07.026 Messaggio concernente l'Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo del Principato del Liechtenstein relativo all'assunzione dei compiti del fondo di garanzia del Liechtenstein del 28 febbraio 2007

Onorevoli presidenti e consiglieri, con il presente messaggio vi sottoponiamo, per approvazione, il disegno di decreto federale che approva l'Accordo firmato il 19 dicembre 2006 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo del Principato del Liechtenstein relativo all'assunzione dei compiti del fondo di garanzia del Liechtenstein.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

28 febbraio 2007

In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

2007-0224

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Compendio Secondo il diritto del Liechtenstein, un fondo di garanzia per la previdenza del personale aziendale (2° pilastro) doveva essere costituito o designato al più tardi entro il 1° gennaio 2007. Visto che la previdenza professionale del Liechtenstein non raggiungeva la massa critica per la costituzione di un fondo proprio, le autorità di questo Paese hanno chiesto alla Svizzera se i loro istituti di previdenza potevano affiliarsi al fondo di garanzia LPP svizzero.

Il presente Accordo prevede che i compiti del fondo di garanzia del Liechtenstein vengano assunti interamente dal fondo di garanzia LPP svizzero. Si tratta sostanzialmente di garantire le prestazioni degli istituti di previdenza divenuti insolvibili e di fungere da Ufficio centrale del 2° pilastro. Gli istituti di previdenza del Liechtenstein sono affiliati al fondo di garanzia LPP alle stesse condizioni di quelli svizzeri.

Tuttavia, il fondo di garanzia LPP rimane sottoposto esclusivamente al diritto svizzero e alla vigilanza delle autorità svizzere. In caso di controversia in merito all'applicazione dell'Accordo, il foro competente è la sede del fondo di garanzia LPP e fa stato il diritto svizzero.

L'Accordo, applicato provvisoriamente dal 1° gennaio 2007, sottostà a referendum facoltativo.

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Messaggio 1

Punti essenziali dell'Accordo

1.1

Situazione iniziale

Nel Liechtenstein la revisione della legge sulla previdenza del personale aziendale (Gesetz über die betriebliche Personalvorsorge, BPVG; 2° pilastro) è entrata in vigore il 1° gennaio 2006. Al fine di tutelare maggiormente gli assicurati, la nuova legge obbliga gli istituti di previdenza ad assicurarsi contro i rischi d'insolvenza affiliandosi a un fondo di garanzia. Il Governo del Liechtenstein doveva costituire o designare un fondo di garanzia al più tardi entro il 1° gennaio 2007. Visto che la previdenza professionale del Liechtenstein non raggiungeva la massa critica per la costituzione di un fondo proprio, nel settembre 2005 le autorità di questo Paese hanno chiesto alla Svizzera se i loro istituti di previdenza potevano affiliarsi al fondo di garanzia LPP svizzero. Al riguardo il Liechtenstein ha ricordato in particolare le strette relazioni esistenti tra i due Paesi e le numerose analogie contenute nelle loro legislazioni nel settore della previdenza professionale.

Le relazioni tra i due Paesi nell'ambito della sicurezza sociale sono disciplinate dalla Convenzione di sicurezza sociale dell'8 marzo 19891, dalla Convenzione del 9 dicembre 19772 tra la Confederazione Svizzera, la Repubblica federale di Germania, il Principato del Liechtenstein e la Repubblica d'Austria sulla sicurezza sociale e dall'Allegato K della Convenzione del 4 gennaio 19603 istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio (AELS). Dato che i sistemi applicati da Svizzera e Liechtenstein nel settore della previdenza professionale sono simili, è stato persino convenuto di trasferire l'avere di previdenza di una persona che va a lavorare nell'altro Paese al competente istituto di previdenza di quest'ultimo4. Gli accordi summenzionati concernono principalmente il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale. Nel suo contenuto il presente Accordo non si sovrappone con quelli già esistenti.

Il Principato del Liechtenstein ha trasferito compiti pubblici ad istituti svizzeri anche in altri settori. Ad esempio, con lo scambio di note del 3 novembre 20035 tra la Svizzera e il Principato del Liechtenstein sulla copertura dei danni in caso di incidenti della circolazione stradale, l'Ufficio nazionale di assicurazione e il Fondo nazionale di garanzia della Svizzera sono stati incaricati di svolgere i compiti di analoghi
istituti del Liechtenstein. Altri esempi riguardano le telecomunicazioni, i medicamenti e l'aviazione civile.

