Decreto federale I concernente il preventivo per il 2007 del 12 dicembre 2006
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 126 e 167 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 23 agosto 20062, decreta: Art. 1
Conto economico
È approvato il preventivo del conto economico della Confederazione Svizzera per l'anno 2007.
1
2
Il conto economico chiude con: franchi
a.
spese di
55 294 003 942
b.
ricavi di
55 869 546 537
c.
un'eccedenza di ricavi di
Art. 2
575 542 595
Settore degli investimenti
Le uscite per investimenti e le entrate per investimenti della Confederazione Svizzera per l'anno 2007 sono preventivate come segue in quanto elementi del conto di finanziamento: franchi
a.
uscite per investimenti di
b.
entrate per investimenti di
Art. 3 1
217 702 100
Trasferimenti di crediti
Il Consiglio federale è autorizzato a effettuare trasferimenti: a.
1 2
6 493 364 000
tra i crediti di investimento e i crediti di spesa all'interno dei preventivi globali di singole unità amministrative GEMAP. I trasferimenti di crediti non devono superare il 5 per cento del credito di spesa autorizzato, né l'importo di 5 milioni di franchi;
RS 101 Non pubblicato nel FF.
2007-0185
1081
Preventivo per il 2007. DF I
b.
tra il credito di investimento dell'UFCL per provvedimenti edilizi nel settore dei PF e il credito di spesa per l'esercizio del settore dei PF. I trasferimenti di crediti non devono superare il 10 per cento del credito di investimento autorizzato;
c.
tra il credito delle spese per il personale e il credito delle spese di consulenza all'interno delle unità amministrative dell'Amministrazione federale centrale. I trasferimenti di crediti non devono superare il 5 per cento del credito autorizzato per spese per il personale, né l'importo di 5 milioni di franchi.
Il Dipartimento federale delle finanze (Ufficio federale del personale) è autorizzato, d'intesa con i servizi interessati, a effettuare trasferimenti tra crediti per spese per il personale dei dipartimenti e della Cancelleria federale.
2
I dipartimenti sono autorizzati a effettuare trasferimenti tra i crediti per spese per il personale delle unità amministrative dell'Amministrazione federale centrale loro subordinate.
3
Art. 4
Blocco dei crediti
Le spese e le uscite per investimenti (crediti a preventivo) autorizzate ai sensi degli articoli 1 e 2 sono bloccate nella misura di complessivi 134 018 568 franchi in virtù dell'articolo 1 capoverso 1 della legge del 13 dicembre 20023 sul blocco dei crediti.
1
2
I dettagli del blocco dei crediti sono disciplinati nell'allegato 1.
Art. 5
Uscite ed entrate
Sulla base del preventivo del conto economico e degli investimenti preventivati sono approvati per l'anno 2007 nel quadro del conto di finanziamento:
1
franchi
a.
uscite complessive di
55 241 037 988
b.
entrate complessive di
56 011 007 819
Le uscite complessive sono ridotte in funzione dei crediti parziali bloccati ai sensi dell'articolo 4.
2
Art. 6
Freno all'indebitamento
1 In virtù dell'articolo 126 capoverso 2 della Costituzione federale (Cost.) il preventivo è basato su un importo massimo di uscite complessive di 55 506 908 749 franchi.
Art. 7
Valori di pianificazione di gruppi di prodotti di unità GEMAP
I costi e i ricavi dei gruppi di prodotti di unità GEMAP elencati nell'allegato 2 sono stabiliti conformemente all'articolo 42 capoverso 2 della legge sulle finanze della Confederazione.
3
RS 611.1
1082
Preventivo per il 2007. DF I
Art. 8
Crediti di impegno sottoposti al freno all'indebitamento
Sono autorizzati i seguenti crediti di impegno secondo elenchi speciali: franchi
a.
difesa nazionale
b.
costruzioni PF
101 600 000
c.
credito annuo di assegnazione per contributi della Confederazione e mutui
496 402 000
d.
rischio di guerra in voli speciali a titolo umanitario e diplomatico, per intervento
300 000 000
e.
pandemia, acquisto di vaccini
186 235 000
Art. 9
1 083 995 000
Crediti d'impegno non sottoposti al freno all'indebitamento
Sono autorizzati i seguenti crediti di impegno secondo elenchi speciali: franchi
a.
relazioni con l'estero Cooperazione internazionale
b.
difesa nazionale
c.
costruzioni PF
d.
previdenza sociale
10 000 000
e.
credito annuo di assegnazione per contributi della Confederazione e mutui
68 310 000
Art. 10 1
3 000 000 28 000 000 139 160 000
Trasferimenti di crediti nel programma edilizio 2007 del settore dei PF
Il Consiglio federale è autorizzato a effettuare trasferimenti: a.
tra i tre crediti complessivi e il credito quadro per il programma edilizio 2007 del settore dei PF, ai sensi degli articoli 8 lettera b e 9 lettera c;
b.
all'interno dei tre crediti complessivi ai sensi della lettera a.
I trasferimenti di crediti non possono superare il due per cento del rispettivo credito più basso.
2
Art. 11
Disposizione finale
Il presente decreto non sottostà a referendum.
Consiglio nazionale, 7 dicembre 2006
Consiglio degli Stati, 12 dicembre 2006
La presidente: Christine Egerszegi-Obrist Il segretario: Ueli Anliker
Il presidente: Peter Bieri La segretaria: Elisabeth Barben
1083
Preventivo per il 2007. DF I
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