04.440 Iniziativa parlamentare Robbiani Legge federale sull'adeguamento di disposizioni in materia d'imposizione alla fonte di prestazioni di previdenza Rapporto della Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio nazionale del 28 novembre 2006

Onorevoli colleghi, nel presente rapporto vi sottoponiamo un progetto di modifica della legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (LIFD) e della legge federale del 14 dicembre 1990 sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID), che trasmettiamo nel contempo per parere al Consiglio federale.

La Commissione propone di approvare il progetto di legge allegato.

28 novembre 2006

In nome della Commissione: Il presidente, Caspar Baader

2007-0046

1101

Compendio Nell'iniziativa parlamentare (04.440) che ha depositato il 18 giugno 2004, il consigliere nazionale Meinrado Robbiani chiede di modificare la competenza di assoggettare a imposta le prestazioni di previdenza spettanti alle persone domiciliate all'estero. Attualmente la competenza di prelevare e di rimborsare tale imposta alla fonte spetta al Cantone in cui ha sede l'istituzione di previdenza (art. 107 cpv. 2 LIFD e 38 cpv. 2 LAID). Tale regolamentazione ha l'effetto di attribuire i proventi dell'imposta alla fonte sulle prestazioni di previdenza (2° pilastro e pilastro 3a) principalmente ai Cantoni in cui si trovano grandi fondazioni di previdenza.

Il progetto prevede che i beneficiari delle prestazioni di previdenza domiciliati all'estero siano assoggettati alle imposte nel Cantone in cui hanno pagato l'imposta sull'ultimo reddito risultante dalla loro attività lucrativa. Tale Cantone (detto in seguito Cantone di competenza) riceverà l'imposta alla fonte, trattenuta dall'istituto di previdenza, calcolata secondo la tariffa ivi applicabile. Esso è competente anche per il disbrigo delle domande di rimborso dei beneficiari delle prestazioni di previdenza.

1102

Rapporto 1

Contesto

Il 18 giugno 2004 il consigliere nazionale Meinrado Robbiani ha depositato un'iniziativa parlamentare volta alla modifica della legislazione fiscale (LIFD e LAID) in modo che le persone residenti all'estero, ma attive professionalmente nel nostro Paese, siano assoggettate alle imposte nel Cantone dove lavorano al momento del ritiro dell'avere di previdenza.

Il 10 maggio 2005, la Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio nazionale (CET-N) ha proceduto all'esame preliminare di detta iniziativa. Essa ha deciso all'unanimità (19 voti) di dare seguito all'iniziativa parlamentare.

Il 16 agosto 2005, la Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio degli Stati (CET-S) ha proceduto a sua volta all'esame preliminare dell'iniziativa. Essa ha deciso, con 10 voti contro 0 e 1 astensione, di seguire la CET-N e di dare seguito all'iniziativa parlamentare.

Il 24 ottobre 2005, la CET-N ha conferito mandato all'Amministrazione di elaborare un avamprogetto volto a concretizzare la modifica legislativa auspicata dall'iniziativa parlamentare.

Il 28 novembre 2006, la Commissione ha adottato con 17 voti contro 2 e 3 astensioni il presente progetto di legge. La ferma volontà di entrambe le Commissioni di sostenere questa modifica legislativa ha spinto la CET-N a non sottoporre la presente revisione alla procedura di consultazione.

2

Legislazione

Le base legali che disciplinano l'imposizione dei beneficiari di prestazioni di previdenza di diritto privato o di diritto pubblico (2° pilastro e pilastro 3a) domiciliati all'estero si trovano negli articoli seguenti: ­

articoli 95, 96 e 107 della legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (LIFD);

­

articoli 10 e 11 dell'ordinanza del 19 ottobre 1993 sull'imposta alla fonte nel quadro dell'imposta federale diretta (ordinanza sull'imposta alla fonte, OIFo);

­

articoli 35 capoverso 1 lettere f e g, 37 e 38 capoversi 1­3 della legge federale del 14 dicembre 1990 sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID).

L'articolo 107 capoverso 2 LIFD dispone che l'imposta è riscossa dal Cantone in cui l'istituto di previdenza ha la sua sede o la sua amministrazione effettiva al momento della scadenza della prestazione. Se la prestazione imponibile è versata da uno stabilimento d'impresa in un altro Cantone o da uno stabilimento d'impresa di una società che non ha né sede né amministrazione effettiva in Svizzera, l'imposta alla fonte è riscossa dal Cantone in cui si trova lo stabilimento d'impresa. Questa legislazione concerne in maggioranza gli ex frontalieri. Si può tuttavia applicare anche a 1103

cittadini svizzeri e stranieri che erano domiciliati o in soggiorno in Svizzera ai sensi del diritto fiscale mentre esercitavano la loro attività lucrativa e che abitano all'estero al momento in cui ricevono le prestazioni di previdenza.

