Decreto federale concernente ulteriori conferimenti al Fondo per lo sviluppo regionale
Disegno
del ...
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 167 della Costituzione federale1; visto l'articolo 22 della legge federale del 6 ottobre 20062 sulla politica regionale; visto il messaggio del Consiglio federale del 28 febbraio 20073, decreta: Art. 1 Per alimentare il Fondo per lo sviluppo regionale, un importo massimo di 230 milioni di franchi č trasferito dal conto di finanziamento della Confederazione nel periodo 20082015.
1
I conferimenti annuali sono sottoposti per decisione alle Camere federali nell'ambito dei preventivi della Confederazione. Nel determinare le quote annuali occorre tener conto delle possibilitā finanziarie della Confederazione.
2
Art. 2 Possono essere finanziati a carico della rubrica di credito A2310.0421 al massimo due posti a partire dal 2008 per una durata di quattro anni. Il rapporto d'impiego č retto da un contratto di lavoro di diritto pubblico.
Art. 3 Il presente decreto non sottostā a referendum.
1 2 3
RS 101 RS 901.0; RU 2007 681 FF 2007 2235
2006-2698
2309
Ulteriori conferimenti al Fondo per lo sviluppo regionale. DF
2310