La Svizzera e il Principato del Liechtenstein intrattengono strette e amichevoli relazioni di buon vicinato, da cui anche la Svizzera trae vantaggio nei più diversi settori.

1 2 3 4

5

RS 0.831.109.514.1 RS 0.831.109.136.2 RS 0.632.31 Secondo Accordo del 29 novembre 2000 aggiuntivo alla Convenzione di sicurezza sociale dell'8 marzo 1989 tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein, RS 0.831.109.514.13 RS 0.741.319.514

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1.2

Svolgimento ed esito delle trattative

Nel settembre 2005 e nell'aprile 2006 si sono svolti incontri tra esperti delle autorità dei due Paesi, che hanno permesso principalmente di scambiare informazioni. Dopo aver esaminato in modo approfondito la richiesta del Liechtenstein, questa è stata accolta. Il testo dell'Accordo è stato negoziato per scambio di corrispondenza. Il risultato delle trattative è presentato nei numeri che riassumono il contenuto dell'Accordo (cfr. n. 1.3 e 2).

1.3

Panoramica sul contenuto dell'Accordo

L'Accordo prevede che i compiti del fondo di garanzia del Liechtenstein vengano assunti interamente dal fondo di garanzia svizzero. Si tratta dei compiti seguenti: ­

garantire le prestazioni legali degli istituti di previdenza divenuti insolvibili o, trattandosi di averi dimenticati, liquidati;

­

garantire le prestazioni regolamentari più estese degli istituti di previdenza divenuti insolvibili, in quanto queste prestazioni si fondino su relazioni previdenziali cui è applicabile la legge del Liechtenstein sulla previdenza del personale aziendale (Gesetz über die betriebliche Personalvorsorge, BPVG);

­

fungere da Ufficio centrale del 2° pilastro per il coordinamento, la trasmissione e la conservazione dei dati relativi agli averi di previdenza.

Per questi compiti gli istituti di previdenza del Principato sono affiliati al fondo di garanzia LPP alle stesse condizioni di quelli svizzeri. I contributi versati dagli istituti di previdenza del Liechtenstein sono utilizzati soltanto per i compiti summenzionati.

Le sovvenzioni concesse in caso di struttura di età sfavorevole e gli indennizzi versati alle casse di compensazione per il controllo delle affiliazioni non rientrano nel campo di applicazione del presente Accordo. Rimangono compiti svolti dalla Svizzera e finanziati unicamente da contributi svizzeri.

Il fondo di garanzia LPP rimane sottoposto esclusivamente al diritto svizzero e alla vigilanza delle autorità svizzere. Non diventa quindi un'istituzione comune ai due Paesi, nel cui consiglio di fondazione i datori di lavoro o i salariati del Liechtenstein, ad esempio, avrebbero d'ufficio il diritto ad essere rappresentati. Anche le modalità di finanziamento del fondo di garanzia (contributi) rimangono di esclusiva competenza delle autorità svizzere. Va però adempiuto l'obbligo d'informazione nei confronti degli organi del Principato.

In caso di controversia in merito all'applicazione del presente Accordo, il foro competente è la sede del fondo di garanzia LPP e fa stato il diritto svizzero.

Si sarebbe potuto prevedere che gli istituti di previdenza del Liechtenstein non fossero affiliati alle stesse condizioni di quelli svizzeri e che il fondo di garanzia diventasse piuttosto un'istituzione comune. Questo avrebbe permesso di esigere dal Liechtenstein la costituzione di riserve6, diversamente da quanto avviene per gli istituti di previdenza svizzeri. Tuttavia, questo avrebbe anche significato che, in caso di risoluzione dell'Accordo, vi sarebbe stato diritto alle riserve. Inoltre sarebbe stato 6

In base ai contributi e all'obiettivo del fondo di garanzia in materia di riserve (ca. le uscite di un anno), il Liechtenstein avrebbe dovuto accumulare circa 0,85 milioni di franchi.

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necessario accettare che il Liechtenstein partecipasse in una certa misura alle decisioni, in particolare per la fissazione dell'importo dei contributi, e che il suo diritto fosse preso maggiormente in considerazione, eventualmente prevedendo un foro nel Principato. Pertanto, per permettere al fondo di garanzia di garantire le prestazioni e fungere da Ufficio centrale del 2° pilastro per gli istituti di previdenza del Liechtenstein senza complicare ulteriormente a lungo termine i suoi processi, si è optato per la parità di trattamento tra istituti del Principato e istituti svizzeri.

