violazione dell'obbligo di notificazione.

3

Nella determinazione della multa è tenuto conto dell'esistenza di un accordo di cooperazione secondo l'articolo 92 capoverso 3.

4

Art. 120c

Disposizioni comuni relative alle sanzioni nei confronti delle imprese di trasporto

La violazione dell'obbligo di diligenza (art. 120a) o dell'obbligo di comunicazione (art. 120b) è perseguita anche se commessa all'estero. È applicabile per analogia l'articolo 6 capoversi 3 e 4 del Codice penale6.

1

La rappresentanza dell'impresa di trasporto è retta dall'articolo 102a del Codice penale.

2

3

L'azione penale si prescrive in sette anni, la pena in cinque anni.

Art. 120d

Perseguimento penale

Le infrazioni di cui agli articoli 115­120 sono perseguite e giudicate dai Cantoni.

Se un'infrazione è stata commessa in più Cantoni, la competenza spetta al Cantone che per primo ha iniziato il perseguimento.

1

L'Ufficio federale è competente per giudicare e perseguire in primo grado le infrazioni giusta gli articoli 120a e 120b. La legge federale del 22 marzo 19747 sul diritto penale amministrativo è applicabile in quanto la presente legge non contenga disposizioni divergenti.

2

6 7

RS 311.0 RS 313.0

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II 1

Alla presente legge è aggiunto un nuovo allegato 1 conformemente all'appendice 1.

2

L'attuale allegato diventa l'allegato 2.

III La modifica del diritto vigente è disciplinata nell'allegato.

IV 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

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Allegato (cifra III)

Modifica del diritto vigente Le leggi qui appresso sono modificate come segue:

1. Legge sull'asilo del 26 giugno 19988 Art. 21

Domanda d'asilo presentata alla frontiera o dopo l'intercettazione nei pressi della frontiera in occasione dell'entrata illegale o all'interno del Paese

Le autorità competenti assegnano, di regola a un centro di registrazione, le persone che presentano una domanda d'asilo alla frontiera o dopo l'intercettazione nei pressi della frontiera in occasione dell'entrata illegale o all'interno del Paese.

1

L'Ufficio federale verifica la propria competenza a svolgere la procedura d'asilo tenendo conto delle disposizioni degli Accordi di associazione alla normativa di Dublino.

2

3

Gli Accordi di associazione alla normativa di Dublino sono elencati all'allegato 1.

Art. 22 cpv. 1, 1bis, 1ter, 2 e 2bis L'autorità competente rileva le generalità delle persone che presentano una domanda d'asilo in un aeroporto svizzero, le fotografa e ne allestisce schede dattiloscopiche. Può rilevare altri dati biometrici e interrogarle sommariamente sull'itinerario seguito e sui motivi che le hanno indotte a lasciare il loro Paese.

1

1bis L'Ufficio federale verifica la propria competenza a svolgere la procedura d'asilo tenendo conto delle disposizioni degli Accordi di associazione alla normativa di Dublino.

L'Ufficio federale autorizza l'entrata se la Svizzera è competente per lo svolgimento della procedura d'asilo in virtù del Regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 20039 e:

1ter

a.

8 9

nel Paese dal quale è direttamente giunto in Svizzera, il richiedente l'asilo sembra esposto a pericolo per uno dei motivi enumerati dall'articolo 3 capoverso 1 o minacciato di trattamento inumano; oppure

RS 142.31 Regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo, GU n. L 50 del 25 febbraio 2003, pag. 1

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b.

il richiedente rende verosimile che il Paese dal quale è direttamente giunto in Svizzera lo costringerebbe, violando il principio del non respingimento, a recarsi in un Paese nel quale sembra essere esposto a pericolo.

L'entrata in Svizzera è rifiutata provvisoriamente se i provvedimenti di cui al capoverso 1 e la verifica di cui al capoverso 1bis non permettono di determinare immediatamente se sono adempite le condizioni per l'ottenimento di un'autorizzazione d'entrata secondo il capoverso 1ter.

