Concessione rilasciata alla SRG SSR idée suisse (Concessione SSR) del 28 novembre 2007

Il Consiglio federale svizzero, visto l'articolo 25 capoverso 1 della legge federale del 24 marzo 20061 sulla radiotelevisione (LRTV); in esecuzione dell'ordinanza del 9 marzo 20072 sulla radiotelevisione (ORTV), rilascia alla SRG SSR idée suisse (SSR) la concessione seguente:

Sezione 1: In generale Art. 1

Concessionaria e oggetto

La SSR diffonde, secondo le disposizioni della LRTV, dell'ORTV e della presente concessione, programmi radiofonici e televisivi e fornisce altre prestazioni nell'ambito dell'ulteriore offerta editoriale.

Art. 2

Mandato di programma

La SSR adempie il suo mandato principalmente grazie alla totalità dei suoi programmi radiofonici e televisivi; le prestazioni in materia di programmi sono equivalenti in tutte le lingue ufficiali.

1

Nei suoi programmi la SSR promuove la comprensione, la coesione e lo scambio fra le regioni del Paese, le comunità linguistiche, le culture, le religioni e i gruppi sociali. Essa promuove l'integrazione in Svizzera degli stranieri, il contatto fra gli Svizzeri all'estero e la patria nonché la presenza della Svizzera all'estero e la comprensione per le sue aspirazioni. Prende in considerazione le particolarità del Paese e i bisogni dei Cantoni.

2

Nei limiti del quadro programmatico e finanziario predefinito, la SSR prende in considerazione le esigenze e gli interessi del pubblico.

3

4

1 2

La SSR contribuisce: a)

alla libera formazione delle opinioni del pubblico mediante un'informazione completa, diversificata e corretta, in particolare sulla realtà politica, economica e sociale;

b)

allo sviluppo culturale e al rafforzamento dei valori culturali del Paese nonché alla promozione della cultura svizzera, tenendo conto in special modo della letteratura svizzera, nonché delle opere musicali e cinematografiche

RS 784.40 RS 784.401

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svizzere, in particolare diffondendo produzioni svizzere indipendenti e trasmissioni prodotte in proprio; c)

alla formazione del pubblico, segnatamente mediante trasmissioni periodiche di contenuto educativo;

d)

all'intrattenimento.

Nelle trasmissioni informative importanti, esulanti dai confini linguistici e nazionali, la lingua deve essere di regola utilizzata nella sua forma standard.

5

6

La SSR fornisce le sue prestazioni segnatamente mediante: a)

una parte elevata di produzioni proprie diversificate e innovative che forniscono un contributo all'identità svizzera;

b)

una stretta collaborazione con l'industria cinematografica svizzera;

c)

l'assegnazione di una parte adeguata di mandati all'industria audiovisiva svizzera indipendente;

d)

la diffusione di opere svizzere ed europee di produttori indipendenti;

e)

una stretta collaborazione con la branca musicale svizzera;

f)

un'adeguata presa in considerazione della letteratura svizzera e degli eventi letterari;

g)

una parte adeguata di trasmissioni destinate agli audiolesi e agli ipovedenti.

Art. 3

Qualità dei programmi

La creazione di programmi da parte della SSR soddisfa elevate esigenze sotto il profilo qualitativo ed etico. I singoli settori dei programmi si conformano al mandato e si distinguono per la credibilità, il senso di responsabilità, la rilevanza e la professionalità giornalistica. La SSR garantisce l'inconfondibilità dei suoi programmi e si distingue in tal modo da emittenti aventi orientamento commerciale.

1

La SSR si adopera per conseguire un elevato gradimento presso le varie categorie di pubblico. Essa non valuta il gradimento in primo luogo in base alla quota di mercato.

2

Per il concretamento delle esigenze secondo i capoversi 1 e 2, la SSR definisce norme qualitative sotto il profilo contenutistico e formale. Essa pubblica tali norme, procede a regolari controlli interni di qualità e informa il pubblico in merito ai risultati.

3

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Concessione SSR

Sezione 2: Programmi e trasmissioni Art. 4

Programmi radiofonici

La SSR allestisce tre programmi per ciascuna delle regioni linguistiche tedesca, francese e italiana. Tali programmi adempiono le parti essenziali del mandato di programma. Essi vengono diffusi come segue:

1

a)

su onde ultracorte (OUC) nelle corrispondenti regioni linguistiche;

b)

via T-DAB nelle corrispondenti regioni linguistiche (Terrestrial ­ Digital Audio Broadcasting);

c)

via satellite;

d)

via T-DAB e in ampia misura anche su OUC in tutta la Svizzera per il primo programma di ciascuna delle regioni linguistiche;

e)

su onde medie (OM) per un programma per la regione linguistica italiana.