2.1

Prestazioni di previdenza di diritto privato

2.1.1

Rendite senza CDI

Se non vi è una convenzione per evitare la doppia imposizione (CDI) tra la Svizzera e lo Stato di domicilio del beneficiario delle prestazioni, la Svizzera è in linea di massima autorizzata a far valere il proprio credito fiscale (a prescindere dall'eventuale effettiva doppia imposizione) e dunque a riscuotere l'imposta alla fonte.

2.1.2

Rendite con CDI

Se il beneficiario delle prestazioni di previdenza vive in un Paese che ha concluso una CDI con la Svizzera, occorre procedere secondo le norme d'attribuzione della CDI. Per questo l'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) pubblica un riassunto che indica le norme d'attribuzione per Paese e per forma di previdenza (2° pilastro e pilastro 3a; cfr. l'allegato 1 «Circolare sull'imposizione alla fonte di prestazioni di previdenza versate da istituti di diritto privato e di prestazioni provenienti da forme riconosciute di previdenza individuale vincolata»). Questa tabella mostra che, in virtù delle CDI applicabili, la Svizzera di regola non preleva imposta alla fonte sulle rendite di diritto privato.

2.1.3

Prestazioni in capitale

L'imposta alla fonte è trattenuta sulle prestazioni in capitale versate a beneficiari domiciliati all'estero. Contrariamente alle rendite, l'imposta alla fonte deve sempre essere trattenuta sulle prestazioni in capitale, anche se esiste una CDI (art. 11 cpv. 1 OIFo).

2.1.3.1

Prestazioni in capitale senza CDI

In assenza di CDI tra la Svizzera e lo Stato di domicilio del beneficiario delle prestazioni, la Svizzera è abilitata a far valere il suo credito fiscale (a prescindere da un'eventuale doppia imposizione effettiva).

2.1.3.2

Prestazioni in capitale con CDI

Se il beneficiario della previdenza vive in un Paese che ha concluso una CDI con la Svizzera occorre procedere secondo le norme d'attribuzione della CDI. Per questo l'AFC pubblica un riassunto che indica le norme d'attribuzione per Paese e per forma di previdenza (2° pilastro e pilastro 3a; cfr. allegato 1). In linea di massima il diritto di assoggettare a imposta appartiene allo Stato di domicilio (eccezione: Canada).

1104

Per evitare una doppia imposizione si deve rimborsare l'imposta alla fonte al beneficiario delle prestazioni di previdenza (art. 11 cpv. 2 OIFo). Quest'ultimo deve chiedere il rimborso entro tre anni dalla scadenza della prestazione. Inoltre l'autorità fiscale competente dello Stato avente diritto deve attestare che ha avuto conoscenza di tale prestazione. Questa regolamentazione è valida per tutti gli Stati dell'Europa occidentale, poiché la Svizzera ha concluso CDI con tutti questi Stati.

2.2

Prestazioni di previdenza di diritto pubblico

2.2.1

Rendite senza CDI

Se non vi è una CDI tra la Svizzera e lo Stato di domicilio del beneficiario delle prestazioni, la Svizzera è abilitata far valere il suo credito fiscale e a riscuotere l'imposta alla fonte.

2.2.2

Rendite con CDI

Se il beneficiario delle prestazioni di previdenza vive in un Paese che ha concluso una CDI con la Svizzera, occorre procedere secondo le norme d'attribuzione della CDI. Per questo l'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) pubblica un riassunto che indica le norme d'attribuzione per Paese e per forma di previdenza (2° pilastro e pilastro 3a; cfr. l'allegato 2 «Circolare sull'imposizione alla fonte di prestazioni di previdenza versate da istituti di diritto pubblico»).

Rispetto alle rendite di diritto privato, la determinazione dello Stato competente per assoggettare a imposta le prestazioni è nettamente più complessa, poiché si deve tenere conto della cittadinanza del beneficiario delle prestazioni: se si tratta di cittadini svizzeri, la Svizzera trattiene sempre l'imposta alla fonte, a meno che la persona interessata sia domiciliata in Australia. Per le altre cittadinanze, le CDI prevedono varie soluzioni.

2.2.3

Prestazioni in capitale

L'imposta alla fonte è trattenuta sulle prestazioni in capitale fondate su un'attività dipendente di diritto pubblico versate a beneficiari domiciliati all'estero (art. 11 cpv. 1 OIFo), anche se esiste una CDI.