Infine il presente Accordo contiene disposizioni concernenti l'entrata in vigore e la disdetta. È applicato provvisoriamente dal 1° gennaio 2007 (cfr. n. 5.3).

2

Commento dei singoli articoli

Art. 1

Affiliazione degli istituti di previdenza

La fondazione svizzera Fondo di garanzia LPP assumerà la funzione di fondo di garanzia per gli istituti di previdenza del Liechtenstein che esercitano la previdenza professionale conformemente alla legge sulla previdenza del personale aziendale (Gesetz über die betriebliche Personalvorsorge, BPVG) e alla legge sull'assicurazione pensionistica per il personale statale (Gesetz über die Pensionsversicherung für das Staatspersonal, PVG). L'entità esatta della garanzia viene definita negli articoli seguenti. In base all'Accordo, gli istituti di previdenza del Liechtenstein verranno parificati a quelli svizzeri. La BPVG prevede espressamente la possibilità di concludere con un altro Paese un accordo relativo all'assunzione dei compiti del fondo di garanzia (art. 27b BPVG).

Il capoverso 2 definisce il campo di applicazione in relazione alla cerchia degli interessati. Viene garantito unicamente il diritto a prestazioni previdenziali per le persone che sottostanno alla BPVG. Poiché l'ordinanza relativa alla BPVG (BPVV) limita il campo di applicazione della BPVG e della BPVV alle persone assicurate in base all'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti (AVS) del Liechtenstein (art. 1 BPVV), la cerchia delle persone che possono beneficiare della garanzia offerta dal fondo è definita secondo gli stessi criteri della regolamentazione svizzera [cfr. art. 5 della legge federale del 25 giugno 19827 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP)]. In particolare s'intende escludere che il fondo di garanzia debba coprire prestazioni per persone per le quali ­ in base ad altre disposizioni legali (p.es. legge sui fondi pensioni, Pensionsfondsgesetz) ­ esistono o vengono create forme di previdenza sul territorio del Principato del Liechtenstein e che non sono assicurate in base all'AVS del Liechtenstein.

La fondazione Fondo di garanzia LPP non sarà sottoposta alla giurisprudenza dei tribunali del Liechtenstein. Non da ultimo nell'interesse di un'applicazione uniforme del diritto, i tribunali svizzeri saranno chiamati a pronunciarsi anche sui litigi in relazione con la garanzia delle prestazioni contemplata dal presente Accordo. Al fine di chiarire la questione della competenza territoriale in Svizzera, viene fissato come foro competente il luogo in cui si trova la sede della fondazione Fondo di garanzia LPP.

7

RS 831.40

2219

Art. 2

Compiti della fondazione Fondo di garanzia LPP

L'articolo 2 definisce i compiti della fondazione Fondo di garanzia LPP. La fondazione garantirà le prestazioni degli istituti di previdenza del Liechtenstein nella stessa misura di quelle garantite in Svizzera e fungerà da Ufficio centrale del 2° pilastro. Oltre a costituire un miglioramento per gli assicurati del Liechtenstein, questo articolo consente alle persone che hanno svolto un'attività lucrativa dipendente sia in Svizzera che nel Liechtenstein di beneficiare della garanzia delle prestazioni per l'intero periodo lavorativo e di ritrovare gli eventuali averi dimenticati grazie all'Ufficio centrale del 2° pilastro. La fondazione Fondo di garanzia LPP non concede alcuna sovvenzione per struttura di età sfavorevole (art. 56 cpv. 1 lett. a LPP e art. 15 e 21­23 dell'ordinanza del 22 giugno 19988 sul Fondo di garanzia LPP, OFG) agli istituti di previdenza del Liechtenstein. Tali sovvenzioni non sono contemplate neppure dal diritto del Liechtenstein.

Più dettagliatamente, le disposizioni di questo articolo comprendono le seguenti regolamentazioni: il capoverso 1 lettera a dell'Accordo (garanzia delle prestazioni legali) corrisponde all'articolo 56 capoverso 1 lettera b LPP. Il capoverso 1 lettera b (garanzia delle prestazioni regolamentari più estese, cfr. capoverso 2) corrisponde alla lettera c dell'articolo 56 capoverso 1 LPP. Al riguardo l'Accordo rimanda all'articolo 11 BPVG, al fine di delimitare in ugual misura le eventuali pretese previdenziali non sottoposte al libero passaggio, conformemente al rimando, nel diritto svizzero, al campo di applicazione della legge federale del 17 dicembre 19939 sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LFLP).

