Decreto federale che accorda la garanzia federale alla costituzione riveduta del Cantone di Ginevra del 15 marzo 2007
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 51 e 172 capoverso 2 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 18 ottobre 20062, decreta: Art. 1 La garanzia federale è accordata agli articoli 47 capoverso 1, 49 capoverso 1, 50 capoverso 6 e 74 capoverso 1 della costituzione del Cantone di Ginevra, accettati nella votazione popolare del 25 novembre 2005 nonché all'articolo 141 ad eccezione della clausola di laicità del capoverso 3.
Art. 2 Il presente decreto non sottostà al referendum.
Consiglio degli Stati, 5 marzo 2007
Consiglio nazionale, 15 marzo 2007
Il presidente: Peter Bieri Il segretario: Christoph Lanz
La presidente: Christine Egerszegi-Obrist Il segretario: Ueli Anliker
1 2
RS 101 FF 2006 8069
2006-2000
2345
Garanzia federale alla costituzione del Cantone di Ginevra. DF
2346