Scambio di note tra la Svizzera e l'Unione europea concernente il recepimento della Decisione C(2006) 2909 sui passaporti e i documenti di viaggio biometrici (Sviluppo dell'acquis di Schengen) Entrato in vigore il ...

Missione svizzera presso le Comunità europee

Bruxelles Segretariato generale della Commissione europea

La Missione svizzera presso le Comunità europee porge i complimenti al Segretariato generale della Commissione europea e ha l'onore di accusare ricezione della notifica della Commissione del 28 giugno 2006, emessa in virtù dell'articolo 7 paragrafo 2 lettera a) prima frase dell'Accordo tra la Confederazione svizzera, l'Unione europea e la Comunità europea, firmato a Lussemburgo il 26 ottobre 2004, riguardante l'associazione della Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (qui di seguito: Accordo di associazione della Svizzera alla normativa di Schengen), il tenore della quale è il seguente: «In applicazione degli articoli 7 paragrafo 2 lettera a) prima frase e 14 paragrafo 1 dell'Accordo riguardante l'associazione della Svizzera all'acquis di Schengen, l'adozione dell'atto seguente è notificata alla Svizzera: ­

Decisione della Commissione che stabilisce le specifiche tecniche relative alle norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici nei passaporti e documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri Documento della Commissione: C(2006) 2909 Data d'approvazione: 28.06.2006»

Conformemente all'articolo 7 paragrafo 2 lettera a) seconda frase dell'Accordo di associazione della Svizzera alla normativa di Schengen e subordinatamente all'adempimento dei requisiti costituzionali, la Missione svizzera presso le Comunità europee informa il Consiglio che la Svizzera accetta e si impegna a trasporre nel proprio ordinamento giuridico interno il contenuto dell'atto annesso alla notifica del Consiglio. L'atto in questione costituisce parte integrante della presente nota di risposta.

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Sviluppo dell'acquis di Schengen

Conformemente all'articolo 7 paragrafo 2 lettera b) dell'Accordo di associazione della Svizzera alla normativa di Schengen, la Svizzera informa immediatamente il Consiglio non appena tutti i requisiti costituzionali sono stati adempiuti.

Conformemente all'articolo 7 paragrafo 3 dell'Accordo di associazione della Svizzera alla normativa di Schengen, la notifica del Consiglio del 13 dicembre 2004 e la presente nota di risposta instaurano diritti e obblighi tra la Svizzera e l'Unione europea e costituiscono pertanto un accordo tra la Svizzera e l'Unione europea.

Il presente accordo entrerà in vigore quando la Svizzera avrà comunicato l'adempimento dei requisiti costituzionali. Il presente accordo può essere denunciato alle condizioni di cui agli articoli 7 e 17 dell'Accordo di associazione della Svizzera alla normativa di Schengen.

La Missione svizzera presso le Comunità europee coglie l'occasione per rinnovare al Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea le assicurazioni della più alta considerazione.

Bruxelles, ...

Copia a: Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea, Direzione generale H, Giustizia e affari interni, Rue de la loi 175, B-1048 Bruxelles

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