Termine di referendum: 11 ottobre 2007

Legge federale sull'Assemblea federale (Legge sul Parlamento, LParl) (Programma di legislatura) Modifica del 22 giugno 2007 L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale del 3 novembre 20051; visto il parere del Consiglio federale del 1o febbraio 20062, decreta: I La legge del 13 dicembre 20023 sul Parlamento è modificata come segue: Art. 74 cpv. 3 L'entrata in materia è obbligatoria se si tratta di iniziative popolari, preventivi, rapporti di gestione, consuntivi, reclami sollevati contro trattati intercantonali o contro trattati conclusi dai Cantoni con l'estero, conferimento della garanzia a costituzioni cantonali e programma di legislatura.

3

Art. 94a

Appianamento delle divergenze in materia di programma di legislatura

Per il decreto federale sul programma di legislatura si fa capo alla conferenza di conciliazione qualora sussistano divergenze dopo la prima deliberazione nelle due Camere.

1

La conferenza di conciliazione presenta una proposta di conciliazione riguardo a ogni divergenza. Su ogni proposta si vota separatamente.

2

3

1 2 3

Se una proposta è respinta, la relativa disposizione è stralciata.

FF 2006 1715 FF 2006 1735 RS 171.10

2005-2913

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Legge sul Parlamento

Art. 144 cpv. 3 3 Il rapporto di gestione del Consiglio federale informa sui punti salienti dell'attività governativa nell'anno considerato. Informa altresì sul conseguimento degli obiettivi determinanti nell'anno in questione, sull'attuazione del programma di legislatura e del programma legislativo, nonché sullo stato degli indicatori rilevanti ai fini della valutazione generale della situazione e ai fini della verifica del conseguimento degli obiettivi. Eventuali deroghe, nonché progetti non pianificati devono essere motivati.

Art. 146

Programma di legislatura

All'inizio della legislatura, il Consiglio federale sottopone all'Assemblea federale un messaggio sul programma di legislatura, con relativo disegno di decreto federale semplice.

1

Il decreto federale semplice definisce gli indirizzi politici e gli obiettivi del programma di legislatura e indica per ciascuno di essi i previsti atti legislativi dell'Assemblea federale e altri provvedimenti necessari per conseguirli.

2

Nel messaggio sul programma di legislatura sono specificati gli indicatori che consentono di verificare il conseguimento degli obiettivi. Il messaggio contiene altresì un'analisi della situazione in base a tali indicatori. Fornisce inoltre un compendio di tutti i disegni di atti legislativi che il Consiglio federale prevede di sottoporre all'Assemblea federale nel corso della legislatura (programma legislativo).

3

Nel messaggio è illustrato anche il piano finanziario di legislatura. Questo stabilisce il fabbisogno finanziario per la legislatura e mostra in che modo si prevede di coprirlo. Gli obiettivi e i provvedimenti del programma di legislatura e il piano finanziario di legislatura sono coordinati quanto a materia e durata.

4

Art. 147

Trattazione del programma di legislatura

Le due Camere deliberano sul programma di legislatura in due sessioni consecutive.

1

2

I regolamenti delle Camere possono prevedere che: a.

nel trattare il programma di legislatura, la Camera deliberi soltanto sulle proposte, unanimi o di maggioranza e di minoranza, della commissione incaricata dell'esame preliminare; e

b.

le altre proposte debbano essere presentate a tale commissione prima che questa inizi la deliberazione di dettaglio sul decreto federale.

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Legge sul Parlamento

II 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

Essa entra in vigore il primo giorno del secondo mese dopo la scadenza del termine inutilizzato di referendum o il primo giorno del quarto mese dopo che sia stata accettata in votazione popolare.

2

Consiglio nazionale, 22 giugno 2007

Consiglio degli Stati, 22 giugno 2007

La presidente: Christine Egerszegi-Obrist Il segretario: Ueli Anliker

Il presidente: Peter Bieri Il segretario: Christoph Lanz

Data di pubblicazione: 3 luglio 20074 Termine di referendum: 11 ottobre 2007

4

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Legge sul Parlamento

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