Legge federale concernente la Fondazione Pro Helvetia

Disegno

(Legge Pro Helvetia, LPH) del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 69 capoverso 2 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale dell'8 giugno 20072, decreta:

Sezione 1: Disposizioni generali Art. 1

Oggetto

La presente legge disciplina l'organizzazione della Fondazione Pro Helvetia.

Art. 2

Forma giuridica e sede

La Fondazione Pro Helvetia (Fondazione) è una fondazione di diritto pubblico dotata di personalità giuridica.

1

2

La Fondazione si organizza autonomamente e tiene una contabilità propria.

3

La Fondazione ha sede a Berna.

Art. 3

Obiettivi e compiti

Gli obiettivi della Fondazione sono far conoscere la produzione artistica svizzera e intrattenere scambi culturali.

1

La Fondazione svolge i compiti che le sono attribuiti dalla legge del ...3 sulla promozione della cultura.

2

3

1 2 3

La Fondazione svolge i propri compiti in modo politicamente indipendente.

RS 101 FF 2007 4459 RS ...; FF 2007 4449

2007-0166

4479

Legge Pro Helvetia

Sezione 2: Organi e personale Art. 4

Organi

Gli organi della Fondazione sono: a.

il consiglio di fondazione;

b.

la direzione;

c.

l'ufficio di revisione.

Art. 5 1

Consiglio di fondazione

Il consiglio di fondazione è composto di sette - nove membri qualificati.

Il Consiglio federale nomina il presidente e gli altri membri del consiglio di fondazione per un mandato di quattro anni. Ogni membro può essere rieletto una volta.

2

Il Consiglio federale può revocare i membri del consiglio di fondazione per gravi motivi.

3

4 I membri del consiglio di fondazione tutelano gli interessi della Fondazione. Il membro del consiglio di fondazione che si trova in conflitto d'interessi deve astenersi. Se il conflitto d'interessi permane, il membro è escluso dal consiglio di fondazione.

5

Il consiglio di fondazione: a.

provvede all'attuazione degli obiettivi strategici e rende conto del loro raggiungimento al Consiglio federale;

b.

adotta il preventivo;

c.

adotta il rapporto di gestione e lo pubblica dopo che è stato approvato dal Consiglio federale:

d.

nomina il direttore, fatta salva l'approvazione del Consiglio federale;

e.

nomina gli altri membri della direzione su proposta del direttore;

f.

controlla la gestione aziendale;

g.

nomina i membri della commissione di esperti;

h.

emana il regolamento del personale, fatta salva l'approvazione del Consiglio federale;

i.

emana il regolamento interno e l'ordinanza sui sussidi della Fondazione.

L'articolo 6a della legge del 24 marzo 20004 sul personale della Confederazione (LPers) si applica per analogia agli onorari e alle altre condizioni contrattuali convenute con i membri del consiglio di fondazione.

6

4

RS 172.220.1

4480

Legge Pro Helvetia

Art. 6

Direzione

La direzione è l'organo operativo. Svolge tutti i compiti non attribuiti ad altri organi.

1

I membri della direzione tutelano gli interessi della Fondazione. Il membro della direzione che si trova in conflitto d'interessi deve astenersi. Se il conflitto d'interessi permane, il membro è escluso dalla direzione.

2

3

4

Il direttore presiede la direzione. Egli: a.

assume il personale della Fondazione;

b.

rappresenta la Fondazione verso l'esterno;

c.

decide, su proposta della commissione di esperti, in merito agli aiuti finanziari di considerevole entità e ai programmi di una certa importanza propri alla Fondazione. Le decisioni divergenti dalla proposta devono essere motivate.

Il regolamento interno disciplina i particolari.

Art. 7 1

Segreteria e uffici all'estero

La Fondazione dispone di una segreteria a Zurigo e di uffici all'estero.

La segreteria decide, senza proposta della commissione di esperti, in merito agli aiuti finanziari e ai programmi propri alla Fondazione di minore importanza.

2

Art. 8 1

Ufficio di revisione

L'ufficio di revisione è nominato dal Consiglio federale.

Il mandato, lo statuto, le attribuzioni, l'indipendenza, la durata del mandato e il rendiconto dell'ufficio di revisione sono retti per analogia dagli articoli 727­731a del Codice delle obbligazioni5, fatto salvo il capoverso 3.

2

L'ufficio di revisione rende conto del risultato della sua verifica al consiglio di fondazione e al Consiglio federale.

