Decreto federale che approva l'aliquota della tassa CO2 sui combustibili del 20 marzo 2007

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 7 capoverso 4 della legge dell'8 ottobre 19991 sul CO2; visto il messaggio del Consiglio federale del 22 giugno 20052, decreta: Art. 1 L'aliquota della tassa secondo l'articolo 3 dell'ordinanza del 22 giugno 20053 sul CO2 č approvata a condizione che venga fissata come segue: a.

dal 1° gennaio 2008, a 12 franchi per tonnellata di CO2 se le emissioni di CO2 provenienti da combustibili fossili hanno superato, secondo la statistica sul CO2 condotta dall'Ufficio federale dell'ambiente nel 2006, il 94 per cento delle emissioni del 1990;

b.

dal 1° gennaio 2009, a 24 franchi per tonnellata di CO2 se le emissioni di CO2 provenienti da combustibili fossili hanno superato, secondo la statistica sul CO2 condotta dall'Ufficio federale dell'ambiente nel 2007, il 90 per cento delle emissioni del 1990;

c.

dal 1° gennaio 2010, a 36 franchi per tonnellata di CO2 se le emissioni di CO2 provenienti da combustibili fossili hanno superato, secondo la statistica sul CO2 condotta dall'Ufficio federale dell'ambiente nel 2008, l'86,5 per cento o negli anni seguenti l'85,75 per cento delle emissioni del 1990.

Art. 2 Il presente decreto non sottostā a referendum.

Consiglio nazionale, 20 marzo 2007

Consiglio degli Stati, 15 marzo 2007

La presidente: Christine Egerszegi-Obrist Il segretario: Ueli Anliker

Il presidente: Peter Bieri Il segretario: Christoph Lanz

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RS 641.71 FF 2005 4389 FF 2005 4419 (Ordinanza del 22 giugno 2005 relativa alla tassa sul CO2 in allegato al decreto federale).

2005-1410

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Approvazione dell'aliquota della tassa CO2 sui combustibili. DF

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