Pubblicazioni dei dipartimenti e degli uffici della Confederazione

Termine per la raccolta delle firme: 27 settembre 2008

Iniziativa popolare federale «per agevolare fiscalmente il risparmio per l'alloggio destinato all'acquisto di una proprietà abitativa ad uso proprio e per finanziare misure edilizie di risparmio energetico e di protezione dell'ambiente (Iniziativa sul risparmio per l'alloggio)» Esame preliminare La Cancelleria federale svizzera, esaminata la lista per la raccolta delle firme a sostegno dell'iniziativa popolare federale «per agevolare fiscalmente il risparmio per l'alloggio destinato all'acquisto di una proprietà abitativa ad uso proprio e per finanziare misure edilizie di risparmio energetico e di protezione dell'ambiente (Iniziativa sul risparmio per l'alloggio)», presentata il 6 marzo 2007; visti gli articoli 68 e 69 della legge federale del 17 dicembre 19761 sui diritti politici; visto l'articolo 23 dell'ordinanza del 24 maggio 19782 sui diritti politici, decide: 1.

1 2 3

La lista per la raccolta delle firme a sostegno dell'iniziativa popolare federale «per agevolare fiscalmente il risparmio per l'alloggio destinato all'acquisto di una proprietà abitativa ad uso proprio e per finanziare misure edilizie di risparmio energetico e di protezione dell'ambiente (Iniziativa sul risparmio per l'alloggio)», presentata il 6 marzo 2007, soddisfa formalmente le esigenze legali; essa contiene le indicazioni seguenti: il Cantone e il Comune politico in cui i firmatari hanno diritto di voto, il titolo e il testo dell'iniziativa e la data di pubblicazione nel Foglio federale, una clausola di ritiro incondizionata, la menzione secondo cui chiunque corrompe o si lascia corrompere in occasione della raccolta delle firme (art. 281 CP3) oppure altera il risultato della raccolta delle firme (art. 282 CP) è punibile, come anche il nome e l'indirizzo di almeno sette ma al massimo 27 promotori. La validità

RS 161.1 RS 161.11 RS 311.0

2007-0716

1973

Iniziativa popolare federale

dell'iniziativa verrà esaminata dall'Assemblea federale in caso di riuscita formale.

2.

1974

L'iniziativa popolare può essere ritirata incondizionatamente dalla maggioranza assoluta dei seguenti promotori: 1. Hans Rudolf Gysin, consigliere nazionale, copresidente del Comitato (presidenza), Vogelmattstrasse 20, 4133 Pratteln 2. Caspar Baader, consigliere nazionale, copresidente del Comitato, Baumgärtliring 52, 4460 Gelterkinden 3. Adrian Ballmer, consigliere di Stato, copresidente del Comitato, Langhagstrasse 21, 4410 Liestal 4. Christophe Darbellay, consigliere nazionale, copresidente del Comitato, Le Perrey, 1921 Martigny-Croix 5. Charles Favre, consigliere nazionale, copresidente del Comitato, Chemin des Caves 9, 1040 Echallens 6. Walter Jermann, consigliere nazionale, copresidente del Comitato, Blauenweg 20, 4243 Dittingen 7. Ueli Maurer, consigliere nazionale, copresidente del Comitato, Rebacher 12, 8342 Wernetshausen 8. Robert Keller, consigliere nazionale, copresidente del Comitato, Hörnlistrasse 48, 8330 Pfäffikon 9. Fulvio Pelli, consigliere nazionale, copresidente del Comitato, via Arch.

R. Tami, 6924 Sorengo 10. Pierre Triponez, consigliere nazionale, copresidente del Comitato, Villettengässli 7, 3074 Muri bei Bern 11. Andreas Burckhardt, deputato al Gran Consiglio, Neubadstrasse 69, 4054 Basilea 12. Rolf Büttiker, consigliere agli Stati, Weissensteinstrasse 3, 4628 Wolfwil 13. Jean Henri Dunant, consigliere nazionale, Luftmattstrasse 12, 4052 Basilea 14. Eduard Engelberger, consigliere nazionale, Stansstaderstrasse 14, 6370 Stans 15. Hans Fünfschilling, consigliere agli Stati, Rottmannsbodenstrasse 43, 4102 Binningen 16. Jean-René Germanier, consigliere nazionale, Route cantonale 285, 1963 Vétroz 17. Jörg Krähenbühl, consigliere di Stato, Hauptstrasse 39, 4153 Reinach 18. Werner Messmer, consigliere nazionale, obere Sonnenbergstrasse 6, 9214 Kradolf 19. Christian Miesch, consigliere nazionale, Erliweg 12, 4425 Titterten 20. Philipp Müller, consigliere nazionale, Haldenstrasse 4, 5734 Reinach

Iniziativa popolare federale

21. Sabine Pegoraro, consigliera di Stato, Alemannenweg 17, 4148 Pfeffingen 22. Andreas Schneider, Sodackerstrasse 3, 4133 Pratteln 23. Elsbeth Schneider, consigliera di Stato, Blauenstrasse 14, 4153 Reinach 24. Urs Schweizer, consigliere nazionale, Spalenring 14, 4055 Basilea 25. Erich Straumann, consigliere di Stato, Hauptstrasse 97, 4451 Wintersingen 26. Martin Wagner, Zielweg 240, 4497 Rünenberg 27. Peter Zwick, consigliere di Stato, Heiligholzstrasse 57, 4142 Münchenstein 3.