2.2.3.1

Prestazioni in capitale senza CDI

Se non vi è una CDI tra la Svizzera e lo Stato di domicilio del beneficiario delle prestazioni, la Svizzera è abilitata far valere il suo credito fiscale e a riscuotere l'imposta alla fonte.

1105

2.2.3.2

Prestazioni in capitale con CDI

Se il beneficiario delle prestazioni di previdenza vive in un Paese che ha concluso una CDI con la Svizzera, occorre procedere secondo le norme d'attribuzione della CDI (cfr. allegato 2).

Rispetto alle rendite di diritto privato, la determinazione dello Stato competente per assoggettare a imposta le prestazioni è nettamente più complessa, poiché si deve tenere conto della cittadinanza del beneficiario delle prestazioni.

2.3

Proventi dell'imposta alla fonte sulle prestazioni di previdenza

La legge attribuisce i proventi dell'imposta alla fonte trattenuta sulle prestazioni di previdenza versate a beneficiari domiciliati all'estero al Cantone in cui ha sede l'istituto di previdenza (art. 107 cpv. 2 LIFD). In base alle statistiche di cui dispone, l'AFC può affermare unicamente che la maggior parte delle imposte alla fonte percepite secondo gli articoli 95 e 96 LIFD proviene dalle rendite e dalle prestazioni in capitale di diritto privato (90­95 %). Queste ultime rappresentano dal canto loro la quota più grande (cfr. allegati 3a e 3b «Proventi dell'IF sulle prestazioni di previdenza e i redditi sostitutivi per il 2003 e per il 2004»).

3

Nuova regolamentazione della competenza di assoggettare a imposizione

Nell'iniziativa parlamentare (04.440) che ha depositato il 18 giugno 2004, il consigliere nazionale Meinrado Robbiani chiede una modifica della competenza di assoggettare a imposizione le prestazioni di previdenza versate alle persone domiciliate all'estero. L'imposizione da parte del Cantone in cui ha sede l'istituto di previdenza fa in modo che i proventi dell'imposta alla fonte sulle prestazioni di previdenza pervengano prevalentemente ai Cantoni che ospitano grandi fondazioni collettive.

Tali Cantoni sono pure responsabili per rispondere alle richieste di rimborso dei beneficiari di prestazioni di previdenza interessati. Tuttavia, visto che non tutti gli aventi diritto chiedono il rimborso, i Cantoni in cui hanno sede le istituzioni di previdenza tengono i proventi dell'imposta alla fonte prelevata presso beneficiari che in precedenza non sono mai stati loro contribuenti. Il Cantone che ha dovuto concedere le deduzioni per il secondo e per il terzo pilastro al beneficiario della previdenza mentre esercitava la sua attività lucrativa non riceve nulla dell'imposta alla fonte prelevata sulla prestazioni di previdenza; questa situazione può senz'altro essere ritenuta sconvolgente.

Per questo il beneficiario delle prestazioni di previdenza domiciliato all'estero deve essere assoggettato all'imposta preventiva nel Cantone in cui ha conseguito il suo ultimo reddito imponibile. Per le persone che erano domiciliate in Svizzera, si tratta del Cantone di domicilio. Per i frontalieri si tratta in linea di massima del Cantone dell'ultimo luogo di lavoro.

L'istituto di previdenza (debitore della prestazione imponibile) è responsabile della riscossione dell'imposta alla fonte e riceve per questo una provvigione (art. 88 cpv. 4 e 100 cpv. 3 LIFD in combinato disposto con gli art. 13 OIFo e 37 cpv. 3 1106

LAID). L'imposta alla fonte è pertanto sempre percepita dall'istituto di previdenza che deve versare l'imposta al Cantone che vi ha diritto.

Per calcolare l'importo della deduzione non è più l'aliquota del Cantone in cui ha sede l'istituto di previdenza ad essere determinante, ma quello del Cantone avente diritto all'imposta (art. 38 cpv. 5 LAID). Quest'ultimo deve inoltre rimborsare l'imposta nei casi in cui la competenza di assoggettare a imposizione non appartenga alla Svizzera secondo le CDI e se il contribuente ha depositato una domanda in tal senso.

È stata esaminata anche la variante dell'imposizione nell'ultimo luogo di lavoro secondo il testo dell'iniziativa. Il Cantoni in cui è stato svolto l'ultimo impiego non corrisponde sempre al Cantone dell'ultimo luogo in cui vi è stata l'imposizione e che ha concesso le deduzioni per i pilastri 2 e 3. Per questo si è rinunciato a proseguire nell'esame di questa soluzione.

