Testo originale

Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica italiana relativo alla non imponibilità all'imposta sul valore aggiunto dei pedaggi riscossi al traforo del Gran San Bernardo Concluso il 31 ottobre 2006 a Roma Entrato in vigore ...

Il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica italiana, di seguito denominati «le Parti contraenti», vista la Convenzione del 23 maggio 1958 tra la Confederazione svizzera e la Repubblica italiana relativa alla costruzione e all'esercizio di un traforo stradale sotto il Gran San Bernardo, ed in particolare l'articolo 8; rilevato che, con riferimento alla vigente regolamentazione italiana, l'articolo 21 della legge 27 dicembre 2002, n° 289 ha abrogato il punto 11 dell'articolo 9 del Decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n° 633 recante «Istituzione e disciplina dell'Imposta sul Valore Aggiunto» per cui, a far data dal 1° gennaio 2003, i pedaggi relativi al traforo del Gran San Bernardo tra l'Italia e la Svizzera sono assoggettati in Italia all'applicazione dell'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA); rilevato che, con riferimento alla vigente regolamentazione svizzera, a far data dal 1° gennaio 1995 i pedaggi relativi al traforo del Gran San Bernardo tra la Svizzera e l'Italia sono stati esonerati, in Svizzera, dal pagamento dell'imposta sul valore aggiunto; considerato che il traforo transfrontaliero del Gran San Bernardo è gestito da una società a partecipazione mista italo-svizzera, con sede legale in Svizzera, e da due società concessionarie con sede legale nei rispettivi territori; constatato che l'introduzione dell'imposizione sul valore aggiunto o di altra imposizione sulla cifra d'affari da parte di una o di entrambe le Parti contraenti può determinare, ove non risolti bilateralmente, problemi di carattere sostanziale ed amministrativo; considerato che il Governo della Repubblica italiana, al fine di avviare a soluzione tali problemi, ha presentato alla Commissione europea una domanda di deroga ai sensi dell'articolo 30 della direttiva CEE del 17 maggio 1977, n° 388, intesa ad ottenere l'autorizzazione del Consiglio a concludere un accordo con il Consiglio federale svizzero al fine di non imporre l'IVA sui pedaggi del traforo del Gran San Bernardo;

2007-0885

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Non imponibilità all'imposta sul valore aggiunto dei pedaggi riscossi al traforo del Gran San Bernardo. Acc con Italia

visto che il Consiglio, nella sessione del 21 ottobre 2004 ha deciso, in deroga a quanto disposto dall'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva CEE del 17 maggio 1977, n° 388, di autorizzare il Governo della Repubblica italiana a concludere un accordo in tal senso con il Consiglio federale svizzero; considerato che è interesse comune delle Parti contraenti di addivenire ad un accordo nella suddetta materia, hanno convenuto quanto segue: I corrispettivi relativi ai pedaggi per il transito nel traforo del Gran San Bernardo non sono assoggettati all'imposta sul valore aggiunto o ad analoga imposta sulla cifra d'affari.

Le Parti contraenti si comunicheranno reciprocamente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure costituzionali necessarie per l'entrata in vigore del presente accordo. L'accordo entrerà in vigore alla data di ricezione dell'ultima di dette notifiche.

Il presente accordo resta in vigore fino alla scadenza di dodici mesi dalla data in cui una delle Parti contraenti abbia dato all'altra, per iscritto, un preavviso di denuncia.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente accordo.

Fatto a Roma, il 31 ottobre 2006, in due esemplari originali nelle lingue italiana e francese, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

Per il Consiglio federale svizzero:

Per il Governo della Repubblica italiana:

Bruno Spinner

Andrea Mochi Onory

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