La lettera c corrisponde alla lettera f dell'articolo 56 capoverso 1 LPP (funzione di Ufficio centrale del 2° pilastro).

Il capoverso 2 fissa il limite massimo della garanzia conformemente all'articolo 56 capoverso 2 LPP. In questo caso l'Accordo si riferisce all'articolo 6 capoversi 2 e 3 BPVG, che nel suo contenuto costituisce una regolamentazione paragonabile a quella dell'articolo 8 capoverso 1 LPP in combinato disposto con l'articolo 2 capoverso 2 LPP e con l'articolo 3 capoverso 1 lettere a e c dell'ordinanza del 18 aprile 198410 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti
e l'invalidità (OPP 2). Per garantire inoltre che gli assicurati degli istituti di previdenza del Liechtenstein non possano pretendere dalla fondazione Fondo di garanzia LPP prestazioni superiori a quelle concesse agli assicurati degli istituti di previdenza svizzeri, per la definizione del limite superiore viene citato espressamente l'articolo 56 capoverso 2 LPP.

Il capoverso 3 sancisce esplicitamente la parità di trattamento tra istituti di previdenza, datori di lavoro e assicurati del Liechtenstein e quelli della Svizzera; fa comunque stato il diritto svizzero.

Art. 3

Contributi

Le prestazioni erogate dalla fondazione Fondo di garanzia LPP agli istituti di previdenza e agli assicurati svizzeri sono finanziate tramite due contributi calcolati in maniera fondamentalmente diversa: da un lato i contributi per le sovvenzioni per 8 9 10

RS 831.432.1 RS 831.42 RS 831.441.1

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struttura di età sfavorevole e per l'indennizzo alle casse di compensazione (art. 15 OFG) e, dall'altro, i contributi per le prestazioni in caso d'insolvenza e per altre prestazioni (art. 16 OFG). Poiché, in base al presente Accordo, la fondazione Fondo di garanzia LPP non verserà alcuna sovvenzione per struttura di età sfavorevole agli istituti di previdenza del Liechtenstein, tali istituti non verseranno alcun contributo secondo l'articolo 15 OFG. Per contro, essi pagheranno integralmente i contributi secondo l'articolo 16 OFG (contributi per le prestazioni in caso d'insolvenza e per altre prestazioni), che oltre a garantire le prestazioni finanziano anche parzialmente la funzione di Ufficio centrale del 2° pilastro (cfr. art. 12 e 12a OFG).

Al fine di non complicare l'amministrazione della fondazione Fondo di garanzia LPP, evitando così un aumento dei costi, la procedura di riscossione dei contributi sarà analoga a quella prevista in Svizzera.

Art. 4

Atti ufficiali

La fondazione svizzera Fondo di garanzia LPP potrà eseguire atti ufficiali sul territorio del Liechtenstein solo se ne avrà informato in precedenza le autorità del Liechtenstein, nella fattispecie l'autorità di vigilanza dei mercati finanziari (Finanzmarktaufsicht, FMA). La FMA può partecipare all'esecuzione di tali atti ufficiali, ma non vi è tenuta.

Art. 5

Notifica da parte della FMA

La FMA vigila sugli istituti di previdenza del Liechtenstein e in tale funzione corrisponde alle autorità di vigilanza contemplate dall'articolo 61 segg. LPP. Pertanto è sottoposta all'obbligo di notifica, che nel diritto svizzero spetta alle autorità di vigilanza (art. 10 OFG), rispettando così le disposizioni svizzere (p. es. termine di notifica e modifiche rilevanti).

Art. 6

Obbligo di notifica degli istituti di previdenza

Gli istituti di previdenza del Liechtenstein comunicano le basi di calcolo dei contributi direttamente alla fondazione Fondo di garanzia LPP, così come previsto per gli istituti svizzeri (cfr. art. 16 seg. OFG).

Art. 7

Ufficio centrale del 2° pilastro

L'articolo 7 disciplina alcuni punti specifici, indispensabili per esercitare la funzione di Ufficio centrale del 2° pilastro, delle relazioni tra gli istituti di previdenza e di libero passaggio del Liechtenstein, la FMA e l'AVS del Liechtenstein, da un lato, e la fondazione Fondo di garanzia LPP dall'altro.

In base al capoverso 1, gli averi dimenticati devono essere annunciati alla fondazione Fondo di garanzia LPP conformemente all'articolo 20 capoverso 5 BPVG. Questo articolo della BPVG e le relative disposizioni di applicazione (art. 60 segg.