3.1

Procedura per la trattenuta dell'imposta alla fonte

Come finora, la trattenuta dell'imposta alla fonte è di competenza del debitore della prestazione imponibile (istituto di previdenza). I suoi obblighi comprendono principalmente la riscossione dell'imposta alla fonte sulla prestazione di previdenza, il trasferimento della stessa all'autorità cantonale competente e la consegna di un'attestazione di riscossione al beneficiario della previdenza (art. 88 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LIFD e art. 37 cpv. 1 LAID). Considerato che la riscossione dell'imposta all'estero non è possibile, è indispensabile che il debitore della prestazione imponibile trattenga l'imposta alla fonte secondo il diritto del Cantone che vi ha diritto e non secondo il diritto del Cantone in cui il debitore dell'imposta ha la sua sede ai sensi del diritto fiscale.

Il Cantone avente diritto riceve in tal modo imposte alla fonte anche da istituzioni di previdenza con sede in altri Cantoni. Esso saprà tuttavia soltanto in seguito se potrà tenere la liquidità ricevuta: oltre ad avere il diritto all'imposta, esso ha pure la competenza per il rimborso dell'imposta alla fonte. Quest'ultimo è escluso se il beneficiario della previdenza si è domiciliato in un Paese che non ha concluso una CDI con la Svizzera; in tal caso l'imposta alla fonte è definitivamente acquisita dal Cantone avente diritto. Rispetto al diritto vigente non vi sono cambiamenti per quanto concerne la procedura in caso di mancata ritenuta di imposta alla fonte, di ritenuta insufficiente o eccessiva. Se il debitore della prestazione imponibile ha omesso di trattenere l'imposta o ha trattenuto un importo insufficiente, l'autorità di tassazione competente deve obbligarlo a versare l'imposta dovuta. Inoltre l'istituto di previdenza che ha trattenuto un'imposta alla fonte troppo elevata deve restituire la differenza al contribuente (art. 138 LIFD e art. 49 cpv. 3 e 4 LAID).

3.2

Entrata in vigore della nuova regolamentazione

Le modifiche chieste nell'iniziativa parlamentare per quanto concerne la competenza di assoggettare a imposizione necessitano di un armonizzazione ottimale tra il diritto federale e il diritto cantonale. Le nuove disposizioni della LIFD e della LAID devono entrare in vigore contemporaneamente a quelle delle legislazioni cantonali. Il nuovo articolo 72g prevede che la competenza di assoggettare a imposizione di cui 1107

all'articolo 38 cpv. 5 LAID sia direttamente applicabile nel caso vi sia una legge cantonale ad esso contraria.

3.3

Adeguamento dell'ordinanza sull'imposta alla fonte

Le modifiche previste nella LIFD e nella LAID necessitano di un adeguamento dell'ordinanza del Dipartimento federale delle finanze sull'imposta alla fonte nel quadro dell'imposta federale diretta. L'adeguamento concerne in particolare l'articolo 14 (competenza territoriale), poiché rinvia direttamente all'articolo 107 LIFD, che deve parimenti essere modificato alla luce di quanto espresso in precedenza.

4

Ripercussioni sulle finanze e sul personale

4.1

Aumento dell'onere amministrativo

La nuova regolamentazione della competenza di assoggettare a imposizione occasiona un aumento dell'onere amministrativo per gli istituti di previdenza. Per trattenere correttamente l'imposta alla fonte essi dovranno determinare il Cantone competente. L'aliquota dell'imposta alla fonte non dipende infatti più dal Cantone in cui hanno sede, ma dal Cantone a cui devono versare l'imposta alla fonte. Secondo la nuova lettera c dell'articolo 107 capoverso 1, si tratta del Cantone in cui il beneficiario delle prestazioni di previdenza ai sensi dell'articolo 95 o dell'articolo 96 è stato assoggettato all'imposta sull'ultimo reddito della sua attività lucrativa. Come può l'istituto di previdenza conoscere tale Cantone? Può per esempio chiederlo al beneficiario delle prestazioni o al suo ultimo datore di lavoro.

Il trasferimento delle imposte alla fonte alle autorità fiscali occasionerà inoltre ulteriore lavoro supplementare. Le imposte riscosse non saranno infatti più trasferite esclusivamente al Cantone in cui ha sede l'istituto di previdenza, ma dovranno essere girate a tutti i Cantoni aventi diritto. L'inconveniente per questi Cantoni consisterà nel dover ricorrere all'assistenza amministrativa ai sensi degli articoli 111 capoverso 1 LIFD e 39 capoverso 2 LAID per i controlli al di fuori del loro territorio.