2

2bis Per evitare casi di rigore personale, il Consiglio federale può decidere in quali altri casi l'entrata in Svizzera è autorizzata.

Art. 24 Abrogato Art. 98b cpv. 1bis 1bis L'Ufficio federale può incaricare terzi della rilevazione e valutazione dei dati biometrici. Esso controlla che i terzi incaricati osservino le prescrizioni relative alla protezione dei dati e alla sicurezza informatica.

Allegato 1

Alla presente legge è aggiunto un nuovo allegato 1 conformemente all'appendice 2.

2

L'attuale allegato diventa l'allegato 2.

2. Legge federale del 20 giugno 200310 sul sistema d'informazione per il settore degli stranieri e dell'asilo Art. 1 cpv. 2 Sono fatti salvi gli articoli 101­107, 110­111i e 114 della legge federale del 16 dicembre 200511 sugli stranieri (LStr), gli articoli 96­99, 101­102abis e 102b­102g della legge del 26 giugno 199812 sull'asilo (LAsi) nonché gli articoli 49a e 49b della legge del 29 settembre 195213 sulla cittadinanza (LCit).

2

Art. 3 cpv. 2 lett. c e i nonché cpv. 3 lett. h (nuovo) 2 Il sistema coadiuva l'Ufficio federale nell'adempimento dei seguenti compiti nel settore degli stranieri:

10 11 12 13

RS 142.51 RS 142.20; RU 2007 7187 RS 142.31 RS 141.0

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c.

controllo delle condizioni d'entrata e di dimora degli stranieri secondo le disposizioni della LStr14, dell'Accordo del 21 giugno 199915 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea (CE) e i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (Accordo sulla libera circolazione), dell'Accordo del 21 giugno 200116 di emendamento della convenzione istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio, degli Accordi di associazione alla normativa di Schengen e degli Accordi di associazione alla normativa di Dublino; gli accordi di associazione a Schengen e Dublino sono menzionati nell'allegato ai numeri 1 e 2.

i.

applicazione degli accordi sulla libera circolazione e dell'accordo del 21 giugno 2001 di emendamento della convenzione istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio.

3 Il sistema coadiuva l'Ufficio federale nell'adempimento dei seguenti compiti nel settore dell'asilo:

h.

determinazione dello Stato competente per lo svolgimento della procedura d'asilo secondo gli Accordi di associazione alla normativa di Dublino.

Art. 15

Comunicazione all'estero

La comunicazione di dati all'estero è retta dall'articolo 6 LPD17, dagli articoli 105­107, 111a­111d, 111i LStr18 nonché dagli articoli 97, 98, 102abis, 102b e 102c LAsi19.

Allegato Alla presente legge è aggiunto un allegato conformemente all'appendice 3.

14 15 16 17 18 19

RS 142.20; RU 2007 7187 RS 0.142.112.681 RS 0.632.31 RS 235.1 RS 142.20; RU 2007 7187 RS 142.31

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Appendice 1 Allegato 1 (art. 2 cpv. 4 e art. 64a)

1. Gli Accordi di associazione alla normativa di Schengen comprendono:

20 21 22 23 24

a.

Accordo del 26 ottobre 200420 tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e la Comunità europea riguardante l'associazione della Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (AAS);

b.

Accordo del 26 ottobre 200421 sotto forma di scambio di lettere tra il Consiglio dell'Unione europea e la Confederazione Svizzera concernente i Comitati che assistono la Commissione europea nell'esercizio dei suoi poteri esecutivi;

c.

Accordo del 17 dicembre 200422 tra la Confederazione Svizzera, la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'attuazione, l'applicazione e lo sviluppo dell'acquis di Schengen nonché sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in Svizzera, in Islanda o in Norvegia;

d.

Accordo del 28 aprile 200523 tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Danimarca sull'attuazione, l'applicazione e lo sviluppo delle parti dell'acquis di Schengen basate sulle disposizioni del titolo IV del Trattato che istituisce la Comunità europea;

e.

