Ordinanza sugli impianti di telecomunicazione (OIT)

Norme tecniche per gli impianti di telecomunicazione

Giusta l'articolo 31 capoverso 2 lettera a della legge del 30 aprile 19971 sulle telecomunicazioni (LTC) e l'articolo 4 capoverso 2 dell'ordinanza del 14 giugno 20022 sugli impianti di telecomunicazione (OIT), l'Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM) ha definito le norme tecniche per gli impianti di telecomunicazione il cui rispetto fa presumere la conformità alle esigenze fondamentali dell'articolo 7 capoverso 1 lettera b, capoverso 3 o 4 lettere a, b, c, d, e o f OIT (vedi allegato).

Si tratta di norme europee armonizzate che sono state emanate dal Comitato europeo di normalizzazione (CEN), dal Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica (CENELEC) oppure dall'Istituto europeo di standardizzazione delle telecomunicazioni (ETSI).

Le liste dei titoli delle norme tecniche definite dall'UFCOM come pure i testi di queste norme possono essere ordinati presso il Centro svizzero d'informazione sulle regole tecniche (Switec), Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur (tel. 052 254 54 54, fax 052 254 54 74) e asut, Laupenstrasse 18a, 3001 Berna (tel. 031 560 66 66, fax 031 560 66 67).

I testi della Comunicazione della Commissione e della Direttiva possono essere ottenuti presso l'Ufficio federale delle comunicazioni, Rue de l'Avenir 44, Casella postale, 2502 Bienne (tel. 032 327 58 44, fax 032 327 55 58, e-mail: faa@bakom.admin.ch o sul suo sito internet www.ufcom.ch.

20 marzo 2007

Ufficio federale delle comunicazioni: Martin Dumermuth

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RS 784.10 RS 784.101.2

1764

2007-0572

Norme tecniche il cui rispetto fa presumere la conformità alle esigenze fondamentali dell'articolo 7 OIT Norme tecniche che figurano nella Comunicazione 2006/C314/043 della Commissione nell'ambito dell'applicazione della direttiva del Consiglio 1999/5/CE4 il cui rispetto fa presumere la conformità alle esigenze fondamentali dell'articolo 7 conformemente alla seguente tabella di equivalenza: Esigenza fondamentale OIT

Esigenza fondamentale direttiva 1999/5/CE

art. 7 cpv. 1 lett. b art. 7 cpv. 3 art. 7 cpv. 4 lett. a art. 7 cpv. 4 lett. b art. 7 cpv. 4 lett. c art. 7 cpv. 4 lett. d art. 7 cpv. 4 lett. e art. 7 cpv. 4 lett. f

art. 3.1.b art. 3.2 art. 3.3.a art. 3.3.b art. 3.3.c art. 3.3.d art. 3.3.e art. 3.3.f

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GU n. C314/8 del 21.12.2006.

Direttiva 1999/5/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 1999 riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento della loro conformità, GU n. L91/10 del 7.4.1999.

1765

Abbonamento al Foglio federale e alla Raccolta ufficiale

Il prezzo dell'abbonamento annuo al Foglio federale, inclusa la Raccolta ufficiale delle leggi federali, è di 295.­ franchi, IVA del 2,4 per cento inclusa, compreso l'invio franco di porto su tutto il territorio svizzero. I raccoglitori sono fatturati a un importo forfettario di 135.20 franchi. L'abbonamento può essere però concluso anche senza raccoglitori.

L'abbonamento inizia il 1° gennaio e può essere disdetto di volta in volta per fine anno.

Il Foglio federale pubblica segnatamente i messaggi e i rapporti del Consiglio federale all'Assemblea federale, compresi i disegni di legge e di decreti federali, i testi sottoposti a referendum, le circolari del Consiglio federale, le comunicazioni del Consiglio federale, dei Dipartimenti e di altre amministrazioni della Confederazione ecc.

Il Foglio federale reca quale allegato la Raccolta ufficiale delle leggi federali (leggi e ordinanze federali, decreti federali, regolamenti, trattati conclusi con l'estero, ecc.).

Ci si può abbonare anche al solo Foglio federale (senza la Raccolta ufficiale delle leggi federali). In tal caso il prezzo dell'abbonamento è di 150.­ franchi l'anno (IVA del 2,4 per cento inclusa) oltre all'eventuale fatturazione supplementare dell'importo forfettario di 83.20 franchi relativo ai raccoglitori.

Il prezzo dell'abbonamento alla sola Raccolta ufficiale delle leggi federali ammonta a 145.­ franchi l'anno (IVA del 2,4 per cento inclusa) oltre all'eventuale fatturazione supplementare dell'importo forfettario di 52.­ franchi relativo ai raccoglitori.

Ci si può abbonare al Foglio federale completo, al solo Foglio federale oppure unicamente alla Raccolta ufficiale delle leggi federali, presso presso l'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica, vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna, Fax: 031 325 50 58 o e-mail: verkauf.gesetze@bbl.admin.ch. Presso questo indirizzo ci si può parimenti procurare gli estratti dei singoli testi legali, come anche dei loro progetti.

Eventuali reclami concernenti la spedizione devono essere indirizzati al competente ufficio postale o all'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica, 3003 Berna.

20 marzo 2007

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Cancelleria federale