Autorizzazione particolare a togliere il segreto professionale a scopo di ricerca nei campi della medicina e della sanità pubblica La Commissione peritale del segreto professionale in materia di ricerca medica, nella procedura per circolazione degli atti del 22 ottobre 2007, visti l'articolo 321bis del Codice penale svizzero (CP; RS 311.0) e gli articoli 1, 2, 9, 10, 11 e 13 dell'ordinanza del 14 giugno 1993 concernente l'autorizzazione a togliere il segreto professionale in materia di ricerca medica (OATSP; RS 235.154); in re: prof. dr. med. Volker Dittmann, Istituto di medicina legale dell'Università di Basilea (IRM), progetto «Erweiterter Suizid in der Region Basel», concernente la domanda dell'11 settembre/1° ottobre 2007 per un'autorizzazione particolare a togliere il segreto professionale in virtù dell'articolo 321bis CP, a scopo di ricerca nei campi della medicina e della sanità pubblica, decide: 1. Titolari dell'autorizzazione a)

Al prof. dr. med. Volker Dittmann, IRM, Basilea, in qualità di capoprogetto è rilasciata, alle condizioni e agli oneri sotto indicati, un'autorizzazione particolare a togliere il segreto professionale in virtù dell'articolo 321bis CP nonché dell'articolo 2 OATSP, per la ricezione di dati non anonimizzati secondo i punti 2 e 3 della presente decisione.

b)

Al dr. med. Andreas Frei, Luzerner Psychiatrie, Lucerna, e al med. pract.

Lydia Schönmeier, dottoranda, Uster, è rilasciata, alle condizioni e agli oneri sotto indicati, un'autorizzazione particolare a togliere il segreto professionale in virtù dell'articolo 321bis CP nonché dell'articolo 2 OATSP, per la ricezione di dati non anonimizzati secondo i punti 2 e 3 della presente decisione.

I titolari dell'autorizzazione devono firmare una dichiarazione relativa all'obbligo di mantenere il segreto secondo l'articolo 321bis CP e consegnarla alla Commissione peritale.

2. Portata dell'autorizzazione particolare a)

2007-3003

La presente decisione autorizza i medici curanti delle istituzioni psichiatriche menzionate qui di seguito a consentire ai titolari dell'autorizzazione di cui al punto 1 di prendere visione delle anamnesi di pazienti che, nel periodo tra il 1986 e il 2006, nella regione di Basilea (BS e BL), hanno commesso un suicidio allargato e che precedentemente si erano sottoposti a una terapia psichiatrica presso di loro. L'autorizzazione vale per i medici di: ­ Universitäre Psychiatrische Kliniken, Wilhelm Klein-Strasse 27, 4025 Basilea; ­ Kantonale Psychiatrische Klinik, Bienentalstrasse 7, 4410 Liestal ­ Psychiatrische Poliklinik, Petersgraben 4, 4056 Basilea; ­ Externe Psychiatrische Dienste, 4101 Bruderholz.

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L'autorizzazione particolare include anche la possibilità per i titolari di cui al punto 1 lettera b) di visionare le perizie allestite, sotto la responsabilità del titolare di cui al punto 1 lettera a). Lo scopo di tale esame è di rilevare dati necessari alla formazione di un gruppo di confronto (delitti commessi da attori che al contempo hanno commesso omicidi ai danni di partner intimi o di membri della famiglia nella regione, ma che in seguito non si sono suicidati).

b)

Il rilascio dell'autorizzazione non obbliga nessuno a comunicare dati.

3. Scopo della comunicazione dei dati I dati personali che soggiacciono al segreto professionale in materia di ricerca medica secondo l'articolo 321 CP, comunicati in base alla presente autorizzazione, possono essere utilizzati solo nell'ambito del progetto «Erweiterter Suizid in der Region Basel».

4. Protezione dei dati comunicati I titolari dell'autorizzazione sono tenuti ad adottare le misure tecniche e organizzative necessarie alla protezione dei dati dall'accesso non autorizzato, secondo le disposizioni del diritto sulla protezione dei dati.

5. Responsabilità per la protezione dei dati comunicati Il prof. dr. med. Volker Dittmann, IRM, Basilea, capoprogetto, è responsabile della protezione dei dati comunicati.

6. Oneri a)

I dati personali necessari al progetto devono essere anonimizzati il più presto possibile.

b)

Non deve essere concesso a persone non autorizzate il diritto di prendere visione dei dati non anonimizzati.

c)

I dati personali non anonimizzati devono essere distrutti non appena non siano più necessari. La distruzione deve avvenire conformemente alle prescrizioni dell'incaricato cantonale alla protezione dei dati.

d)

I risultati del progetto possono essere pubblicati solo in forma completamente anonimizzata, ossia non deve essere possibile risalire sino alle persone direttamente interessate. Al termine del progetto un esemplare della pubblicazione deve essere fatto pervenire per conoscenza alla Commissione peritale.

e)

I titolari dell'autorizzazione sono tenuti a informare per scritto i medici delle istituzioni che partecipano al progetto in merito alla portata dell'autorizzazione rilasciata. Nel documento si deve menzionare che le anamnesi di pazienti che prima del decesso hanno negato il permesso di utilizzare i loro dati a scopi di ricerca non possono essere rese accessibili. Prima dell'invio, la comunicazione scritta deve essere fatta pervenire per conoscenza alla segreteria della Commissione peritale a destinazione del presidente.

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7. Rimedi giuridici Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in virtù degli articoli 44 segg. della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (LPA; RS 172.021) entro 30 giorni dalla notifica rispettivamente dalla pubblicazione presso il Tribunale amministrativo federale, casella postale, 3000 Berna 14. Il ricorso deve essere presentato in duplice copia e deve contenere le conclusioni, i motivi, i mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova.

8. Comunicazione e pubblicazione La presente decisione è notificata per scritto ai titolari dell'autorizzazione e all'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza. Il dispositivo della decisione è pubblicato sul Foglio federale. L'avente diritto al ricorso può esaminare l'intera decisione, entro il termine di ricorso e previo appuntamento telefonico (031 322 94 94) presso la Segreteria della Commissione peritale, Ufficio federale della sanità pubblica, Divisione giuridica, 3003 Berna.

28 dicembre 2007

Commissione peritale per il segreto professionale in materia di ricerca medica: Il presidente, Franz Werro

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