Decisione concernente l'apparecchio automatico da gioco CHERRY POT versione 1.0 La Commissione federale delle case da gioco ha deciso in data 22 febbraio 2007: 1.

In accoglimento dell'istanza del 7 novembre 2006, l'apparecchio automatico da gioco CHERRY POT versione 1.0 è qualificato quale apparecchio automatico per i giochi di destrezza ai sensi dell'articolo 3 capoverso 3 LCG.

2.

L'installazione e l'esercizio dell'apparecchio automatico da gioco CHERRY POT versione 1.0 è autorizzata, fatti salvi altri oneri e altre disposizioni legali.

3.

Ogni modifica dell'apparecchio, prima che sia messo in funzione, necessita dell'esame e dell'autorizzazione da parte della Commissione federale delle case da gioco.

4.

Le spese procedurali, pari a 4100 franchi, sono imputate a Matthias C.

Schaufelberger (art. 112 segg. OCG). L'importo deve essere versato entro 30 giorni dalla data in cui la presente decisione è cresciuta in giudicato. La fattura corrispondente è inviata separatamente.

5.

Notifica e pubblicazione: A. Matthias C. Schaufelberger, Riedwiesstrasse 15, 8962 Bergdietikon B. Cantoni, con documentazione fotografica C. Foglio federale

6.

Al ricorso contro la presente decisione è tolto l'effetto sospensivo di cui all'articolo 55 PA.

Contro la presente decisione può essere interposto ricorso entro 30 giorni dalla notifica della presente presso il Tribunale federale amministrativo, casella postale, 3000 Berna 14.

13 marzo 2007

Commissione federale delle case da gioco: Il presidente, Benno Schneider

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2007-0529