4.2

Adeguamento dei sistemi EED degli istituti di previdenza

Vi sarà un aumento dell'onere amministrativo a carico degli istituti di previdenza che dovranno determinare le tariffe corrette. Per il momento gli istituti di previdenza possono infatti calcolare l'imposta conformemente alle tariffe del Cantone in cui hanno sede. Considerato che i crediti fiscali non possono essere riscossi all'estero, è indispensabile che gli istituti di previdenza calcolino l'imposta alla fonte seguendo le tariffe del Cantone avente diritto. Gli istituti di previdenza dovranno pertanto completare le loro banche dati registrandovi le tariffe di tutti i Cantoni. Essi dovranno conoscere tutte le tariffe per effettuare correttamente la deduzione dell'imposta alla fonte.

1108

4.3

Gettito dell'imposta alla fonte sulle prestazioni di previdenza

Le CDI attribuiscono differentemente alla Svizzera la competenza di assoggettare a imposizione le prestazioni della previdenza professionale e quelle della previdenza individuale vincolata ed esercitano pertanto un influsso diretto sull'entità del gettito.

Le cifre disponibili per il 2003 e il 2004 sono indicate dettagliatamente negli allegati 3a e 3b e riassunte nella tabella seguente. Esse indicano che si deve prendere in considerazione un gettito totale inferiore a 100 milioni di franchi (parte dei Comuni, dei Cantoni e della Confederazione):

2003 2004

IF sulle rendite

Quota di IF sulle rendite di diritto privato

IF sulle prestazioni in capitale

Quota di IF sulle prestazioni in capitale di diritto privato

Rimborso dell'IF sulle prestazioni in capitale

Gettito totale dell'IF sulla previdenza

13.8 mio 16.4 mio

2.2 mio 2.9 mio

110.5 mio 122.9 mio

94.0 mio 113.2 mio

­42.2 mio ­48.5 mio

82.1 mio 90.9 mio

Per quanto concerne i rimborsi si osserva una differenza notevole tra l'importo effettivamente rimborsato e l'importo delle prestazioni in capitale di diritto privato, che sono di regola imponibili all'estero secondo le CDI (2003: 51,8 milioni di franchi; 2004: 64,7 milioni di franchi). Se tali capitali fossero dichiarati nello Stato di domicilio e se l'imposta alla fonte venisse rimborsata, il gettito dell'imposta alla fonte sulle prestazioni di previdenza diminuirebbe nella stessa proporzione. Non è tuttavia possibile determinare tale importo e neppure l'importo delle imposte alla fonte non reclamate, anche se sono state correttamente dichiarate nello Stato di domicilio.

5

Valutazione delle conseguenze della regolamentazione

Nei numeri 4.1 e 4.2 è già stato rilevato il notevole onere amministrativo supplementare occasionato dalla nuova regolamentazione per gli istituti di previdenza interessati, ma anche per gli ex datori di lavoro dei beneficiari delle prestazioni di previdenza.

Le nuove disposizioni legali non influiscono sui proventi dell'imposta alla fonte che rimangono in Svizzera. I Cantoni di frontiera in particolare avranno invece un aumento delle entrate. Tale aumento sarà controbilanciato da una corrispondente diminuzione delle entrate in altri Cantoni. Saranno interessati in particolare i Cantoni in cui hanno sede molti istituti di previdenza di grandi dimensioni.

La quota delle imposte alla fonte che andrà a un altro Cantone dopo l'entrata in vigore della presente modifica può essere stimato soltanto approssimativamente poiché non vi sono dati in proposito. Il gruppo di lavoro «Imposta alla fonte» della Conferenza fiscale svizzera stima tale quota intorno al 20 o 30 per cento. La somma esatta che riceveranno i Cantoni di frontiera potrà essere determinata soltanto in seguito.

1109

6

Rapporto con il diritto europeo

La lettera c aggiunta all'articolo 107 capoverso 1 LIFD e il capoverso 5 aggiunto all'articolo 38 LAID modificano la ripartizione delle competenze in seno alla Confederazione. Le CDI non interessate dall'accordo sulla libera circolazione delle persone non sono invece modificate.

7

Costituzionalità e conformità alle leggi

La competenza della Confederazione di emanare principi in materia di imposizione e di armonizzazione è fondata sugli articoli 127 e 129 della Costituzione federale.

1110

Allegato 1

1111

1112

Allegato 2

1113

1114

2'169.80

nessuna indicaz.

55'621.45 120'992.80 1'991'484.60 13'793'523.05

2'243'982.14

1'056'818.15

nessuna indicaz.

nessuna indicaz.

nessuna indicaz.