Con l'approvazione del DATEC, nei primi programmi delle regioni linguistiche, possono essere diffuse anche trasmissioni informative regionali di durata limitata (radiogiornali regionali). Nei radiogiornali regionali è vietata la sponsorizzazione.

Essi vengono diffusi su OUC nelle corrispondenti regioni linguistiche.

2

3

La SSR trasmette un programma retoromancio; esso viene diffuso come segue: a)

su OUC nel Cantone dei Grigioni;

b)

via T-DAB in tutta la Svizzera;

c)

via satellite.

Essa allestisce, in forma modificata, un programma radiofonico secondo il capoverso 1 per la regione di lingua tedesca e uno per la regione di lingua francese.

Questi programmi modificati contengono almeno le informazioni attuali dei programmi di base in forma identica e sono diffusi come segue:

4

a)

su OM;

b)

via T-DAB almeno nelle corrispondenti regioni linguistiche;

c)

via satellite;

d)

su OUC a Ginevra e nel Basso Vallese per il programma di lingua francese.

Essa allestisce un programma per giovani nella Svizzera tedesca; esso viene diffuso come segue:

5

a)

via T-DAB nella regione di lingua tedesca della Svizzera;

b)

via satellite.

Essa allestisce tre programmi musicali dedicati rispettivamente alla musica classica, alla musica jazz e alla musica pop. Le indicazioni relative alla musica e alle manifestazioni in ambito musicale possono essere adeguate per la regione linguistica tedesca, francese e italiana. I programmi sono diffusi come segue:

6

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Concessione SSR

a)

via T-DAB in tutta la Svizzera;

b)

via satellite.

Essa allestisce un programma informativo in lingua tedesca; esso viene diffuso come segue:

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a)

via T-DAB nella Svizzera tedesca;

b)

via satellite.

Essa allestisce un programma nazionale in lingua inglese per la popolazione anglofona in Svizzera; esso viene diffuso come segue:

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a)

via T-DAB in tutta la Svizzera;

b)

su OUC nella regione di Ginevra;

c)

via satellite.

Art. 5

Programmi televisivi

La SSR allestisce due programmi per ciascuna delle regioni linguistiche tedesca, francese e italiana. Essi vengono diffusi come segue: 1

a)

in analogico nelle corrispondenti regioni linguistiche;

b)

via DVB-T (Digital Video Broadcasting ­ Terrestrial) nelle corrispondenti regioni linguistiche;

c)

via satellite (di regola codificati);

d)

un programma per ogni regione linguistica in tutta la Svizzera via DVB-T.

Essa può allestire un programma informativo in lingua tedesca consistente in trasmissioni e contributi informativi che sono stati precedentemente diffusi nei programmi di lingua tedesca conformemente al capoverso 1. Può anche proporre la diffusione originale di trasmissioni su avvenimenti di importanza nazionale per quanto queste trasmissioni siano di durata limitata e per ragioni di capacità non possono essere diffuse nei programmi secondo il capoverso 1. Siffatte trasmissioni sono annunciate all'Ufficio delle comunicazioni (UFCOM) almeno un mese in anticipo. Nel caso di avvenimenti straordinari non prevedibili l'annuncio può essere fatto entro un termine più breve o anche successivamente. Il programma è diffuso come segue:

2

a)

di regola non codificato via satellite;

b)

per quanto possibile via DVB-T nel Cantone dei Grigioni.

La SSR può diffondere su Internet un programma in tedesco, un programma in francese e un programma in italiano con informazioni costantemente aggiornate e relative indicazioni senza pubblicità e sponsorizzazione.

3

Essa può allestire un programma plurilingue costituito in ampia misura da trasmissioni dei programmi secondo il capoverso 1. Il programma viene trasmesso via satellite in qualità alta definizione (HDTV) e di regola codificato.

4

La SSR allestisce anche trasmissioni retoromance nei programmi secondo il capoverso 1.

5

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Art. 6

Emittenze di breve durata e prove tecnologiche

Con l'autorizzazione dell'UFCOM, la SSR può effettuare emittenze, la cui durata non eccede 30 giorni all'anno, nonché prove di durata limitata con nuove tecnologie.

Il numero delle emittenze di breve durata è di regola limitato a due all'anno per ogni unità organizzativa aziendale della SSR.

Sezione 3: Diffusione Art. 7

Diffusione via etere

L'UFCOM disciplina la diffusione via etere dei programmi radiofonici e televisivi.

