Termine di referendum: 24 gennaio 2008

Legge federale sulla ricerca (Legge sulla ricerca, LR) Modifica del 5 ottobre 2007 L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 24 gennaio 20071, decreta: I La legge del 7 ottobre 19832 sulla ricerca è modificata come segue: Art. 5 lett. a e b Sono organi della ricerca: a.

le istituzioni di promovimento della ricerca: 1. il Fondo nazionale svizzero per le ricerche scientifiche (Fondo nazionale svizzero, FNS); 2. l'Associazione delle Accademie svizzere delle scienze comprendente: ­ l'Accademia svizzera di scienze naturali (ASSN), ­ l'Accademia svizzera delle scienze umane e sociali (ASSU), ­ l'Accademia svizzera delle scienze mediche (ASSM), ­ l'Accademia svizzera delle scienze tecniche (ASST);

b.

gli organi incaricati della ricerca universitaria: 1. i Politecnici federali e gli istituti di ricerca del settore dei PF; 2. le università e le istituzioni universitarie che hanno diritto a un sussidio secondo la legge dell'8 ottobre 19993 sull'aiuto alle università; 3. le scuole universitarie professionali che hanno diritto a un sussidio secondo la legge federale del 6 ottobre 19954 sulle scuole universitarie professionali;

Art. 5a cpv. 4 Abrogato 1 2 3 4

FF 2007 1131 RS 420.1 RS 414.20 RS 414.71

2006-2848

6315

Legge sulla ricerca

Art. 6 cpv. 1 La Confederazione promuove la ricerca secondo la presente legge come pure secondo le leggi speciali, mediante:

1

a.

l'esercizio dei Politecnici federali e degli istituti di ricerca del settore dei PF;

b.

sussidi secondo la legge dell'8 ottobre 19995 sull'aiuto alle università;

c.

sussidi secondo la legge del 6 ottobre 19956 sulle scuole universitarie professionali;

d.

contributi a istituzioni di promovimento della ricerca;

e.

contributi diretti e altre misure dell'Amministrazione federale.

Art. 7 cpv. 3 e 4 Le istituzioni di promovimento della ricerca accordano particolare importanza al consolidamento della ricerca scientifica, nonché al trasferimento del sapere e della tecnologia da parte degli organi della ricerca universitaria.

3

4

Promuovono la ricerca presso istituzioni private soltanto alle seguenti condizioni: a.

l'istituzione non ha scopo di lucro;

b.

l'indipendenza scientifica delle persone incaricate della ricerca è garantita;

c.

la ricerca serve alla formazione e al perfezionamento delle nuove leve scientifiche;

d.

i risultati sono resi disponibili al pubblico scientifico.

Art. 8

Fondo nazionale svizzero

Il Fondo nazionale svizzero impiega i contributi concessigli dalla Confederazione segnatamente per: 1

a.

sostenere progetti di ricerca;

b.

promuovere le nuove leve scientifiche;

c.

sostenere le infrastrutture della ricerca che servono allo sviluppo di settori di specializzazione in Svizzera e non rientrano nella sfera di competenza degli organi della ricerca universitaria;

d.

promuovere la cooperazione scientifica internazionale.

Il Fondo nazionale svizzero realizza i programmi di ricerca orientata decisi dal Consiglio federale, segnatamente i programmi di ricerca nazionali e i poli di ricerca nazionali, e partecipa alle relative procedure decisionali.

2

5 6

RS 414.20 RS 414.71

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Legge sulla ricerca

Esso promuove e sorveglia con misure adeguate l'applicazione dei risultati della ricerca ottenuti con il suo sostegno, tra l'altro coordinando i suoi programmi di ricerca orientata con misure promozionali della Commissione per la tecnologia e l'innovazione e procedendo a una verifica dei risultati.

3

Per garantire la continuità delle sue attività di promozione della ricerca, può impiegare una parte dei contributi della Confederazione per costituire un capitale proprio sotto forma di riserve. Nell'esercizio annuale il totale delle riserve non deve eccedere il 10 per cento del contributo federale annuo.

4

Nell'ambito delle sue attività promozionali il Fondo nazionale svizzero può concedere contributi per compensare i costi indiretti di ricerca (overhead) sostenuti dagli organi della ricerca universitaria e da altre istituzioni di ricerca sostenute con mezzi pubblici.

