Termine di referendum: 24 gennaio 2008

Legge federale sull'Assemblea federale (Legge sul Parlamento, LParl) (Effetto vincolante della mozione) Modifica del 5 ottobre 2007 L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale del 12 gennaio 20071; visto il parere del Consiglio federale del 28 febbraio 20072, decreta: I La legge del 13 dicembre 20023 sul Parlamento è modificata come segue: Art. 122

Trattazione delle mozioni accolte

Se una mozione non è ancora adempiuta dopo due anni, il Consiglio federale riferisce annualmente all'Assemblea federale su quanto ha intrapreso per l'adempimento del mandato e su come intenda adempierlo. Questo rapporto è trasmesso alle commissioni competenti.

1

Una commissione o il Consiglio federale propone di togliere dal ruolo le mozioni che risultano adempiute. La proposta è indirizzata alle due Camere, tranne che la mozione si riferisca a questioni organizzative e procedurali di una singola Camera.

2

Lo stralcio dal ruolo può essere proposto anche qualora non sia più giustificato mantenere un mandato inadempiuto. I motivi della proposta sono esposti in:

3

a.

un apposito rapporto; o

b.

un messaggio a sostegno di un disegno di atto legislativo dell'Assemblea federale materialmente connesso con la mozione.

Se le decisioni delle due Camere in merito alla proposta di stralcio divergono, si applica l'articolo 95.

4

1 2 3

FF 2007 1359 FF 2007 1969 RS 171.10

2007-0072

6299

Legge sul Parlamento

Se le due Camere respingono la proposta di stralcio, il Consiglio federale deve adempiere il mandato conferitogli dalla mozione entro un anno o entro il termine impartitogli dalle Camere all'atto della reiezione della proposta di stralcio.

5

Qualora il Consiglio federale non rispetti il termine fissato, nel corso della successiva sessione ordinaria le due Camere decidono, su proposta delle commissioni competenti, se prorogare nuovamente il termine o togliere dal ruolo la mozione.

6

II Disposizione transitoria Il nuovo articolo 122 si applica alle mozioni che, all'entrata in vigore della modifica del 5 ottobre 2007, non sono state ancora accolte dalle due Camere.

III 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

La Conferenza di coordinamento ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 5 ottobre 2007

Consiglio degli Stati, 5 ottobre 2007

La presidente: Christine Egerszegi-Obrist Il segretario: Ueli Anliker

Il presidente: Peter Bieri Il segretario: Christoph Lanz

Data di pubblicazione: 16 ottobre 20074 Termine di referendum: 24 gennaio 2008

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FF 2007 6299

6300