BPVV) corrispondono alla regolamentazione svizzera (art. 24a­24d LFLP e art. 19a segg. OLP). In base all'articolo 18a BPVG, gli averi di persone che hanno raggiunto il 75° anno di età vengono trasferiti al fondo di garanzia e impiegati per il finanziamento dell'Ufficio centrale del 2° pilastro (cfr. regolamentazione svizzera nell'art. 41 cpv. 3 LPP).

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Come l'UFAS e le autorità di vigilanza cantonali (cfr. art. 19b OLP), in base al capoverso 2 la FMA ha il diritto di consultare il registro degli averi dimenticati.

In base al capoverso 3, anche la collaborazione con l'AVS del Liechtenstein serve a individuare gli aventi diritto e gli averi dimenticati, analogamente a quanto avviene già per l'AVS svizzera.

Art. 8

Riconoscimento ed esecuzione di titoli giuridici

Questo articolo garantisce il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni prese dalle autorità svizzere in applicazione dell'Accordo. I titoli giuridici aventi autorità di cosa giudicata sono riconosciuti nel Liechtenstein e possono essere eseguiti in base al diritto ivi in vigore.

Art. 9

Diritto applicabile

In virtù dell'Accordo, varie disposizioni di legge e ordinanza svizzere sono applicabili anche agli istituti di previdenza, agli assicurati e alle persone del Liechtenstein che hanno contribuito ad un caso d'insolvenza. Come richiesto dallo Stato di diritto, tali disposizioni, con le loro fonti, devono essere menzionate nell'allegato all'Accordo.

Entrambe le Parti devono essere informate quanto prima in merito alle modifiche di leggi ed ordinanze in materia. Le modifiche sono applicabili all'Accordo solo se convenuto per iscritto dalle Parti. Lo stesso vale per le integrazioni dell'allegato. Per quanto riguarda la regolamentazione nazionale, entrambe le Parti restano libere di modificarla.

Art. 10

Disdetta

L'Accordo può essere disdetto per la fine di un anno civile, rispettando un termine di dodici mesi.

Art. 11

Entrata in vigore

Visto che, secondo il diritto del Liechtenstein, un fondo di garanzia doveva essere costituito o designato entro il 1° gennaio 2007 e che il presente Accordo non ha potuto essere approvato per tempo dai Parlamenti nazionali, l'articolo 11 ne prevede l'applicazione provvisoria a partire dalla data menzionata. Con la firma dell'Accordo, avvenuta il 19 dicembre 2006, è stata accettata allo stesso tempo anche l'applicazione provvisoria. L'Accordo entrerà in vigore solo quando si saranno concluse le procedure di approvazione nazionali e ne sarà stata data debita comunicazione da entrambe le Parti.

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3

Ripercussioni

3.1

Per la Confederazione, i Cantoni e i Comuni

L'Accordo non ha ripercussioni né sulle finanze né sull'effettivo del personale di Confederazione, Cantoni e Comuni.

3.2

Per l'economia

L'Accordo non ha ripercussioni per l'economia.

3.3

Altre ripercussioni

I compiti supplementari assunti dalla fondazione Fondo di garanzia LPP per gli istituti di previdenza del Liechtenstein sono finanziati mediante i loro contributi e i proventi del patrimonio.

4

Programma di legislatura

Il progetto non è inserito nel rapporto sul programma di legislatura 2003­200711, poiché il Liechtenstein ha presentato la sua richiesta alla Svizzera quando il programma era già stato definito.

5

Aspetti giuridici

5.1

Costituzionalità

Giusta gli articoli 111 e 112 della Costituzione federale (Cost.)12, la Confederazione è competente per la legislazione negli ambiti dell'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità.

La conclusione di trattati internazionali compete alla Confederazione in virtù dell'articolo 54 capoverso 1 Cost. L'Assemblea federale approva i trattati internazionali (art. 166 cpv. 2 Cost.).

5.2

Forma dell'atto

L'Accordo non sottostà al referendum facoltativo per i trattati internazionali ai sensi dell'articolo 141 capoverso 1 lettera d numeri 1 e 2 Cost. L'Accordo, pur essendo concluso per un periodo indeterminato, può essere disdetto in qualsiasi momento per la fine di un anno civile con un preavviso di dodici mesi. Esso non prevede l'adesione a un'organizzazione internazionale.