5

Art. 9

Accademie svizzere delle scienze

Le Accademie svizzere delle scienze impiegano i contributi accordati dalla Confederazione segnatamente per i seguenti scopi:

1

a.

assicurano e promuovono l'individuazione precoce di tematiche rilevanti dal profilo sociale nel settore della formazione, della ricerca e della tecnologia;

b.

si adoperano affinché chi acquisisce o applica le conoscenze scientifiche sia consapevole della propria responsabilità etica e si comporti di conseguenza;

c.

contribuiscono in modo sostanziale al dialogo tra la scienza e la società al fine di promuovere la comprensione reciproca, segnatamente mediante studi per valutare le conseguenze delle scelte tecnologiche e mediante adeguate manifestazioni informative e aperte al dialogo con il pubblico.

Le Accademie svizzere delle scienze coordinano le loro attività promozionali nell'ambito dell'Associazione delle Accademie svizzere delle scienze e garantiscono la cooperazione, segnatamente con gli organi della ricerca universitaria.

2

Esse promuovono la cooperazione tra scienziati ed esperti in seno a società specializzate, a commissioni e ad altre forme organizzative adeguate quali gruppi di lavoro, piattaforme e forum e si servono di tale cooperazione per adempiere i compiti di cui al capoverso 1.

3

Il Dipartimento federale dell'interno conclude con l'Associazione delle Accademie svizzere delle scienze una convenzione sulle prestazioni. Può incaricare le Accademie svizzere delle scienze di effettuare valutazioni, dirigere progetti scientifici o svolgere altri incarichi speciali nell'ambito dei compiti di cui al capoverso 1.

4

Art. 11a

Buona prassi scientifica e sanzioni

Le istituzioni di promovimento della ricerca vigilano affinché la ricerca da loro promossa sia eseguita secondo le regole della buona prassi scientifica.

1

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Legge sulla ricerca

Nei loro regolamenti possono prevedere sanzioni di diritto amministrativo per le infrazioni alla buona prassi scientifica in relazione all'acquisizione o all'impiego dei loro contributi. Rientrano segnatamente nelle sanzioni di diritto amministrativo e possono essere applicate singolarmente o cumulativamente le seguenti misure:

2

a.

l'avvertimento scritto;

b.

l'ammonizione scritta;

c.

la riduzione, il blocco o la restituzione dei contributi;

d.

l'esclusione temporanea da altre procedure di domanda di contributi.

3 I reati di cui agli articoli 37 e 38 della legge del 5 ottobre 19907 sui sussidi sono perseguiti conformemente alle disposizioni della legge federale del 22 marzo 19748 sul diritto penale amministrativo dalla Segreteria di Stato per la formazione e la ricerca e, nei casi di competenza della Commissione per la tecnologia e l'innovazione, dall'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia.

Art. 13 cpv. 2­4 2

Nella procedura di ricorso, il richiedente può far valere: a.

la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento;

b.

l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti.

I nomi dei relatori e dei periti scientifici possono essere comunicati al ricorrente soltanto con il loro consenso.

3

Per il rimanente, la procedura di ricorso è retta dalla disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale.

4

Art. 16 cpv. 3 lett. d, nonché 7 3

Il Consiglio federale può, nel quadro dei crediti stanziati: d.

assegnare contributi agli organi della ricerca universitaria per la cooperazione scientifica bilaterale o multilaterale nell'ambito della ricerca; a tale riguardo, può esigere che le istituzioni beneficiarie forniscano prestazioni nell'interesse della politica estera scientifica della Svizzera.

Il Consiglio federale può delegare a un dipartimento le competenze di cui ai capoversi 2 e 3 lettere b­d.

7

7 8

RS 616.1 RS 313.0

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Legge sulla ricerca

II 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 5 ottobre 2007

Consiglio nazionale, 5 ottobre 2007

Il presidente: Peter Bieri Il segretario: Christoph Lanz

La presidente: Christine Egerszegi-Obrist Il segretario: Ueli Anliker

Data di pubblicazione: 16 ottobre 20079 Termine di referendum: 24 gennaio 2008

9

FF 2007 6315

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Legge sulla ricerca

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