Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro nel ramo svizzero della tecnica della costruzione Modifica del 21 maggio 2007 Il Consiglio federale svizzero decreta: I Le disposizioni modificate qui di seguito, menzionate nel contratto collettivo di lavoro del ramo svizzero della tecnica della costruzione (CCL), allegato ai decreti del Consiglio federale del 5 agosto 2004 e del 1° marzo 20051, sono dichiarate d'obbligatorietà generale2: Appendice 10 Salari minimi (Art. 39 CCL) (invariato) Adeguamento salariale Indennità per lavoro fuori sede (Art. 44 CCL) (invariato) Indennità per l'utilizzo di un veicolo privato (Art. 45 CCL) (invariato) II I datori di lavoro che hanno concesso, a decorrere dal 1° gennaio 2007, un aumento generale del salario possono computarlo sull'aumento salariale conformemente all'appendice 10 del contratto collettivo di lavoro.

III Il presente decreto entro in vigore il 1° luglio 2007 ed è valido sino al 30 giugno 2008.

21 maggio 2007

In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

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FF 2004 4149­4150, 2005 2017­2018 Estratti delle disposizioni di obbligatorietà generale possono essere chiesti all'UFCL, Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna.

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Contratto collettivo di lavoro nel ramo svizzero della tecnica della costruzione. DCF

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