Decisione concernente il trasferimento di diritti su alcuni immobili In fatto A.

Sulla base dell'articolo 20 della legge federale del 30 aprile 1997 sull'organizzazione dell'azienda delle poste della Confederazione (legge sull'organizzazione delle poste, LOP; RS 783.1) e dell'articolo 21 della legge federale del 30 aprile 1997 sull'organizzazione dell'azienda delle telecomunicazioni della Confederazione (legge sull'azienda delle telecomunicazioni, LATC; RS 784.11), mediante i decreti del 12 ottobre 1997 (FF 1997 IV 1991) e del 13 maggio 1998 (FF 1998 2546) il Consiglio federale ha disciplinato il trasferimento alla Posta Svizzera (Posta) e all'impresa di telecomunicazione della Confederazione (Swisscom) dei diritti su alcune parcelle appartenenti alla Confederazione svizzera.

B.

Swisscom SA, le sue società affiliate e la Posta chiedono, per una serie di diritti fondiari che a suo tempo non sono stati integrati nella lista, che sia eseguito il trasferimento formale a posteriori o che siano riviste le decisioni del Consiglio federale.

C.

L'allegato di questa decisione è stato trasmesso per parere all'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica (UFCL), a armasuisse Immobili, a Swisscom SA e alla Posta Svizzera. Tutti i servizi consultati hanno dato il proprio assenso.

Considerandi I. Formali 1.

Giusta l'articolo 20 capoverso 4 LOP e l'articolo 21 capoverso 4 LATC, il DATEC può procedere a rettifiche del trasferimento di diritti fondiari alla Posta o a Swisscom, entro 15 anni dall'entrata in vigore della LOP e della LATC, mediante decisione. Circa la possibilità del trasferimento a posteriori di diritti fondiari da parte del DATEC, si rimanda alla cifra 1.4 del decreto del Consiglio federale del 13 maggio 1998. Il DATEC ha quindi la competenza di emanare la presente decisione.

2.

Il Segretario generale o i suoi sostituti sono autorizzati a firmare decisioni a nome del Capo del Dipartimento (cfr. ordinanza del capo del Dipartimento dell'1. 11. 1995, basata sull'articolo 49 della legge federale del 21. 3. 1997 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA; RS 172.010).

II. Materiali 1.

La modifica, a posteriori, del trasferimento di diritti fondiari è espressamente prevista, come rilevato nella cifra I.1.

2.

Anche il trasferimento a una società affiliata è espressamente previsto dall'articolo 21 capoverso 2 LATC.

3.

L'UFCL, quale rappresentante della proprietaria, ossia la Confederazione svizzera, armasuisse Immobili, quale servizio competente del DDPS, Swis-

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scom SA, le sue società affiliate e la Posta Svizzera, in qualità di altre parti interessate, approvano la modifica.

4.

La responsabilità di eventuali debiti garantiti da diritto di pegno gravanti gli immobili trasferiti non è assunta dai nuovi proprietari. La Confederazione svizzera si impegna a saldare eventuali debiti garantiti da diritto di pegno e a farli radiare dal registro fondiario.

5.

Secondo le disposizioni della LOP e della LATC, i diritti fondiari in questione sono trasferiti ai nuovi proprietari, indipendentemente dalla loro iscrizione nel registro fondiario. Le società titolari dei diritti sono incaricate e autorizzate ad annunciare immediatamente il trasferimento dei diritti fondiari ai competenti uffici del registro fondiario. Questa decisione costituisce titolo per l'iscrizione nel registro fondiario dell'acquirente giusta gli articoli 656 capoverso 2 e 731 capoverso 2 del Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 (CC; RS 210).

6.

L'intestazione a favore delle società acquirenti è fatta senza conseguenze fiscali e tributarie (art. 22 cpv. 2 LOP e art. 23 cpv. 2 LATC).

7.

L'allegato costituisce parte integrante della presente decisione ed è firmato nella versione originale assieme alle decisioni e conservato presso la Segreteria generale del DATEC. Dopo l'iscrizione di tutti gli immobili nel registro fondiario competente giusta l'articolo 970 CC, l'allegato può essere consultato presso gli uffici del registro fondiario del corrispondente circondario.

8.

La presente decisione deve essere pubblicata nel Foglio federale. Per quanto ciò sia necessario, la pubblicazione nel Foglio federale ha validità ai sensi dell'articolo 970a CC.

9.

Secondo l'articolo 33 lettera d della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF; RS 173.32), il ricorso davanti al Tribunale amministrativo federale è ricevibile contro le decisioni dei dipartimenti dell'amministrazione federale. Nessuna delle eccezioni enumerate nell'articolo 32 LTAF è adempiuta nella fattispecie. Di conseguenza, contro la presente decisione può essere interposto ricorso presso il Tribunale amministrativo federale.

Decisione Sulla base dei considerandi di cui sopra si decide: 1.

I diritti fondiari secondo elenco sono trasferiti ai nuovi proprietari elencati nell'allegato, con effetto retroattivo all'entrata in vigore della LOP e della LATC, ovvero al 1o gennaio 1998.

2.

I nuovi proprietari devono annunciare immediatamente il trasferimento della proprietà ai competenti uffici del registro fondiario.

La presente decisione d'approvazione dei piani può essere impugnata dinanzi al Tribunale amministrativo federale, casella postale, 3000 Berna 14, entro 30 giorni dalla notifica. Il termine decorre dal giorno seguente la notifica ed è rispettato se l'atto di ricorso è consegnato al Tribunale amministrativo federale, alla posta o a un'autorità diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine.

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Il termine non decorre dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso. Il ricorso deve essere inoltrato in duplice copia. L'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante; devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se in possesso del ricorrente.

4 dicembre 2007

Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni: Il segretario generale supplente, André Schrade

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