Legge federale sulla soppressione e la semplificazione delle procedure d'autorizzazione

Disegno

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale dell'8 dicembre 20061, decreta: I Gli atti legislativi qui appresso sono modificati come segue: 1. Legge del 21 giugno 19322 sull'alcool Art. 42 Abrogato Art. 46 Abrogato Art. 57 cpv. 1 lett. a 1

Chiunque, intenzionalmente o per negligenza, a.

senza la necessaria autorizzazione federale o in qualsiasi altro modo contrario alle prescrizioni, esercita il commercio all'ingrosso;

2. Legge del 7 ottobre 19833 sulla protezione dell'ambiente Art. 30f cpv. 4 Abrogato Art. 30g cpv. 2 Abrogato

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FF 2007 309 RS 680 RS 814.01

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3. Legge federale del 24 gennaio 19914 sulla protezione delle acque Art. 7 cpv. 2 Le acque di scarico non inquinate devono essere eliminate mediante infiltrazione giusta le prescrizioni dell'autorità cantonale. Se le condizioni locali non lo permettono, possono essere immesse in un'acqua superficiale; in tal caso occorre provvedere quanto possibile, con misure di ritenuta, affinché, in caso di grande afflusso, l'acqua defluisca in modo regolare. Le immissioni non indicate in una pianificazione comunale dello smaltimento delle acque di scarico approvata dal Cantone necessitano del permesso dell'autorità cantonale.

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4. Legge del 13 marzo 19645 sul lavoro Art. 5 cpv. 1 Le disposizioni speciali della presente legge sulle aziende industriali sono applicabili alla singola azienda, o a una sua parte, solo previa decisione d'assoggettamento dell'autorità cantonale.

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Art. 7 cpv. 1 secondo e terzo periodo e 3 secondo periodo ... Questa assume il rapporto dell'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni. Le proposte espressamente designate come istruzioni nel rapporto sono assunte dalle autorità cantonali quali condizioni per l'approvazione dei piani.

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... L'autorità cantonale dà il permesso d'esercizio se la costruzione e gli impianti dell'azienda risultano conformi ai piani approvati.

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5. Legge del 20 giugno 19336 sul controllo dei metalli preziosi Titolo prima dell'art. 24

Capo quarto: Fabbricazione di prodotti della fusione Art. 24 Fabbricazione di prodotti della fusione 1. Patente di fonditore

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RS 814.20 RS 822.11 RS 941.31

Solo il titolare di una patente di fonditore può fabbricare industrialmente prodotti della fusione.

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Art. 25 cpv. 1 Possono acquistare la patente di fonditore tanto i privati quanto le società commerciali o cooperative costituite secondo il Codice delle obbligazioni, nonché le società straniere comparabili.

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Art. 26 b. Rilascio, rinnovamento, revoca

La patente di fonditore è rilasciata, a richiesta, dall'Ufficio centrale per la durata di quattro anni. Alla scadenza di questo termine, la patente può essere rinnovata purché sussistano le condizioni richieste dalla legge.

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Se nel frattempo il titolare della patente ha cessato di soddisfare a queste condizioni o ha mancato ripetutamente agli obblighi assunti, l'autorità che ha rilasciato la patente dovrà revocarla d'ufficio a titolo definitivo o temporaneo.

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Il rilascio e la revoca di una patente di fonditore sono pubblicati nel Foglio ufficiale svizzero di commercio.

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Art. 27 Abrogato Art. 28 Abrogato Art. 30 Abrogato Art. 34 cpv. 1 Il Consiglio federale stabilisce le norme più particolareggiate sulla procedura da seguire per il rilascio, il rinnovamento e la revoca delle patenti di fonditore, come pure per la determinazione di titolo. Esso può emanare norme per il riconoscimento delle determinazioni ufficiali di titoli compiuti all'estero.

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Art. 36 cpv. 2 In particolare, esso registra i marchi d'artefice e vigila la verificazione e marchiatura ufficiale dei lavori di metalli preziosi. Spetta pure ad esso rilasciare le patenti di fonditore nonché vigilare sulla determinazione del titolo dei prodotti della fusione. Esso sorveglia la gestione degli uffici di controllo e dei saggiatori del commercio. Rilascia i diplomi per i saggiatori giurati e i certificati d'abilitazione professionale per i saggiatori del commercio.

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Art. 41 Saggiatori del commercio a. Permesso di esercitarne la professione.

Mansioni

Per esercitare la professione di saggiatore del commercio occorre il permesso dell'Ufficio centrale. Questo permesso non sarà accordato se non a chi possieda il diploma federale di saggiatore, abbia domicilio in Svizzera e goda di buona riputazione. Ai saggiatori del commercio è lecito ottenere in pari tempo la patente di fonditore. I saggiatori del commercio prestano giuramento o promessa all'Ufficio centrale di adempiere fedelmente i doveri della loro professione. Essi possono determinare il titolo dei prodotti della fusione riscotendo in compenso le tasse previste dal Consiglio federale. Non sono invece autorizzati a eseguire verificazioni e marchiature ufficiali di lavori di metalli preziosi.

Art. 48

e. Commercio illecito

Chiunque, senza possedere una patente di fonditore o un permesso d'esercitare la professione di saggiatore del commercio compie operazioni per le quali è necessario uno dei detti documenti, è punito con la multa.

Art. 57 cpv. 2 Abrogato

II 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

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Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

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