Legge federale sul trattamento fiscale delle spese di riattazione degli immobili

Progetto

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 127 e 129 della Costituzione federale1; visti il rapporto della Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio nazionale del 3 settembre 20072; visto il parere del Consiglio federale del 7 novembre 20073, decreta: I Gli atti legislativi qui appresso sono modificati come segue: 1. Legge federale del 14 dicembre 19904 sull'imposta federale diretta Art. 32 cpv. 2, primo periodo Il contribuente che possiede immobili privati può dedurre le spese di manutenzione, le spese di riattazione di immobili di nuova acquisizione, i premi d'assicurazione e le spese d'amministrazione da parte di terzi. ...

2

2. Legge federale del 14 dicembre 19905 sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni Art. 9 cpv. 3, frase introduttiva Sugli immobili che fanno parte della sostanza privata i Cantoni possono prevedere anche deduzioni per le spese di riattazione di immobili di nuova acquisizione nonché per la protezione dell'ambiente, per provvedimenti di risparmio energetico e per la cura di monumenti storici. Negli ultimi tre casi vale la seguente norma:

3

1 2 3 4 5

RS 101 FF 2007 7201 FF 2007 7217 RS 642.11 RS 642.14

2007-2339

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Trattamento fiscale delle spese di riattazione degli immobili. LF

II 1

La presente legge sottostà a referendum.

2

Il Consiglio federale ne fissa la data di entrata in vigore.

Minoranza (Meier-Schatz, Bader, Berberat, Fässler, Fehr Hans J., Genner, Gysin Remo, Leutenegger Oberholzer, Rechsteiner Paul, Recordon, Rennwald) Non entrata in materia

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