Decreto federale concernente ulteriori conferimenti al Fondo per lo sviluppo regionale

Disegno

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 167 della Costituzione federale1; visto l'articolo 22 della legge federale del 6 ottobre 20062 sulla politica regionale; visto il messaggio del Consiglio federale del 28 febbraio 20073, decreta: Art. 1 Per alimentare il Fondo per lo sviluppo regionale, un importo massimo di 230 milioni di franchi č trasferito dal conto di finanziamento della Confederazione nel periodo 2008­2015.

1

I conferimenti annuali sono sottoposti per decisione alle Camere federali nell'ambito dei preventivi della Confederazione. Nel determinare le quote annuali occorre tener conto delle possibilitā finanziarie della Confederazione.

2

Art. 2 Possono essere finanziati a carico della rubrica di credito A2310.0421 al massimo due posti a partire dal 2008 per una durata di quattro anni. Il rapporto d'impiego č retto da un contratto di lavoro di diritto pubblico.

Art. 3 Il presente decreto non sottostā a referendum.

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RS 101 RS 901.0; RU 2007 681 FF 2007 2235

2006-2698

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Ulteriori conferimenti al Fondo per lo sviluppo regionale. DF

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