Decreto federale

Disegno

che attua le convenzioni sul rapimento internazionale dei minori e che approva e attua le Convenzioni dell'Aia sulla protezione dei minori e degli adulti del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 28 febbraio 20072, decreta: Art. 1 1

2

Sono approvati i seguenti accordi: a.

la Convenzione dell'Aia del 19 ottobre 1996 concernente la competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori (Convenzione dell'Aia sulla protezione dei minori);

b.

la Convenzione dell'Aia del 13 gennaio 2000 sulla protezione internazionale degli adulti (Convenzione dell'Aia sulla protezione degli adulti).

Il Consiglio federale è autorizzato a ratificarli.

All'atto della ratifica, il Consiglio federale formulerà una riserva ai sensi dell'articolo 55 paragrafo 1 lettera b della Convenzione dell'Aia sulla protezione dei minori.

3

1 2

RS 101 FF 2007 2369

2006-3165

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Attuazione delle Convenzioni sul rapimento internazionale dei minori e approvazione e attuazione delle Convenzioni dell'Aia sulla protezione dei minori e degli adulti. DF

Art. 2 La seguente legge federale è adottata:

Legge sul rapimento internazionale di minori e sulle Convenzioni dell'Aia sulla protezione dei minori e degli adulti

Disegno

(LF-RMA) del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 122 della Costituzione federale3; in esecuzione della Convenzione dell'Aia del 25 ottobre 19804 sugli aspetti civili del rapimento internazionale dei minori (Convenzione dell'Aia sul rapimento dei minori) e della Convenzione europea del 20 maggio 19805 sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di affidamento di minori e sul ristabilimento dell'affidamento (Convenzione europea sull'affidamento); in esecuzione della Convenzione dell'Aia del 19 ottobre 19966 concernente la competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori (Convenzione dell'Aia sulla protezione dei minori) e della Convenzione dell'Aia del 13 gennaio 20007 sulla protezione internazionale degli adulti (Convenzione dell'Aia sulla protezione degli adulti); visto il messaggio del Consiglio federale del 28 febbraio 20078, decreta:

3 4 5 6 7 8

RS 101 RS 0.211.230.02 RS 0.211.230.01 RS ...; FF 2007 2437 RS ...; FF 2007 2421 FF 2007 2369

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Attuazione delle Convenzioni sul rapimento internazionale di minori e approvazione e attuazione delle Convenzioni dell'Aia sulla protezione dei minori e degli adulti. DF

Sezione 1: Disposizioni generali Art. 1

Autorità centrale della Confederazione

L'Ufficio federale di giustizia è l'Autorità centrale della Confederazione per le Convenzioni citate nell'ingresso.

1

L'Autorità centrale della Confederazione assume i compiti previsti dalla Convenzione dell'Aia sul rapimento dei minori e dalla Convenzione europea sull'affidamento.

2

Essa adempie i compiti seguenti per la Convenzione dell'Aia sulla protezione dei minori e la Convenzione dell'Aia sulla protezione degli adulti:

3

a.

trasmettere alla competente autorità centrale del Cantone le comunicazioni provenienti dall'estero;

b.

fornire alle autorità estere informazioni sul diritto svizzero e sui servizi disponibili in Svizzera in materia di protezione del minore;

c.

rappresentare la Svizzera nei confronti di autorità centrali estere;

d.

fornire consulenza alle autorità centrali dei Cantoni nell'ambito dell'applicazione delle due Convenzioni;

e.

promuovere la cooperazione tra le autorità centrali dei Cantoni, con gli specialisti e le istituzioni di cui all'articolo 3 e con le autorità centrali degli Stati contraenti.

Art. 2

Autorità centrali dei Cantoni

Ogni Cantone designa un'autorità centrale per la Convenzione dell'Aia sulla protezione dei minori e la Convenzione dell'Aia sulla protezione degli adulti.

1

Le autorità centrali dei Cantoni svolgono i compiti assegnati loro dalla Convenzioni, a meno che l'articolo 1 capoverso 3 non disponga altrimenti.

2

Le autorità centrali dei Cantoni o le autorità da essi designate rilasciano, su richiesta, i certificati ai sensi dell'articolo 40 paragrafo 3 della Convenzione dell'Aia sulla protezione dei minori e dell'articolo 38 paragrafo 3 della Convenzione dell'Aia sulla protezione degli adulti.

3

Sezione 2: Rapimento internazionale di minori Art. 3

Specialisti e istituzioni

In collaborazione con i Cantoni, l'Autorità centrale della Confederazione provvede affinché, per la consulenza, la conciliazione e la mediazione, nonché per la rappresentanza dei minori, vi siano a disposizione specialisti e istituzioni in grado di agire con la dovuta sollecitudine.

1

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Attuazione delle Convenzioni sul rapimento internazionale dei minori e approvazione e attuazione delle Convenzioni dell'Aia sulla protezione dei minori e degli adulti. DF

Essa può delegare i compiti previsti dal capoverso 1 a un ente privato e rifondergli le spese o indennizzarlo in modo forfetario.

2

Art. 4

Procedura di conciliazione e mediazione

L'Autorità centrale può avviare una procedura di conciliazione o una mediazione allo scopo di ottenere la consegna volontaria del minore o facilitare una soluzione in via amichevole.

1

Le persone interessate sono adeguatamente esortate a partecipare alla procedura di conciliazione o alla mediazione.

2

Art. 5

Ritorno e interesse del minore

Il ritorno mette il minore in una situazione intollerabile ai sensi dell'articolo 13 paragrafo 1 lettera b della Convenzione dell'Aia sul rapimento di minori, in particolare se: a.

il collocamento presso il genitore richiedente non corrisponde manifestamente all'interesse del minore;

b.

il genitore rapitore, tenuto conto di tutte le circostanze, non è in grado di prendersi cura del minore nello Stato in cui il minore aveva la dimora abituale immediatamente prima del rapimento, o ciò non può essere ragionevolmente preteso da lui; e

c.

il collocamento presso terzi non corrisponde manifestamente all'interesse del minore.