Art. 8

Diffusione su linea

Secondo l'articolo 59 capoverso 1 lettera a LRTV, la SSR ha diritto alla diffusione dei suoi programmi su linea come segue: a)

diffusione nazionale: programmi radiofonici secondo l'articolo 4 capoversi 1, 3 e 8 nonché programmi televisivi secondo l'articolo 5 capoverso 1;

b)

diffusione nelle regioni linguistiche: programmi radiofonici secondo l'articolo 4 capoversi 5 e 7 nonché il programma televisivo secondo l'articolo 5 capoverso 2 nella Svizzera tedesca;

c)

diffusione regionale: radiogiornali regionali secondo l'articolo 4 capoverso 2 nelle corrispondenti regioni.

Art. 9

Diffusione tramite Internet

La SSR può diffondere integralmente o in parte tramite Internet programmi secondo gli articoli 4 e 5 (streaming).

1

Le diffusioni originali devono essere annunciate all'UFCOM almeno un mese in anticipo. Nel caso di avvenimenti straordinari imprevedibili l'annuncio può essere fatto entro un termine più breve o anche successivamente. Le condizioni di cui all'articolo 5 capoverso 2 si applicano per analogia.

2

Art. 10

Accesso a trasmissioni diffuse

La SSR può rendere trasmissioni gratuitamente accessibili in Internet per un periodo di cinque giorni dalla loro diffusione.

1

Per trasmissioni che dopo la scadenza di questo termine sono rese accessibili mediante l'archivio o supporti di dati essa può, per l'utilizzazione non commerciale, chiedere contributi che coprono le spese e, per l'utilizzazione commerciale, prezzi di mercato.

2

La SSR può offrire, a prezzi di mercato, produzioni cinematografiche concepite nell'ambito del suo accordo con l'industria cinematografica svizzera secondo l'arti-

3

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colo 2 capoverso 6 lettera b e diffuse nei suoi programmi. I proventi sono utilizzati per produzioni nell'ambito di questo accordo.

Art. 11

Prestazioni in situazioni speciali e straordinarie

La SSR prende i necessari provvedimenti organizzativi e tecnici per adempiere il suo mandato di prestazioni radiofoniche per quanto del possibile anche in situazioni di crisi.

1

I dettagli di questo obbligo di prestazioni, la collaborazione con i servizi federali competenti e con altre emittenti radiofoniche nonché un eventuale indennizzo da parte della Confederazione sono disciplinati in un accordo sulle prestazioni con la Cancelleria federale.

2

Sezione 4: Rimanente offerta editoriale Art. 12

Principi

La rimanente offerta editoriale ai sensi dell'articolo 25 capoverso 3 lettera b LRTV comprende le offerte on line secondo l'articolo 11, il Teletext, le informazioni associate ai programmi, l'offerta editoriale per l'estero ai sensi dell'articolo 28 capoverso 1 LRTV e comprende materiale di accompagnamento relativo a singole trasmissioni.

1

Per la rimanente offerta editoriale si applicano per analogia i principi applicabili al contenuto dei programmi di cui agli articoli 4­6 LRTV nonché la disposizione sulla qualità di cui all'articolo 3 della presente concessione.

2

Art. 13 1

Offerte on line

Le offerte on line comprendono: a)

contributi multimediali relativi ai programmi che, dal punto di vista temporale e tematico, presentano un rapporto diretto con le trasmissioni;

b)

informazioni relative al retroscena e al contesto che sono servite da base per trasmissioni;

c)

informazioni su conoscenze di base relative a trasmissioni formative, nella misura in cui servono a un'esecuzione migliore e più mirata del mandato di prestazioni;

d)

forum di discussione e giochi associati a trasmissioni, che senza queste ultime non avrebbero esistenza autonoma.

2 I rimandi relativi a offerte on line di terzi sono proposti unicamente in base a criteri redazionali e non possono essere commercializzati.

Nell'offerta on line è permessa l'autopromozione, per quanto serva prevalentemente a consolidare il legame con il pubblico. La menzione di partner editoriali nel caso di coproduzioni non è considerata sponsorizzazione. Le offerte indipendenti di cui al capoverso 1 lettera d, realizzate con organismi terzi senza scopo di lucro, possono

3

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essere sponsorizzate e contenere pubblicità; si applicano per analogia le disposizioni della LRTV e dell'ORTV relative alla pubblicità e alla sponsorizzazione.

Art. 14

Offerta editoriale per l'estero

La SSR fornisce un'offerta editoriale per l'estero. Quest'ultima consiste in un servizio on line plurilingue e in una collaborazione internazionale nell'ambito della televisione. I particolari sono disciplinati nell'accordo sulle prestazioni del 4 luglio 2007 tra la Confederazione e la SSR.

