Decreto del Consiglio federale che conferisce l'obbligatorietà generale al Fondo per la formazione professionale della Fédération romande des maîtres plâtriers-peintres del 4 settembre 2007

Il Consiglio federale svizzero, visto l'articolo 60 capoverso 3 della legge federale del 13 dicembre 20021 sulla formazione professionale (LFPr), decreta: Art. 1 È conferita l'obbligatorietà generale al Fondo per la formazione professionale della Fédération romande des maîtres plâtriers-peintres (FRMPP) conformemente al regolamento del 20 gennaio 20072.

Art. 2 Mediante il Fondo per la formazione professionale vengono finanziate prestazioni che la FRMPP fornisce per la formazione professionale di base, la formazione professionale superiore e la formazione professionale continua.

1

2

1 2

Si tratta concretamente di: a.

prestazioni di base: ­ sviluppo di un sistema di formazione professionale di base, ­ promozione di nuove leve, ­ reclutamento di nuove leve, ­ orientamento professionale, ­ sviluppo e mantenimento di ordinanze in materia di formazione e di regolamenti d'esame, ­ partecipazione a concorsi professionali;

b.

formazione professionale di base: ­ preparazione degli esami e unificazione delle procedure di qualificazione nella Svizzera romanda;

c.

formazione professionale superiore e formazione professionale continua: ­ corsi di preparazione agli esami di caposquadra, capomastro e maestria, ­ assunzione dei costi degli esami summenzionati, ­ assunzione dei costi degli altri corsi di perfezionamento professionale.

RS 412.10 Il testo del presente Reg. è pubblicato nel FUSC n. 184 del 24 sett. 2007.

2007-1546

5959

Conferimento dell'obbligatorietà generale al Fondo per la formazione professionale della FRMPP. DCF

Art. 3 L'obbligatorietà generale vale per il settore delle aziende di pittura e di gessatura dei Cantoni di Friburgo, Ginevra, Neuchâtel, Vallese e Vaud.

1

Essa si applica a tutte le aziende che presentano relazioni di lavoro tipiche del ramo con persone che esercitano professioni curate dalla FRMPP.

2

Art. 4 Ogni azienda che presenta relazioni di lavoro tipiche del ramo di cui all'articolo 3 capoverso 2 è tenuta a versare la sua quota al Fondo per la formazione professionale.

1

Le quote da versare al Fondo si compongono, per le aziende con personale, di una quota ottenuta mediante un prelievo dalla massa salariale AVS del personale aziendale di cui all'articolo 3 capoverso 2 e, per le imprese individuali, di una quota aziendale fissa.

2

3

Si applicano le aliquote seguenti: a.

quota annuale per le aziende con personale:

0,05 %

b.

quota annuale per le imprese individuali:

fr. 150.­

Art. 5 Occorre rendere conto dell'incasso e dell'utilizzo delle quote conformemente all'articolo 60 LFPr e all'articolo 68 dell'ordinanza del 19 novembre 20033 sulla formazione professionale.

Art. 6 1

Il presente decreto entra in vigore il 1° ottobre 2007.

2

L'obbligatorietà generale è conferita per una durata indeterminata.

Essa può essere revocata dall'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia.

3

4 settembre 2007

In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

3

RS 412.101

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