-

17'461.00

135'537.89

868.35

nessuna indicaz.

37'969.35

39'395.00

4'922.25

nessuna indicaz.

nessuna indicaz.

113'630.70

?

6'048.00

-

nessuna indicaz.

656'744.20

34'816.15

136'388.30

1'213.00

nessuna indicaz.

nessuna indicaz.

12'415.60 5'015'666.40 213'867.65 1'343'468.15 506'257.30 2'924'837.60 6'048.00 2'169.80 74'697.80 315'936.90 292'729.40 3'837.50 7'122.35 216'974.40 48'715.75 64'382.50 6'069.00 170'774.10 201'199.00 8'104.00

nessuna indicaz.

di cui rendite da fonti di diritto privato

Rendite: importo IF netto 190'151.00

674'168.85 -15'177.22 42'783'123.20 110'539'407.92

nessuna indicaz.

72'803.05 8'619'268.30 2'264'990.65 21'836'930.25 577'950.35 14'695'457.99 70'748.55 3'943.85 381'846.60 1'492'653.95 2'465'516.10 114'669.30 47'462.10 3'351'108.05 210'999.30 523'413.70 4'429'563.45 813'567.55 601'196.00 -

nessuna indicaz.

4'523'204.00

Capitali: importo IF

93'972'909.09

41'161'887.90

nessuna indicaz.

nessuna indicaz.

nessuna indicaz.

-

513'416.00

762'068.40

4'373'531.55

nessuna indicaz.

175'075.10

3'122'363.20

47'462.10

nessuna indicaz.

nessuna indicaz.

1'266'397.55

177'463.35

3'943.85

67'315.20

12'983'071.84

nessuna indicaz.

21'445'727.90

1'011'753.55

6'822'342.80

39'088.80

nessuna indicaz.

nessuna indicaz.

di cui capitali da fonti di diritto privato

-14'582'170.75 -42'220'341.10

nessuna indicaz.

-3'802.50 -1'872'905.10 -1'143'675.60 -10'793'237.60 -9'657'036.30 201'490.85 -1'005'043.35 -4'358.45 -1'070'495.20 -97'408.45 -84'173.00 -369'329.65 -

nessuna indicaz.

-1'738'196.00

Capitali: rimborsi

81'416.15 11'762'029.60 1'335'182.70 12'387'160.80 1'084'207.65 7'963'259.29 76'796.55 6'113.65 658'035.25 1'808'590.85 1'753'202.15 118'506.80 50'226.00 2'497'587.25 162'306.60 587'796.20 4'351'459.45 615'012.00 802'395.00 8'104.00 k.A.

729'790.30 105'815.58 30'192'437.05 82'112'589.87

nessuna indicaz.

IF tot. sulle prestazioni di previdenza 2'975'159.00

8'288'936.37

4'173'312.95

-

-

nessuna indicaz.

12'000.00

291'546.00

62'215.10

183'509.54

-

54'744.15

1'127'963.60

22'250.60

9'404.80

-

49'501.55

79'041.20

18'399.05

20'376.65

-

-

1'301'939.88

95'483.10

770'843.25

16'404.95

nessuna indicaz.

-

Proventi IF: redditi sostitutivi

7'270'411.05 38'759'736.31 28'850'928.36 4'812'234.42 5'239'205.00 80'690'890.53 29'425'065.30 18'064'244.30 12'605'643.99 36'561'512.96 117'068'133.95 4'458'662.00 163'963'699.44 50'094'484.10 23'191'034.00 288'283'084.69 2'075'367'621.36

nessuna indicaz.

97'519'439.00 1'956'425.27 4'077'832.75 89'942'082.32 36'715'532.40 178'350'950.72 34'294'607.95 718'346'100.66 4'825'679.89

9'376'656.10 129'131.30 489'076.70 9'953'397.57 4'636'604.85 17'819'687.65 3'095'026.80 60'877'685.67 606'600.75 3'403'205.10 498'340.85 3'797'409.20 2'045'159.98 435'638.77 456'691.80 6'523'286.50 3'354'331.80 1'820'822.19 3'067'473.95 2'218'030.18 9'171'174.00 330'092.00 10'903'688.50 3'771'541.15 4'499'223.15 40'805'107.81 204'085'084.32

Proventi tot.

Proventi tot.

Cantoni e Comuni Confederazione

conteggio non dettagl.

conteggio non dettagl.

conteggio non dettagl.

Osservazioni

Allegato 3a

1115

I proventi totali dell'IF sulle prestazioni di previdenza sono pari a poco più del 4 per cento rispetto all'importo totale dell'IF (2,075 miliardi di fr.)