11 12

FF 2004 969 RS 101

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Sottostanno al referendum facoltativo giusta l'articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost. i trattati internazionali che contengono importanti norme di diritto o la cui attuazione necessita l'emanazione di leggi federali. Conformemente all'articolo 22 capoverso 4 della legge sul Parlamento (LParl)13, una disposizione richiede la promulgazione di leggi federali quando, in forma direttamente vincolante in termini generali ed astratti, impone obblighi, conferisce diritti o determina competenze. L'articolo 164 capoverso 1 Cost. prevede che tutte le disposizioni importanti che contengono norme di diritto siano emanate sotto forma di legge federale. Se la sua attuazione non richiede l'emanazione di leggi federali, il presente Accordo disciplina però la competenza del fondo di garanzia LPP per gli istituti di previdenza del Liechtenstein e prevede quindi l'estensione dei suoi compiti (cfr. art. 56 LPP).

Nel diritto svizzero, una tale modifica dovrebbe essere apportata a livello di legge.

L'Accordo descrive inoltre diritti e obblighi delle parti interessate in relazione con l'affiliazione di questi istituti al fondo di garanzia LPP. Esso comprende dunque disposizioni importanti che contengono norme di diritto e sottostà di conseguenza al referendum, quale trattato internazionale, giusta l'articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost.

5.3

Applicazione provvisoria

Secondo il diritto del Liechtenstein, un fondo di garanzia doveva essere costituito o designato entro il 1° gennaio 2007. Dovendo essere approvato dai due Paesi nel quadro della procedura parlamentare ordinaria, l'Accordo non poteva essere ratificato ed entrare in vigore per tempo. Per questo motivo, l'articolo 11 dell'Accordo ne prevede l'applicazione provvisoria a partire dal 1° gennaio 2007.

Secondo l'articolo 7b capoverso 1 della legge del 21 marzo 199714 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA), nel caso in cui l'Assemblea federale è competente per l'approvazione di un trattato internazionale, il Consiglio federale può deciderne o convenirne l'applicazione provvisoria se la salvaguardia d'importanti interessi della Svizzera e una particolare urgenza lo richiedono.

Quali importanti interessi della Svizzera vanno menzionate le relazioni di buon vicinato con il Principato del Liechtenstein. Vantaggiose anche per il nostro Paese negli ambiti più disparati, esse hanno permesso di trovare soluzioni analoghe già in altri settori (cfr. n. 1.1). Con questo Accordo il Principato del Liechtenstein può realizzare per tempo un importante progetto di politica sociale. La Svizzera può dar seguito a questo desiderio estendendo il campo di attività del fondo di garanzia agli istituti di previdenza del Liechtenstein. Nel Principato lavorano anche numerosi Svizzeri, che grazie all'Accordo, per quanto riguarda le prestazioni previdenziali del Liechtenstein, godono della stessa garanzia di chi esercita un'attività lucrativa in Svizzera. L'assunzione dei compiti del fondo di garanzia del Liechtenstein completa le già ampie relazioni nell'ambito delle assicurazioni sociali e può essere messa in atto semplicemente in entrambi i Paesi, vista l'equivalenza dei rispettivi sistemi di previdenza professionale. L'ampliamento della collaborazione in questo settore permette inoltre di consolidare le già buone relazioni tra la Svizzera e il Liechtenstein.

13 14

RS 171.10 RS 172.010

2224

La particolare urgenza è dovuta al fatto che il diritto del Liechtenstein aveva fissato il 1° gennaio 2007 quale termine per la costituzione di un fondo di garanzia. Per i motivi già addotti si giustificava anche un'attuazione entro i più brevi termini della richiesta formulata dal Liechtenstein.

Secondo l'articolo 152 capoverso 3bis LParl, il Consiglio federale consulta le commissioni competenti prima di applicare a titolo provvisorio un trattato internazionale la cui approvazione è di competenza dell'Assemblea federale. Le Commissioni della sicurezza sociale e della sanità sono state consultate nel dicembre 2006 e hanno espresso un parere positivo in merito all'applicazione provvisoria.

Poiché le premesse erano adempiute, con la firma dell'Accordo in data 19 dicembre 2006 è stata accettata allo stesso tempo l'applicazione provvisoria a partire dal 1° gennaio 2007.

Secondo l'articolo 7b capoverso 2 LOGA, l'applicazione provvisoria cessa dopo sei mesi se nel frattempo il Consiglio federale non ha sottoposto all'Assemblea federale il disegno di decreto federale che approva il trattato in questione. Il messaggio è stato presentato in tempo utile.

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