Decreto federale concernente un credito quadro per la continuazione della cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est e della CSI

Disegno

(IV credito quadro) del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 167 della Costituzione federale1; visto l'articolo 10 della legge federale del 24 marzo 20062 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est; visto il messaggio del Consiglio federale del 15 dicembre 20063, decreta: Art. 1 Per il sostegno ad azioni in favore del processo di trasformazione in atto negli Stati dell'Europa dell'Est e della CSI (Comunitā degli Stati Indipendenti) č stanziato un credito quadro di 650 milioni di franchi per un periodo minimo di quattro anni.

1

Il credito quadro č liberato soltanto dopo esaurimento del credito quadro precedente, presumibilmente il 1° luglio 2007.

2

Art. 2 Gli effettivi attuali di personale degli uffici di cooperazione, della DSC (DFAE) e della SECO (DFE) sono ridotti di 12 posti, passando da 91 a 79, in seguito alla cessazione dei programmi per la Russia, la Bulgaria e la Romania e alla riduzione di altri programmi. I mezzi del credito quadro servono a finanziare la continuazione degli altri rapporti di lavoro e i costi del personale necessario per attivitā che hanno un legame diretto con la continuazione della cooperazione tecnica e degli aiuti finanziari in favore del processo di trasformazione negli Stati dell'Europa dell'Est e della CSI. I posti sono limitati alla durata dell'attuazione delle misure finanziate mediante il credito quadro. I costi complessivi del personale non possono superare 57 milioni di franchi.

Art. 3 Il presente decreto non sottostā al referendum.

1 2 3

RS 101 FF 2006 3273 FF 2007 521

2005-2795

591

Credito quadro per la continuazione della cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est e della CSI. DF

592