Inoltre va aggiunto che la differenza tra il prodotto dell'IF sulle prestazioni in capitale e il rimborso dell'IF su tali prestazioni è troppo elevato. Una parte di questa differenza è dovuta al fatto che i rimborsi sono eseguiti solo nel corso dell'anno seguente. Considerato che la Svizzera ha concluso CDI con i principali Stati esteri e che le prestazioni in capitale della previdenza di diritto privato sono imponibili nello Stato di domicilio, si può partire dall'idea che numerosi beneficiari non chiedono il rimborso dell'IF. Questo è forse dovuto all'aliquota d'imposizione inferiore per queste prestazioni rispetto al Paese di domicilio. Occorre tuttavia rilevare che dal 1° giugno 2007 il fatto di stabilirsi in un Paese dell'UE/AELS prima dell'età di pensionamento non dà più diritto al pagamento in contanti delle prestazioni del 2° pilastro. I proventi dell'IF sulle prestazioni di previdenza dovrebbe pertanto diminuire fortemente. Inoltre nel 2005 la Germania ha parzialmente colmato l'attuale lacuna legale (nessuna imposizione delle prestazioni in capitale della previdenza di origine svizzera).

La colonna «IF tot. sulle prestazioni di previdenza» il cui tot. ammonta a 82,112 mio. di franchi è determinante sotto il profilo statistico. A causa delle diverse prassi contabili dei Cantoni, tale importo è tuttavia sempre impreciso. Rappresenta l'importo che potrebbe essere ridistribuito secondo l'iniziativa parl. Robbiani e comprende le imposte dei Comuni, dei Cantoni e della Confederazione.

Commenti:

Argovia Appenzello int.

Appenzello est.

Berna Basilea Città Basilea Camp.

Friburgo Ginevra Glarona Grigioni Giura Lucerna Neuchâtel Nidvaldo Obvaldo San Gallo Sciaffusa Soletta Svitto Turgovia Ticino Uri Vaud Vallese Zugo Zurigo Totale

Cantone

Proventi dell'IF sulle prestazioni di previdenza e i redditi sostitutivi per il 2003

Rendite: importo IF netto 243'956.60

2'865'286.50

1'460'660.90

nessuna indicaz.

nessuna indicaz.

nessuna indicaz.

nessuna indicaz.

7'739.00

105'038.75

3'430.15

nessuna indicaz.

-35'079.10

49'389.30

2'548.95

nessuna indicaz.

86'266.00

204'782.30

66'380.30

nessuna indicaz.

3'609.60

-

nessuna indicaz.

735'002.65

36'099.40

138'132.80

1'285.50

nessuna indicaz.

nessuna indicaz.

di cui rendite da fonti di diritto privato

5'268'862.43 k.A.

43'849.65 10'355'629.30 999'118.15 25'946'335.00 514'983.15 20'234'315.06 32'247.10 k.A.

512'118.10 591'132.90 1'661'457.42 93'218.55 -11'066.70 4'545'910.75 139'236.10 509'555.85 4'617'667.15 604'418.50 650'314.00 k.A.

502'709.40 -18'513.29 45'147'551.60 122'941'050.17

Capitali: importo IF

113'229'792.48

43'775'830.55

nessuna indicaz.

nessuna indicaz.

nessuna indicaz.

-

643'672.00

5'224'520.45

4'617'667.15

nessuna indicaz.

97'131.40

4'240'386.10

-11'092.70

nessuna indicaz.

1'382'951.82

518'719.30

252'817.65

nessuna indicaz.

28'176.70

18'521'928.91

nessuna indicaz.

25'569'582.70

892'418.65

7'458'705.95

16'375.85

nessuna indicaz.

nessuna indicaz.

di cui capitali da fonti di diritto privato

-15'026'956.82 -48'451'275.32

nessuna indicaz.

-323'349.90 -703'669.50 -1'887'480.50 -111'380.95 -247'856.65 -

nessuna indicaz.

-7'006.00 -1'278'281.20 -1'124'604.05 -14'559'690.60 -10'701'686.75 -3'732.50

nessuna indicaz.

-2'475'579.90

Capitali: rimborsi

578'189.75 187'565.02 32'596'166.08 90'869'371.51

nessuna indicaz.

255'148.50 938'691.00 1'241'631.97 97'953.05 -3'681.20 2'862'352.70 90'204.15 575'790.45 4'624'445.30 597'217.95 854'266.00 9'213.00

nessuna indicaz.

46'162.10 14'850'813.60 256'569.90 13'124'795.15 1'004'201.30 13'012'312.41 32'124.20

nessuna indicaz.