Protocollo del ...24 tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione Svizzera riguardante l'associazione della Confederazione Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen [titolo provvisorio].

RS ...; FF 2004 5747 RS ...

RS ...

RS ...

RS ...

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2. Gli Accordi di associazione della Svizzera alla normativa di Dublino comprendono:

25 26 27 28

a.

Accordo del 26 ottobre 200425 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri o in Svizzera (AAD);

b.

Accordo del 17 dicembre 200426 tra la Confederazione Svizzera, la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'attuazione, l'applicazione e lo sviluppo dell'acquis di Schengen nonché sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in Svizzera, in Islanda o in Norvegia;

c.

Protocollo del ...27 tra la Comunità europea, la Svizzera e il Liechtenstein all'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri, in Svizzera o nel Liechtenstein (Protocollo relativo alla Danimarca) [titolo provvisorio];

d.

Protocollo del ...28 tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera [titolo provvisorio].

RS ...; FF 2004 5777 RS ...

RS ...

RS ...

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Appendice 2 Allegato 1 (art. 21)

Gli Accordi di associazione della Svizzera alla normativa di Dublino comprendono:

29 30 31 32

a.

Accordo del 26 ottobre 200429 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri o in Svizzera (AAD);

b.

Accordo del 17 dicembre 200430 tra la Confederazione Svizzera, la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'attuazione, l'applicazione e lo sviluppo dell'acquis di Schengen nonché sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in Svizzera, in Islanda o in Norvegia;

c.

Protocollo del ...31 tra la Comunità europea, la Svizzera e il Liechtenstein all'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri, in Svizzera o nel Liechtenstein (Protocollo relativo alla Danimarca) [titolo provvisorio];

d.

Protocollo del ...32 tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera [titolo provvisorio].

RS ...; FF 2004 5777 RS ...

RS ...

RS ...

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Appendice 3 Allegato (art. 3 cpv. 2 e 3)

1. Gli Accordi di associazione della Svizzera alla normativa di Schengen comprendono:

33 34 35 36 37

a.

Accordo del 26 ottobre 200433 tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e la Comunità europea riguardante l'associazione della Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (AAS);

b.

Accordo del 26 ottobre 200434 sotto forma di scambio di lettere tra il Consiglio dell'Unione europea e la Confederazione Svizzera concernente i Comitati che assistono la Commissione europea nell'esercizio dei suoi poteri esecutivi;

c.

Accordo del 17 dicembre 200435 tra la Confederazione Svizzera, la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'attuazione, l'applicazione e lo sviluppo dell'acquis di Schengen nonché sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in Svizzera, in Islanda o in Norvegia;

d.

Accordo del 28 aprile 200536 tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Danimarca sull'attuazione, l'applicazione e lo sviluppo delle parti dell'acquis di Schengen basate sulle disposizioni del titolo IV del Trattato che istituisce la Comunità europea;

e.

Protocollo del ...37 tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione Svizzera riguardante l'associazione della Confederazione Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen [titolo provvisorio].

RS ...; FF 2004 5747 RS ...

RS ...

RS ...

RS ...

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2. Gli Accordi di associazione della Svizzera alla normativa di Dublino comprendono:

38 39 40 41

a.

Accordo del 26 ottobre 200438 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri o in Svizzera (AAD);

b.

Accordo del 17 dicembre 200439 tra la Confederazione Svizzera, la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'attuazione, l'applicazione e lo sviluppo dell'acquis di Schengen nonché sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in Svizzera, in Islanda o in Norvegia;

c.

Protocollo del ...40 tra la Comunità europea, la Svizzera e il Liechtenstein all'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri, in Svizzera o nel Liechtenstein (Protocollo relativo alla Danimarca) [titolo provvisorio];

d.

Protocollo del ...41 tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera [titolo provvisorio].

RS ...; FF 2004 5777 RS ...

RS ...

RS ...

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