Decreto federale Disegno che approva e traspone nel diritto svizzero il Protocollo facoltativo alla Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del ...
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale dell'8 dicembre 20062, decreta: Art. 1 Il Protocollo facoltativo del 18 dicembre 2002 alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti è approvato.
1
2
Il Consiglio federale è autorizzato a ratificarlo.
Art. 2 La seguente legge federale è adottata:
Legge federale sulla Commissione per la prevenzione della tortura del ...
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 54 capoverso 1 della Costituzione federale3; in esecuzione del Protocollo facoltativo del 18 dicembre 20024 alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti; visto il messaggio del Consiglio federale dell'8 dicembre 20065, decreta:
1 2 3 4 5
RS 101 FF 2007 259 RS 101 RS ...; RU ... (FF 2007 281) FF 2007 259
2006-0830
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Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero del Protocollo facoltativo alla Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti. DF
Art. 1
Oggetto
La Confederazione istituisce una Commissione per la prevenzione della tortura (Commissione).
1
La Commissione vigila sul rispetto degli obblighi che incombono alla Svizzera in virtù della Convenzione del 10 dicembre 19846 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti.
2
Art. 2
Compiti
La Commissione ha i seguenti compiti: a.
esamina periodicamente la situazione delle persone private della libertà e ispeziona periodicamente tutti i luoghi in cui queste si trovano o potrebbero trovarsi;
b.
rivolge raccomandazioni alle competenti autorità al fine di: 1. migliorare il trattamento e la situazione delle persone private della libertà; 2. prevenire la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti;
c.
presenta proposte e osservazioni riguardo ad atti normativi vigenti o in elaborazione;
d.
presenta un rapporto annuale sulla propria attività; tale rapporto è accessibile al pubblico;
e.
intrattiene contatti con il Sottocomitato per la prevenzione e con il Comitato europeo per la prevenzione della tortura, trasmette loro informazioni e coordina le proprie attività con le loro.
Art. 3
Privazione della libertà
Ai sensi della presente legge, per privazione della libertà s'intende sia qualsiasi forma di detenzione o d'incarcerazione, sia il collocamento di una persona in uno stabilimento di sorveglianza pubblico o privato dal quale non può uscire liberamente, per ordine di un'autorità, su istigazione della stessa o con il suo consenso.
Art. 4
Statuto
1
La Commissione adempie i suoi compiti in piena indipendenza.
2
I suoi membri esercitano personalmente la loro funzione.
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RS 0.105
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Art. 5 1
Composizione
La Commissione si compone di dodici membri.
È composta di specialisti provvisti delle necessarie competenze professionali e personali, segnatamente in campo medico, psichiatrico, giuridico o interculturale oppure nel campo della privazione della libertà o delle visite ai luoghi di detenzione.
2
3
I due sessi e le regioni linguistiche vi sono equamente rappresentati.
Art. 6
Proposta, nomina e durata del mandato
Il Consiglio federale nomina i membri della Commissione su proposta del Dipartimento federale di giustizia e polizia e del Dipartimento federale degli affari esteri.
1
Le organizzazioni non governative possono proporre candidati al Dipartimento federale di giustizia e polizia e al Dipartimento federale degli affari esteri.
2
I membri della Commissione durano in carica quattro anni. Sono rieleggibili due volte al massimo.
3
Art. 7 1
Costituzione e funzionamento
La commissione si costituisce da sé.
Adotta un regolamento che definisce la sua organizzazione e i suoi metodi di lavoro.
2
3
Nei limiti del suo preventivo, può far capo a periti o interpreti.
Art. 8
Attribuzioni
La Commissione ha accesso alle informazioni di cui necessita per l'adempimento dei suoi compiti, segnatamente:
1
a
il numero, l'identità e il luogo in cui si trovano le persone private della libertà;
b.
il numero e l'ubicazione dei luoghi di detenzione;
c.
il trattamento delle persone detenute e le relative condizioni di detenzione;
Essa ha accesso a tutti i luoghi di detenzione e alle relative installazioni e attrezzature. Può visitare questi luoghi senza preavviso.
2
3 Può intrattenersi in privato e senza testimoni, se necessario per il tramite di un interprete, con ogni persona privata della libertà e con qualsiasi altra persona che possa fornire informazioni utili.
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Art. 9
Incombenze delle autorità
Il Consiglio federale provvede a pubblicare e a diffondere il rapporto d'attività annuale della Commissione.
1
2 Le autorità competenti esaminano le raccomandazioni loro rivolte dalla Commissione e si pronunciano sulla loro eventuale attuazione.
Art. 10
Protezione dei dati
La Commissione è autorizzata a trattare dati personali degni di particolare protezione e altri dati personali conformemente alle disposizioni della legge federale del 19 giugno 19927 sulla protezione dei dati, a condizione che siano necessari all'adempimento dei suoi compiti e riguardino la situazione delle persone private della libertà o vi siano correlati.
1
Nessun dato personale può essere comunicato senza il consenso esplicito dell'interessato.
2
Art. 11
Segreto d'ufficio e segreto professionale
I membri della Commissione e le persone cui essa fa capo sono vincolati dal segreto d'ufficio conformemente all'articolo 320 del Codice penale8.
1
La Commissione può svincolare i suoi membri e le persone cui fa capo dal segreto d'ufficio o, se del caso, dal segreto professionale di cui all'articolo 321 del Codice penale per quanto attiene ai segreti loro confidati o appresi nell'adempimento delle loro funzioni. In casi urgenti, decide il presidente della Commissione.
2
Art. 12
Finanziamento
La Confederazione mette a disposizione le risorse di cui la Commissione necessita per svolgere il suo lavoro.
1
2
I membri della Commissione hanno diritto al rimborso delle spese sostenute.
3
Il Consiglio federale disciplina il diritto all'indennizzo.
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RS 235.1 RS 311.0
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Art. 13
Disposizione transitoria
Il Consiglio federale designa il primo presidente della Commissione.
Art. 3 Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 e 141a cpv. 2 Cost.).
1
Il Consiglio federale determina l'entrata in vigore della legge federale di cui all'articolo 2.
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