Sezione 5: Produzione e collaborazione Art. 15

Produzione di programmi

I programmi secondo agli articoli 4 e 5 sono prodotti prevalentemente nelle regioni linguistiche alle quali sono destinati.

Art. 16

Collaborazione con l'industria cinematografica svizzera

La SSR disciplina in un accordo la collaborazione con l'industria cinematografica svizzera secondo l'articolo 2 capoverso 6 lettera b. Se non è concluso alcun accordo, il DATEC può, d'intesa con l'Ufficio federale della cultura, emanare disposizioni (inclusa l'imposizione di quote) per la presa in considerazione e la promozione dell'industria cinematografica svizzera da parte della SSR.

Art. 17

Collaborazione con l'industria audiovisiva

La SSR disciplina in un accordo i principi della collaborazione con l'industria audiovisiva svizzera indipendente secondo l'articolo 2 capoverso 6 lettera c. Se non è concluso alcun accordo, il DATEC può emanare disposizioni.

Art. 18

Collaborazione con la branca musicale svizzera

La SSR disciplina in un accordo la collaborazione con la branca musicale svizzera secondo l'articolo 2 capoverso 6 lettera e. Se non è concluso alcun accordo, il DATEC può emanare disposizioni (inclusa l'imposizione di quote) sulla presa in considerazione e la promozione della musica svizzera da parte della SSR.

Art. 19

Collaborazione con emittenti svizzere

La SSR si adopera per continuare la collaborazione con altre emittenti svizzere sui propri canali, se in tal modo può essere incrementata la molteplicità dell'offerta secondo l'articolo 3 LRTV e se non ne risultano spese supplementari.

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Art. 20

Collaborazione con gli archivi nazionali dei media

La SSR collabora con gli archivi nazionali dei media per la raccolta, l'inventariazione e la conservazione delle registrazioni dei propri programmi e contribuisce a metterle a disposizione del pubblico per usi ulteriori.

Art. 21

Collaborazione internazionale in materia di programmi

Nei limiti delle sue possibilità finanziarie, la SSR può collaborare in materia di programmi con emittenti internazionali.

Sezione 6: Organizzazione Art. 22

Società regionali

Quale impresa radiofonica nazionale, la SSR si compone di quattro società regionali: a)

Radio- und Fernsehgesellschaft der deutschen und der rätoromanischen Schweiz;

b)

Société de Radio-Télévision Suisse Romande;

c)

Società cooperativa per la radiotelevisione nella Svizzera italiana;

d)

SRG SSR Svizra Rumantscha.

Art. 23 1

Organi

L'Assemblea dei delegati è l'organo supremo della SSR.

Al Consiglio d'amministrazione spettano la direzione generale e l'alta vigilanza sulla SSR nonché la determinazione delle strategie dell'impresa. Nei confronti dell'autorità concedente, il Consiglio d'amministrazione è responsabile della realizzazione delle prestazioni previste dalla legge e dalla concessione.

2

Il Consiglio d'amministrazione delega la gestione aziendale e la responsabilità dei programmi al direttore generale della SSR, conformemente al regolamento d'organizzazione.

3

Art. 24

Composizione del Consiglio d'amministrazione

Il Consiglio d'amministrazione è composto di nove membri. Questi dispongono delle capacità e delle competenze necessarie a garantire la formazione indipendente della volontà nell'ambito di un critico scambio di vedute con la direzione.

1

L'Assemblea dei delegati elegge sette membri. Essa provvede a un'adeguata rappresentazione delle regioni linguistiche.

2

3

Il Consiglio federale elegge due membri.

Non sono eleggibili al Consiglio d'amministrazione le persone che esercitano funzioni di direzione in seno alla SSR.

4

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5 Il direttore generale partecipa di regola alle sedute del Consiglio d'amministrazione con diritto di proposta e con voto consultivo.

Il Consiglio d'amministrazione può invitare i presidenti delle società regionali a partecipare alle sedute. Essi dispongono di voto consultivo.

6

Art. 25

Settori direttivi centrali

La SSR si organizza in modo da trovare soluzioni comuni e da sfruttare al massimo le sinergie nei settori direttivi centrali, quali le finanze e il controlling, la tecnica e l'informatica nonché il personale.

1

Gli investimenti più rilevanti a livello nazionale e regionale sono coordinati dal Consiglio d'amministrazione.

2

Art. 26 1

Statuti e regolamento d'organizzazione

Gli statuti della SSR sono approvati dal DATEC.