IF tot. sulle prestazioni di previdenza 3'037'239.13

45'463'863.35

39'658'890.60

-

-

nessuna indicaz.

28'335.00

387'412.00

91'034.40

248'701.56

-

66'137.60

1'265'488.34

7'878.05

15'571.10

-

1'007'779.25

96'844.10

nessuna indicaz.

8'223.60

-

-

1'472'136.45

130'388.25

968'666.75

10'376.30

nessuna indicaz.

-

Proventi IF: redditi sostitutivi

7'771'823.05 37'179'940.44 24'345'628.18 5'088'989.42 5'239'124.42 86'129'188.32 30'082'458.70 18'926'131.80 13'504'804.54 37'414'332.04 136'512'010.00 5'217'382.00 199'891'175.30 54'476'800.45 25'939'269.43 239'048'743.58 2'187'705'930.56

nessuna indicaz.

99'236'581.85 1'647'814.00 6'951'682.20 131'400'007.08 46'919'618.87 188'767'608.79 33'990'444.80 747'726'888.50 4'297'482.80

9'597'658.90 163'418.00 942'081.50 15'052'206.98 5'865'197.50 19'383'968.60 3'185'003.25 69'448'942.75 453'842.00 4'044'444.05 556'692.85 3'527'358.50 2'694'167.08 414'296.02 586'640.15 7'163'684.75 3'506'983.40 1'924'050.70 5'222'334.66 3'679'380.70 11'405'703.00 408'207.00 12'901'402.90 4'125'606.85 7'542'754.41 40'519'909.64 234'315'936.14

Proventi tot.

Proventi tot.

Cantoni e Comuni Confederazione

conteggio non dettagl.

conteggio non dettagl.

conteggio non dettagl.

Osservazioni

Allegato 3b

1116

I proventi totali dell'IF sulle prestazioni di previdenza sono pari a poco più del 4 per cento rispetto all'importo totale dell'IF (2,075 miliardi di fr.)

Inoltre va aggiunto che la differenza tra il prodotto dell'IF sulle prestazioni in capitale e il rimborso dell'IF su tali prestazioni è troppo elevato. Una parte di questa differenza è dovuta al fatto che i rimborsi sono eseguiti solo nel corso dell'anno seguente. Considerato che la Svizzera ha concluso CDI con i principali Stati esteri e che le prestazioni in capitale della previdenza di diritto privato sono imponibili nello Stato di domicilio, si può partire dall'idea che numerosi beneficiari non chiedono il rimborso dell'IF. Questo è forse dovuto all'aliquota d'imposizione inferiore per queste prestazioni rispetto al Paese di domicilio. Occorre tuttavia rilevare che dal 1° giugno 2007 il fatto di stabilirsi in un Paese dell'UE/AELS prima dell'età di pensionamento non dà più diritto al pagamento in contanti delle prestazioni del 2° pilastro. I proventi dell'IF sulle prestazioni di previdenza dovrebbe pertanto diminuire fortemente. Inoltre nel 2005 la Germania ha parzialmente colmato l'attuale lacuna legale (nessuna imposizione delle prestazioni in capitale della previdenza di origine svizzera).

La colonna "IF tot. sulle prestazioni di previdenza" il cui tot. ammonta a 82,112 mio. di franchi è determinante sotto il profilo statistico. A causa delle diverse prassi contabili dei Cantoni, tale importo è tuttavia sempre impreciso. Rappresenta l'importo che potrebbe essere ridistribuito secondo l'iniziativa parl. Robbiani e comprende le imposte dei Comuni, dei Cantoni e della Confederazione.

Commenti:

Argovia Appenzello int. nessuna indicaz.

Appenzello est.

9'318.45 Berna 5'773'465.50 Basilea Città 382'055.80 Basilea Camp.

1'738'150.75 Friburgo 489'218.15 Ginevra 3'479'684.10 Glarona 3'609.60 Grigioni nessuna indicaz.

Giura 66'380.30 Lucerna 347'558.10 Neuchâtel 283'844.05 Nidvaldo 4'734.50 Obvaldo 7'385.50 San Gallo 203'922.45 Sciaffusa 62'349.00 Soletta 66'234.60 Svitto 6'778.15 Turgovia 240'656.10 Ticino 203'952.00 Uri 9'213.00 Vaud nessuna indicaz.

Vallese 75'480.35 Zugo 206'078.31 Zurigo 2'475'571.30 Total 16'379'596.66

Cantone

Proventi dell'IF sulle prestazioni di previdenza e i redditi sostitutivi per il 2004