Il titolo dell'iniziativa popolare federale «per agevolare fiscalmente il risparmio per l'alloggio destinato all'acquisto di una proprietà abitativa ad uso proprio e per finanziare misure edilizie di risparmio energetico e di protezione dell'ambiente (Iniziativa sul risparmio per l'alloggio)» soddisfa le condizioni stabilite nell'articolo 69 capoverso 2 della legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici.

4.

La presente decisione è comunicata al comitato d'iniziativa: Schweizerische Gesellschaft zur Förderung des Bausparens, Casella postale 8859, 3001 Berna, e pubblicata nel Foglio federale del 27 marzo 2007.

13 marzo 2007

Cancelleria federale svizzera: La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

1975

Iniziativa popolare federale

Iniziativa popolare federale «per agevolare fiscalmente il risparmio per l'alloggio destinato all'acquisto di una proprietà abitativa ad uso proprio e per finanziare misure edilizie di risparmio energetico e di protezione dell'ambiente (Iniziativa sul risparmio per l'alloggio)» I La Costituzione federale del 18 aprile 19994 è modificata come segue: Art. 129a (nuovo)

Imposizione dei depositi a risparmio per l'alloggio

I Cantoni possono esentare i depositi a risparmio per l'alloggio dall'imposta sulla sostanza e gli interessi maturati sul capitale di risparmio per l'alloggio dall'imposta sul reddito per un periodo massimo di dieci anni consecutivi.

1

I Cantoni possono inoltre prevedere che i depositi a risparmio per l'alloggio possano essere dedotti dal reddito imponibile fino a un importo annuo di 15 000 franchi se effettuati per lo scopo di cui al capoverso 3 lettera a e fino a un importo annuo di 5000 franchi se effettuati per lo scopo di cui al capoverso 3 lettera b; una tale deduzione è limitata a un periodo massimo di dieci anni. I coniugi tassati congiuntamente possono far valere detta deduzione singolarmente. L'Assemblea federale può, per ordinanza, adeguare gli importi massimi al rincaro.

2

I depositi a risparmio per l'alloggio ai sensi del presente articolo devono servire per:

3

a.

il primo acquisto a titolo oneroso di una proprietà abitativa ad uso proprio al domicilio svizzero; oppure

b.

il finanziamento di misure di risparmio energetico e di protezione dell'ambiente per una proprietà abitativa ad uso proprio al domicilio svizzero.

I depositi a risparmio per l'alloggio possono essere costituiti una sola volta, ma non contemporaneamente, per gli scopi di cui al capoverso 3 e soltanto da persone maggiorenni domiciliate in Svizzera.

4

I depositi a risparmio per l'alloggio devono essere aperti presso una banca soggetta alla vigilanza della Confederazione.

5

I depositi a risparmio per l'alloggio e gli interessi maturati non possono essere costituiti in pegno.

6

I Cantoni possono prevedere un limite di età per i beneficiari delle agevolazioni fiscali per il risparmio per l'alloggio, un importo annuo minimo del deposito a risparmio per l'alloggio e una durata minima del periodo di risparmio.

7

I depositi a risparmio per l'alloggio accumulati e gli interessi maturati sono soggetti a ricupero d'imposta sul reddito secondo le disposizioni cantonali se:

8

4

RS 101

1976

Iniziativa popolare federale

a.

i depositi a risparmio per l'alloggio non vengono utilizzati per lo scopo previsto entro due anni dalla scadenza della durata massima del risparmio o dal prelievo anticipato; se entro detto termine non viene utilizzata per lo scopo previsto soltanto una parte dei depositi a risparmio per l'alloggio o degli interessi maturati, le imposte sono ricuperate come reddito soltanto su questa parte;

b.

il titolare dei depositi muore e il coniuge superstite o i discendenti non continuano i suoi depositi a risparmio per l'alloggio per il periodo rimanente come propri depositi a risparmio per l'alloggio;

c.

nei primi cinque anni dopo l'acquisto conformemente al capoverso 3 lettera a l'uso della proprietà abitativa viene modificato durevolmente o la proprietà abitativa è ceduta a terzi senza che la somma ricavata sia utilizzata per l'acquisto in Svizzera di un'altra proprietà abitativa con lo stesso uso.

In caso di trasferimento in un altro Cantone l'imposizione dei depositi a risparmio per l'alloggio è differita. I Cantoni definiscono una regolamentazione in base alla quale il differimento dell'imposizione decade e viene effettuato un ricupero dell'imposta conformemente al capoverso 8 se i depositi a risparmio per l'alloggio non vengono utilizzati nell'altro Cantone per lo scopo previsto.

9

10 I Cantoni possono prevedere regole per i casi di rigore se il ricupero d'imposta sui depositi a risparmio per l'alloggio dovesse provocare oneri oggettivamente ingiustificati.

11 I Cantoni emanano disposizioni volte a evitare abusi nell'ambito dell'agevolazione fiscale del risparmio per l'alloggio.

Art. 129b (nuovo)

Imposizione dei premi del risparmio per l'alloggio

I Cantoni possono esentare dall'imposta sul reddito i premi conseguiti dal contribuente in relazione con i depositi a risparmio per l'alloggio destinati al primo acquisto a titolo oneroso di una proprietà abitativa ad uso proprio in Svizzera o al finanziamento di misure di risparmio energetico e di protezione dell'ambiente per una proprietà abitativa ad uso proprio in Svizzera. Essi disciplinano i dettagli.

II Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono modificate come segue: Art. 197 n. 8 (nuovo) 8. Disposizione transitoria degli articoli 129a e 129b Fino all'entrata in vigore della legislazione federale adattata agli articoli 129a e 129b, i Cantoni possono emanare disposizioni fondate direttamente sugli articoli 129a e 129b.

1977

Iniziativa popolare federale

1978