Pubblicazioni dei dipartimenti e degli uffici della Confederazione

Termine per la raccolta delle firme: 7 febbraio 2009

Iniziativa popolare federale «Sicurezza dell'alloggio per i pensionati» Esame preliminare La Cancelleria federale svizzera, esaminata la lista per la raccolta delle firme a sostegno dell'iniziativa popolare federale «Sicurezza dell'alloggio per i pensionati», presentata il 20 luglio 2007; visti gli articoli 68 e 69 della legge federale del 17 dicembre 19761 sui diritti politici; visto l'articolo 23 dell'ordinanza del 24 maggio 19782 sui diritti politici, decide:

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1.

La lista per la raccolta delle firme a sostegno dell'iniziativa popolare federale «Sicurezza dell'alloggio per i pensionati», presentata il 20 luglio 2007, soddisfa formalmente le esigenze legali; essa contiene le indicazioni seguenti: il Cantone e il Comune politico in cui i firmatari hanno diritto di voto, il titolo e il testo dell'iniziativa e la data di pubblicazione nel Foglio federale, una clausola di ritiro incondizionata, la menzione secondo cui chiunque corrompe o si lascia corrompere in occasione della raccolta delle firme (art. 281 CP3) oppure altera il risultato della raccolta delle firme (art. 282 CP) è punibile, come anche il nome e l'indirizzo di almeno sette ma al massimo 27 promotori. La validità dell'iniziativa verrà esaminata dall'Assemblea federale in caso di riuscita formale.

2.

L'iniziativa popolare può essere ritirata incondizionatamente dalla maggioranza assoluta dei seguenti promotori: 1. Rudolf Steiner, Räckholdernstr. 18, 4654 Lostorf SO 2. Christian Blandenier, ch. des Bouleaux 1, 2054 Chézard-Saint-Martin NE 3. Francis M. Godel, ch. de la Redoute 2, 1752 Villars-sur-Glâne FR 4. Gianluigi Piazzini, via Nocc 10, 6925 Gentilino TI

RS 161.1 RS 161.11 RS 311.0

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Ernst Bischofberger, Harschwendi Ost 985, 9104 Waldstatt AR Jacques Chèvre, Kräyigenweg 39, 3074 Muri b. Bern BE Hans Egloff, Brunnenzelgstr. 8, 8904 Aesch ZH Hannes Germann, Bützistr. 22, 8236 Opfertshofen SH Rolf Hegetschweiler, Lanzenstr. 4, 8913 Ottenbach ZH Béatrice Paoluzzo Müller, Bielmatten 12, 2564 Bellmund BE Jürg Pfister, Burgstr. 106, 9000 San Gallo SG Beat Ries, Walthersburgstr. 6, 5000 Aarau AG Elisabeth Simonius, Fringelistr. 11, 4059 Basilea BS Hans-Jakob Studer, Rosenberghöhe 13, 6004 Lucerna LU

3.

Il titolo dell'iniziativa popolare federale «Sicurezza dell'alloggio per i pensionati» soddisfa le condizioni stabilite nell'articolo 69 capoverso 2 della legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici.

4.

La presente decisione è comunicata al comitato d'iniziativa: HEV Svizzera, «iniziative gemelle», Casella postale 1173, 8032 Zurigo, e pubblicata nel Foglio federale del 7 agosto 2007.

24 luglio 2007

Cancelleria federale svizzera: La cancelliera della Confederazione, p.i. Oswald Sigg

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Iniziativa popolare federale «Sicurezza dell'alloggio per i pensionati» I La Costituzione federale del 18 aprile 19994 è modificata come segue: Art. 108b (nuovo)

Misure di politica fiscale volte a promuovere la proprietà abitativa

La Confederazione e i Cantoni adottano efficaci misure di politica fiscale al fine di promuovere e conservare la proprietà abitativa per uso proprio.

1

A questo scopo prevedono segnatamente quanto segue in materia di imposte dirette:

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a.

al raggiungimento dell'età a partire dalla quale la legislazione federale sull'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti prevede il diritto a una rendita di vecchiaia i proprietari di abitazioni per uso proprio possono decidere in maniera irrevocabile che l'uso proprio della proprietà abitativa al luogo di domicilio non soggiaccia all'imposta sul reddito;

b.

se optano per questa possibilità, viene a cadere la possibilità di dedurre dal reddito imponibile gli interessi sui debiti relativi all'abitazione per uso proprio nonché i premi assicurativi e le spese amministrative. Le spese di manutenzione possono essere dedotte fino a un importo massimo di 4000 franchi all'anno; la Confederazione adegua periodicamente detto importo al rincaro.

Le spese per misure destinate al risparmio di energia, alla protezione dell'ambiente e alla conservazione dei monumenti storici possono essere dedotte per intero dal reddito imponibile.

II Le disposizioni transitorie della Costituzione federale del 18 aprile 1999 sono modificate come segue: Art. 197 n. 8 (nuovo) 8. Disposizione transitoria dell'art. 108b (Misure di politica fiscale volte a promuovere la proprietà abitativa) La Confederazione e i Cantoni emanano le necessarie disposizioni legali. Se queste non sono ancora entrate in vigore dopo cinque anni dall'accettazione dell'articolo 108b da parte del Popolo e dei Cantoni, l'articolo 108b è applicabile direttamente.

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