Art. 6

Misure di protezione

Il tribunale adito per la domanda in vista del ritorno regola, se necessario, le relazioni personali del minore con i genitori e ordina le misure necessarie a proteggere il minore.

1

Se l'Autorità centrale ha ricevuto la domanda in vista del ritorno, il tribunale competente può ordinare, su richiesta dell'Autorità centrale o di una delle parti, le misure di protezione necessarie, anche se la domanda in vista del ritorno non è ancora stata presentata al tribunale stesso.

2

Art. 7

Tribunale competente

È competente per giudicare le domande in vista del ritorno, in istanza unica, il tribunale superiore del Cantone nel quale il minore soggiorna al momento in cui è presentata la domanda.

1

Tale tribunale può trasferire il caso al tribunale di un altro Cantone, se le parti e il tribunale richiesto vi acconsentono.

2

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Art. 8

Procedura giudiziaria

Il tribunale avvia una procedura di conciliazione o una mediazione allo scopo di ottenere la consegna volontaria del minore o faciliare una soluzione in via amichevole, a meno che non vi abbia già provveduto l'Autorità centrale della Confederazione.

1

Se la procedura di conciliazione o la mediazione non permette di giungere a una soluzione consensuale che porti al ritiro della domanda, il tribunale decide secondo una procedura sommaria.

2

3

Il tribunale informa l'Autorità centrale sulle principali fasi procedurali.

Art. 9 1

Audizione e rappresentanza del minore

Il tribunale sente le parti, per quanto possibile, personalmente.

Il tribunale sente il minore personalmente in maniera adeguata o ne incarica uno specialista, a meno che l'età del minore o altri motivi gravi vi si oppongano.

2

Il tribunale ordina che il minore sia rappresentato e designa quale curatore una persona sperimentata in questioni assistenziali e giuridiche. Il curatore può proporre conclusioni e interporre rimedi giuridici.

3

Art. 10

Collaborazione internazionale

Il tribunale collabora, se necessario, con le autorità competenti dello Stato in cui il minore aveva la dimora abituale immediatamente prima del rapimento.

1

Il tribunale accerta, se del caso con l'Autorità centrale, se e in che modo sia possibile eseguire il ritorno del minore nello Stato in cui aveva la dimora abituale immediatamente prima del rapimento.

2

Art. 11

Decisione di ritorno

La decisione di ritorno del minore deve predisporre anche misure di esecuzione ed essere comunicata alle autorità preposte all'esecuzione e all'Autorità centrale della Confederazione.

1

2

La decisione di ritorno e le misure di esecuzione sono efficaci in tutta la Svizzera.

Art. 12 1

Esecuzione

I Cantoni designano un'autorità unica per l'esecuzione.

Questa autorità tiene conto dell'interesse del minore e cerca di favorire un ritorno volontario.

2

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Art. 13

Modifica della decisione di ritorno

Se dopo la decisione di ritorno le circostanze sono sostanzialmente mutate sotto il profilo dei motivi che si oppongono al ritorno, il tribunale può, su domanda, modificare la decisione.

1

2

Il tribunale decide anche sulla sospensione dell'esecuzione.

Art. 14

Spese

L'articolo 26 della Convenzione dell'Aia sul rapimento dei minori e l'articolo 5 paragrafo 3 della Convenzione dell'Aia sulla protezione degli adulti sono applicabili alle spese della procedura di conciliazione e della mediazione, nonché a quelle della procedura giudiziaria e di esecuzione a livello cantonale e federale.

Sezione 3: Disposizioni finali Art. 15

Modifica del diritto vigente

La legge federale del 18 dicembre 19879 sul diritto internazionale privato è modificata come segue: Art. 85 In materia di protezione dei minori, la competenza dei tribunali o delle autorità svizzeri, il diritto applicabile, il riconoscimento e l'esecuzione di decisioni o provvedimenti stranieri sono regolati dalla Convenzione dell'Aia del 19 ottobre 199610 sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori.

1

In materia di protezione degli adulti, la competenza dei tribunali o delle autorità svizzeri, il diritto applicabile, il riconoscimento e l'esecuzione di decisioni o provvedimenti stranieri sono regolati dalla Convenzione dell'Aia del 13 gennaio 200011 sulla protezione internazionale degli adulti.

2

I tribunali o le autorità svizzeri sono inoltre competenti se lo esige la protezione di una persona o dei suoi beni.

3

I provvedimenti adottati in uno Stato che non è parte alle Convenzioni menzionate ai capoversi 1 e 2 sono riconosciuti se sono stati adottati o riconosciuti nello Stato di dimora abituale del minore o dell'adulto.

4

9 10 11

RS 291 RS ...; FF 2007 3427 RS ...; FF 2007 2421

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Attuazione delle Convenzioni sul rapimento internazionale di minori e approvazione e attuazione delle Convenzioni dell'Aia sulla protezione dei minori e degli adulti. DF

Art. 16

Disposizione transitoria

Le disposizioni della presente legge che concernono i rapimenti internazionali di minori sono applicabili anche alle domande in vista del ritorno già presentate presso autorità cantonali al momento dell'entrata in vigore della presente legge.

Art. 3 Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 e 141a cpv. 2 Cost.).

1

2

Il Consiglio federale determina l'entrata in vigore della legge di cui all'articolo 2.

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Attuazione delle Convenzioni sul rapimento internazionale dei minori e approvazione e attuazione delle Convenzioni dell'Aia sulla protezione dei minori e degli adulti. DF

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