Legge federale sulla prescrizione dell'azione penale in caso di reati commessi su fanciulli
Disegno
(Modifica del Codice penale e del Codice penale militare) del ...
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 123 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 27 giugno 20072, decreta: I Gli atti legislativi seguenti sono modificati come segue: 1. Codice penale3 Art. 97 cpv. 2 e 4 In caso di reati secondo gli articoli 111113, 122, 182, 189191 e 195 diretti contro persone minori di sedici anni, come pure di atti sessuali con fanciulli (art. 187) e minori dipendenti (art. 188), la prescrizione dell'azione penale decorre dal giorno in cui la vittima compie o avrebbe compiuto diciotto anni.
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La prescrizione dell'azione penale in caso di reati di cui al capoverso 2 č retta dai capoversi 13 se il reato č stato commesso prima dell'entrata in vigore della modifica del ... del presente Codice e il relativo termine di prescrizione non č ancora scaduto a tale data.
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RS 101 FF 2007 4931 RS 311.0
2007-1183
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Prescrizione dell'azione penale in caso di reati commessi sui fanciulli. LF
2. Codice penale militare del 13 giugno 19274 Art. 55 cpv. 2 e 4 In caso di reati secondo gli articoli 115117, 121 e 153155 e 157, commessi su fanciulli minori di sedici anni, come pure di atti sessuali con fanciulli (art. 156), la prescrizione dell'azione penale decorre dal giorno in cui la vittima compie o avrebbe compiuto diciotto anni.
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La prescrizione dell'azione penale in caso di reati di cui al capoverso 2 č retta dai capoversi 13 se il reato č stato commesso prima dell'entrata in vigore della modifica del ... del presente Codice e il relativo termine di prescrizione non č ancora scaduto a tale data.
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II 1
La presente legge sottostā a referendum facoltativo.
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Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.
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RS 321.0
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