La SSR emana un regolamento d'organizzazione che stabilisce i compiti e le responsabilità dei suoi organi.

2

Art. 27

Retribuzione dei quadri

Nella SSR e nelle aziende di cui essa detiene il controllo, ai membri degli organi direttivi, ai quadri dirigenti nonché all'altro personale con retribuzione paragonabile si applica per analogia l'articolo 6a capoversi 1­5 della legge del 24 marzo 20003 sul personale federale.

Sezione 7: Vigilanza Art. 28 1

Rendiconto

L'obbligo di rendiconto annuale è retto dall'articolo 27 ORTV.

La relazione annuale della SSR contiene anche indicazioni sul rispetto degli standard di qualità di cui all'articolo 3.

2

Il conto di gruppo, nonché il conto annuale della SSR e delle aziende di cui essa detiene il controllo sono portati a conoscenza del DATEC al più tardi alla fine di aprile dell'anno seguente.

3

Il preventivo e la pianificazione finanziaria della SSR e delle aziende di cui essa detiene il controllo sono portati a conoscenza del DATEC entro la fine di gennaio dell'anno d'esercizio in corso.

4

3

RS 172.220.1

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Art. 29

Vigilanza finanziaria

La SSR consente all'autorità di vigilanza di esaminare la contabilità dei costi e delle prestazioni nonché il sistema di controllo interno.

1

L'autorità di vigilanza può portare a conoscenza del pubblico i risultati di esami di redditività, sempre che il segreto d'affari della SSR sia tutelato.

2

La SSR può, al massimo ogni quattro anni, far valere nuovi bisogni finanziari e chiedere al Consiglio federale un adeguamento del canone. Sono fatte salve le circostanze eccezionali.

3

Art. 30

Vigilanza sui programmi

Su richiesta all'Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva la SSR fornisce, oltre alle registrazioni, ai materiali e ai documenti, anche una trascrizione delle trasmissioni contestate.

Sezione 8: Modifica della concessione Art. 31 Dopo aver sentito la SSR, il DATEC può modificare singole disposizioni della concessione prima della sua scadenza, se le condizioni di fatto o di diritto sono mutate e se la modifica è necessaria per tutelare importanti interessi. Siffatte modifiche entrano in vigore al più presto sei mesi dopo la comunicazione alla SSR. Alla SSR è versata un'adeguata indennità.

1

Modifiche della concessione divenute necessarie in seguito all'adeguamento dell'ordinamento giuridico svizzero al diritto internazionale non danno diritto alla SSR ad alcuna indennità.

2

Sezione 9: Disposizioni finali Art. 32

Abrogazione di concessioni previgenti

Con l'entrata in vigore della presente concessione sono abrogate:

4 5 6

a)

la Concessione SRG SSR del 18 novembre 19924;

b)

la Concessione swissinfo/SRI del 14 giugno 19935;

c)

la Concessione Teletext del 17 novembre 19936.

FF 1992 VI 466 FF 1993 II 958 FF 1993 IV 360

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Art. 33

Disposizioni transitorie

L'obbligo della SSR di diffondere via T-DAB i programmi secondo l'articolo 4 capoverso 1 lettera b nelle corrispondenti regioni linguistiche è limitato fino al 31 ottobre 2008 ai primi programmi di dette regioni. Il DATEC può prorogare questo termine, se ciò è richiesto dallo sviluppo economico e tecnologico.

1

L'obbligo della SSR di diffondere in tutta la Svizzera il programma secondo l'articolo 4 capoverso 8 lettera a è valido a decorrere dal 1° novembre 2008. Il DATEC può prorogare questo termine.

2

3 Il diritto della SSR alla diffusione del programma in lingua tedesca secondo l'articolo 4 capoverso 4 lettera a decade il 31 dicembre 2008.

Il diritto della SSR alla diffusione del programma secondo l'articolo 5 capoverso 1 lettera a decade al più tardi il 31 dicembre 2008.

4

Il diritto della SSR alla diffusione del programma secondo l'articolo 5 capoverso 4 decade al più tardi il 31 dicembre 2012.

5

Entro il 31 ottobre 2008, la SSR presenta per approvazione al DATEC statuti che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 24.

6

Art. 34

Durata di validità e entrata in vigore

Fatto salvo il capoverso 2, la presente concessione entra in vigore il 1° gennaio 2008 e vige fino al 31 dicembre 2017.

1

L'articolo 24 entra in vigore dopo l'approvazione degli statuti conformemente all'articolo 33 capoverso 6.

2

28 novembre 2007

In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

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