O Legge federale sulla cooperazione internazionale in materia di educazione, formazione professionale, gioventù e mobilità
Disegno
Modifica del ...
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 24 gennaio 20071, decreta: I La legge federale dell'8 ottobre 19992 sulla cooperazione internazionale in materia di educazione, formazione professionale, gioventù e mobilità è modificata come segue: Art. 2
Trattati internazionali
Nell'ambito dei crediti stanziati, il Consiglio federale è autorizzato a concludere di moto proprio trattati internazionali sulla cooperazione in materia di educazione, formazione professionale, gioventù e mobilità.
Art. 5 cpv. 5 (nuovo) 5
Dal 1° gennaio 2008 è prorogata per un tempo indeterminato.
II 1
La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2
Essa entra in vigore il 1° gennaio 2008.
1 2
FF 2007 1131 RS 414.51
2006-3359
1355
Cooperazione internazionale in materia di educazione, formazione professionale, gioventù e mobilità. LF
1356