Decreto federale concernente un credito quadro per l'ambiente globale del 21 giugno 2007

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 167 della Costituzione federale1; visto l'articolo 53 capoversi 1 lettera d e 2 della legge del 7 ottobre 19832 sulla protezione dell'ambiente; visto il messaggio del Consiglio federale del 29 settembre 20063, decreta: Art. 1 È autorizzato un credito quadro di 109,77 milioni di franchi della durata minima di quattro anni per finanziare le attività nell'ambito della politica ambientale internazionale.

1

I crediti di pagamento annui sono iscritti nel bilancio di previsione/piano finanziario.

2

Art. 2 I mezzi menzionati nell'articolo 1 possono essere utilizzati per: a.

contributi al Fondo globale per l'ambiente, GEF (88,00 mio. fr. al massimo);

b.

contributi al Fondo per l'ozono del Protocollo di Montreal (12,12 mio. fr. al massimo);

c.

contributi nell'ambito del clima (6,15 mio. fr. al massimo);

d.

costi d'esecuzione del credito quadro (3,50 mio. fr. al massimo).

Art. 3 Il presente decreto non sottostà a referendum.

Consiglio nazionale, 22 marzo 2007

Consiglio degli Stati, 21 giugno 2007

La presidente: Christine Egerszegi-Obrist Il segretario: Ueli Anliker

Il presidente: Peter Bieri Il segretario: Christoph Lanz

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RS 101 RS 814.01 FF 2006 7833

2006-2408

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Credito quadro per l'ambiente globale. DF

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