O Legge federale sulla cooperazione internazionale in materia di educazione, formazione professionale, gioventù e mobilità

Disegno

Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 24 gennaio 20071, decreta: I La legge federale dell'8 ottobre 19992 sulla cooperazione internazionale in materia di educazione, formazione professionale, gioventù e mobilità è modificata come segue: Art. 2

Trattati internazionali

Nell'ambito dei crediti stanziati, il Consiglio federale è autorizzato a concludere di moto proprio trattati internazionali sulla cooperazione in materia di educazione, formazione professionale, gioventù e mobilità.

Art. 5 cpv. 5 (nuovo) 5

Dal 1° gennaio 2008 è prorogata per un tempo indeterminato.

II 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Essa entra in vigore il 1° gennaio 2008.

1 2

FF 2007 1131 RS 414.51

2006-3359

1355

Cooperazione internazionale in materia di educazione, formazione professionale, gioventù e mobilità. LF

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