3

4

Il Consiglio federale può revocare l'ufficio di revisione per gravi motivi.

Art. 9 1

Commissione di esperti

La commissione di esperti è composta di tredici membri al massimo.

I membri della commissione di esperti sono nominati per un mandato di quattro anni. Possono essere rieletti una volta.

2

La commissione di esperti valuta le richieste di aiuti finanziari di considerevole entità e i programmi di una certa importanza propri alla Fondazione.

3

L'organizzazione e il funzionamento della commissione di esperti sono definiti nel regolamento interno della Fondazione.

4

5

RS ...; FF 2005 6473

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Legge Pro Helvetia

Art. 10

Personale

Il personale della Fondazione e i membri della direzione sono assunti in base a contratti di diritto privato.

1

2 La Fondazione tiene conto, nella sua politica del personale, degli articoli 4 e 5 LPers6.

3 L'articolo 6a LPers si applica per analogia allo stipendio e alle altre condizioni contrattuali convenute con il direttore e con gli altri membri della direzione.

Lo stipendio, le prestazioni accessorie e le altre condizioni contrattuali sono disciplinati nel regolamento del personale.

4

Il personale della Fondazione è affiliato alla Casa pensioni della Confederazione.

La Fondazione non ha il diritto di uscire della Cassa pensioni della Confederazione.

5

Sezione 3: Finanze Art. 11 1

Finanziamento

La Fondazione dispone di un patrimonio intangibile di 100 000 franchi.

La Confederazione accorda alla Fondazione contributi annuali nei limiti dei fondi stanziati conformemente all'articolo 24 capoverso 3 lettera a della legge del ... 7 sulla promozione della cultura.

2

La Fondazione provvede ad acquisire ulteriori fondi. Le liberalità di terzi non vincolate a uno scopo particolare sono accreditate al patrimonio della Fondazione.

3

Art. 12

Tesoreria

L'Amministrazione federale delle finanze gestisce la liquidità della Fondazione nell'ambito della tesoreria centrale.

1

L'Amministrazione federale delle finanze concede alla Fondazione mutui a tassi d'interesse di mercato per garantirle la solvibilità necessaria all'adempimento dei compiti di cui all'articolo 3.

2

I particolari sono disciplinati in un contratto di diritto pubblico tra la Fondazione e la Confederazione.

3

Art. 13

Presentazione dei conti

La presentazione dei conti della Fondazione ha lo scopo di esporre la situazione reale inerente al patrimonio, alle finanze e ai ricavi.

1

La presentazione dei conti è retta dai principi dell'essenzialità, della comprensibilità, della continuità e dell'espressione al lordo e da standard generalmente riconosciuti.

2

6 7

RS 172.220.1 RS ...; FF 2007 4449

4482

Legge Pro Helvetia

Le norme di iscrizione a bilancio e di valutazione derivanti dai principi contabili devono essere pubblicate.

3

Il Consiglio federale può emanare prescrizioni relative alla presentazione dei conti della Fondazione.

4

Art. 14

Imposte

La Fondazione è esente da qualsiasi imposizione fiscale da parte della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni.

1

2

Sono fatte salve le seguenti imposte federali: a.

l'imposta sul valore aggiunto;

b.

l'imposta preventiva;

c.

le tasse di bollo.

Sezione 4: Tutela degli interessi della Confederazione Art. 15 1

Vigilanza

La Fondazione sottostà alla vigilanza del Consiglio federale.

Il Consiglio federale esercita la sua funzione di vigilanza in particolare nominando il consiglio di fondazione, approvando il rapporto di gestione e il regolamento del personale e dando discarico al consiglio di fondazione.

2

Art. 16

Obiettivi strategici

Il Consiglio federale definisce ogni quattro anni gli obiettivi strategici della Fondazione. Provvede affinché il consiglio di fondazione sia previamente consultato.

1

Il Consiglio federale verifica annualmente l'adempimento degli obiettivi strategici basandosi sul rapporto del consiglio di fondazione e su eventuali altre verifiche.

2

Sezione 5: Disposizioni finali Art. 17

Diritto vigente: abrogazione

La legge federale del 17 dicembre 19658 concernente la Fondazione Pro Helvetia è abrogata.

Art. 18

Referendum ed entrata in vigore

1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

8

RU 1966 665, 1981 821, 1993 879, 2006 2197

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